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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7571/2022 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Silvia Valentini e Carlo Antonio Ghirardi) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Massimo d'Andria) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, ai quali si rinvia integralmente.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mairano (BS) il 27 giugno
1998 (atto n. 10 parte II serie A anno 1998) e sono genitori di VA (nata a [...] il 7 febbraio Per_ Per 2003), (nata a [...] il giorno 7 dicembre 2004) ed (nata a [...] il [...]).
La ricorrente ha chiesto: la pronuncia della separazione, con addebito al marito, reo di aver commesso atti di violenza nei confronti della moglie e delle figlie, accertati in sede penale;
l'affidamento esclusivo delle figlie;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del resistente al versamento di un assegno per le figlie di euro 1.350,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia) e di un assegno ex art. 156 comma 1 c.c. di euro 450,00 mensili.
Il resistente si è opposto all'assegnazione della casa coniugale e al riconoscimento di un assegno per la moglie, mentre, quanto alle figlie, ha offerto di pagare un assegno periodico di complessivi euro 650,00 mensili.
Con ordinanza in data 11 ottobre 2023, a firma del dott. Enrico Consolandi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affida in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, attribuendole l'esercizio in Persona_3 via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c. (cd. affido super-esclusivo), escludendo pertanto la necessità di concordare col padre le scelte di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli minori;
Per assegna la casa familiare alla ricorrente;
il padre, qualora dovesse riprendere i contatti con potrà vederla solo previa attivazione dei Servizi sociali territorialmente competenti i quali individueranno le modalità ed i tempi delle frequentazioni;
dispone che il provveda al mantenimento delle figlie in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla dell'importo mensile di euro 900,00 (300,00 a figlia), entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; Dispone un ulteriore assegno a carattere assistenziale e retributivo di euro 100,00 mensili a carico del ed a favore della per causa della separazione, CP_1 Pt_1 rivalutabili e pagabili come sopra».
L'ordinanza presidenziale è stata reclamata. La Corte d'Appello ha così deciso sull'impugnazione: «- in parziale accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza in data 11.10.2023, cron.
n. 5731/2023, resa nel procedimento RG n. 7571/2022, nella parte in cui assegna la casa coniugale alla sig.ra e stabilisce l'obbligo di versamento di un assegno a carattere assistenziale e retributivo di Parte_2
€ 100,00 mensili a carico del sig. ed a favore della per causa della separazione, - rigetta il CP_1 Pt_1
2 reclamo e conferma detta ordinanza nella parte in cui stabilisce l'obbligo, per il sig. di versare € CP_1
300,00 mensili a titolo di mantenimento, per le figlie, ivi compresa la figlia VA».
Non è stata svolta attività istruttoria. Si confermano, anche in punto di motivazione, le determinazioni assunte con ordinanza del 25 settembre 2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha reiterato le domande di cui al ricorso, con l'eccezione di quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento per sé, pacificamente rinunciate (di ciò si dà atto anche nel procedimento di Per_ Per reclamo). Il resistente si è detto disponibile a versare euro 600,00 per le figlie ed (euro
300,00 cadauna), negando, al contempo, che alcun mantenimento sia dovuto a favore di VA, ormai economicamente indipendente.
La causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni indicate e, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., è transitata in fase decisoria.
Nella comparsa conclusionale, da ultimo, la ricorrente ha evidenziato «come, nelle more,
(anche) la figlia abbia iniziato a svolgere attività lavorativa (seppur a tempo determinato) e Persona_3 risulti pertanto divenuta economicamente autosufficiente».
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione.
Tale domanda – alla quale, peraltro, il marito non ha formulato esplicita opposizione – va accolta, alla luce dei gravi maltrattamenti accertati, in via definitiva, in sede penale (cfr. doc.ti 10 e
11 di parte ricorrente). Il resistente è stato condannato per avere frequentemente percosso e ingiuriato la moglie e la figlia VA, anche alla presenza delle altre figlie e ciò costituisce una violazione dei doveri coniugali talmente grave da giustificare, senza possibilità di considerazioni contrarie, l'addebito della separazione al marito (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024). Per
§ 5. – L'unica figlia tuttora minorenne è . È pacifico che ella resti collocata presso la madre e, in ragione del quadro di protratta violenza familiare alla quale è stata esposta, dovrà necessariamente essere affidata alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la figlia, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Per
Il padre potrà vedere , di anni sedici, solo se questa lo vorrà.
3 Le questioni economiche sono, in larga parte, superate. Infatti, la ricorrente ha rinunciato all'assegno per sé e, nel pieno rispetto del principio di lealtà processuale, ha dato atto della raggiunta indipendenza economica delle due figlie maggiorenni (per modo che le domande a loro riferibili sono da intendere rinunciate). Per
Si discute esclusivamente del mantenimento della figlia . Al fine di quantificarlo, occorre comparare le condizioni reddituali delle parti, così sintetizzabili:
- la ricorrente a partire dal 1° luglio 2025 è stata assunta da Galba s.r.l. con qualifica/mansione di operaia e ha percepito retribuzioni nette oscillanti tra euro 1.762,00 (luglio
2025) ed euro 1.443,00 (agosto 2025), con le quali deve sostenere un canone di locazione di euro
417,79 mensili;
- il resistente è anch'egli lavoratore dipendente e, nel 2024 (cfr. CU2025), ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 2.106,63, non gravato da costi abitativi documentati.
Se si tiene conto dei dati reddituali esposti e dell'assenza di contribuzione diretta del padre, appare congruo porre a suo carico un assegno periodico per il mantenimento della figlia di euro
500,00 mensili. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n.
2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 6. – Le spese di lite del procedimento di merito seguono la soccombenza – in misura del tutto prevalente predicabile in capo al resistente – e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché
4 non sono state assunte prove costituende: euro 903,00; fase decisionale, valore medio: euro
2.905,00. Compenso tabellare: euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Vanno, invece, compensate le spese del reclamo1, che è stato parzialmente accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
Per
3. affida la figlia in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la figlia, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che la figlia minore conservi la residenza abituale presso la madre e incontri il padre solo se lo desideri;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre Per contribuisca al mantenimento della sola figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
7. compensa le spese del procedimento di reclamo;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte d'Appello ha esplicitamente rimesso al Tribunale la regolamentazione delle spese del procedimento di reclamo.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7571/2022 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Silvia Valentini e Carlo Antonio Ghirardi) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Massimo d'Andria) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, ai quali si rinvia integralmente.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mairano (BS) il 27 giugno
1998 (atto n. 10 parte II serie A anno 1998) e sono genitori di VA (nata a [...] il 7 febbraio Per_ Per 2003), (nata a [...] il giorno 7 dicembre 2004) ed (nata a [...] il [...]).
La ricorrente ha chiesto: la pronuncia della separazione, con addebito al marito, reo di aver commesso atti di violenza nei confronti della moglie e delle figlie, accertati in sede penale;
l'affidamento esclusivo delle figlie;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del resistente al versamento di un assegno per le figlie di euro 1.350,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia) e di un assegno ex art. 156 comma 1 c.c. di euro 450,00 mensili.
Il resistente si è opposto all'assegnazione della casa coniugale e al riconoscimento di un assegno per la moglie, mentre, quanto alle figlie, ha offerto di pagare un assegno periodico di complessivi euro 650,00 mensili.
Con ordinanza in data 11 ottobre 2023, a firma del dott. Enrico Consolandi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affida in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, attribuendole l'esercizio in Persona_3 via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c. (cd. affido super-esclusivo), escludendo pertanto la necessità di concordare col padre le scelte di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli minori;
Per assegna la casa familiare alla ricorrente;
il padre, qualora dovesse riprendere i contatti con potrà vederla solo previa attivazione dei Servizi sociali territorialmente competenti i quali individueranno le modalità ed i tempi delle frequentazioni;
dispone che il provveda al mantenimento delle figlie in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla dell'importo mensile di euro 900,00 (300,00 a figlia), entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; Dispone un ulteriore assegno a carattere assistenziale e retributivo di euro 100,00 mensili a carico del ed a favore della per causa della separazione, CP_1 Pt_1 rivalutabili e pagabili come sopra».
L'ordinanza presidenziale è stata reclamata. La Corte d'Appello ha così deciso sull'impugnazione: «- in parziale accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza in data 11.10.2023, cron.
n. 5731/2023, resa nel procedimento RG n. 7571/2022, nella parte in cui assegna la casa coniugale alla sig.ra e stabilisce l'obbligo di versamento di un assegno a carattere assistenziale e retributivo di Parte_2
€ 100,00 mensili a carico del sig. ed a favore della per causa della separazione, - rigetta il CP_1 Pt_1
2 reclamo e conferma detta ordinanza nella parte in cui stabilisce l'obbligo, per il sig. di versare € CP_1
300,00 mensili a titolo di mantenimento, per le figlie, ivi compresa la figlia VA».
Non è stata svolta attività istruttoria. Si confermano, anche in punto di motivazione, le determinazioni assunte con ordinanza del 25 settembre 2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha reiterato le domande di cui al ricorso, con l'eccezione di quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento per sé, pacificamente rinunciate (di ciò si dà atto anche nel procedimento di Per_ Per reclamo). Il resistente si è detto disponibile a versare euro 600,00 per le figlie ed (euro
300,00 cadauna), negando, al contempo, che alcun mantenimento sia dovuto a favore di VA, ormai economicamente indipendente.
La causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni indicate e, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., è transitata in fase decisoria.
Nella comparsa conclusionale, da ultimo, la ricorrente ha evidenziato «come, nelle more,
(anche) la figlia abbia iniziato a svolgere attività lavorativa (seppur a tempo determinato) e Persona_3 risulti pertanto divenuta economicamente autosufficiente».
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione.
Tale domanda – alla quale, peraltro, il marito non ha formulato esplicita opposizione – va accolta, alla luce dei gravi maltrattamenti accertati, in via definitiva, in sede penale (cfr. doc.ti 10 e
11 di parte ricorrente). Il resistente è stato condannato per avere frequentemente percosso e ingiuriato la moglie e la figlia VA, anche alla presenza delle altre figlie e ciò costituisce una violazione dei doveri coniugali talmente grave da giustificare, senza possibilità di considerazioni contrarie, l'addebito della separazione al marito (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024). Per
§ 5. – L'unica figlia tuttora minorenne è . È pacifico che ella resti collocata presso la madre e, in ragione del quadro di protratta violenza familiare alla quale è stata esposta, dovrà necessariamente essere affidata alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la figlia, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Per
Il padre potrà vedere , di anni sedici, solo se questa lo vorrà.
3 Le questioni economiche sono, in larga parte, superate. Infatti, la ricorrente ha rinunciato all'assegno per sé e, nel pieno rispetto del principio di lealtà processuale, ha dato atto della raggiunta indipendenza economica delle due figlie maggiorenni (per modo che le domande a loro riferibili sono da intendere rinunciate). Per
Si discute esclusivamente del mantenimento della figlia . Al fine di quantificarlo, occorre comparare le condizioni reddituali delle parti, così sintetizzabili:
- la ricorrente a partire dal 1° luglio 2025 è stata assunta da Galba s.r.l. con qualifica/mansione di operaia e ha percepito retribuzioni nette oscillanti tra euro 1.762,00 (luglio
2025) ed euro 1.443,00 (agosto 2025), con le quali deve sostenere un canone di locazione di euro
417,79 mensili;
- il resistente è anch'egli lavoratore dipendente e, nel 2024 (cfr. CU2025), ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 2.106,63, non gravato da costi abitativi documentati.
Se si tiene conto dei dati reddituali esposti e dell'assenza di contribuzione diretta del padre, appare congruo porre a suo carico un assegno periodico per il mantenimento della figlia di euro
500,00 mensili. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n.
2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 6. – Le spese di lite del procedimento di merito seguono la soccombenza – in misura del tutto prevalente predicabile in capo al resistente – e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché
4 non sono state assunte prove costituende: euro 903,00; fase decisionale, valore medio: euro
2.905,00. Compenso tabellare: euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Vanno, invece, compensate le spese del reclamo1, che è stato parzialmente accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
Per
3. affida la figlia in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la figlia, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che la figlia minore conservi la residenza abituale presso la madre e incontri il padre solo se lo desideri;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre Per contribuisca al mantenimento della sola figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
7. compensa le spese del procedimento di reclamo;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
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