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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cassaniti, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Carlo Persici, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di avere svolto l'attività di agente di commercio dall'1 settembre 2000 al 31 luglio 2020 per conto della società resistente;
che, nel luglio 2020, “presentatasi
l'opportunità di sciogliere il vincolo”, egli e la società preponente hanno stipulato un
“preaccordo transattivo … impegnandosi a confermarlo in sede sindacale nel più breve tempo possibile”; che tale preaccordo prevedeva che la preponente versasse all'agente la somma di euro 46.500,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica del secondo;
che la società resistente non ha dato seguito al preaccordo, imputando al ricorrente “gravi
1 inadempimenti”; di avere conseguentemente inviato alla controparte diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e a procedere alla sottoscrizione in sede sindacale in esecuzione del preaccordo transattivo, avvertendo che, in caso contrario, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto di diritto;
che il procuratore della società preponente gli ha inviato una pec, addebitandogli i seguenti fatti: a) di avere ricevuto pagamenti in contanti da parte di Controparte_2 [...]
per euro 1.996,00 senza avere rimesso l'intero importo alla mandante;
Controparte_3
b) di avere ricevuto in contanti dalla ditta € 1.180,00 salvo vedere accreditata Parte_2
la minor somma di € 920,00; c) di avere ricevuto pagamenti in contanti oltre che dalle ditte su indicate anche dai clienti e;
d) di avere raccolto ordini CP_4 Controparte_5
da ditte/ società inesistenti (ON RI- Beauty Center di Costa Niluka ed Hair & Beauty di Finocchiaro); e) di avere raccolto un ordine dalla LA LE Parrucchieri di Bonomo
Giuseppina con insoluto di euro 7.188,93, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro e nessuna consegna di merce.
Il ricorrente ha poi asserito che tali addebiti erano “infondati” o “irrilevanti”, specificando che: non esisteva alcun obbligo contrattuale di non incassare somme in contanti;
in ogni caso, quelle rare volte in cui egli aveva ricevuto somme per contanti, lo ha fatto per le esigenze del cliente e per poche centinaia di euro;
la restituzione della somme ricevute dalla
è avvenuta in tre tranches: euro 736,00 sono stati consegnati in contanti nel CP_2
periodo tra marzo e settembre 2019 al collega (nuovo agente incaricato Persona_1
per il territorio di riferimento), euro 510,00 sono stati rimessi alla mandante con bonifico del
10.09.2019 ed euro 750,00 con bonifico del 22.01.2020; la somma versata dal sig. Pt_2
per il prodotto Matrix era effettivamente di euro 920,00 e non già di euro 1.180,00; quanto alle ditte ON RI, Beauty Center di Costa Niluka, Hair & Beauty di Finocchiaro e
LA LE , nessun inadempimento gli può essere Controparte_6
imputato, in quanto “il ruolo dell'agente è quello di procacciare la clientela non di garantirne la affidabilità e, in definitiva, la solvibilità”.
Tanto premesso ed assunto che, a seguito della risoluzione di diritto del contratto di agenzia a decorrere dal 31.07.2020, gli spettano l'indennità di mancato preavviso (atteso che il rapporto, “dapprima avviato alla risoluzione concordata con il preaccordo di cui si è detto sopra, è stato poi interrotto unilateralmente dalla preponente senza preavviso alcuno”),
l'indennità di fine rapporto (parzialmente corrispostagli dall' ) e l'indennità CP_7
suppletiva di clientela, ha chiesto al Giudice adito di: accertare e dichiarare l'esistenza tra le
2 parti di un rapporto di agenzia nel periodo 1° settembre 2000- 31 luglio 2020; accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di agenzia si è risolto il 31.07.2020; accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di fine rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela e, per l'effetto, condannare Controparte_8
a corrispondere la complessiva somma di € 97.269,99, di cui € 34.452,29 per indennità
[...]
sostitutiva del periodo di preavviso, € 651,53 per differenza di indennità di risoluzione del rapporto ed € 62.166,17 per indennità suppletiva di clientela, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, non disconoscendo la ricorrenza di un rapporto di agenzia intercorso con il sig. e Pt_1
rappresentando: che l'agente aveva posto in essere gravi inadempimenti “posti a fondamento dell'invocata giusta causa quale motivo di risoluzione del rapporto”, il sig. avendo Pt_1
“in plurime occasioni accettato pagamenti in contanti (senza - oltretutto - rimetterne
l'integralità alla preponente)” e non essendosi “minimamente attivato a tutela degli interessi della” preponente, “indicando sedi inesistenti/sconosciute presso cui indirizzare i prodotti”; di avere proposto nell'ottobre 2000 denuncia-querela per tali fatti nei confronti del sig.
Pt_1
Più precisamente, la società resistente ha evidenziato che: quanto alla e Controparte_2 [...]
, il AU non solo ha ricevuto pagamenti in contanti da parte Controparte_3
del cliente in esame, ma, inoltre, non ne ha rimesso quota parte, per complessivi € 740,00, alla preponente;
il ricorrente ha ricevuto pagamenti in contanti dai clienti , Parte_2
e ; il sig. ha trasmesso i dati della cliente ON CP_4 Controparte_5 Pt_1
RI, indicandone dapprima la sede in Mascali, Via Ruggero di Lauria 24 e poi, a mezzo mail del proprio collaboratore/consulente in Mascali Via Carlo Parte_3
Imperatore 15, indirizzo quest'ultimo presso il quale insisteva altro esercizio commerciale,
e cioè il salone Hair & Beauty by Salvo; che, in relazione al cliente ON RI, non è stato effettuato alcun pagamento, con correlato insoluto pari ad € 16.983,18; che il ricorrente ha trasmesso i dati del cliente Beauty Center di Costa Niluka, indicandone dapprima la sede in
Taormina, Via Francavilla 34 e poi - a mezzo mail del proprio figlio - in Testimone_1
Mascali, Via Marco Aurelio, indirizzo quest'ultimo presso il quale non esisteva alcun salone;
che, in relazione al cliente Beauty Center di Costa Niluka, non è stato effettuato alcun pagamento, con correlato insoluto pari ad € 5.584,89; che il sig. ha trasmesso i dati Pt_1
3 del cliente Hair & Beauty di Finocchiaro indicandone la sede in Mascali, Via Immacolata
44, indirizzo presso il quale l'esercizio commerciale era inesistente;
che, in relazione al cliente Hair & Beauty di Finocchiaro, non è stato effettuato alcun pagamento,, con correlato insoluto pari ad € 8.025,88; con riferimento al cliente LA LE Parrukkieri di Bonomo
Giuseppina, sono stati inviati i prodotti presso l'indirizzo sito in Taormina, Via Francavilla
che era stato indicato dall'agente, senonchè la cliente, con dichiarazione del CP_9
01.09.2020, ha evidenziato che l'ordine effettuato nel precedente mese di marzo non aveva avuto alcun “riscontro e nessuna merce” era “stata consegnata”, con correlativo insoluto pari ad € 7.188,93.
La società resistente, quindi, ha domandato il rigetto delle domande attoree, nulla reputando essere dovuto al ricorrente per indennità sostitutiva del periodo di preavviso, data la sussistenza della giusta causa invocata da essa convenuta a supporto della risoluzione del rapporto;
nulla per indennità risoluzione rapporto alla luce del disposto di cui all'art. 10 capo
I) dell'A.E.C. 30 Luglio 2014 (doc. 27), che tratta dell'ipotesi di “scioglimento ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente” (con riferimento, nel caso di specie, all'importo su menzionato relativo al cliente e di ); Controparte_2 CP_3 Controparte_3
nulla, infine, per indennità suppletiva di clientela in conformità al disposto di cui all'art. 10 capo II) del citato A.E.C. (“Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante”).
La società resistente, infine, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del sig.
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 38.522.88 a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni connessi all'“esposizione debitoria comunque correlata/cagionata dagli inadempimenti” della controparte.
Fissata una nuova udienza di comparizione a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, è stata successivamente compiuta attività istruttoria orale ed effettuate acquisizioni documentali.
Ritenuta la causa matura per la decisione e rinviato più volte il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 22.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 12-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
4 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Il ricorrente ha domandato il pagamento delle indennità legate alla cessazione del rapporto di agenzia, sub specie di indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela.
2.1. La domanda concernente l'indennità per mancato preavviso è fondata.
In proposito, va rammentato che, secondo il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119
c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato, con riferimento sia al recesso ad iniziativa dell'impresa preponente, sia al recesso dell'agente (così, ex multis, Cass. civ. Sez. Lav.
18.5.2011, n. 10934 e Cass. civ. Sez. Lav., 25.7.2008, n., 20497), “essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato - per i quali il punto è espressamente regolato - per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto), sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento.” (Cass. civ. Sez. Lav. 18.5.2011, n. 10934).
Più specificamente, i giudici di legittimità hanno affermato che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass. civ. Sez. Lav., 26.5.2014, n. 11728).
Pertanto, per valutare l'integrazione del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, occorre verificare la sussistenza di una giusta causa a fondamento del recesso unilaterale del preponente o dell'agente, al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto sia o meno
5 avvenuto per un fatto, imputabile alla controparte, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Orbene, nella specie non può ritenersi che la società preponente abbia receduto dal contratto di agenzia per giusta causa ex art. 2119 c.c., la condotta dell'agente non risultando connotata da quella particolare gravità richiesta per l'integrazione della nozione di giusta causa.
Ed invero, passando in rassegna i singoli addebiti rivolti al ricorrente, deve osservarsi quanto segue: nessuna clausola contrattuale vietava al ricorrente di ricevere dai clienti pagamenti in contanti;
su una presunta prassi aziendale al riguardo ha genericamente riferito il teste
[...]
senza specificare, però, quale fosse stato il referente di zona che aveva Testimone_2
informato il sig. in ordine al “divieto di accettare pagamenti in contanti dai Pt_1 clienti”;
l'importo effettivamente versato al ricorrente dal cliente ammontava ad euro Parte_2
920,00, perché, come da questi spiegato nella e-mail allegata al n. 12 del ricorso, dall'importo di 1.180,00 euro occorreva scorporare la somma di euro 260,00, corrispondente al prezzo di acquisto di due piastre per capelli che il sig. aveva chiesto per proprio Pt_2
conto; in sede di s.i.t. compendiate nel verbale del 01.07.2021 formato nell'ambito del procedimento iscritto a seguito della denuncia-querela sporta dalla società , CP_1
, già agente di zona della società preponente, ha riferito che, tra il marzo e Persona_1
il settembre 2019, il ricorrente gli aveva consegnato una somma di denaro (della quale non ricordava l'esatto importo) come quota parte del corrispettivo versato dal cliente CP_2
di ed egli, a sua volta, aveva girato tale somma alla società preponente;
il
[...] CP_3
sig. gli aveva consegnato tale somma di denaro perché egli era subentrato quale Pt_1
agente di zona per il territorio del comune di ove si trovava la sede della citata CP_3
attività commerciale;
a livello documentale risulta che il ricorrente ha girato il residuo della somma ricevuta alla preponente in due tranche, una di 510,00 euro con CP_2
bonifico del 10.09.2019 (v. doc.10 fasc. ricorrente) ed una di euro 750,00 con bonifico del
22.01.2020 (doc.11 fasc. ricorrente); peraltro, come si desume dalla sentenza pronunciata il
24.02.2023 dal G.u.p. di Catania in sede di rito abbreviato (sentenza emessa all'esito del citato procedimento penale, con la quale il sig. è stato assolto dal reato di Pt_1
appropriazione indebita aggravata perché il fatto non sussiste), , titolare del Controparte_10
6 salone di , ha riferito di avere pagato in contanti perché ciò CP_2 CP_3
rispondeva ad una propria esigenza e non già su richiesta o sollecitazione del Pt_1
per quanto riguarda gli addebiti concernenti l'inesatta comunicazione delle sedi di alcuni clienti, il teste ha riferito di avere saputo dal sig. che questi aveva Tes_2 Pt_1
contattato telefonicamente i nuovi clienti ed aveva raccolto i relativi documenti sempre per via telefonica, documenti da cui sono poi stati tratti i dati personali da inserire nell'anagrafica aziendale, modus operandi che è ragionevolmente giustificabile col fatto che si trattava di clienti di nuova acquisizione e che si operava in periodo di emergenza da coronavirus o a questo prossimo, fermo restando che, comunque, quanto all'ordine raccolto a nome di Pt_4
la merce ordinata è stata materialmente consegnata – a soggetto che ha sottoscritto
[...]
il relativo documento di trasporto e la relativa lettera di vettura (vedi doc. n. 13 fasc. resistente) – presso l'indirizzo indicato dal ricorrente, e cioè in Mascali, via Marco Aurelio,
e che, quanto, all'ordine effettuato a nome di ON RI, non è stato provato che il mittente della mail con la quale era stato comunicato il nuovo indirizzo della ditta, tale Parte_3
fosse effettivamente un “collaboratore/consulente” del
[...] Pt_1
infine, quanto al cliente LA LE Parrukkieri di Bonomo Giuseppina, quest'ultima, escussa in qualità di teste all'udienza del 12.12.2022, ha dichiarato che non le era mai stata consegnata la merce che aveva ordinato e che, di conseguenza, non aveva effettuato alcun pagamento nelle mani del o di qualsiasi altro addetto della circostanze Pt_1 CP_1
che sono state pianamente confermate anche dal teste Tes_2
Il ricorrente ha quindi diritto all'indennità per il mancato preavviso da quantificare nella misura indicata in ricorso, il cui importo non è stato specificamente contestato dalla resistente.
Da quanto detto in ordine alla mancanza della giusta causa di recesso in capo alla resistente recedente discende, evidentemente, la infondatezza della domanda risarcitoria dalla medesima proposta in via riconvenzionale.
2.2. Immeritevoli di accoglimento, invece, risultano le domande aventi ad oggetto l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela.
Invero, trattasi di domande alquanto generiche, il ricorrente non avendo precisato la fonte, legale, collettiva o negoziale, della sua pretesa, e gli elementi costitutivi del diritto azionato.
Quanto alla indennità di risoluzione del rapporto, il ricorrente afferma semplicemente che la stessa era già stata liquidata dall' , ad eccezione della piccola somma residua CP_7
7 richiesta;
per quanto concerne l'indennità suppletiva di clientela l'attore si è limitato laconicamente a rappresentare che la stessa “è interamente a carico della ditta preponente.”.
Atteso l'evidente inadempimento dell'onere assertivo, ancor prima che probatorio, pertanto, le citate domande vanno integralmente rigettate.
Per quanto concerne, in particolare, l'indennità suppletiva di clientela, ammesso e non concesso che la fonte del diritto azionato sia l'10 dell'A.E.C. del 20.03.2002, il ricorrente non ha allegato e provato, nè ha chiesto di provare, i presupposti di fatto della relativa pretesa, e cioè l'“incremento della clientela e/o del fatturato” conseguente all'opera dell'agente.
La domanda tesa ad ottenere ex art. 96 c.c. la condanna della resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria, invece, va dichiarata inammissibile perché tardiva, la stessa essendo stata proposta dal ricorrente soltanto con le note del 26.10.2023, anziché con la memoria depositata ex art. 416 c.p.c. a seguito della presentazione della domanda riconvenzionale, ancor più ove si pensi che la citata nota del 26.10.2023 era una semplice nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nell'ambito della quale la parte avrebbe dovuto limitarsi a formulare le sue “istanze e conclusioni”.
3. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la società resistente va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 34.452,29 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, liquidate nell'intero nella somma di euro 2.540,00, in ragione del 50%, mentre il restante
50% va posto a carico della parte resistente, da considerare soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta e dichiara che, dal 01.09.2000 al 31.07.2020, è intercorso tra e Parte_1
un rapporto di agenzia;
Controparte_1
condanna la società resistente al pagamento della somma di euro 34.452,29 in favore del ricorrente per le causali di cui in motivazione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
8 rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal ricorrente ex art. 96 c.c.; compensa le spese processuali tra le parti in ragione del 50%; condanna la società alla refusione del restante 50% delle spese Controparte_1
processuali, per l'importo di euro 1.270,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Salvatore Cassaniti.
Catania, 25 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cassaniti, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Carlo Persici, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di avere svolto l'attività di agente di commercio dall'1 settembre 2000 al 31 luglio 2020 per conto della società resistente;
che, nel luglio 2020, “presentatasi
l'opportunità di sciogliere il vincolo”, egli e la società preponente hanno stipulato un
“preaccordo transattivo … impegnandosi a confermarlo in sede sindacale nel più breve tempo possibile”; che tale preaccordo prevedeva che la preponente versasse all'agente la somma di euro 46.500,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica del secondo;
che la società resistente non ha dato seguito al preaccordo, imputando al ricorrente “gravi
1 inadempimenti”; di avere conseguentemente inviato alla controparte diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e a procedere alla sottoscrizione in sede sindacale in esecuzione del preaccordo transattivo, avvertendo che, in caso contrario, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto di diritto;
che il procuratore della società preponente gli ha inviato una pec, addebitandogli i seguenti fatti: a) di avere ricevuto pagamenti in contanti da parte di Controparte_2 [...]
per euro 1.996,00 senza avere rimesso l'intero importo alla mandante;
Controparte_3
b) di avere ricevuto in contanti dalla ditta € 1.180,00 salvo vedere accreditata Parte_2
la minor somma di € 920,00; c) di avere ricevuto pagamenti in contanti oltre che dalle ditte su indicate anche dai clienti e;
d) di avere raccolto ordini CP_4 Controparte_5
da ditte/ società inesistenti (ON RI- Beauty Center di Costa Niluka ed Hair & Beauty di Finocchiaro); e) di avere raccolto un ordine dalla LA LE Parrucchieri di Bonomo
Giuseppina con insoluto di euro 7.188,93, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro e nessuna consegna di merce.
Il ricorrente ha poi asserito che tali addebiti erano “infondati” o “irrilevanti”, specificando che: non esisteva alcun obbligo contrattuale di non incassare somme in contanti;
in ogni caso, quelle rare volte in cui egli aveva ricevuto somme per contanti, lo ha fatto per le esigenze del cliente e per poche centinaia di euro;
la restituzione della somme ricevute dalla
è avvenuta in tre tranches: euro 736,00 sono stati consegnati in contanti nel CP_2
periodo tra marzo e settembre 2019 al collega (nuovo agente incaricato Persona_1
per il territorio di riferimento), euro 510,00 sono stati rimessi alla mandante con bonifico del
10.09.2019 ed euro 750,00 con bonifico del 22.01.2020; la somma versata dal sig. Pt_2
per il prodotto Matrix era effettivamente di euro 920,00 e non già di euro 1.180,00; quanto alle ditte ON RI, Beauty Center di Costa Niluka, Hair & Beauty di Finocchiaro e
LA LE , nessun inadempimento gli può essere Controparte_6
imputato, in quanto “il ruolo dell'agente è quello di procacciare la clientela non di garantirne la affidabilità e, in definitiva, la solvibilità”.
Tanto premesso ed assunto che, a seguito della risoluzione di diritto del contratto di agenzia a decorrere dal 31.07.2020, gli spettano l'indennità di mancato preavviso (atteso che il rapporto, “dapprima avviato alla risoluzione concordata con il preaccordo di cui si è detto sopra, è stato poi interrotto unilateralmente dalla preponente senza preavviso alcuno”),
l'indennità di fine rapporto (parzialmente corrispostagli dall' ) e l'indennità CP_7
suppletiva di clientela, ha chiesto al Giudice adito di: accertare e dichiarare l'esistenza tra le
2 parti di un rapporto di agenzia nel periodo 1° settembre 2000- 31 luglio 2020; accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di agenzia si è risolto il 31.07.2020; accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di fine rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela e, per l'effetto, condannare Controparte_8
a corrispondere la complessiva somma di € 97.269,99, di cui € 34.452,29 per indennità
[...]
sostitutiva del periodo di preavviso, € 651,53 per differenza di indennità di risoluzione del rapporto ed € 62.166,17 per indennità suppletiva di clientela, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, non disconoscendo la ricorrenza di un rapporto di agenzia intercorso con il sig. e Pt_1
rappresentando: che l'agente aveva posto in essere gravi inadempimenti “posti a fondamento dell'invocata giusta causa quale motivo di risoluzione del rapporto”, il sig. avendo Pt_1
“in plurime occasioni accettato pagamenti in contanti (senza - oltretutto - rimetterne
l'integralità alla preponente)” e non essendosi “minimamente attivato a tutela degli interessi della” preponente, “indicando sedi inesistenti/sconosciute presso cui indirizzare i prodotti”; di avere proposto nell'ottobre 2000 denuncia-querela per tali fatti nei confronti del sig.
Pt_1
Più precisamente, la società resistente ha evidenziato che: quanto alla e Controparte_2 [...]
, il AU non solo ha ricevuto pagamenti in contanti da parte Controparte_3
del cliente in esame, ma, inoltre, non ne ha rimesso quota parte, per complessivi € 740,00, alla preponente;
il ricorrente ha ricevuto pagamenti in contanti dai clienti , Parte_2
e ; il sig. ha trasmesso i dati della cliente ON CP_4 Controparte_5 Pt_1
RI, indicandone dapprima la sede in Mascali, Via Ruggero di Lauria 24 e poi, a mezzo mail del proprio collaboratore/consulente in Mascali Via Carlo Parte_3
Imperatore 15, indirizzo quest'ultimo presso il quale insisteva altro esercizio commerciale,
e cioè il salone Hair & Beauty by Salvo; che, in relazione al cliente ON RI, non è stato effettuato alcun pagamento, con correlato insoluto pari ad € 16.983,18; che il ricorrente ha trasmesso i dati del cliente Beauty Center di Costa Niluka, indicandone dapprima la sede in
Taormina, Via Francavilla 34 e poi - a mezzo mail del proprio figlio - in Testimone_1
Mascali, Via Marco Aurelio, indirizzo quest'ultimo presso il quale non esisteva alcun salone;
che, in relazione al cliente Beauty Center di Costa Niluka, non è stato effettuato alcun pagamento, con correlato insoluto pari ad € 5.584,89; che il sig. ha trasmesso i dati Pt_1
3 del cliente Hair & Beauty di Finocchiaro indicandone la sede in Mascali, Via Immacolata
44, indirizzo presso il quale l'esercizio commerciale era inesistente;
che, in relazione al cliente Hair & Beauty di Finocchiaro, non è stato effettuato alcun pagamento,, con correlato insoluto pari ad € 8.025,88; con riferimento al cliente LA LE Parrukkieri di Bonomo
Giuseppina, sono stati inviati i prodotti presso l'indirizzo sito in Taormina, Via Francavilla
che era stato indicato dall'agente, senonchè la cliente, con dichiarazione del CP_9
01.09.2020, ha evidenziato che l'ordine effettuato nel precedente mese di marzo non aveva avuto alcun “riscontro e nessuna merce” era “stata consegnata”, con correlativo insoluto pari ad € 7.188,93.
La società resistente, quindi, ha domandato il rigetto delle domande attoree, nulla reputando essere dovuto al ricorrente per indennità sostitutiva del periodo di preavviso, data la sussistenza della giusta causa invocata da essa convenuta a supporto della risoluzione del rapporto;
nulla per indennità risoluzione rapporto alla luce del disposto di cui all'art. 10 capo
I) dell'A.E.C. 30 Luglio 2014 (doc. 27), che tratta dell'ipotesi di “scioglimento ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente” (con riferimento, nel caso di specie, all'importo su menzionato relativo al cliente e di ); Controparte_2 CP_3 Controparte_3
nulla, infine, per indennità suppletiva di clientela in conformità al disposto di cui all'art. 10 capo II) del citato A.E.C. (“Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante”).
La società resistente, infine, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del sig.
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 38.522.88 a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni connessi all'“esposizione debitoria comunque correlata/cagionata dagli inadempimenti” della controparte.
Fissata una nuova udienza di comparizione a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, è stata successivamente compiuta attività istruttoria orale ed effettuate acquisizioni documentali.
Ritenuta la causa matura per la decisione e rinviato più volte il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 22.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 12-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
4 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Il ricorrente ha domandato il pagamento delle indennità legate alla cessazione del rapporto di agenzia, sub specie di indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela.
2.1. La domanda concernente l'indennità per mancato preavviso è fondata.
In proposito, va rammentato che, secondo il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119
c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato, con riferimento sia al recesso ad iniziativa dell'impresa preponente, sia al recesso dell'agente (così, ex multis, Cass. civ. Sez. Lav.
18.5.2011, n. 10934 e Cass. civ. Sez. Lav., 25.7.2008, n., 20497), “essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato - per i quali il punto è espressamente regolato - per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto), sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento.” (Cass. civ. Sez. Lav. 18.5.2011, n. 10934).
Più specificamente, i giudici di legittimità hanno affermato che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass. civ. Sez. Lav., 26.5.2014, n. 11728).
Pertanto, per valutare l'integrazione del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, occorre verificare la sussistenza di una giusta causa a fondamento del recesso unilaterale del preponente o dell'agente, al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto sia o meno
5 avvenuto per un fatto, imputabile alla controparte, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Orbene, nella specie non può ritenersi che la società preponente abbia receduto dal contratto di agenzia per giusta causa ex art. 2119 c.c., la condotta dell'agente non risultando connotata da quella particolare gravità richiesta per l'integrazione della nozione di giusta causa.
Ed invero, passando in rassegna i singoli addebiti rivolti al ricorrente, deve osservarsi quanto segue: nessuna clausola contrattuale vietava al ricorrente di ricevere dai clienti pagamenti in contanti;
su una presunta prassi aziendale al riguardo ha genericamente riferito il teste
[...]
senza specificare, però, quale fosse stato il referente di zona che aveva Testimone_2
informato il sig. in ordine al “divieto di accettare pagamenti in contanti dai Pt_1 clienti”;
l'importo effettivamente versato al ricorrente dal cliente ammontava ad euro Parte_2
920,00, perché, come da questi spiegato nella e-mail allegata al n. 12 del ricorso, dall'importo di 1.180,00 euro occorreva scorporare la somma di euro 260,00, corrispondente al prezzo di acquisto di due piastre per capelli che il sig. aveva chiesto per proprio Pt_2
conto; in sede di s.i.t. compendiate nel verbale del 01.07.2021 formato nell'ambito del procedimento iscritto a seguito della denuncia-querela sporta dalla società , CP_1
, già agente di zona della società preponente, ha riferito che, tra il marzo e Persona_1
il settembre 2019, il ricorrente gli aveva consegnato una somma di denaro (della quale non ricordava l'esatto importo) come quota parte del corrispettivo versato dal cliente CP_2
di ed egli, a sua volta, aveva girato tale somma alla società preponente;
il
[...] CP_3
sig. gli aveva consegnato tale somma di denaro perché egli era subentrato quale Pt_1
agente di zona per il territorio del comune di ove si trovava la sede della citata CP_3
attività commerciale;
a livello documentale risulta che il ricorrente ha girato il residuo della somma ricevuta alla preponente in due tranche, una di 510,00 euro con CP_2
bonifico del 10.09.2019 (v. doc.10 fasc. ricorrente) ed una di euro 750,00 con bonifico del
22.01.2020 (doc.11 fasc. ricorrente); peraltro, come si desume dalla sentenza pronunciata il
24.02.2023 dal G.u.p. di Catania in sede di rito abbreviato (sentenza emessa all'esito del citato procedimento penale, con la quale il sig. è stato assolto dal reato di Pt_1
appropriazione indebita aggravata perché il fatto non sussiste), , titolare del Controparte_10
6 salone di , ha riferito di avere pagato in contanti perché ciò CP_2 CP_3
rispondeva ad una propria esigenza e non già su richiesta o sollecitazione del Pt_1
per quanto riguarda gli addebiti concernenti l'inesatta comunicazione delle sedi di alcuni clienti, il teste ha riferito di avere saputo dal sig. che questi aveva Tes_2 Pt_1
contattato telefonicamente i nuovi clienti ed aveva raccolto i relativi documenti sempre per via telefonica, documenti da cui sono poi stati tratti i dati personali da inserire nell'anagrafica aziendale, modus operandi che è ragionevolmente giustificabile col fatto che si trattava di clienti di nuova acquisizione e che si operava in periodo di emergenza da coronavirus o a questo prossimo, fermo restando che, comunque, quanto all'ordine raccolto a nome di Pt_4
la merce ordinata è stata materialmente consegnata – a soggetto che ha sottoscritto
[...]
il relativo documento di trasporto e la relativa lettera di vettura (vedi doc. n. 13 fasc. resistente) – presso l'indirizzo indicato dal ricorrente, e cioè in Mascali, via Marco Aurelio,
e che, quanto, all'ordine effettuato a nome di ON RI, non è stato provato che il mittente della mail con la quale era stato comunicato il nuovo indirizzo della ditta, tale Parte_3
fosse effettivamente un “collaboratore/consulente” del
[...] Pt_1
infine, quanto al cliente LA LE Parrukkieri di Bonomo Giuseppina, quest'ultima, escussa in qualità di teste all'udienza del 12.12.2022, ha dichiarato che non le era mai stata consegnata la merce che aveva ordinato e che, di conseguenza, non aveva effettuato alcun pagamento nelle mani del o di qualsiasi altro addetto della circostanze Pt_1 CP_1
che sono state pianamente confermate anche dal teste Tes_2
Il ricorrente ha quindi diritto all'indennità per il mancato preavviso da quantificare nella misura indicata in ricorso, il cui importo non è stato specificamente contestato dalla resistente.
Da quanto detto in ordine alla mancanza della giusta causa di recesso in capo alla resistente recedente discende, evidentemente, la infondatezza della domanda risarcitoria dalla medesima proposta in via riconvenzionale.
2.2. Immeritevoli di accoglimento, invece, risultano le domande aventi ad oggetto l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela.
Invero, trattasi di domande alquanto generiche, il ricorrente non avendo precisato la fonte, legale, collettiva o negoziale, della sua pretesa, e gli elementi costitutivi del diritto azionato.
Quanto alla indennità di risoluzione del rapporto, il ricorrente afferma semplicemente che la stessa era già stata liquidata dall' , ad eccezione della piccola somma residua CP_7
7 richiesta;
per quanto concerne l'indennità suppletiva di clientela l'attore si è limitato laconicamente a rappresentare che la stessa “è interamente a carico della ditta preponente.”.
Atteso l'evidente inadempimento dell'onere assertivo, ancor prima che probatorio, pertanto, le citate domande vanno integralmente rigettate.
Per quanto concerne, in particolare, l'indennità suppletiva di clientela, ammesso e non concesso che la fonte del diritto azionato sia l'10 dell'A.E.C. del 20.03.2002, il ricorrente non ha allegato e provato, nè ha chiesto di provare, i presupposti di fatto della relativa pretesa, e cioè l'“incremento della clientela e/o del fatturato” conseguente all'opera dell'agente.
La domanda tesa ad ottenere ex art. 96 c.c. la condanna della resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria, invece, va dichiarata inammissibile perché tardiva, la stessa essendo stata proposta dal ricorrente soltanto con le note del 26.10.2023, anziché con la memoria depositata ex art. 416 c.p.c. a seguito della presentazione della domanda riconvenzionale, ancor più ove si pensi che la citata nota del 26.10.2023 era una semplice nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nell'ambito della quale la parte avrebbe dovuto limitarsi a formulare le sue “istanze e conclusioni”.
3. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la società resistente va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 34.452,29 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, liquidate nell'intero nella somma di euro 2.540,00, in ragione del 50%, mentre il restante
50% va posto a carico della parte resistente, da considerare soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta e dichiara che, dal 01.09.2000 al 31.07.2020, è intercorso tra e Parte_1
un rapporto di agenzia;
Controparte_1
condanna la società resistente al pagamento della somma di euro 34.452,29 in favore del ricorrente per le causali di cui in motivazione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
8 rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal ricorrente ex art. 96 c.c.; compensa le spese processuali tra le parti in ragione del 50%; condanna la società alla refusione del restante 50% delle spese Controparte_1
processuali, per l'importo di euro 1.270,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Salvatore Cassaniti.
Catania, 25 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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