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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 1.7.2025 N. 42/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da CF Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Straniero, presso lo Studio del quale in Milano, Via Savarè n. 1, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. / P. IVA Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Calza, l'Avv. Savini Nicci e l'Avv. Imperatori, presso lo Studio dei quali in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 1 – Torre B, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, preso atto dell'assenza della domanda di reintegrazione, condanna la a risarcire a Controparte_1
il danno determinato nelle retribuzioni globali di fatto (nella misura di € Parte_1
1.808,31 lordi mensili) maturate dalla data del licenziamento alla presente sentenza, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la convenuta a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla data della presente sentenza;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Cremona, 1 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da CF Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Straniero, presso lo Studio del quale in Milano, Via Savarè n. 1, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. / P. IVA Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Calza, l'Avv. Savini Nicci e l'Avv. Imperatori, presso lo Studio dei quali in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 1 – Torre B, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, preso atto dell'assenza della domanda di reintegrazione, condanna la a risarcire a Controparte_1
il danno determinato nelle retribuzioni globali di fatto (nella misura di € Parte_1
1.808,31 lordi mensili) maturate dalla data del licenziamento alla presente sentenza, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la convenuta a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla data della presente sentenza;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Cremona, 1 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE