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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di Ruolo generale 2361/2024, promossa da
(CF: , rappresentato e difeso, giusta procura depositata in Parte_1 C.F._1 separato foglio, dall'avv. Lisa Angarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia
(LT), via Torino n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura depositata in CP_1 C.F._2 separato figlio, dall'avv. Maria Domenica Iacoacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Priverno (LT), via S. Antonio n. 2
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: DI Contenzioso
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, il sig. ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto con la sig.ra in data 14/10/2017, iscritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di Pontinia (LT), atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A, dalla cui unione era nato, in Latina in data 10/02/2017, il figlio minore . Per_1
Il ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente a seguito di negoziazione assistita con accordo del 25.03.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Latina in data
11.05.2022 con atto n. 102/2022.
Il sig. , oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 separazione;
in particolare, l'ampliamento del proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore, con introduzione del pernotto e la riduzione del contributo al mantenimento da € 600,00 a € 200,00 mensili.
A sostegno della domanda di riduzione del contributo al mantenimento, il ricorrente ha dedotto: i)
l'intervenuta contrazione della propria capacità reddituale, a far data dal mese di marzo 2024, a causa di una crisi nel settore ortofrutticolo che aveva portato la datrice di lavoro ad effettuare delle scelte organizzative con conseguente riduzione delle trasferte e degli straordinari;
ii) che in conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale aveva dovuto cercare altra sistemazione che gli consentisse anche di ospitare il figlio e di vivere presso un immobile condotto in locazione sostenendo Per_1 mensilmente un canone di € 450,00 oltre accessori;
iii) che il richiesto ampliamento del diritto di visita del minore, con pernotto, avrebbe comportato un proporzionale aumento della sua contribuzione in via diretta al mantenimento del figlio;
iv) che la sig.ra , oltre all'attività CP_1 lavorativa pomeridiana, di cui al contratto di lavoro con la con retribuzione Controparte_2 mensile di € 700,00, la mattina, per quanto a sua conoscenza, svolgeva altro lavoro non in regola sempre come addetta alla segreteria presso altra ditta.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
nel merito, disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. In ordine alle modalità di visita, disporre di poter vedere il figlio tre giorni a settimana dalle 16.00 alle 21.30 e a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.30 con pernotto. Disporre, altresì, che il figlio potesse trascorrere le festività natalizie Per_1
e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore e d'estate due settimane consecutive e/o separate salvo miglior accordo tra le parti. Disporre in favore del figlio il versamento di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Latina, e che l'assegno unico potesse essere percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100%, mentre nulla doveva essere disposto in favore della moglie CP_1 economicamente autosufficiente. Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha aderito alla domanda di divorzio e, seppur CP_1 con indicazione di orari in parte divergenti, all'ampliamento del diritto di visita del ricorrente, con pernotto del figlio presso il padre.
Si è, invece, fermamente opposta alla riduzione dell'assegno di mantenimento. A tale proposito, ha dedotto: i) la non corrispondenza al vero della riferita contrazione della capacità reddituale del ricorrente;
ii) che il ricorrente convive stabilmente con la propria compagna, tanto è vero che il contratto di locazione indica quale conduttrice anche la sig.ra con cui, quindi, CP_3 condivideva il canone di € 450,00 mensile;
iii) che, in conseguenza dell'accordo di separazione, era stata costretta, per liberare il resistente dai due finanziamenti contratti dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale (per complessivi € 1.163,53 mensili), di cui era proprietaria in via esclusiva, a sottoscrivere un nuovo contratto di mutuo (garantito dai propri genitori), con rata mensile di € 846,40 fino al 2038; iv) di percepire una retribuzione pari ad € 700,00 mensili;
v) che, quindi, in caso di riduzione dell'importo per il mantenimento del figlio si sarebbe trovata in gravi difficoltà Per_1 per l'impossibilità di far fronte a tutti gli impegni economici assunti in forza dell'accordo separativo.
La resistente ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, “con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì prelevandolo dalla casa materna alle ore 17.30 per poi riaccompagnarlo presso la madre alle ore
19.00 e a fine settimana alternati” dal venerdì, alle ore 17.30, alla domenica alle ore 18.30, con pernotto presso il padre. Chiedeva, poi, la conferma dell'importo di € 600,00 mensili a titolo di contribuzione del ricorrente al mantenimento del figlio, come concordato in sede di separazione, oltre al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno come da protocollo d'intesa del
Tribunale di latina;
l'integrale percezione dell'Assegno Unico;
l'accoglimento delle seguenti ulteriori condizioni: “Il figlio trascorrerà le festività natalizie, di fine anno, comprese quelle pasquali, ad anni alterni, con il padre e con la madre (24 dicembre con la madre;
25 dicembre con il padre il giorno di
Pasqua con la madre;
il lunedì dell'Angelo con il padre – 31 dicembre con la madre;
01 gennaio con il padre alternando di anno in anno);
5. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre e con la madre una settimana consecutiva da individuare entro il 31 maggio di ogni anno;
6. I coniugi si impegnano a comunicare qualsiasi variazione di residenza e/o domicilio”.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie di cui all'art. 473 bis 17 cpc.
In particolare, il ricorrente, con la memoria depositata nel rispetto del primo termine, ha rappresentato un ulteriore circostanza a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento del minore , costituito dalla nascita di un secondo figlio (prevista per il mese di febbraio 2025). Per_1 All'udienza di comparizione del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 16.11.2024, il Presidente
Relatore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affida in via condivisa il minore
ad entrambi i genitori;
colloca il minore prevalentemente presso la madre;
prevede che, salvi Per_1 diversi accordi, il padre avrà con sé il figlio per tre giorni alla settimana, in corrispondenza del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19, a fine settimana alternati dalle ore
17,30 del venerdì alle ore 18,30 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, del 31 dicembre
o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11 del giorno di spettanza alle ore 11 del giorno successivo, per due settimane nel periodo estivo, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del padre l'assegno di € 475,00 mensili per il mantenimento di , rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno cinque del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina;
rigetta le istanze probatorie di parte resistente;
ordina ad entrambe le parti il deposito delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2023 e 2024; rinvia all'udienza del 03 dicembre 2025, ore 12, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la remissione della causa al collegio per la decisione definitiva.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del
3.12.2025, come di seguito riportate.
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in data 14.10.2027 (….). IN Parte_1 CP_1
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 2. Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi Per_1
i genitori col regime dell'affidamento condiviso. (…) 3. Il figlio minore , sarà collocato Per_1 prevalentemente presso la madre nell'immobile ove la stessa vive. 4. (…) disporre che: il padre vedrà
e terrà con sé il figlio tre giorni a settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:30 ed per tutto il weekend con pernotto ed a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle 16:00 sino alla domenica sera alle ore 19:30. Nei week end in cui il minore starà con il padre, quest'ultimo andrà a prenderlo Per_1 presso la casa della madre mentre sarà cura della Sig.ra andarlo a ritirare la domenica sera CP_1 alle ore 19:30. Salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
5. Il figlio trascorrerà le Per_1 festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore e le rispettive famiglie e così per esempio: la giornata del 24 dicembre con pernotto presso un genitore e quella del 25 con pernotto presso l'altro; la domenica di Pasqua con pernotto presso un genitore e il lunedì dell'Angelo con pernotto con l'altro (in ogni caso, durante le festività, quando il figlio pernotterà dal padre lo stesso avrà cura a che venga riportato presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00 del giorno successivo). Salvo miglior accordo fra i genitori.
6. Durante le vacanze estive, fermo il diritto di visita convenuto, il figlio trascorrerà con il padre e con la madre (qualora avessero diritto a ferie lavorative) due settimane consecutive e/o separate, da individuare nel corso dei mesi estivi.
L'individuazione del predetto periodo verrà concordata tra i genitori entro il 31 del mese di maggio
(…). Nel periodo in cui il figlio trascorrerà le vacanze estive con il padre, sarà sempre dovuto il mantenimento in favore della prole. (…).
7. Disporre in favore del figlio minore , il Per_1 versamento di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione su base annua.
8. Disporre che l'assegno unico universale venga percepito unicamente dalla Sig.ra nella misura del 100%.
9. Disporre che le spese CP_1 straordinarie (…), saranno a carico di ambedue i genitori in misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e documentate (…), come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Latina. 10. Nulla in favore della moglie economicamente autosufficiente”.
Parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e (…). NEL Parte_1 CP_1
MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa
(…).
3. Confermare le modalità di visita come disposte nell'Ordinanza di questo Tribunale del 16 novembre 2024 (…);
4. Confermare l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre, entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore .
5. Porre a carico Per_1 di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Latina, preventivamente concordate e documentate.
6. Disporre che
l'assegno unico universale sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100%, come CP_1 originariamente previsto negli accordi di separazione.”.
All'udienza cartolare del 3.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.10.2017, iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Pontinia (LT), atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A.
In data 25.03.2022, hanno sottoscritto, all'esito della procedura di negoziazione assistita, accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014.
Entrambe le parti hanno richiesto, nei rispettivi atti introduttivi, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di prima comparizione del 13.11.2024, sentite le parti separatamente, è emerso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ricostituita.
Essendo, quindi, decorso ininterrottamente il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.
898/1970, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche sull'affidamento del minore e sul collocamento dello stesso, le parti concordano.
I sigg.ri e hanno, infatti, richiesto l'affidamento condiviso del figlio minore , Pt_1 CP_1 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre.
Tale regime, conforme al principio della bigenitorialità e all'art. 337 ter c.c., appare pienamente rispondente al preminente interesse del minore, garantendogli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, come richiesto da entrambe le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso (indirizzo scolastico, cure mediche, partecipazione ad attività formative extra scolastiche, sportive, tempo libero).
Per quanto concerne il diritto di visita, il ricorrente ha chiesto, nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, un'estensione dei tempi di permanenza con il figlio, includendo il pernotto nei fine settimana alternati, in considerazione della crescita del minore (che il prossimo 10 febbraio compirà
9 anni).
Precisamente, il ricorrente ha chiesto di poter vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 21:30, e a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, con pernotto, e prelevamento e riaccompagno del minore in modalità alternata tra i genitori.
La resistente non si è opposta a tale ampliamento, concordando sulla opportunità di una maggiore frequentazione padre-figlio, ma ha indicato diversi orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, e a fine settimana alternati, dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, con pernotto, prelevamento e riaccompagno del minore presso l'abitazione materna a cura del padre.
Le modalità proposte dalle parti sono, quindi, sostanzialmente simili salvo per gli orari.
Alla luce di ciò, si ritiene equo, nell'interesse del minore , regolamentare il diritto di visita Per_1 del padre confermando le modalità di cui all'ordinanza del 16.11.2024, disponendo, però, che nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna alle ore 19:30 (come da domanda del ricorrente ribadita nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), tenuto conto sia del lasso di tempo intercorso dall'emissione della predetta ordinanza e della maggiore età del bambino, nonché della dichiarazione del ricorrente contenuta nel piano genitoriale in cui si dà atto che lo stesso era già solito, a fine settimana alternati, riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna alle ore 19:30 della domenica, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Per quanto, invece, concerne il diritto di visita e permanenza del padre con il figlio durante le festività
e le vacanze scolastiche (estive), la resistente ha chiesto la conferma delle modalità disposte nella citata ordinanza, ovverosia: il giorno della Viglia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della
Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11 del giorno di spettanza alle ore 11 del giorno successivo, per due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno. Sostanzialmente conformi le domande del ricorrente.
Le modalità adottate nel provvedimento del 16.11.2024, nel miglior rispetto del principio di alternanza, sono pertanto confermate dal Tribunale.
Quanto alla quantificazione della contribuzione (ordinaria) indiretta del ricorrente al mantenimento del figlio, va disposta, innanzitutto, la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, così come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, preventivamente concordate e documentate.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto una drastica riduzione dell'assegno da € 600,00 a € 200,00 mensili, motivandola con l'aggravio del canone per la locazione dell'immobile in cui si è trasferito successivamente alla separazione, pari ad € 450,00 mensili;
con l'ampliamento del diritto di visita;
con una intervenuta contrazione reddituale;
con l'ampliamento del proprio nucleo familiare in virtù della nascita di un secondo figlio. Ha inoltre dedotto che la resistente, per quanto di sua conoscenza, svolge un'aggiuntiva attività lavorativa nella fascia oraria mattutina, da cui percepisce un ulteriore reddito non dichiarato.
La resistente si è fermamente opposta, adducendo la non corrispondenza al vero dell'asserita contrazione reddituale del ricorrente e di essere gravata dalla rata del muto pari a € 846,40 mensili.
Ha, dunque, chiesto la conferma dell'importo pattuito nell'accordo di separazione. Nulla, però, la resistente ha contestato ovvero controdedotto in merito alla propria attività non dichiarata.
La domanda del ricorrente non può essere accolta nella misura richiesta.
L'art. 337 ter c.c. impone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e stabilisce i criteri per la determinazione di un eventuale assegno periodico, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza e le risorse economiche di entrambi i genitori.
L'aumento del diritto di visita del genitore non collocatario non comporta una riduzione automatica del contributo al mantenimento del figlio, ma costituisce un elemento che il giudice deve considerare per una rimodulazione dell'assegno. Un aumento significativo dei tempi di permanenza del minore presso il padre incide, dunque, su questo equilibrio, con conseguente aumento del suo contributo al mantenimento in forma diretta.
Ciò detto, però, ai fini della domanda, il Collegio non può non valutare come la costituzione di un nuovo nucleo familiare incida, in concreto, sulla capacità reddituale dell'obbligato.
Sul punto si osserva come anche in siffatta ipotesi l'ordinamento giuridico non preveda un automatismo;
invero, in caso contrario, si rischierebbe di pregiudicare i diritti acquisiti dalla prole nata dal precedente rapporto (Cass. Civ., Sez. 1, n. 7169 del 18.03.2024).
Se da un lato, infatti, in linea con i principi costituzionali di tutela della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.)
e di uguaglianza tra i figli, si riconosce che la nascita di un nuovo figlio e la costituzione di un nuovo nucleo familiare siano, in astratto, circostanze rilevanti che devono essere prese in considerazione, dall'altro lato, il Tribunale è tenuto alla verifica che detto evento abbia, in concreto, determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale del genitore obbligato.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Tribunale è chiamato alla preliminare valutazione, da effettuarsi in via comparativa, dei redditi e dei patrimoni di entrambi i genitori.
In tale ottica, assume rilievo che la compagna del ricorrente risulta essere percettrice di reddito e che, pertanto, la stessa contribuisce - si deve presuppore - al 50% delle spese sostenute dal ricorrente per l'abitazione (canone di locazione e relativi oneri) e per la crescita del figlio.
Va rilevato che entrambe le parti hanno disatteso l'ordine di deposito delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2023 e 2024, di cui all'ordinanza del 16.11.2024. In particolare, il ricorrente non ha depositato le dichiarazioni anni d'imposta 2023 e 2024, mentre la resistente non ha depositato documentazione attestante i redditi percepiti per l'anno d'imposta 2024.
Detta condotta omissiva, comporta la cristallizzazione degli elementi probatori alla produzione documentale già esaminata dal Tribunale in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il ricorrente ha depositato le dichiarazioni reddituali relative agli anni 2022 (reddito imponibile circa
€ 22.000,00), 2021 (reddito imponibile circa € 18.400,00), 2020 (reddito imponibile circa €
19.800,00) e la busta paga relativa al mese di aprile 2024, da cui risulta che lo stesso ha percepito la somma di € 1.600,00 circa;
detto importo non denota alcuna riduzione rilevante rispetto all'ultima dichiarazione in atti, riferibile all'anno della separazione dei coniugi.
Circa il canone di locazione, nel premettere che il reperimento di una diversa abitazione rispetto alla casa coniugale è conseguenza diretta dell'accordo di separazione, si ribadisce come i relativi costi devono ritenersi sostenuti dal ricorrente nella misura pari al 50% in quanto stabilmente convivente con la compagna (a sua volta percettrice di reddito), che risulta anche contestataria del contratto di locazione. Altrettanto dicasi per le ulteriori spese legate all'abitazione e al mantenimento del secondo figlio del ricorrente.
Il ricorrente, pertanto, non ha provato la dedotta contrazione della propria capacità reddituale.
La resistente, a sua volta, ha depositato la busta paga relativa al mese di giugno 2024, da cui risulta aver percepito l'importo di € 800,00 circa;
importo conferme alle dichiarazioni reddituali depositate in atti e risalenti all'anno d'imposta 2023 (pari a € 10.300,00 circa).
Va, a tale proposito, evidenziato che la resistente non ha contestato di svolgere attività lavorativa non dichiarata che integrerebbe il proprio reddito documentato.
Per quanto poi concerne la rata di mutuo, si osserva che, sebbene non sussista un obbligo giuridico in capo ai genitori (e fideiussori) della ricorrente di provvedere al pagamento della rata di mutuo, è altrettanto vero che dalla documentazioni versata in atti, risulta come il padre della resistente, anche in pendenza di matrimonio (quando l'importo complessivo dei due distinti mutui ammontava alla maggior somma di € 1.163,53), abbia provveduto a corrispondere alla figlia importi idonei e sufficienti a coprire gran parte della rata di mutuo (a volte l'integrale rata).
Orbene, nel rispetto del principio di proporzionalità e in assenza di ulteriori elementi valutativi, non vi è dubbio che l'ampliamento del diritto di visita del padre, con conseguente aumento della contribuzione diretta al mantenimento del figlio , e la contestuale nascita di un altro figlio, Per_1 abbiano inciso sulla capacità economica del ricorrente.
Deve, quindi, ritenersi congruo confermare la misura indicata dal Presidente nei provvedimenti provvisori di € 475,00 mensili anziché 600,00.
Essendovi sul punto accordo tra le parti, la percezione dell'assegno unico per il minore , Per_1 come previsto nell'accordo di separazione, sarà in favore della madre collocataria.
Spese compensate in ragione della natura del giudizio e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 14.10.2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] CP_1 di Pontinia (Atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontinia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri;
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore;
- dispone che, salvi diversi accordi, il padre avrà con sé il figlio per tre giorni alla settimana, in corrispondenza del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19:00, a fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica, il giorno della
Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11:00 del giorno di spettanza alle ore 11:00 del giorno successivo, per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre l'assegno di € 475,00 mensili per il mantenimento indiretto di , Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Latina;
- dispone che l'Assegno Unico Universale per il figlio sia percepito dalla sig.ra Per_1 CP_1 in via esclusiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 17.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di Ruolo generale 2361/2024, promossa da
(CF: , rappresentato e difeso, giusta procura depositata in Parte_1 C.F._1 separato foglio, dall'avv. Lisa Angarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia
(LT), via Torino n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura depositata in CP_1 C.F._2 separato figlio, dall'avv. Maria Domenica Iacoacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Priverno (LT), via S. Antonio n. 2
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: DI Contenzioso
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, il sig. ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto con la sig.ra in data 14/10/2017, iscritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di Pontinia (LT), atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A, dalla cui unione era nato, in Latina in data 10/02/2017, il figlio minore . Per_1
Il ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente a seguito di negoziazione assistita con accordo del 25.03.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Latina in data
11.05.2022 con atto n. 102/2022.
Il sig. , oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 separazione;
in particolare, l'ampliamento del proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore, con introduzione del pernotto e la riduzione del contributo al mantenimento da € 600,00 a € 200,00 mensili.
A sostegno della domanda di riduzione del contributo al mantenimento, il ricorrente ha dedotto: i)
l'intervenuta contrazione della propria capacità reddituale, a far data dal mese di marzo 2024, a causa di una crisi nel settore ortofrutticolo che aveva portato la datrice di lavoro ad effettuare delle scelte organizzative con conseguente riduzione delle trasferte e degli straordinari;
ii) che in conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale aveva dovuto cercare altra sistemazione che gli consentisse anche di ospitare il figlio e di vivere presso un immobile condotto in locazione sostenendo Per_1 mensilmente un canone di € 450,00 oltre accessori;
iii) che il richiesto ampliamento del diritto di visita del minore, con pernotto, avrebbe comportato un proporzionale aumento della sua contribuzione in via diretta al mantenimento del figlio;
iv) che la sig.ra , oltre all'attività CP_1 lavorativa pomeridiana, di cui al contratto di lavoro con la con retribuzione Controparte_2 mensile di € 700,00, la mattina, per quanto a sua conoscenza, svolgeva altro lavoro non in regola sempre come addetta alla segreteria presso altra ditta.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
nel merito, disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. In ordine alle modalità di visita, disporre di poter vedere il figlio tre giorni a settimana dalle 16.00 alle 21.30 e a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.30 con pernotto. Disporre, altresì, che il figlio potesse trascorrere le festività natalizie Per_1
e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore e d'estate due settimane consecutive e/o separate salvo miglior accordo tra le parti. Disporre in favore del figlio il versamento di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Latina, e che l'assegno unico potesse essere percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100%, mentre nulla doveva essere disposto in favore della moglie CP_1 economicamente autosufficiente. Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha aderito alla domanda di divorzio e, seppur CP_1 con indicazione di orari in parte divergenti, all'ampliamento del diritto di visita del ricorrente, con pernotto del figlio presso il padre.
Si è, invece, fermamente opposta alla riduzione dell'assegno di mantenimento. A tale proposito, ha dedotto: i) la non corrispondenza al vero della riferita contrazione della capacità reddituale del ricorrente;
ii) che il ricorrente convive stabilmente con la propria compagna, tanto è vero che il contratto di locazione indica quale conduttrice anche la sig.ra con cui, quindi, CP_3 condivideva il canone di € 450,00 mensile;
iii) che, in conseguenza dell'accordo di separazione, era stata costretta, per liberare il resistente dai due finanziamenti contratti dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale (per complessivi € 1.163,53 mensili), di cui era proprietaria in via esclusiva, a sottoscrivere un nuovo contratto di mutuo (garantito dai propri genitori), con rata mensile di € 846,40 fino al 2038; iv) di percepire una retribuzione pari ad € 700,00 mensili;
v) che, quindi, in caso di riduzione dell'importo per il mantenimento del figlio si sarebbe trovata in gravi difficoltà Per_1 per l'impossibilità di far fronte a tutti gli impegni economici assunti in forza dell'accordo separativo.
La resistente ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, “con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì prelevandolo dalla casa materna alle ore 17.30 per poi riaccompagnarlo presso la madre alle ore
19.00 e a fine settimana alternati” dal venerdì, alle ore 17.30, alla domenica alle ore 18.30, con pernotto presso il padre. Chiedeva, poi, la conferma dell'importo di € 600,00 mensili a titolo di contribuzione del ricorrente al mantenimento del figlio, come concordato in sede di separazione, oltre al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno come da protocollo d'intesa del
Tribunale di latina;
l'integrale percezione dell'Assegno Unico;
l'accoglimento delle seguenti ulteriori condizioni: “Il figlio trascorrerà le festività natalizie, di fine anno, comprese quelle pasquali, ad anni alterni, con il padre e con la madre (24 dicembre con la madre;
25 dicembre con il padre il giorno di
Pasqua con la madre;
il lunedì dell'Angelo con il padre – 31 dicembre con la madre;
01 gennaio con il padre alternando di anno in anno);
5. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre e con la madre una settimana consecutiva da individuare entro il 31 maggio di ogni anno;
6. I coniugi si impegnano a comunicare qualsiasi variazione di residenza e/o domicilio”.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie di cui all'art. 473 bis 17 cpc.
In particolare, il ricorrente, con la memoria depositata nel rispetto del primo termine, ha rappresentato un ulteriore circostanza a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento del minore , costituito dalla nascita di un secondo figlio (prevista per il mese di febbraio 2025). Per_1 All'udienza di comparizione del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 16.11.2024, il Presidente
Relatore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affida in via condivisa il minore
ad entrambi i genitori;
colloca il minore prevalentemente presso la madre;
prevede che, salvi Per_1 diversi accordi, il padre avrà con sé il figlio per tre giorni alla settimana, in corrispondenza del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19, a fine settimana alternati dalle ore
17,30 del venerdì alle ore 18,30 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, del 31 dicembre
o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11 del giorno di spettanza alle ore 11 del giorno successivo, per due settimane nel periodo estivo, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del padre l'assegno di € 475,00 mensili per il mantenimento di , rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno cinque del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina;
rigetta le istanze probatorie di parte resistente;
ordina ad entrambe le parti il deposito delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2023 e 2024; rinvia all'udienza del 03 dicembre 2025, ore 12, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la remissione della causa al collegio per la decisione definitiva.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del
3.12.2025, come di seguito riportate.
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in data 14.10.2027 (….). IN Parte_1 CP_1
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 2. Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi Per_1
i genitori col regime dell'affidamento condiviso. (…) 3. Il figlio minore , sarà collocato Per_1 prevalentemente presso la madre nell'immobile ove la stessa vive. 4. (…) disporre che: il padre vedrà
e terrà con sé il figlio tre giorni a settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:30 ed per tutto il weekend con pernotto ed a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle 16:00 sino alla domenica sera alle ore 19:30. Nei week end in cui il minore starà con il padre, quest'ultimo andrà a prenderlo Per_1 presso la casa della madre mentre sarà cura della Sig.ra andarlo a ritirare la domenica sera CP_1 alle ore 19:30. Salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
5. Il figlio trascorrerà le Per_1 festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore e le rispettive famiglie e così per esempio: la giornata del 24 dicembre con pernotto presso un genitore e quella del 25 con pernotto presso l'altro; la domenica di Pasqua con pernotto presso un genitore e il lunedì dell'Angelo con pernotto con l'altro (in ogni caso, durante le festività, quando il figlio pernotterà dal padre lo stesso avrà cura a che venga riportato presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00 del giorno successivo). Salvo miglior accordo fra i genitori.
6. Durante le vacanze estive, fermo il diritto di visita convenuto, il figlio trascorrerà con il padre e con la madre (qualora avessero diritto a ferie lavorative) due settimane consecutive e/o separate, da individuare nel corso dei mesi estivi.
L'individuazione del predetto periodo verrà concordata tra i genitori entro il 31 del mese di maggio
(…). Nel periodo in cui il figlio trascorrerà le vacanze estive con il padre, sarà sempre dovuto il mantenimento in favore della prole. (…).
7. Disporre in favore del figlio minore , il Per_1 versamento di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione su base annua.
8. Disporre che l'assegno unico universale venga percepito unicamente dalla Sig.ra nella misura del 100%.
9. Disporre che le spese CP_1 straordinarie (…), saranno a carico di ambedue i genitori in misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e documentate (…), come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Latina. 10. Nulla in favore della moglie economicamente autosufficiente”.
Parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e (…). NEL Parte_1 CP_1
MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa
(…).
3. Confermare le modalità di visita come disposte nell'Ordinanza di questo Tribunale del 16 novembre 2024 (…);
4. Confermare l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre, entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore .
5. Porre a carico Per_1 di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Latina, preventivamente concordate e documentate.
6. Disporre che
l'assegno unico universale sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100%, come CP_1 originariamente previsto negli accordi di separazione.”.
All'udienza cartolare del 3.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.10.2017, iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Pontinia (LT), atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A.
In data 25.03.2022, hanno sottoscritto, all'esito della procedura di negoziazione assistita, accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014.
Entrambe le parti hanno richiesto, nei rispettivi atti introduttivi, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di prima comparizione del 13.11.2024, sentite le parti separatamente, è emerso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ricostituita.
Essendo, quindi, decorso ininterrottamente il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.
898/1970, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche sull'affidamento del minore e sul collocamento dello stesso, le parti concordano.
I sigg.ri e hanno, infatti, richiesto l'affidamento condiviso del figlio minore , Pt_1 CP_1 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre.
Tale regime, conforme al principio della bigenitorialità e all'art. 337 ter c.c., appare pienamente rispondente al preminente interesse del minore, garantendogli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, come richiesto da entrambe le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso (indirizzo scolastico, cure mediche, partecipazione ad attività formative extra scolastiche, sportive, tempo libero).
Per quanto concerne il diritto di visita, il ricorrente ha chiesto, nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, un'estensione dei tempi di permanenza con il figlio, includendo il pernotto nei fine settimana alternati, in considerazione della crescita del minore (che il prossimo 10 febbraio compirà
9 anni).
Precisamente, il ricorrente ha chiesto di poter vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 21:30, e a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, con pernotto, e prelevamento e riaccompagno del minore in modalità alternata tra i genitori.
La resistente non si è opposta a tale ampliamento, concordando sulla opportunità di una maggiore frequentazione padre-figlio, ma ha indicato diversi orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, e a fine settimana alternati, dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, con pernotto, prelevamento e riaccompagno del minore presso l'abitazione materna a cura del padre.
Le modalità proposte dalle parti sono, quindi, sostanzialmente simili salvo per gli orari.
Alla luce di ciò, si ritiene equo, nell'interesse del minore , regolamentare il diritto di visita Per_1 del padre confermando le modalità di cui all'ordinanza del 16.11.2024, disponendo, però, che nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna alle ore 19:30 (come da domanda del ricorrente ribadita nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), tenuto conto sia del lasso di tempo intercorso dall'emissione della predetta ordinanza e della maggiore età del bambino, nonché della dichiarazione del ricorrente contenuta nel piano genitoriale in cui si dà atto che lo stesso era già solito, a fine settimana alternati, riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna alle ore 19:30 della domenica, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Per quanto, invece, concerne il diritto di visita e permanenza del padre con il figlio durante le festività
e le vacanze scolastiche (estive), la resistente ha chiesto la conferma delle modalità disposte nella citata ordinanza, ovverosia: il giorno della Viglia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della
Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11 del giorno di spettanza alle ore 11 del giorno successivo, per due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno. Sostanzialmente conformi le domande del ricorrente.
Le modalità adottate nel provvedimento del 16.11.2024, nel miglior rispetto del principio di alternanza, sono pertanto confermate dal Tribunale.
Quanto alla quantificazione della contribuzione (ordinaria) indiretta del ricorrente al mantenimento del figlio, va disposta, innanzitutto, la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, così come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, preventivamente concordate e documentate.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto una drastica riduzione dell'assegno da € 600,00 a € 200,00 mensili, motivandola con l'aggravio del canone per la locazione dell'immobile in cui si è trasferito successivamente alla separazione, pari ad € 450,00 mensili;
con l'ampliamento del diritto di visita;
con una intervenuta contrazione reddituale;
con l'ampliamento del proprio nucleo familiare in virtù della nascita di un secondo figlio. Ha inoltre dedotto che la resistente, per quanto di sua conoscenza, svolge un'aggiuntiva attività lavorativa nella fascia oraria mattutina, da cui percepisce un ulteriore reddito non dichiarato.
La resistente si è fermamente opposta, adducendo la non corrispondenza al vero dell'asserita contrazione reddituale del ricorrente e di essere gravata dalla rata del muto pari a € 846,40 mensili.
Ha, dunque, chiesto la conferma dell'importo pattuito nell'accordo di separazione. Nulla, però, la resistente ha contestato ovvero controdedotto in merito alla propria attività non dichiarata.
La domanda del ricorrente non può essere accolta nella misura richiesta.
L'art. 337 ter c.c. impone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e stabilisce i criteri per la determinazione di un eventuale assegno periodico, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza e le risorse economiche di entrambi i genitori.
L'aumento del diritto di visita del genitore non collocatario non comporta una riduzione automatica del contributo al mantenimento del figlio, ma costituisce un elemento che il giudice deve considerare per una rimodulazione dell'assegno. Un aumento significativo dei tempi di permanenza del minore presso il padre incide, dunque, su questo equilibrio, con conseguente aumento del suo contributo al mantenimento in forma diretta.
Ciò detto, però, ai fini della domanda, il Collegio non può non valutare come la costituzione di un nuovo nucleo familiare incida, in concreto, sulla capacità reddituale dell'obbligato.
Sul punto si osserva come anche in siffatta ipotesi l'ordinamento giuridico non preveda un automatismo;
invero, in caso contrario, si rischierebbe di pregiudicare i diritti acquisiti dalla prole nata dal precedente rapporto (Cass. Civ., Sez. 1, n. 7169 del 18.03.2024).
Se da un lato, infatti, in linea con i principi costituzionali di tutela della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.)
e di uguaglianza tra i figli, si riconosce che la nascita di un nuovo figlio e la costituzione di un nuovo nucleo familiare siano, in astratto, circostanze rilevanti che devono essere prese in considerazione, dall'altro lato, il Tribunale è tenuto alla verifica che detto evento abbia, in concreto, determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale del genitore obbligato.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Tribunale è chiamato alla preliminare valutazione, da effettuarsi in via comparativa, dei redditi e dei patrimoni di entrambi i genitori.
In tale ottica, assume rilievo che la compagna del ricorrente risulta essere percettrice di reddito e che, pertanto, la stessa contribuisce - si deve presuppore - al 50% delle spese sostenute dal ricorrente per l'abitazione (canone di locazione e relativi oneri) e per la crescita del figlio.
Va rilevato che entrambe le parti hanno disatteso l'ordine di deposito delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2023 e 2024, di cui all'ordinanza del 16.11.2024. In particolare, il ricorrente non ha depositato le dichiarazioni anni d'imposta 2023 e 2024, mentre la resistente non ha depositato documentazione attestante i redditi percepiti per l'anno d'imposta 2024.
Detta condotta omissiva, comporta la cristallizzazione degli elementi probatori alla produzione documentale già esaminata dal Tribunale in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il ricorrente ha depositato le dichiarazioni reddituali relative agli anni 2022 (reddito imponibile circa
€ 22.000,00), 2021 (reddito imponibile circa € 18.400,00), 2020 (reddito imponibile circa €
19.800,00) e la busta paga relativa al mese di aprile 2024, da cui risulta che lo stesso ha percepito la somma di € 1.600,00 circa;
detto importo non denota alcuna riduzione rilevante rispetto all'ultima dichiarazione in atti, riferibile all'anno della separazione dei coniugi.
Circa il canone di locazione, nel premettere che il reperimento di una diversa abitazione rispetto alla casa coniugale è conseguenza diretta dell'accordo di separazione, si ribadisce come i relativi costi devono ritenersi sostenuti dal ricorrente nella misura pari al 50% in quanto stabilmente convivente con la compagna (a sua volta percettrice di reddito), che risulta anche contestataria del contratto di locazione. Altrettanto dicasi per le ulteriori spese legate all'abitazione e al mantenimento del secondo figlio del ricorrente.
Il ricorrente, pertanto, non ha provato la dedotta contrazione della propria capacità reddituale.
La resistente, a sua volta, ha depositato la busta paga relativa al mese di giugno 2024, da cui risulta aver percepito l'importo di € 800,00 circa;
importo conferme alle dichiarazioni reddituali depositate in atti e risalenti all'anno d'imposta 2023 (pari a € 10.300,00 circa).
Va, a tale proposito, evidenziato che la resistente non ha contestato di svolgere attività lavorativa non dichiarata che integrerebbe il proprio reddito documentato.
Per quanto poi concerne la rata di mutuo, si osserva che, sebbene non sussista un obbligo giuridico in capo ai genitori (e fideiussori) della ricorrente di provvedere al pagamento della rata di mutuo, è altrettanto vero che dalla documentazioni versata in atti, risulta come il padre della resistente, anche in pendenza di matrimonio (quando l'importo complessivo dei due distinti mutui ammontava alla maggior somma di € 1.163,53), abbia provveduto a corrispondere alla figlia importi idonei e sufficienti a coprire gran parte della rata di mutuo (a volte l'integrale rata).
Orbene, nel rispetto del principio di proporzionalità e in assenza di ulteriori elementi valutativi, non vi è dubbio che l'ampliamento del diritto di visita del padre, con conseguente aumento della contribuzione diretta al mantenimento del figlio , e la contestuale nascita di un altro figlio, Per_1 abbiano inciso sulla capacità economica del ricorrente.
Deve, quindi, ritenersi congruo confermare la misura indicata dal Presidente nei provvedimenti provvisori di € 475,00 mensili anziché 600,00.
Essendovi sul punto accordo tra le parti, la percezione dell'assegno unico per il minore , Per_1 come previsto nell'accordo di separazione, sarà in favore della madre collocataria.
Spese compensate in ragione della natura del giudizio e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 14.10.2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] CP_1 di Pontinia (Atto n. 17, Anno 2017, Parte II, Serie A);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontinia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri;
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore;
- dispone che, salvi diversi accordi, il padre avrà con sé il figlio per tre giorni alla settimana, in corrispondenza del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19:00, a fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica, il giorno della
Vigilia o del Natale, del 31 dicembre o del 1° gennaio, della Pasqua o della Pasquetta, ad anni ed in modo alterno, dalle ore 11:00 del giorno di spettanza alle ore 11:00 del giorno successivo, per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, alla pari del genitore collocatario, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre l'assegno di € 475,00 mensili per il mantenimento indiretto di , Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Latina;
- dispone che l'Assegno Unico Universale per il figlio sia percepito dalla sig.ra Per_1 CP_1 in via esclusiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 17.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino