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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLO BRUNO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTOLO BRUNO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEZZOLI Controparte_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 13 C/O AVV. BORIS BOFFELLI 20122 MILANO presso il difensore avv. PEZZOLI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attore: Ci si riporta integralmente agli atti depositati in udienza, da intendersi qui richiamati in fatto e in diritto. In particolare, si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulla nuova seconda memoria depositata da controparte, in quanto già decorsi i termini per il deposito della stessa avanti il Tribunale di
Padova, con la conseguenza della tardività della memoria stessa, come rilevato nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata avanti a questo giudice. Lo scrivente patrocinio insiste altresì affinché l'Ill.mo Giudice voglia, Nel merito: Accertati i gravi vizi e difetti dell'imbarcazione da diporto usata del 2007 con la sigla e numero VG 5258DX denominata “Masquenada” e successivamente ribattezzata “Eleonora”, del costruttore
modello Alena 48, con matricola di identificativo IT-IEPPR604D707, Controparte_2
pagina 1 di 5 venduta dal sig. al sig. , condannarsi parte venditrice al ristoro Controparte_1 Parte_1 integrale dei danni patiti dall'attore, quantificati in € 58.749,56, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Condannarsi inoltre, per i fatti di cui in narrativa, il sig. al pagamento della Controparte_1 somma di ulteriori € 18.000,00 per il deprezzamento dell'imbarcazione per cui è causa, per le motivazioni di cui in atti, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Condannarsi infine, per i fatti di cui in narrativa, il sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 14.000,00 a titolo di risarcimento danno per mancato godimento dell'imbarcazione per cui è causa, per le motivazioni di cui in atti, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di procedura.
In via istruttoria come in atti
Per il convenuto:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via principale: rigettare nel merito la domanda siccome infondata,
Sempre in via principale, chiede la liquidazione e conseguente condanna al pagamento delle spese di lite sia per il precedente giudizio presso il dichiarato incompetente Tribunale di Padova, sia per il presente, con distrazione in favore del sottoscritto patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc come da nota spese depositata.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Pt_1
di Padova il sig. chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per vizi CP_1 riscontrati a seguito dell'acquisto dell'imbarcazione da diporto usata del 2007 con la sigla e numero
VG 5258DX denominata e successivamente ribattezzata , del costruttore CP_3 CP_4
modello Alena 48, con matricola di identificativo IT-IEPPR604D707, Controparte_2
motorizzata con due motori AB Volvo Penta diesel tipo D6-435 (IPS 600) aventi matricole n.
2006041573 e n. 2006041572;
Il convenuto si costituiva in giudizio nel procedimento R.G. 1969/2023 del Tribunale di Padova ed eccepiva nella comparsa di risposta l'incompetenza per territorio.
L'attore aderiva a tale eccezione ed il Tribunale di Padova dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale in epigrafe, presso il quale il Sig. riassumeva il giudizio riproponendo le stesse CP_5
domande.
Provveda a costituirsi il Sig. contestando in fatto ed in diritto la pretesta attorea eccependo CP_1 altresì la prescrizione dell'azione, eccezione che l'attore assumeva essere tardiva.
All'esito della prima udienza il Giudice formulava proposta conciliativa che veniva accettata dall'attore ma non dal convenuto.
pagina 2 di 5 La causa pertanto proseguiva per l'istruttoria, che veniva ammessa limitatamente all'interpello dell'attore.
Esaurito tale incombente le parti precisavano le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Eccezione di decadenza
Vertendosi in tema di compravendita di un bene mobile, trova applicazione il disposto di cui all'art
1495, co. 1, cc in forza del quale l'acquirente è tenuto a denunciare al venditore i vizi del bene entro 8 giorni dalla scoperta.
Il convenuto ha eccepito la decadenza già nella comparsa costitutiva avanti al Tribunale di Padova (“Ad ogni modo si eccepiscono le decadenze di legge in cui è incorso l'Attore alla luce della tardività delle contestazioni de quibus e del significativo lasso di tempo trascorso tra la consegna dell'imbarcazione e
l'avvio del presente giudizio“)
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.“ (Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019).
L'attore non ha assolto tale onere.
Nella citazione egli fa riferimento a due fasi in cui si sarebbero manifestati i vizi, ma non specifica quando tale scoperta è avvenuta ( …“una volta trasportata l'imbarcazione a Malcontenta (VE), successivamente fu varata e trasferita presso la darsena “Le Saline” di Chioggia: in detta sede la stessa palesò ulteriori problematiche, ed in particolare la perdita di olio in corrispondenza dei gruppi
Par di frizione degli . L'imbarcazione rimase in ormeggio, con segnalazione delle problematiche al venditore, che non diede alcun riscontro. Peraltro, vennero constatati ulteriori problematiche tecniche tra cui presenza di gasolio in sentina, malfunzionamento della passerella, inefficienza del frigorifero e dei condizionatori, perdite di olio idraulico dal sistema di sollevamento della TV. Nel settembre del
2021 l'imbarcazione veniva trasferita presso “Nautica 81” (service autorizzato Volvo Penta), ove vennero svolte alcune prove in mare, che evidenziarono ulteriori problematiche relative ai motori).
Le istanze di prova orale articolate dall'attore, finalizzate a dimostrare che il convenuto aveva riconosciuto i vizi e si era impegnato “a sostenere le spese per la riparazione”, non sono ammissibili in pagina 3 di 5 quanto formulate in modo generico (non è specificato il giorno del sopralluogo, non vengono specificati i vizi che vrebbe riconosciuto né in che veste i testi fossero presenti). CP_1
L'assunto di parte attrice secondo il quale il Sig. “ha riconosciuto i vizi dell'imbarcazione CP_1
oggetto di causa, e si è fatto carico dell'eliminazione degli stessi, come riportato nella perizia sub doc.
n. 04 allegata all'atto di citazione: tale perizia ed il suo contenuto, come già ribadito, non sono mai state contestate in atti e quindi devono intendersi ammesse e pacifiche“ (comparsa conclusionale) non è condivisibile posto che, al contrario, il convenuto ha contestato tale perizia già nell'atto di costituzione
(alle pagg. 6 e 7).
Per contro l'attore ha riconosciuto in sede di interpello di avere avuto la disponibilità dell'imbarcazione per due w.e. prima dell'acquisto (“Preciso che nel primo sono arrivato di sabato e sono stato nella barca con la mia famiglia sino alla domenica restituendola e così ho fatto il w.e. successivo, stavolta da solo, sempre dal sabato fino alla domenica mattina“) come pure di avere inviato all'utenza del convenuto a metà luglio al un messaggio “whatsapp” dal seguente tenore: “mega CP_1 bellissima” (con pollice su), “bravissimi”, “è una vetrina sul mare”, “perfetto” (cap 7), doc. 4).
E' vero che ha aggiunto “di non essere andato però in sala motori”, ma sul punto si impongono due considerazioni: 1) la funzionalità del motore di un'imbarcazione usata rappresenta un elemento di primaria importanza nella valutazione dell'acquisto e quindi è anomalo che il Sig. non Pt_1
abbia fatto nemmeno una verifica sommaria quando ne ha avuto la possibilità (tanto più che egli,
come riferito in udienza, non è una persona totalmente scevra da qualsiasi cognizione tecnica, seppure non specificamente sull'aspetto motoristico, occupandosi di impianti di condizionamento ed avendo riparato autonomamente quello dell'imbarcazione); 2) è anomalo che egli, pur non avendo controllato – a suo dire – una parte importante dell'imbarcazione, si sia speso (oltretutto di propria iniziativa e non in risposta ad una richiesta) in giudizi così lusinghieri sull'imbarcazione,
senza riserva alcuna.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione di parte convenuta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico dell'attore nella misura che si determina come da dispositivo.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto,
2) Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore di quest'ultimo in quanto antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLO BRUNO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTOLO BRUNO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEZZOLI Controparte_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 13 C/O AVV. BORIS BOFFELLI 20122 MILANO presso il difensore avv. PEZZOLI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attore: Ci si riporta integralmente agli atti depositati in udienza, da intendersi qui richiamati in fatto e in diritto. In particolare, si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulla nuova seconda memoria depositata da controparte, in quanto già decorsi i termini per il deposito della stessa avanti il Tribunale di
Padova, con la conseguenza della tardività della memoria stessa, come rilevato nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata avanti a questo giudice. Lo scrivente patrocinio insiste altresì affinché l'Ill.mo Giudice voglia, Nel merito: Accertati i gravi vizi e difetti dell'imbarcazione da diporto usata del 2007 con la sigla e numero VG 5258DX denominata “Masquenada” e successivamente ribattezzata “Eleonora”, del costruttore
modello Alena 48, con matricola di identificativo IT-IEPPR604D707, Controparte_2
pagina 1 di 5 venduta dal sig. al sig. , condannarsi parte venditrice al ristoro Controparte_1 Parte_1 integrale dei danni patiti dall'attore, quantificati in € 58.749,56, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Condannarsi inoltre, per i fatti di cui in narrativa, il sig. al pagamento della Controparte_1 somma di ulteriori € 18.000,00 per il deprezzamento dell'imbarcazione per cui è causa, per le motivazioni di cui in atti, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Condannarsi infine, per i fatti di cui in narrativa, il sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 14.000,00 a titolo di risarcimento danno per mancato godimento dell'imbarcazione per cui è causa, per le motivazioni di cui in atti, o nella somma ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di procedura.
In via istruttoria come in atti
Per il convenuto:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via principale: rigettare nel merito la domanda siccome infondata,
Sempre in via principale, chiede la liquidazione e conseguente condanna al pagamento delle spese di lite sia per il precedente giudizio presso il dichiarato incompetente Tribunale di Padova, sia per il presente, con distrazione in favore del sottoscritto patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc come da nota spese depositata.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Pt_1
di Padova il sig. chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per vizi CP_1 riscontrati a seguito dell'acquisto dell'imbarcazione da diporto usata del 2007 con la sigla e numero
VG 5258DX denominata e successivamente ribattezzata , del costruttore CP_3 CP_4
modello Alena 48, con matricola di identificativo IT-IEPPR604D707, Controparte_2
motorizzata con due motori AB Volvo Penta diesel tipo D6-435 (IPS 600) aventi matricole n.
2006041573 e n. 2006041572;
Il convenuto si costituiva in giudizio nel procedimento R.G. 1969/2023 del Tribunale di Padova ed eccepiva nella comparsa di risposta l'incompetenza per territorio.
L'attore aderiva a tale eccezione ed il Tribunale di Padova dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale in epigrafe, presso il quale il Sig. riassumeva il giudizio riproponendo le stesse CP_5
domande.
Provveda a costituirsi il Sig. contestando in fatto ed in diritto la pretesta attorea eccependo CP_1 altresì la prescrizione dell'azione, eccezione che l'attore assumeva essere tardiva.
All'esito della prima udienza il Giudice formulava proposta conciliativa che veniva accettata dall'attore ma non dal convenuto.
pagina 2 di 5 La causa pertanto proseguiva per l'istruttoria, che veniva ammessa limitatamente all'interpello dell'attore.
Esaurito tale incombente le parti precisavano le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Eccezione di decadenza
Vertendosi in tema di compravendita di un bene mobile, trova applicazione il disposto di cui all'art
1495, co. 1, cc in forza del quale l'acquirente è tenuto a denunciare al venditore i vizi del bene entro 8 giorni dalla scoperta.
Il convenuto ha eccepito la decadenza già nella comparsa costitutiva avanti al Tribunale di Padova (“Ad ogni modo si eccepiscono le decadenze di legge in cui è incorso l'Attore alla luce della tardività delle contestazioni de quibus e del significativo lasso di tempo trascorso tra la consegna dell'imbarcazione e
l'avvio del presente giudizio“)
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.“ (Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019).
L'attore non ha assolto tale onere.
Nella citazione egli fa riferimento a due fasi in cui si sarebbero manifestati i vizi, ma non specifica quando tale scoperta è avvenuta ( …“una volta trasportata l'imbarcazione a Malcontenta (VE), successivamente fu varata e trasferita presso la darsena “Le Saline” di Chioggia: in detta sede la stessa palesò ulteriori problematiche, ed in particolare la perdita di olio in corrispondenza dei gruppi
Par di frizione degli . L'imbarcazione rimase in ormeggio, con segnalazione delle problematiche al venditore, che non diede alcun riscontro. Peraltro, vennero constatati ulteriori problematiche tecniche tra cui presenza di gasolio in sentina, malfunzionamento della passerella, inefficienza del frigorifero e dei condizionatori, perdite di olio idraulico dal sistema di sollevamento della TV. Nel settembre del
2021 l'imbarcazione veniva trasferita presso “Nautica 81” (service autorizzato Volvo Penta), ove vennero svolte alcune prove in mare, che evidenziarono ulteriori problematiche relative ai motori).
Le istanze di prova orale articolate dall'attore, finalizzate a dimostrare che il convenuto aveva riconosciuto i vizi e si era impegnato “a sostenere le spese per la riparazione”, non sono ammissibili in pagina 3 di 5 quanto formulate in modo generico (non è specificato il giorno del sopralluogo, non vengono specificati i vizi che vrebbe riconosciuto né in che veste i testi fossero presenti). CP_1
L'assunto di parte attrice secondo il quale il Sig. “ha riconosciuto i vizi dell'imbarcazione CP_1
oggetto di causa, e si è fatto carico dell'eliminazione degli stessi, come riportato nella perizia sub doc.
n. 04 allegata all'atto di citazione: tale perizia ed il suo contenuto, come già ribadito, non sono mai state contestate in atti e quindi devono intendersi ammesse e pacifiche“ (comparsa conclusionale) non è condivisibile posto che, al contrario, il convenuto ha contestato tale perizia già nell'atto di costituzione
(alle pagg. 6 e 7).
Per contro l'attore ha riconosciuto in sede di interpello di avere avuto la disponibilità dell'imbarcazione per due w.e. prima dell'acquisto (“Preciso che nel primo sono arrivato di sabato e sono stato nella barca con la mia famiglia sino alla domenica restituendola e così ho fatto il w.e. successivo, stavolta da solo, sempre dal sabato fino alla domenica mattina“) come pure di avere inviato all'utenza del convenuto a metà luglio al un messaggio “whatsapp” dal seguente tenore: “mega CP_1 bellissima” (con pollice su), “bravissimi”, “è una vetrina sul mare”, “perfetto” (cap 7), doc. 4).
E' vero che ha aggiunto “di non essere andato però in sala motori”, ma sul punto si impongono due considerazioni: 1) la funzionalità del motore di un'imbarcazione usata rappresenta un elemento di primaria importanza nella valutazione dell'acquisto e quindi è anomalo che il Sig. non Pt_1
abbia fatto nemmeno una verifica sommaria quando ne ha avuto la possibilità (tanto più che egli,
come riferito in udienza, non è una persona totalmente scevra da qualsiasi cognizione tecnica, seppure non specificamente sull'aspetto motoristico, occupandosi di impianti di condizionamento ed avendo riparato autonomamente quello dell'imbarcazione); 2) è anomalo che egli, pur non avendo controllato – a suo dire – una parte importante dell'imbarcazione, si sia speso (oltretutto di propria iniziativa e non in risposta ad una richiesta) in giudizi così lusinghieri sull'imbarcazione,
senza riserva alcuna.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione di parte convenuta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico dell'attore nella misura che si determina come da dispositivo.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto,
2) Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore di quest'ultimo in quanto antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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