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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1675/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 05/05/2017 al n. 1657/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 44/16 emessa dal
Giudice di Pace di Avigliano in data 28/10/2016, pubblicata in pari data;
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avigliano (PZ) alla località Chicone n. 46;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Nicola Solimando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Moliterno alla via Roma n. 54;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so Garibaldi n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Proc. n. 1675/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 44/16, emessa dal Giudice di
Pace di Avigliano in data 28/10/2016, pubblicata in pari data, con la quale il primo giudice, in accoglimento soltanto parziale della domanda, attribuiva all'attore la somma corrispondente ad una invalidità del 3%
(quanto, all'esito della CTU, gli veniva diagnosticato un danno biologico del 3,5%), negando il risarcimento del danno morale.
1.1. Nello specifico, l'appellante deduceva l'erroneità (o comunque la contraddittorietà della motivazione) nella parte in cui, pur aderendo alle risultanze peritali, aveva decurtato lo 0,5% di invalidità permanente, non offrendo una motivazione idonea;
lamentava, inoltre, l'erroneità della sentenza laddove aveva escluso il danno morale sul presupposto (errato) della insussistenza di ipotesi criminose e, comunque, in ragione della levità delle lesioni. Infine, si doleva della mancata condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. In ragione di ciò, concludeva domandando la riforma della sentenza impugnata e la correlata condanna dell'avversario al pagamento delle somme di € 395,17 (a titolo di differenza tra il danno biologico accertato e quello liquidato) ed € 1.340,12, quale danno morale (quantificato nel 25% del danno biologico spettante).
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata compagnia assicurativa, eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, pertanto chiedendone il rigetto.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato, in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. Il motivo d'appello relativo alla quantificazione del danno biologico è inammissibile per contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
5.1. Come noto, la norma prescrive, a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla
2 Proc. n. 1675/2017 R.G.
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del
3 Proc. n. 1675/2017 R.G.
paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
5.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra l'assenza, da parte dell'appellante, di una puntuale contestazione delle ragioni che hanno sospinto il primo giudice a ridurre l'importo della percentuale di danno biologico riconosciuto.
L'atto di appello, infatti, testualmente si limita a riportare la quantificazione operata dal G.d.P. e quella posta dal CTU, senza in alcun modo chiarire le ragioni per cui la decurtazione dello 0,5% sia ritenuta illegittima.
Tale carenza, peraltro, non può essere sanata attraverso le deduzioni rese in comparsa conclusionale, in seno alla quale l'appellante, per la prima volta, lamenta l'insufficienza della motivazione con cui il giudice ha ridotto la percentuale di danno biologico: infatti il contenuto dell'appello va dedotto esclusivamente dall'atto di impugnazione, mentre la comparsa conclusionale, avendo finalità meramente illustrativa, non assume, a tal fine, alcuna rilevanza (Cass. n. 5549/1998); si è osservato, a tal proposito, che, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c. (il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza, ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione), i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse, nel corso dell'ulteriore attività processuale, sia l'ampliamento delle censure originariamente dedotte sia la precisazione di esse (Cass. n. 66309/2006; Cass. n.
12976/2002).
6. Il motivo d'appello con cui si lamenta l'omesso riconoscimento del danno morale è, invece, infondato.
Il gravame, invero, evoca indistintamente il concetto di danno morale e quello di personalizzazione del danno, ancorando tali pregiudizi alla compromissione, per il danneggiato, dell'attività sportiva calcistica.
6.1. Orbene, è anzitutto il caso di chiarire che sotto la voce “danno morale” devono essere ricompresi i “pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione
4 Proc. n. 1675/2017 R.G.
medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; la cd. “personalizzazione del danno” si riferisce, invece, alla riconosciuta possibilità per il Giudice di aumentare la liquidazione standard, tabellarmente prevista, del solo danno biologico (rectius, dinamico- relazionale), “in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Il danno morale, dunque, afferisce propriamente alla sfera soggettiva del danneggiato, alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali, e prescinde dalle vicende relazionali della vita di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164); essendo dotato di ontologica autonomia rispetto agli altri pregiudizi (di tipo biologico e relazionale), abbisogna di una specifica valutazione da parte del giudice, che a sua volta presuppone una specifica deduzione, da parte del danneggiato, delle circostanze da cui inferirne, anche in via presuntiva, la sussistenza e l'entità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
La personalizzazione, invece, è volta a ristorare un pregiudizio che concerna un'attività della vita (e dunque uno specifico aspetto relazionale) che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 5865/21, n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
6.2. Così delineata la distinzione tra i due istituti, è agevole rilevare come il pregiudizio lamentato dall'appellante (relativo alla compromissione della propria attività calcistica) debba propriamente ricondursi alla personalizzazione del danno, e non anche alla sfera morale.
Tanto ne implica l'infondatezza, in quanto, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, il carattere eccezionale delle circostanze che legittimano il ricorso alla personalizzazione non può ancorarsi all'impossibilità per la vittima di cimentarsi in attività fisiche, poiché essa “costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque
5 Proc. n. 1675/2017 R.G.
persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali, sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno” (Tribunale Napoli sez. VI, 10/10/2023,
n.9191); detto altrimenti, l'impedimento a praticare l'attività sportiva pregressa non integra l'anormalità e l'eccezionalità necessaria per la personalizzazione (Tribunale Ravenna sez. I, 02/03/2023, n.162).
Ne consegue che tale motivo d'appello è infondato, non essendo stati addotti elementi istruttori atti a dimostrare la presenza dei requisiti per la personalizzazione del danno.
7. Infine, non può trovare seguito il motivo d'appello volto a dolersi dell'omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna dell'assicurazione per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 comma terzo c.p.c.
Quest'ultima disposizione, infatti, codifica un istituto di carattere sanzionatorio finalizzato a scongiurare che la richiesta di esercizio della giurisdizione – oppure la resistenza avverso tale richiesta – sia formulata in modo tale che risulti volta solo a prolungare inutilmente la durata del processo.
La condanna ai sensi della citata norma, forte di tale ratio, costituisce un potere rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che non richiede né l'esplicita domanda di parte né la prova di un danno effettivamente patito;
nondimeno, essendo il comma 3 del citato art. 96
c.p.c. compreso in una norma rubricata “responsabilità aggravata” (ossia disciplinante una forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente), sottende come presupposto necessario pur sempre l'esistenza di un comportamento addebitabile alla parte, ovvero ad essa in quanto normalmente rappresentata in giudizio dal difensore (Cass. S.U. n.
21544/2017), e tale comportamento consiste nell'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (Cass. S.U. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, non sono stati minimamente allegati elementi da cui desumere il dolo o la colpa grave dell'appellata nel resistere in giudizio, onde la relativa istanza è del tutto infondata.
8. In definitiva, l'appello va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
6 Proc. n. 1675/2017 R.G.
9. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, su cui pronunciarsi solo in ordine al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di motivata impugnativa a tal riguardo – né incidentale, né principale (v., da ultimo, Cass. civ., 18 marzo 2021, n. 7611
e Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916], in applicazione del principio di soccombenza esse vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM
55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta.
10. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1675/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il motivo d'appello relativo alla riduzione del danno biologico e rigetta gli altri motivi, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata nella presente sede;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per onorari della difesa, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 10/04/2025
Il Giudice
7 Proc. n. 1675/2017 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 05/05/2017 al n. 1657/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 44/16 emessa dal
Giudice di Pace di Avigliano in data 28/10/2016, pubblicata in pari data;
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avigliano (PZ) alla località Chicone n. 46;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Nicola Solimando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Moliterno alla via Roma n. 54;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so Garibaldi n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Proc. n. 1675/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 44/16, emessa dal Giudice di
Pace di Avigliano in data 28/10/2016, pubblicata in pari data, con la quale il primo giudice, in accoglimento soltanto parziale della domanda, attribuiva all'attore la somma corrispondente ad una invalidità del 3%
(quanto, all'esito della CTU, gli veniva diagnosticato un danno biologico del 3,5%), negando il risarcimento del danno morale.
1.1. Nello specifico, l'appellante deduceva l'erroneità (o comunque la contraddittorietà della motivazione) nella parte in cui, pur aderendo alle risultanze peritali, aveva decurtato lo 0,5% di invalidità permanente, non offrendo una motivazione idonea;
lamentava, inoltre, l'erroneità della sentenza laddove aveva escluso il danno morale sul presupposto (errato) della insussistenza di ipotesi criminose e, comunque, in ragione della levità delle lesioni. Infine, si doleva della mancata condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. In ragione di ciò, concludeva domandando la riforma della sentenza impugnata e la correlata condanna dell'avversario al pagamento delle somme di € 395,17 (a titolo di differenza tra il danno biologico accertato e quello liquidato) ed € 1.340,12, quale danno morale (quantificato nel 25% del danno biologico spettante).
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata compagnia assicurativa, eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, pertanto chiedendone il rigetto.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato, in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. Il motivo d'appello relativo alla quantificazione del danno biologico è inammissibile per contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
5.1. Come noto, la norma prescrive, a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla
2 Proc. n. 1675/2017 R.G.
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del
3 Proc. n. 1675/2017 R.G.
paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
5.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra l'assenza, da parte dell'appellante, di una puntuale contestazione delle ragioni che hanno sospinto il primo giudice a ridurre l'importo della percentuale di danno biologico riconosciuto.
L'atto di appello, infatti, testualmente si limita a riportare la quantificazione operata dal G.d.P. e quella posta dal CTU, senza in alcun modo chiarire le ragioni per cui la decurtazione dello 0,5% sia ritenuta illegittima.
Tale carenza, peraltro, non può essere sanata attraverso le deduzioni rese in comparsa conclusionale, in seno alla quale l'appellante, per la prima volta, lamenta l'insufficienza della motivazione con cui il giudice ha ridotto la percentuale di danno biologico: infatti il contenuto dell'appello va dedotto esclusivamente dall'atto di impugnazione, mentre la comparsa conclusionale, avendo finalità meramente illustrativa, non assume, a tal fine, alcuna rilevanza (Cass. n. 5549/1998); si è osservato, a tal proposito, che, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c. (il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza, ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione), i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse, nel corso dell'ulteriore attività processuale, sia l'ampliamento delle censure originariamente dedotte sia la precisazione di esse (Cass. n. 66309/2006; Cass. n.
12976/2002).
6. Il motivo d'appello con cui si lamenta l'omesso riconoscimento del danno morale è, invece, infondato.
Il gravame, invero, evoca indistintamente il concetto di danno morale e quello di personalizzazione del danno, ancorando tali pregiudizi alla compromissione, per il danneggiato, dell'attività sportiva calcistica.
6.1. Orbene, è anzitutto il caso di chiarire che sotto la voce “danno morale” devono essere ricompresi i “pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione
4 Proc. n. 1675/2017 R.G.
medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; la cd. “personalizzazione del danno” si riferisce, invece, alla riconosciuta possibilità per il Giudice di aumentare la liquidazione standard, tabellarmente prevista, del solo danno biologico (rectius, dinamico- relazionale), “in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Il danno morale, dunque, afferisce propriamente alla sfera soggettiva del danneggiato, alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali, e prescinde dalle vicende relazionali della vita di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164); essendo dotato di ontologica autonomia rispetto agli altri pregiudizi (di tipo biologico e relazionale), abbisogna di una specifica valutazione da parte del giudice, che a sua volta presuppone una specifica deduzione, da parte del danneggiato, delle circostanze da cui inferirne, anche in via presuntiva, la sussistenza e l'entità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
La personalizzazione, invece, è volta a ristorare un pregiudizio che concerna un'attività della vita (e dunque uno specifico aspetto relazionale) che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 5865/21, n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
6.2. Così delineata la distinzione tra i due istituti, è agevole rilevare come il pregiudizio lamentato dall'appellante (relativo alla compromissione della propria attività calcistica) debba propriamente ricondursi alla personalizzazione del danno, e non anche alla sfera morale.
Tanto ne implica l'infondatezza, in quanto, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, il carattere eccezionale delle circostanze che legittimano il ricorso alla personalizzazione non può ancorarsi all'impossibilità per la vittima di cimentarsi in attività fisiche, poiché essa “costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque
5 Proc. n. 1675/2017 R.G.
persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali, sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno” (Tribunale Napoli sez. VI, 10/10/2023,
n.9191); detto altrimenti, l'impedimento a praticare l'attività sportiva pregressa non integra l'anormalità e l'eccezionalità necessaria per la personalizzazione (Tribunale Ravenna sez. I, 02/03/2023, n.162).
Ne consegue che tale motivo d'appello è infondato, non essendo stati addotti elementi istruttori atti a dimostrare la presenza dei requisiti per la personalizzazione del danno.
7. Infine, non può trovare seguito il motivo d'appello volto a dolersi dell'omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna dell'assicurazione per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 comma terzo c.p.c.
Quest'ultima disposizione, infatti, codifica un istituto di carattere sanzionatorio finalizzato a scongiurare che la richiesta di esercizio della giurisdizione – oppure la resistenza avverso tale richiesta – sia formulata in modo tale che risulti volta solo a prolungare inutilmente la durata del processo.
La condanna ai sensi della citata norma, forte di tale ratio, costituisce un potere rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che non richiede né l'esplicita domanda di parte né la prova di un danno effettivamente patito;
nondimeno, essendo il comma 3 del citato art. 96
c.p.c. compreso in una norma rubricata “responsabilità aggravata” (ossia disciplinante una forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente), sottende come presupposto necessario pur sempre l'esistenza di un comportamento addebitabile alla parte, ovvero ad essa in quanto normalmente rappresentata in giudizio dal difensore (Cass. S.U. n.
21544/2017), e tale comportamento consiste nell'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (Cass. S.U. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, non sono stati minimamente allegati elementi da cui desumere il dolo o la colpa grave dell'appellata nel resistere in giudizio, onde la relativa istanza è del tutto infondata.
8. In definitiva, l'appello va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
6 Proc. n. 1675/2017 R.G.
9. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, su cui pronunciarsi solo in ordine al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di motivata impugnativa a tal riguardo – né incidentale, né principale (v., da ultimo, Cass. civ., 18 marzo 2021, n. 7611
e Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916], in applicazione del principio di soccombenza esse vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM
55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta.
10. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1675/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il motivo d'appello relativo alla riduzione del danno biologico e rigetta gli altri motivi, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata nella presente sede;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per onorari della difesa, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 10/04/2025
Il Giudice
7 Proc. n. 1675/2017 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
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