TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5992/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Prima, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Raimund Bauer e Sergio Tomasello, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. Sergio Tomasello, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo
Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_1 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da “Deficit statico dinamico da marcata poliartrosi diffusa con spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia bilaterale severa.
Iniziale decadimento cognitivo” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare un soggetto totalmente inabile e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare autonomamente e con forte compromissione della “capacità di attendere ai comuni atti della vita quotidiana”, a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che , per le patologie da cui è affetta, è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre 2024.
2 Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di settembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5992/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5992/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Prima, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Raimund Bauer e Sergio Tomasello, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. Sergio Tomasello, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo
Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_1 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da “Deficit statico dinamico da marcata poliartrosi diffusa con spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia bilaterale severa.
Iniziale decadimento cognitivo” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare un soggetto totalmente inabile e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare autonomamente e con forte compromissione della “capacità di attendere ai comuni atti della vita quotidiana”, a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che , per le patologie da cui è affetta, è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre 2024.
2 Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di settembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5992/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3