TRIB
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2024, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice dott. Sophie Battaglia, nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G.;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
preso atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
rilevato che l'odierna udienza era fissata per la discussione e decisione;
decide la causa come da allegata sentenza che si deposita telematicamente
pagina 1 di 15
N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona della dott.ssa Sophie Battaglia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi
OPPONENTE nei confronti di:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario delegato Stefano Verde CP_2
OPPOSTA
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 22 e ss. legge 689/81 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/0208 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
pagina 2 di 15 di con la quale: Controparte_1 CP_1
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis comma 2 D.
Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 conv. in L.
n. 133/2008, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro pubblico e privato, non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis comma 2
D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. n.
152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro, contenente anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997 e, segnatamente, per avere omesso di consegnare all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione obbligatoria al lavoratore occupato dal Parte_2
03.05.2012;
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
528,60 (di cui € 500,00 per sanzione amministrativa ed € 28,60 per notifica).
Con separato procedimento iscritto al n. 1598/2016 R.G., promosso innanzi a questo
Tribunale, l'odierno opponente ha proposto opposizione anche avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 13/0207 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
[...]
di con la quale: Controparte_1 CP_1
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul LUL, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali e, segnatamente, per avere registrato sul LUL un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente effettuate dai lavoratori (40 ore invece di 45) e (40 ore invece di Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 15 € 500,70 (di cui € 487,50 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
Infine, con procedimento iscritto al n. 1605/2016 R.G., ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/0209 del 16.03.2016, emessa dal
, con la quale: Controparte_3
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.L.
22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 D.L. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla L. n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 183/2010, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria e, segnatamente, per avere occupato dal 03.05.2012 al 04.05.2012, per giorni due, il lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra Parte_2
documentazione obbligatoria;
- conseguentemente gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
2.663,20 (di cui € 2.650,00 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
I suindicati procedimenti sono stati riuniti al procedimento n. 1597/2016 R.G. per la ritenuta sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò premesso, passando alla ricostruzione dei fatti, comuni alle opposizioni riunite, va rilevato che in data 04.05.2012 è stato eseguito un accesso ispettivo da parte dei funzionari dell presso la sede della società L.IM- s.r.l. Legnami CP_1 CP_1
Import, della quale il ricorrente era all'epoca il legale rappresentante. Parte_1
Durante il superiore accesso sono state acquisite a verbale le dichiarazioni dei soggetti trovati presenti all'interno dell'azienda , è stato redatto il verbale di Parte_3
primo accesso ispettivo n. 18/28/759 del 04.05.2012, consegnato brevi manu al ricorrente, ed in pari data si è provveduto alla sospensione dall'attività imprenditoriale
(poi revocata con provvedimento del 08.05.2012, previa regolarizzazione dell'assunzione del lavoratore con decorrenza dal 03.05.2012 e Parte_2
pagamento della somma di € 1.5000,00).
Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/28/759 del pagina 4 di 15 25.05.2012, in allegato alla nota prot. n. 2941 e 2942 del 29.05.2012, notificato al e alla ditta L.IM s.r.l. nella qualità di obbligato in solido, sono state contestate Parte_1
sia le violazioni accertate in sede di accesso ispettivo che quelle emerse dall'esame della documentazione successivamente esibita.
A fronte dell'omesso pagamento in misura ridotta entro i termini stabiliti, sono state emesse le ordinanze in questione.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni mosse e proposto opposizione per i seguenti motivi:
- nullità dell'atto impugnato per violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, per assenza di elementi utili a ricostruire la pretese dell'ente impositore e mancanza di elementi idonei a verificare la rispondenza della sanzione applicata e quella prevista dalla norma presuntivamente violata;
- erronea considerazione dei lavoratori per i quali vengono contestate le violazioni quali assunti alle dirette dipendenze del trattandosi di dipendenti della L.IM. s.r.l., Parte_1
pertanto unica destinataria delle sanzioni amministrative, con la precisazione che dal
10.8.2012 l'opponente ha cessato la carica di legale rappresentante della società, per cui ogni atto relativo alle violazioni contestate andava notificato, da parte dell'ente resistente, al successivo legale rappresentante della L.IM. s.r.l., tale IF PA ND
(ed a seguito del fallimento, dichiarato con sentenza del 05.06.2014, al curatore fallimentare, avv. ), dovendosi peraltro escludere ogni responsabilità CP_4
diretta del sulla base del disposto dell'art. 2642 c.c.; Parte_1
- limitatamente al procedimento n. 1598/2016 R.G., difetto di corrispondenza tra quanto contestato con l'ingiunzione n. 13/0207 e la verità dei fatti (avendo i lavoratori Per_1
e , in sede di audizione, omesso di precisare che usufruivano nell'orario Per_2
antimeridiano di un'ora di pausa pranzo e che la prestazione lavorativa in favore della
L.IM. veniva regolata da modalità flessibili, non essendoci, fra l'altro, da parte dei responsabili della ditta, alcun controllo sull'orario di ingresso e di uscita);
pagina 5 di 15 - in via meramente subordinata, insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento (risultanze delle dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti all'atto dell'accesso ispettivo);
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate per omessa indicazione del criterio adottato per la determinazione degli importi pretesi.
Per quanto esposto, l'opponente ha chiesto l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia esecutiva) delle ordinanze impugnate o, in subordine, la rideterminazione degli importi ingiunti con gli atti opposti.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata, stante la legittimità delle contestate ordinanze.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale ammessa.
Considerato.
È infondata e deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
avverso le ordinanze – ingiunzione n. 13/0207, 13/0208 e 13/0209, tutte del
[...]
16.03.2016.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e
1921/2019).
pagina 6 di 15 In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr.
Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui all'art. 6 comma 11
D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999,
n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
pagina 7 di 15 attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, principio che trova conferma ai sensi dell'art. 10 comma 5 D. Lgs. 124/2004 (cfr. Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021).
Venendo al merito, è innanzitutto infondata la censura di parte opponente relativa alla violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi sancito dall'art. 7 L. 212/2000.
Deve, preliminarmente, precisarsi che il presente procedimento è soggetto al regime previsto dalla L. 689/81, trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81.
Le disposizioni dell'art. 7 del cd. “Statuto del Contribuente”, così come l'intero impianto normativo dello stesso, “riguardano specificamente 'gli atti della amministrazione finanziaria' inerenti la materia dei tributi e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica, al di fuori di tale ambito, 'amministrazione finanziaria' di cui, evidentemente, non fanno parte l
[...]
né l' ”, che ha Controparte_5 Controparte_1
emesso le ingiunzioni di pagamento ai danni del (fra le tante, cfr. Corte Parte_1
appello Messina sez. I, 30/01/2023, ud. 25/01/2023, dep. 30/01/2023, n.66).
Qualsivoglia eccezione di difetto di motivazione deve essere, dunque, rigettata giacché le ordinanze opposte fanno espresso riferimento al verbale di accertamento n. 18/28/759, consegnato al ricorrente, che contiene la compiuta esposizione delle ragioni dei provvedimenti, così risultando le ordinanze opposte legittimamente motivate per relationem (art. 3, co. 3, l. 241/1990, C. 17104/2009).
D'altro canto, se la motivazione è l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del provvedimento, non occorre indicare elementi che, per la loro irrilevanza, non incidono sul contenuto del provvedimento. A fronte di ciò, sarebbe stato onere pagina 8 di 15 dell'opponente indicare le circostanze dedotte in sede di audizione e come le stesse avrebbero dovuto incidere sul contenuto dei provvedimenti contestati.
Anche con riferimento al vizio di motivazione va, comunque, evidenziata la generale irrilevanza dello stesso nell'ambito del giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione, nella misura in cui il ricorrente non vi ricolleghi l'erroneità della pretesa sostanziale (ad es. indicando gli elementi addotti dall'interessato e perché gli stessi avrebbero dovuto diversamente determinare l'amministrazione).
Sul punto sussiste specifica giurisprudenza di questo Tribunale che con sent. n. 352/04 ha affermato che “contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti la motivazione dell'ordinanza – la quale riporta fedelmente la descrizione dell'illecito di cui al verbale di accertamento presupposto – non è generica, ovvero indeterminata, quanto sintetica, ovvero formulata in termini sintatticamente compendiosi, ma non per questo aspecifici o indefiniti”.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra rilevato, priva di fondamento è la contestazione di parte opponente secondo la quale “l'impugnato avviso non contiene alcun elemento utile
a ricostruire la pretesa dell'Ente impositore, sì da rendere oltremodo difficoltosa
l'impostazione di un'adeguata difesa”, dovendosi ritenere le sanzioni irrogate con le ordinanze opposte dotate di sufficiente e completa motivazione tale da consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha governato l'emissione degli atti.
Tanto premesso, non si rinviene nella fattispecie concreta nessuna lesione del diritto di difesa, considerato peraltro che l'opponente ha prodotto scritti difensivi ed è stato anche sentito in data 16.07.2012.
In secondo luogo, infondata è la censura, mossa da parte opponente, in virtù della quale lo stesso non sarebbe legittimo destinatario delle ingiunzioni di pagamento per cessazione della carica di legale rappresentante della ditta con decorrenza dal 10.8.2012, richiamando ulteriormente a supporto il disposto dell'art. l'art. 2462 c.c..
Orbene, nel caso di specie, alla data di accertamento delle violazioni in Parte_1
contestazione era legale rappresentante della ditta opponente e, pertanto, tenuto pagina 9 di 15 all'adempimento non solo degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori, ma anche al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della l. 689/81 (in solido con la società ex art. 6 l. 689/81). Né si deve confondere l'obbligo di pagare le sanzioni amministrative, conseguente alle violazioni accertate e contestate al medesimo quale trasgressore, con il ben diverso profilo della responsabilità per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2642 c.c..
In terzo luogo, non è meritevole di accoglimento la doglianza di parte opponente relativa all'assenza di un'assunzione dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze.
Ed invero, sulla scorta di quanto premesso, l'individuazione del legale rappresentante della LIM s.r.l. nella persona del è più che legittima considerato il periodo un Parte_1
cui sono avvenute le irregolarità contestate, ovvero dal 04.05.2012 al 29.05.2012, arco temporale durante il quale lo stesso è stato in carica e nell'esercizio delle sue funzioni e incombenze, non potendosi pertanto ritenere estraneo ai fatti, tanto più che la cessazione del suo ruolo è avvenuta solamente in data 10.08.2012: pertanto, l'ente resistente ha correttamente individuato il soggetto destinatario delle sanzioni, applicando pedissequamente la L. n. 689/81.
Deve, ancora, osservarsi che l' ha proceduto all'accertamento delle violazioni CP_1
sanzionate sulla scorta – oltre che della documentazione esibita – delle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del 04.05.2012 dai soggetti trovati intenti a lavorare, nonché dallo stesso che, in merito alla presenza del lavoratore ha Parte_1 Pt_2
fatto presente che l'inizio dell'attività lavorativa risaliva al giorno precedente, dando atto dell'assenza di una regolare assunzione (cfr. dichiarazioni allegate dall' CP_1
opposto, dalla quale risulta che i lavoratori e hanno puntualmente riferito Per_2 Per_1
circa l'orario di lavoro svolto e il lavoratore ha dichiarato di aver iniziato a Pt_2
lavorare il 3.5.2012 e di non essere ancora stato regolarmente assunto, circostanza per quanto detto confermata in quella sede dallo stesso opponente).
Passando dunque all'esame della idoneità del quadro probatorio acquisito a far ritenere sussistenti le violazioni contestate, è valido il principio generale secondo cui tutte le pagina 10 di 15 dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa;
deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio disponibile e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio.
Trova, dunque, applicazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 24208 del 02.11.2020 in forza del quale occorre considerare che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo dal lavoratore risultano precise e circostanziate nel declinare i presupposti del lavoro Pt_2
subordinato con la ditta opponente;
egli ha infatti dichiarato “sono venuto a lavorare da ieri 03.05.2012 in qualità di operaio presso questa segheria, non sono assunto, non ho ricevuto dichiarazione di assunzione;
osservo il seguente orario di lavoro 8 ore giornaliere 07-12 e 14-18; al momento del vostro arrivo stavo eseguendo lavori di taglio del legno con apposito macchinario unitamente ad ”; inoltre lo stesso Persona_2
opponente ha fatto presente in sede di accesso ispettivo la mancata regolarizzazione del lavoratore (dichiarando “ha iniziato a lavorare ieri”) come è dato evincere dalla lettura pagina 11 di 15 del verbale di primo accesso, oltreché dalla operata spontanea regolarizzazione del lavoratore. Nessun fraintendimento sussiste per il sanzionato lavoro “in nero”, circostanza che trova conferma nella indicata data di inizio dell'attività lavorativa
(giorno 03.05.2012), nell'utilizzo di macchinari e strumentazione messi a disposizione dal datore di lavoro, ma anche nell'ulteriore circostanza, non trascurabile, relativa alla operata regolarizzazione solo successivamente all'accesso ispettivo, ovvero in data
04.05.2012 (cfr. lavoratore . Pt_4 Pt_2
Ed ancora, incontestate risultano le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e Per_2 Per_1
i quali con precisione hanno riferito non solo le mansioni svolte ma anche indicato dettagliatamente l'orario di lavoro svolto.
Quanto spontaneamente dichiarato dai lavoratori non risulta smentito da risultanze probatorie di segno contrario né, tanto meno, dalla dichiarazione testimoniale resa in udienza dall avendo genericamente riferito di aver fruito della pausa pranzo Per_1
ma, al contempo, negato di godere di un orario flessibile, dichiarando di avere un orario di servizio, salve variazioni dell'orario di ingresso in base alle consegne da effettuare.
D'altro canto si ritiene opportuno riconoscere maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, e quindi con un ricordo certamente più nitido e veritiero, dovendosi inoltre evidenziare che nella fattispecie concreta le dichiarazioni dei lavoratori non sono state sostanzialmente smentite da risultanze probatorie avverse.
Giova a tal proposito rilevare che la Suprema Corte, pronunciando su controversia affatto analoga alla presente, ha avuto modo di ribadire il principio del libero apprezzamento del Giudice delle fonti di prova – tipiche e atipiche – acquisite al giudizio, confermando nella specie la sentenza di merito che aveva ritenuto le dichiarazioni rese in sede di accertamento più attendibili di quelle contrastanti rese in giudizio sotto l'impegno di cui all'art. 251 c.p.c. (cfr. CASS. n. 13910/2001), di guisa che il Giudice è libero di apprezzare - come nel caso sub iudice - la maggiore conducenza e attendibilità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede procedimentale.
pagina 12 di 15 Sicché, l'evidente assenza di fondamento delle diverse deduzioni di parte opponente depone a favore della conferma dei provvedimenti impugnati.
Infine, in merito alle contestazioni relative all'importo delle sanzioni impartite con i provvedimenti opposti, questi ultimi contengono la specifica motivazione rispetto ai criteri di quantificazione delle sanzioni, considerato che è contenuto il rinvio alla avvenuta valutazione degli elementi di cui all'art. 11 della L. n. 689/81 e la contestuale presa d'atto della produzione da parte dell'interessato degli scritti difensivi del
18.06.2012 e della audizione del 16.07.2012, che non hanno apportato nulla di nuovo rispetto a quanto accertato in sede di accesso ispettivo.
La norma de qua, che disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, espressamente dispone che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo
e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020;
Cass. n. 11351/2005). La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo lo schema del richiamo ad atti del procedimento, siano da ritenersi incontestabilmente legittimi, contenendo tutti gli elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (v.
Cass. n. 7186/2000; Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
Inoltre, “relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione
pagina 13 di 15 giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009;
20189/2008; 6417/2007).
In definitiva, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie acquisite, il ricorso proposto va rigettato, con conseguente conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio. A tale riguardo la
Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G., così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 14 di 15 Così deciso in Ragusa in data 15.7.2024.
Il Giudice
dott.ssa Sophie Battaglia
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 e mezza);
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice dott. Sophie Battaglia, nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G.;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
preso atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
rilevato che l'odierna udienza era fissata per la discussione e decisione;
decide la causa come da allegata sentenza che si deposita telematicamente
pagina 1 di 15
N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona della dott.ssa Sophie Battaglia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi
OPPONENTE nei confronti di:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario delegato Stefano Verde CP_2
OPPOSTA
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 22 e ss. legge 689/81 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/0208 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
pagina 2 di 15 di con la quale: Controparte_1 CP_1
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis comma 2 D.
Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 conv. in L.
n. 133/2008, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro pubblico e privato, non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis comma 2
D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. n.
152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro, contenente anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997 e, segnatamente, per avere omesso di consegnare all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione obbligatoria al lavoratore occupato dal Parte_2
03.05.2012;
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
528,60 (di cui € 500,00 per sanzione amministrativa ed € 28,60 per notifica).
Con separato procedimento iscritto al n. 1598/2016 R.G., promosso innanzi a questo
Tribunale, l'odierno opponente ha proposto opposizione anche avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 13/0207 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
[...]
di con la quale: Controparte_1 CP_1
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul LUL, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali e, segnatamente, per avere registrato sul LUL un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente effettuate dai lavoratori (40 ore invece di 45) e (40 ore invece di Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 15 € 500,70 (di cui € 487,50 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
Infine, con procedimento iscritto al n. 1605/2016 R.G., ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/0209 del 16.03.2016, emessa dal
, con la quale: Controparte_3
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.L.
22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 D.L. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla L. n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 183/2010, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria e, segnatamente, per avere occupato dal 03.05.2012 al 04.05.2012, per giorni due, il lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra Parte_2
documentazione obbligatoria;
- conseguentemente gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
2.663,20 (di cui € 2.650,00 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
I suindicati procedimenti sono stati riuniti al procedimento n. 1597/2016 R.G. per la ritenuta sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò premesso, passando alla ricostruzione dei fatti, comuni alle opposizioni riunite, va rilevato che in data 04.05.2012 è stato eseguito un accesso ispettivo da parte dei funzionari dell presso la sede della società L.IM- s.r.l. Legnami CP_1 CP_1
Import, della quale il ricorrente era all'epoca il legale rappresentante. Parte_1
Durante il superiore accesso sono state acquisite a verbale le dichiarazioni dei soggetti trovati presenti all'interno dell'azienda , è stato redatto il verbale di Parte_3
primo accesso ispettivo n. 18/28/759 del 04.05.2012, consegnato brevi manu al ricorrente, ed in pari data si è provveduto alla sospensione dall'attività imprenditoriale
(poi revocata con provvedimento del 08.05.2012, previa regolarizzazione dell'assunzione del lavoratore con decorrenza dal 03.05.2012 e Parte_2
pagamento della somma di € 1.5000,00).
Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/28/759 del pagina 4 di 15 25.05.2012, in allegato alla nota prot. n. 2941 e 2942 del 29.05.2012, notificato al e alla ditta L.IM s.r.l. nella qualità di obbligato in solido, sono state contestate Parte_1
sia le violazioni accertate in sede di accesso ispettivo che quelle emerse dall'esame della documentazione successivamente esibita.
A fronte dell'omesso pagamento in misura ridotta entro i termini stabiliti, sono state emesse le ordinanze in questione.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni mosse e proposto opposizione per i seguenti motivi:
- nullità dell'atto impugnato per violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, per assenza di elementi utili a ricostruire la pretese dell'ente impositore e mancanza di elementi idonei a verificare la rispondenza della sanzione applicata e quella prevista dalla norma presuntivamente violata;
- erronea considerazione dei lavoratori per i quali vengono contestate le violazioni quali assunti alle dirette dipendenze del trattandosi di dipendenti della L.IM. s.r.l., Parte_1
pertanto unica destinataria delle sanzioni amministrative, con la precisazione che dal
10.8.2012 l'opponente ha cessato la carica di legale rappresentante della società, per cui ogni atto relativo alle violazioni contestate andava notificato, da parte dell'ente resistente, al successivo legale rappresentante della L.IM. s.r.l., tale IF PA ND
(ed a seguito del fallimento, dichiarato con sentenza del 05.06.2014, al curatore fallimentare, avv. ), dovendosi peraltro escludere ogni responsabilità CP_4
diretta del sulla base del disposto dell'art. 2642 c.c.; Parte_1
- limitatamente al procedimento n. 1598/2016 R.G., difetto di corrispondenza tra quanto contestato con l'ingiunzione n. 13/0207 e la verità dei fatti (avendo i lavoratori Per_1
e , in sede di audizione, omesso di precisare che usufruivano nell'orario Per_2
antimeridiano di un'ora di pausa pranzo e che la prestazione lavorativa in favore della
L.IM. veniva regolata da modalità flessibili, non essendoci, fra l'altro, da parte dei responsabili della ditta, alcun controllo sull'orario di ingresso e di uscita);
pagina 5 di 15 - in via meramente subordinata, insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento (risultanze delle dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti all'atto dell'accesso ispettivo);
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate per omessa indicazione del criterio adottato per la determinazione degli importi pretesi.
Per quanto esposto, l'opponente ha chiesto l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia esecutiva) delle ordinanze impugnate o, in subordine, la rideterminazione degli importi ingiunti con gli atti opposti.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata, stante la legittimità delle contestate ordinanze.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale ammessa.
Considerato.
È infondata e deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
avverso le ordinanze – ingiunzione n. 13/0207, 13/0208 e 13/0209, tutte del
[...]
16.03.2016.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e
1921/2019).
pagina 6 di 15 In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr.
Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui all'art. 6 comma 11
D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999,
n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
pagina 7 di 15 attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, principio che trova conferma ai sensi dell'art. 10 comma 5 D. Lgs. 124/2004 (cfr. Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021).
Venendo al merito, è innanzitutto infondata la censura di parte opponente relativa alla violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi sancito dall'art. 7 L. 212/2000.
Deve, preliminarmente, precisarsi che il presente procedimento è soggetto al regime previsto dalla L. 689/81, trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81.
Le disposizioni dell'art. 7 del cd. “Statuto del Contribuente”, così come l'intero impianto normativo dello stesso, “riguardano specificamente 'gli atti della amministrazione finanziaria' inerenti la materia dei tributi e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica, al di fuori di tale ambito, 'amministrazione finanziaria' di cui, evidentemente, non fanno parte l
[...]
né l' ”, che ha Controparte_5 Controparte_1
emesso le ingiunzioni di pagamento ai danni del (fra le tante, cfr. Corte Parte_1
appello Messina sez. I, 30/01/2023, ud. 25/01/2023, dep. 30/01/2023, n.66).
Qualsivoglia eccezione di difetto di motivazione deve essere, dunque, rigettata giacché le ordinanze opposte fanno espresso riferimento al verbale di accertamento n. 18/28/759, consegnato al ricorrente, che contiene la compiuta esposizione delle ragioni dei provvedimenti, così risultando le ordinanze opposte legittimamente motivate per relationem (art. 3, co. 3, l. 241/1990, C. 17104/2009).
D'altro canto, se la motivazione è l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del provvedimento, non occorre indicare elementi che, per la loro irrilevanza, non incidono sul contenuto del provvedimento. A fronte di ciò, sarebbe stato onere pagina 8 di 15 dell'opponente indicare le circostanze dedotte in sede di audizione e come le stesse avrebbero dovuto incidere sul contenuto dei provvedimenti contestati.
Anche con riferimento al vizio di motivazione va, comunque, evidenziata la generale irrilevanza dello stesso nell'ambito del giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione, nella misura in cui il ricorrente non vi ricolleghi l'erroneità della pretesa sostanziale (ad es. indicando gli elementi addotti dall'interessato e perché gli stessi avrebbero dovuto diversamente determinare l'amministrazione).
Sul punto sussiste specifica giurisprudenza di questo Tribunale che con sent. n. 352/04 ha affermato che “contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti la motivazione dell'ordinanza – la quale riporta fedelmente la descrizione dell'illecito di cui al verbale di accertamento presupposto – non è generica, ovvero indeterminata, quanto sintetica, ovvero formulata in termini sintatticamente compendiosi, ma non per questo aspecifici o indefiniti”.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra rilevato, priva di fondamento è la contestazione di parte opponente secondo la quale “l'impugnato avviso non contiene alcun elemento utile
a ricostruire la pretesa dell'Ente impositore, sì da rendere oltremodo difficoltosa
l'impostazione di un'adeguata difesa”, dovendosi ritenere le sanzioni irrogate con le ordinanze opposte dotate di sufficiente e completa motivazione tale da consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha governato l'emissione degli atti.
Tanto premesso, non si rinviene nella fattispecie concreta nessuna lesione del diritto di difesa, considerato peraltro che l'opponente ha prodotto scritti difensivi ed è stato anche sentito in data 16.07.2012.
In secondo luogo, infondata è la censura, mossa da parte opponente, in virtù della quale lo stesso non sarebbe legittimo destinatario delle ingiunzioni di pagamento per cessazione della carica di legale rappresentante della ditta con decorrenza dal 10.8.2012, richiamando ulteriormente a supporto il disposto dell'art. l'art. 2462 c.c..
Orbene, nel caso di specie, alla data di accertamento delle violazioni in Parte_1
contestazione era legale rappresentante della ditta opponente e, pertanto, tenuto pagina 9 di 15 all'adempimento non solo degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori, ma anche al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della l. 689/81 (in solido con la società ex art. 6 l. 689/81). Né si deve confondere l'obbligo di pagare le sanzioni amministrative, conseguente alle violazioni accertate e contestate al medesimo quale trasgressore, con il ben diverso profilo della responsabilità per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2642 c.c..
In terzo luogo, non è meritevole di accoglimento la doglianza di parte opponente relativa all'assenza di un'assunzione dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze.
Ed invero, sulla scorta di quanto premesso, l'individuazione del legale rappresentante della LIM s.r.l. nella persona del è più che legittima considerato il periodo un Parte_1
cui sono avvenute le irregolarità contestate, ovvero dal 04.05.2012 al 29.05.2012, arco temporale durante il quale lo stesso è stato in carica e nell'esercizio delle sue funzioni e incombenze, non potendosi pertanto ritenere estraneo ai fatti, tanto più che la cessazione del suo ruolo è avvenuta solamente in data 10.08.2012: pertanto, l'ente resistente ha correttamente individuato il soggetto destinatario delle sanzioni, applicando pedissequamente la L. n. 689/81.
Deve, ancora, osservarsi che l' ha proceduto all'accertamento delle violazioni CP_1
sanzionate sulla scorta – oltre che della documentazione esibita – delle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del 04.05.2012 dai soggetti trovati intenti a lavorare, nonché dallo stesso che, in merito alla presenza del lavoratore ha Parte_1 Pt_2
fatto presente che l'inizio dell'attività lavorativa risaliva al giorno precedente, dando atto dell'assenza di una regolare assunzione (cfr. dichiarazioni allegate dall' CP_1
opposto, dalla quale risulta che i lavoratori e hanno puntualmente riferito Per_2 Per_1
circa l'orario di lavoro svolto e il lavoratore ha dichiarato di aver iniziato a Pt_2
lavorare il 3.5.2012 e di non essere ancora stato regolarmente assunto, circostanza per quanto detto confermata in quella sede dallo stesso opponente).
Passando dunque all'esame della idoneità del quadro probatorio acquisito a far ritenere sussistenti le violazioni contestate, è valido il principio generale secondo cui tutte le pagina 10 di 15 dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa;
deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio disponibile e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio.
Trova, dunque, applicazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 24208 del 02.11.2020 in forza del quale occorre considerare che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo dal lavoratore risultano precise e circostanziate nel declinare i presupposti del lavoro Pt_2
subordinato con la ditta opponente;
egli ha infatti dichiarato “sono venuto a lavorare da ieri 03.05.2012 in qualità di operaio presso questa segheria, non sono assunto, non ho ricevuto dichiarazione di assunzione;
osservo il seguente orario di lavoro 8 ore giornaliere 07-12 e 14-18; al momento del vostro arrivo stavo eseguendo lavori di taglio del legno con apposito macchinario unitamente ad ”; inoltre lo stesso Persona_2
opponente ha fatto presente in sede di accesso ispettivo la mancata regolarizzazione del lavoratore (dichiarando “ha iniziato a lavorare ieri”) come è dato evincere dalla lettura pagina 11 di 15 del verbale di primo accesso, oltreché dalla operata spontanea regolarizzazione del lavoratore. Nessun fraintendimento sussiste per il sanzionato lavoro “in nero”, circostanza che trova conferma nella indicata data di inizio dell'attività lavorativa
(giorno 03.05.2012), nell'utilizzo di macchinari e strumentazione messi a disposizione dal datore di lavoro, ma anche nell'ulteriore circostanza, non trascurabile, relativa alla operata regolarizzazione solo successivamente all'accesso ispettivo, ovvero in data
04.05.2012 (cfr. lavoratore . Pt_4 Pt_2
Ed ancora, incontestate risultano le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e Per_2 Per_1
i quali con precisione hanno riferito non solo le mansioni svolte ma anche indicato dettagliatamente l'orario di lavoro svolto.
Quanto spontaneamente dichiarato dai lavoratori non risulta smentito da risultanze probatorie di segno contrario né, tanto meno, dalla dichiarazione testimoniale resa in udienza dall avendo genericamente riferito di aver fruito della pausa pranzo Per_1
ma, al contempo, negato di godere di un orario flessibile, dichiarando di avere un orario di servizio, salve variazioni dell'orario di ingresso in base alle consegne da effettuare.
D'altro canto si ritiene opportuno riconoscere maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, e quindi con un ricordo certamente più nitido e veritiero, dovendosi inoltre evidenziare che nella fattispecie concreta le dichiarazioni dei lavoratori non sono state sostanzialmente smentite da risultanze probatorie avverse.
Giova a tal proposito rilevare che la Suprema Corte, pronunciando su controversia affatto analoga alla presente, ha avuto modo di ribadire il principio del libero apprezzamento del Giudice delle fonti di prova – tipiche e atipiche – acquisite al giudizio, confermando nella specie la sentenza di merito che aveva ritenuto le dichiarazioni rese in sede di accertamento più attendibili di quelle contrastanti rese in giudizio sotto l'impegno di cui all'art. 251 c.p.c. (cfr. CASS. n. 13910/2001), di guisa che il Giudice è libero di apprezzare - come nel caso sub iudice - la maggiore conducenza e attendibilità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede procedimentale.
pagina 12 di 15 Sicché, l'evidente assenza di fondamento delle diverse deduzioni di parte opponente depone a favore della conferma dei provvedimenti impugnati.
Infine, in merito alle contestazioni relative all'importo delle sanzioni impartite con i provvedimenti opposti, questi ultimi contengono la specifica motivazione rispetto ai criteri di quantificazione delle sanzioni, considerato che è contenuto il rinvio alla avvenuta valutazione degli elementi di cui all'art. 11 della L. n. 689/81 e la contestuale presa d'atto della produzione da parte dell'interessato degli scritti difensivi del
18.06.2012 e della audizione del 16.07.2012, che non hanno apportato nulla di nuovo rispetto a quanto accertato in sede di accesso ispettivo.
La norma de qua, che disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, espressamente dispone che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo
e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020;
Cass. n. 11351/2005). La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo lo schema del richiamo ad atti del procedimento, siano da ritenersi incontestabilmente legittimi, contenendo tutti gli elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (v.
Cass. n. 7186/2000; Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
Inoltre, “relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione
pagina 13 di 15 giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009;
20189/2008; 6417/2007).
In definitiva, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie acquisite, il ricorso proposto va rigettato, con conseguente conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio. A tale riguardo la
Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G., così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 14 di 15 Così deciso in Ragusa in data 15.7.2024.
Il Giudice
dott.ssa Sophie Battaglia
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 e mezza);
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad