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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1720/24 del R.G., avente a oggetto contratto di
locazione,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Provvidenza Failla, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ines Galeotti, Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: si riportano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , come rappresentata e difesa, premettendo di Parte_1
essere proprietaria dell'unità abitativa sita in Ginosa Marina alla Via Faro, 40, deduceva di aver concesso in locazione il detto immobile a , giusto contratto del 01 febbraio 2020, Controparte_1
regolarmente registrato, affermando altresì di aver successivamente intimato formale e tempestiva disdetta alla prima scadenza con missiva nella quale aveva indicato quale motivazione la necessità
di destinare il bene alla figlia, disdetta rimasta senza esito per il mancato rilascio spontaneo del conduttore, nonostante le iniziali rassicurazioni da questi fornite, il quale, per tali ragioni, veniva evocato in giudizio per sentire accertare la cessazione dell'efficacia del contratto a seguito della intimata disdetta e condannare il conduttore al rilascio dell'immobile, con vittoria delle spese.
Costituendosi, il resistente contestava preliminarmente la dedotta avversa qualità di proprietaria in capo alla ricorrente, essendo la stessa usufruttuaria, eccependo di poi la nullità della intimata disdetta per mancanza della necessaria specificità quanto ai motivi alla stessa sottesi, così come previsti dall'art 3 della L. 431/98, concludendo dunque per il rigetto della domanda, previo accertamento della nullità della disdetta, con conseguente rinnovo del contratto di locazione per un ulteriore quadriennio e vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia veniva rinviata subitaneamente per la discussione all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della quale era decisa mediante contestuale lettura della
Sentenza in udienza.
La domanda non può essere accolta.
Premettendo infatti la irrilevanza della diversa qualità di usufruttuaria, invece che di proprietaria,
rivestita dalla ricorrente, posto che tra le facoltà in capo alla beneficiaria del detto diritto reale di godimento rientra anche quella di concedere in locazione il bene sul quale si esercita il diritto in parola, rileva il Tribunale come la specificità della motivazione costituisca elemento indefettibile al fine di conferire validità alla disdetta intimata per la prima scadenza contrattuale, al fine di compiutamente consentire la verifica, da un lato, ex ante, che l'intenzione manifestata dal locatore rientri tra i casi tassativi indicati dalla norma, nella specie l'art. 3 della L. 431/98, e, per altro verso, ex post, che si verifichi effettivamente la realizzazione della detta intenzione, ai fini dell'eventuale tutela ripristinatoria e risarcitoria approntata a beneficio del conduttore dalla medesima disposizione di legge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la disdetta intimata dalla ricorrente non integri gli estremi di tale necessaria specificità, posto che la motivazione colà dalla stessa addotta, che per inciso non è
suscettibile di essere integrata successivamente, fa esclusivo e laconico riferimento alla mera intenzione di essa locatrice di “destinare” l'immobile alla di lei figlia, senza specificare in che cosa consista tale destinazione tra quelle tassativamente individuate dal comma primo, lett. a) dell'art. 3
cit. (abitativo, commerciale, artigianale o professionale), con la conseguenza di non consentire preventivamente la verifica della ricorrenza di una delle ipotesi normative che legittimerebbero la locatrice a risolvere il contratto alla sua prima scadenza e successivamente al conduttore di verificare la effettiva realizzazione della manifestata intenzione, stante l'estrema genericità di quanto enunciato.
Consegue da quanto detto la nullità della intimata disdetta e l'intervenuto rinnovo del rapporto locativo in esame per un ulteriore quadriennio.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) dichiara la nullità della disdetta intimata con missiva ricevuta dal resistente in data 10
maggio 2023; 3) per l'effetto accerta l'intervenuto rinnovo del contratto di locazione per un ulteriore quadriennio, con prossima scadenza 31 gennaio 2028;
4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
1.000,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1720/24 del R.G., avente a oggetto contratto di
locazione,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Provvidenza Failla, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ines Galeotti, Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: si riportano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , come rappresentata e difesa, premettendo di Parte_1
essere proprietaria dell'unità abitativa sita in Ginosa Marina alla Via Faro, 40, deduceva di aver concesso in locazione il detto immobile a , giusto contratto del 01 febbraio 2020, Controparte_1
regolarmente registrato, affermando altresì di aver successivamente intimato formale e tempestiva disdetta alla prima scadenza con missiva nella quale aveva indicato quale motivazione la necessità
di destinare il bene alla figlia, disdetta rimasta senza esito per il mancato rilascio spontaneo del conduttore, nonostante le iniziali rassicurazioni da questi fornite, il quale, per tali ragioni, veniva evocato in giudizio per sentire accertare la cessazione dell'efficacia del contratto a seguito della intimata disdetta e condannare il conduttore al rilascio dell'immobile, con vittoria delle spese.
Costituendosi, il resistente contestava preliminarmente la dedotta avversa qualità di proprietaria in capo alla ricorrente, essendo la stessa usufruttuaria, eccependo di poi la nullità della intimata disdetta per mancanza della necessaria specificità quanto ai motivi alla stessa sottesi, così come previsti dall'art 3 della L. 431/98, concludendo dunque per il rigetto della domanda, previo accertamento della nullità della disdetta, con conseguente rinnovo del contratto di locazione per un ulteriore quadriennio e vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia veniva rinviata subitaneamente per la discussione all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della quale era decisa mediante contestuale lettura della
Sentenza in udienza.
La domanda non può essere accolta.
Premettendo infatti la irrilevanza della diversa qualità di usufruttuaria, invece che di proprietaria,
rivestita dalla ricorrente, posto che tra le facoltà in capo alla beneficiaria del detto diritto reale di godimento rientra anche quella di concedere in locazione il bene sul quale si esercita il diritto in parola, rileva il Tribunale come la specificità della motivazione costituisca elemento indefettibile al fine di conferire validità alla disdetta intimata per la prima scadenza contrattuale, al fine di compiutamente consentire la verifica, da un lato, ex ante, che l'intenzione manifestata dal locatore rientri tra i casi tassativi indicati dalla norma, nella specie l'art. 3 della L. 431/98, e, per altro verso, ex post, che si verifichi effettivamente la realizzazione della detta intenzione, ai fini dell'eventuale tutela ripristinatoria e risarcitoria approntata a beneficio del conduttore dalla medesima disposizione di legge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la disdetta intimata dalla ricorrente non integri gli estremi di tale necessaria specificità, posto che la motivazione colà dalla stessa addotta, che per inciso non è
suscettibile di essere integrata successivamente, fa esclusivo e laconico riferimento alla mera intenzione di essa locatrice di “destinare” l'immobile alla di lei figlia, senza specificare in che cosa consista tale destinazione tra quelle tassativamente individuate dal comma primo, lett. a) dell'art. 3
cit. (abitativo, commerciale, artigianale o professionale), con la conseguenza di non consentire preventivamente la verifica della ricorrenza di una delle ipotesi normative che legittimerebbero la locatrice a risolvere il contratto alla sua prima scadenza e successivamente al conduttore di verificare la effettiva realizzazione della manifestata intenzione, stante l'estrema genericità di quanto enunciato.
Consegue da quanto detto la nullità della intimata disdetta e l'intervenuto rinnovo del rapporto locativo in esame per un ulteriore quadriennio.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) dichiara la nullità della disdetta intimata con missiva ricevuta dal resistente in data 10
maggio 2023; 3) per l'effetto accerta l'intervenuto rinnovo del contratto di locazione per un ulteriore quadriennio, con prossima scadenza 31 gennaio 2028;
4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
1.000,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)