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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iandolo Luca, Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Avellino al C.so V. Emanuele n. 36;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Aida Giannattasio, domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1
Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6;
CONVENUTA
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 29.03.2021 da
[...] nei confronti di ed ha ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2 CP_1 Controparte_2
c.p.c. da ella proposta in seno alla procedura di espropriazione presso terzi iscritta al numero di r.g.e.
459/2020; procedura promossa da giusto atto di pignoramento ex artt. 72 bis e 72 ter Controparte_2
d.p.r. n. 602/1973 dell'importo di euro 20.984,73 notificato il 17.02.2020 nei confronti di
[...]
(esecutata) e della (quale terzo pignorato). CP_1 Controparte_4
1 Con l'atto di pignoramento ha ordinato al terzo di versare al CP_2 Controparte_4
concessionario per la riscossione le somme dovute a in dipendenza del rapporto di Controparte_1
locazione relativo ad un immobile in titolarità della parte debitrice.
L'atto di pignoramento origina dall'ingiunzione di pagamento n. 25663/2019 emessa il
25.03.2019 da per conto del Comune dé Tirreni ai sensi del r.d. n. 639/1910 e notificata CP_2 Pt_1
il 10.04.2019, avente ad oggetto una sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 co. 4 bis d.p.r.
n. 380/2001 (cd. testo unico edilizia).
Con il ricorso endoesecutivo, aveva chiesto in via cautelare la sospensione Controparte_1
della procedura esecutiva nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità del pignoramento e la condanna di al risarcimento dei danni per i seguenti motivi: CP_2
1) difetto di legittimazione passiva, in quanto la sanzione ed il successivo pignoramento per un verso si fondano sull'omesso adempimento di una ordinanza di demolizione comminata con
Pa riferimento ad un immobile del quale l'opponente (quale ex amministratrice della .
[...]
CP_
all'epoca era solo promissaria acquirente mentre, sotto un diverso profilo, i citati atti sono stati emessi anche nei confronti di in proprio;
Controparte_1
2) violazione dell'art. 170 c.c., in quanto il pignoramento ha ad oggetto i frutti (rectius, i canoni di locazione) dell'immobile sito nel Comune di Cava dé Tirreni ed identificato in catasto al foglio
16 mappale 2887 sub 4, il quale (unitamente a tutti i beni immobili in titolarità di
[...]
e ) sono stati conferiti in un fondo patrimoniale giusto atto CP_1 Controparte_6
costitutivo del 20.01.2009, trascritto il 12.02.2009 nei registri immobiliari ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 20.11.2009.
Con ordinanza del 16.12.2020 il giudice dell'esecuzione ha sospeso il processo esecutivo ed assegnato il termine di giorni 120 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, in ragione del fumus di fondatezza del motivo di opposizione riguardante la violazione dell'art. 170 c.c..
Introdotto il giudizio di merito, ha anche chiesto la condanna di alla Controparte_1 CP_2
restituzione di euro 13.000,00, pari a n. 10 canoni di locazione (dell'importo di euro 1.300,00 ciascuno) percepiti dalla creditrice procedente da marzo 2020 a dicembre 2020 (mese in cui la conduttrice ha esercitato il diritto di recesso).
Con comparsa del 10.05.2021 si è costituita la quale in via pregiudiziale ha eccepito il CP_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Per il resto, la convenuta ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
In data 13.09.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_7
2 Da ultimo, in data 27.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata nei soli CP_8
limiti di seguito indicati.
Invero, posto che l'azione esecutiva origina da una sanzione comminata ai sensi dell'art. 31 co.
4 bis t.u. edilizia, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l'odierna controversia ex art. 133 lett. f. c.p.a. limitatamente alla prima parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha contestato l'illegittimità della sanzione medesima. Controparte_1
La citata disposizione attribuisce al giudice speciale “le controversie aventi ad oggetto gli atti e
i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio […]” (cfr. art. 133, lett. f, c.p.a.).
Pertanto, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 (di cui l'ingiunzione di pagamento in oggetto ne costituisce tipica estrinsecazione) è da ricollegarsi alla materia edilizia, costituendo un tipica espressione del potere autoritativo della P.A. (ex multis Tribunale
Crotone sez. I, 18/06/2019, n. 764: è indubbio che la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001, rientra nella materia edilizia e urbanistica, costituendo un ulteriore strumento afflittivo volto alla tutela dell'ordinato sviluppo del territorio pregiudicato dagli interventi abusivi).
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui “la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal con CP_9 la richiesta di decreto ingiuntivo.” (Consiglio di Stato n. 484 del 15/1/2021, conf. da Cons. di Stato n.
12429/2021).
Tale conclusione è peraltro coerente con quanto previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981 il quale, nel prevedere che contro l'ordinanza di ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nelle forme di cui all'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, fa “salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Per la medesima ragione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la seconda parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha eccepito l'illegittimità del pignoramento Controparte_1
3 in ragione del suo difetto di legittimazione passiva, essendo ella soltanto legale rappresentante della
. Pt_3
La doglianza è infondata, risultando sufficiente osservare che il pignoramento è stato correttamente notificato al soggetto indicato nel titolo esecutivo (ossia l'ingiunzione di pagamento n.
25663/2019), quest'ultimo allo stato non caducato.
Appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario è anche il secondo motivo di opposizione, con il quale ha chiesto dichiararsi l'impignorabilità dei canoni di locazione pignorati Controparte_1
da CP_2
In consonanza con quanto già delibato dal giudice dell'esecuzione, il motivo è fondato.
Invero, l'art. 170 c.c. dispone che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Al riguardo, l'opponente ha prodotto l'atto costitutivo del fondo e dato prova della tempestiva annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio, senza che al riguardo nulla sia stato replicato da CP_2
Inoltre, la sanzione amministrativa è correlata al mancato adempimento di una ordinanza di demolizione risalente all'anno 2015 (cfr. il ricorso al Tar prodotto dall'opponente), con la conseguenza che trattasi all'evidenza di un debito la cui estraneità ai bisogni della famiglia era nota anche al creditore Comune di Cava dé Tirreni.
Alla luce di quanto osservato, il fondo patrimoniale è opponibile a sicché va dichiarata CP_2
l'impignorabilità dei frutti oggetto del pignoramento opposto.
Per l'effetto, va condannata alla restituzione di euro 13.000,00, pari a n. 10 canoni di CP_2
locazione dell'importo di euro 1.300,00 ciascuno percepiti dalla creditrice procedente da marzo 2020 a dicembre 2020 (sul punto, a fronte della domanda di parte opponente, nulla è stato replicato da . CP_2
Viceversa, non sussistono le condizioni normativamente richieste per la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c..
Quanto al primo comma, non si ravvisa la colpa grave in capo a bensì la sola CP_2
infondatezza delle tesi giuridiche qui sostenute.
Quanto al secondo comma, lo stesso richiede l'inesistenza del diritto di credito in forza del quale sia iniziata l'azione esecutiva, laddove nel caso di specie l'opposizione viene accolta in conseguenza dell'impignorabilità dei frutti sottoposti a vincolo.
Da ultimo, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti da non risultando adeguatamente provato che le dimissioni da ella rassegnate siano Controparte_1
4 riconducibili alla notifica del pignoramento.
Le spese di lite della fase cautelare e di quella di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo limitatamente alla prima parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha Controparte_1 contestato l'illegittimità del titolo posto a fondamento del pignoramento (ossia l'ingiunzione di pagamento n. 25663/2019);
2) per il resto, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
3) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
4) per l'effetto, dichiara l'impignorabilità dei frutti oggetto del pignoramento opposto;
5) condanna alla restituzione in favore di di euro 13.000,00, Controparte_2 Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla proposizione dell'opposizione fino al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_2 Controparte_1
liquidano in:
a) per quanto concerne la fase cautelare, euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca Iandolo dichiaratosi antistatario;
b) per quanto concerne il presente giudizio, euro 3.000,00 per compenso ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Luca Iandolo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 28/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iandolo Luca, Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Avellino al C.so V. Emanuele n. 36;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Aida Giannattasio, domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1
Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6;
CONVENUTA
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 29.03.2021 da
[...] nei confronti di ed ha ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2 CP_1 Controparte_2
c.p.c. da ella proposta in seno alla procedura di espropriazione presso terzi iscritta al numero di r.g.e.
459/2020; procedura promossa da giusto atto di pignoramento ex artt. 72 bis e 72 ter Controparte_2
d.p.r. n. 602/1973 dell'importo di euro 20.984,73 notificato il 17.02.2020 nei confronti di
[...]
(esecutata) e della (quale terzo pignorato). CP_1 Controparte_4
1 Con l'atto di pignoramento ha ordinato al terzo di versare al CP_2 Controparte_4
concessionario per la riscossione le somme dovute a in dipendenza del rapporto di Controparte_1
locazione relativo ad un immobile in titolarità della parte debitrice.
L'atto di pignoramento origina dall'ingiunzione di pagamento n. 25663/2019 emessa il
25.03.2019 da per conto del Comune dé Tirreni ai sensi del r.d. n. 639/1910 e notificata CP_2 Pt_1
il 10.04.2019, avente ad oggetto una sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 co. 4 bis d.p.r.
n. 380/2001 (cd. testo unico edilizia).
Con il ricorso endoesecutivo, aveva chiesto in via cautelare la sospensione Controparte_1
della procedura esecutiva nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità del pignoramento e la condanna di al risarcimento dei danni per i seguenti motivi: CP_2
1) difetto di legittimazione passiva, in quanto la sanzione ed il successivo pignoramento per un verso si fondano sull'omesso adempimento di una ordinanza di demolizione comminata con
Pa riferimento ad un immobile del quale l'opponente (quale ex amministratrice della .
[...]
CP_
all'epoca era solo promissaria acquirente mentre, sotto un diverso profilo, i citati atti sono stati emessi anche nei confronti di in proprio;
Controparte_1
2) violazione dell'art. 170 c.c., in quanto il pignoramento ha ad oggetto i frutti (rectius, i canoni di locazione) dell'immobile sito nel Comune di Cava dé Tirreni ed identificato in catasto al foglio
16 mappale 2887 sub 4, il quale (unitamente a tutti i beni immobili in titolarità di
[...]
e ) sono stati conferiti in un fondo patrimoniale giusto atto CP_1 Controparte_6
costitutivo del 20.01.2009, trascritto il 12.02.2009 nei registri immobiliari ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 20.11.2009.
Con ordinanza del 16.12.2020 il giudice dell'esecuzione ha sospeso il processo esecutivo ed assegnato il termine di giorni 120 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, in ragione del fumus di fondatezza del motivo di opposizione riguardante la violazione dell'art. 170 c.c..
Introdotto il giudizio di merito, ha anche chiesto la condanna di alla Controparte_1 CP_2
restituzione di euro 13.000,00, pari a n. 10 canoni di locazione (dell'importo di euro 1.300,00 ciascuno) percepiti dalla creditrice procedente da marzo 2020 a dicembre 2020 (mese in cui la conduttrice ha esercitato il diritto di recesso).
Con comparsa del 10.05.2021 si è costituita la quale in via pregiudiziale ha eccepito il CP_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Per il resto, la convenuta ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
In data 13.09.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_7
2 Da ultimo, in data 27.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata nei soli CP_8
limiti di seguito indicati.
Invero, posto che l'azione esecutiva origina da una sanzione comminata ai sensi dell'art. 31 co.
4 bis t.u. edilizia, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l'odierna controversia ex art. 133 lett. f. c.p.a. limitatamente alla prima parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha contestato l'illegittimità della sanzione medesima. Controparte_1
La citata disposizione attribuisce al giudice speciale “le controversie aventi ad oggetto gli atti e
i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio […]” (cfr. art. 133, lett. f, c.p.a.).
Pertanto, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 (di cui l'ingiunzione di pagamento in oggetto ne costituisce tipica estrinsecazione) è da ricollegarsi alla materia edilizia, costituendo un tipica espressione del potere autoritativo della P.A. (ex multis Tribunale
Crotone sez. I, 18/06/2019, n. 764: è indubbio che la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001, rientra nella materia edilizia e urbanistica, costituendo un ulteriore strumento afflittivo volto alla tutela dell'ordinato sviluppo del territorio pregiudicato dagli interventi abusivi).
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui “la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal con CP_9 la richiesta di decreto ingiuntivo.” (Consiglio di Stato n. 484 del 15/1/2021, conf. da Cons. di Stato n.
12429/2021).
Tale conclusione è peraltro coerente con quanto previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981 il quale, nel prevedere che contro l'ordinanza di ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nelle forme di cui all'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, fa “salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Per la medesima ragione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la seconda parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha eccepito l'illegittimità del pignoramento Controparte_1
3 in ragione del suo difetto di legittimazione passiva, essendo ella soltanto legale rappresentante della
. Pt_3
La doglianza è infondata, risultando sufficiente osservare che il pignoramento è stato correttamente notificato al soggetto indicato nel titolo esecutivo (ossia l'ingiunzione di pagamento n.
25663/2019), quest'ultimo allo stato non caducato.
Appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario è anche il secondo motivo di opposizione, con il quale ha chiesto dichiararsi l'impignorabilità dei canoni di locazione pignorati Controparte_1
da CP_2
In consonanza con quanto già delibato dal giudice dell'esecuzione, il motivo è fondato.
Invero, l'art. 170 c.c. dispone che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Al riguardo, l'opponente ha prodotto l'atto costitutivo del fondo e dato prova della tempestiva annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio, senza che al riguardo nulla sia stato replicato da CP_2
Inoltre, la sanzione amministrativa è correlata al mancato adempimento di una ordinanza di demolizione risalente all'anno 2015 (cfr. il ricorso al Tar prodotto dall'opponente), con la conseguenza che trattasi all'evidenza di un debito la cui estraneità ai bisogni della famiglia era nota anche al creditore Comune di Cava dé Tirreni.
Alla luce di quanto osservato, il fondo patrimoniale è opponibile a sicché va dichiarata CP_2
l'impignorabilità dei frutti oggetto del pignoramento opposto.
Per l'effetto, va condannata alla restituzione di euro 13.000,00, pari a n. 10 canoni di CP_2
locazione dell'importo di euro 1.300,00 ciascuno percepiti dalla creditrice procedente da marzo 2020 a dicembre 2020 (sul punto, a fronte della domanda di parte opponente, nulla è stato replicato da . CP_2
Viceversa, non sussistono le condizioni normativamente richieste per la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c..
Quanto al primo comma, non si ravvisa la colpa grave in capo a bensì la sola CP_2
infondatezza delle tesi giuridiche qui sostenute.
Quanto al secondo comma, lo stesso richiede l'inesistenza del diritto di credito in forza del quale sia iniziata l'azione esecutiva, laddove nel caso di specie l'opposizione viene accolta in conseguenza dell'impignorabilità dei frutti sottoposti a vincolo.
Da ultimo, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti da non risultando adeguatamente provato che le dimissioni da ella rassegnate siano Controparte_1
4 riconducibili alla notifica del pignoramento.
Le spese di lite della fase cautelare e di quella di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo limitatamente alla prima parte del primo motivo di opposizione, con il quale ha Controparte_1 contestato l'illegittimità del titolo posto a fondamento del pignoramento (ossia l'ingiunzione di pagamento n. 25663/2019);
2) per il resto, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
3) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
4) per l'effetto, dichiara l'impignorabilità dei frutti oggetto del pignoramento opposto;
5) condanna alla restituzione in favore di di euro 13.000,00, Controparte_2 Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla proposizione dell'opposizione fino al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_2 Controparte_1
liquidano in:
a) per quanto concerne la fase cautelare, euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca Iandolo dichiaratosi antistatario;
b) per quanto concerne il presente giudizio, euro 3.000,00 per compenso ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Luca Iandolo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 28/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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