Articolo 23 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 maggio 1950
Art. 23.
Oltre che nei casi previsti dal Codice civile , il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:
1) se il conduttore o il subconduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 20, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;
2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero e non e' intervenuta veridica comunicazione del subconduttore entro il termine utile concesso al conduttore ai sensi del n. 1) di questo articolo;
3) se il conduttore pratica abitualmente la sublocazione a giornate, in deroga ai patti contrattuali.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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