Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1443/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta Civile
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna MA Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott.ssa MA Vicidomini Consigliere
ha emesso il seguente SENTENZA
sul ricorso in appello depositato in data 14.05.2024 da
, (C.F.: , nato il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
LA al Corso di Porta OMna, 72, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Angela Grazia MA Minerva presso il cui studio elegge domicilio in Novate Milanese, alla via Rodolfo Morandi, 28, (pec: Email_1
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...], domiciliata a Controparte_1 C.F._2
LA, in via AR NI n. 4, ma residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Eramo (C.F. ; P.E.C. C.F._3
e Katia Boscaglia (C.F. – P.E.C. Email_2 C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, a Email_3
LA, in via Augusto Anfossi n. 2
APPELLATA
Con l'intervento: CURATORE SPECIALE della minore , nella persona dell'Avv. Tiziana Persona_1
Milani, che la rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c. e presso il cui studio è elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 3739/2024 del 06.06.2024 dell'Ordine degli Avvocati di LA (doc. 2)
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in OM, Persona_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Sara (C.F. ), ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso lo studio della medesima in Nova Milanese (MB), via Madonnina n°9
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avverso la sentenza n. 3906/2024, emessa dal Tribunale di LA - Sez. IX Civile, in data 6.03.2024 e pubblicata il 9.04.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 27545/2021
Conclusioni parte appellante:
“Modifiche che vengono richieste alla pronuncia impugnata In ragione di tutte le considerazioni precedentemente svolte, si chiede la modifica delle parti della sentenza specificatamente impugnate ed indicate nei paragrafi che precedono, evidenziando nuovamente come la diversa e corretta ricostruzione del fatto nonché la corretta applicazione della normativa idonea a regolamentare la fattispecie in esame debbano portare ad una diversa e qui richiesta pronuncia che affermi:
- La non addebitabilità della separazione al in quanto è stato allegato e provato non solo Per_1 che al tempo dell'uscita di casa la relazione extraconiugale non esistesse ma vieppiù è stata data prova per tabulas dell'esistenza della crisi ben prima dell'uscita di casa con il messaggio risalente al marzo 2020;
- La diversa quantificazione degli assegni di mantenimento per le figlie in quanto la statuizione di prime cure poggia esclusivamente sull'assenza di frequentazione di (maggiorenne) e la Per_2 Per_ minore frequentazione di (di anni 17): circostanze, queste, che derivano non dalla volontà del bensì dall'alienazione genitoriale che la ha posto in essere in danno non solo Per_1 CP_1 del diritto alla bigenitorialità ma ad una crescita sana ed equilibrata della prole. E l'odio e il disprezzo di palese nella dichiarazione resa durante l'audizione ne è prova;
Per_2
- Il non riconoscimento in capo alla di un assegno di mantenimento in quanto si è provato CP_1 in corso di causa non solo che la appellata ha competenze professionali generiche e specifiche ma si
è data prova anche degli innumerevoli contatti professionali a LA che sconfessano una difficoltà di “ricollocarsi sul suolo milanese” così come nessuna allegazione è pervenuta in atti da parte della del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
CP_1
- La diversa condanna alle spese di lite in quanto dagli atti non risulta una “soccombenza Per_1 paterna rispetto a tutte le domande articolate” oltre a non aver tenuto, il Tribunale, in debito conto la circostanza per cui la non solo ha visto il rigetto della richiesta di assegnazione della casa CP_1 familiare ma vieppiù ha visto la soccombenza dei ben tre sub-procedimenti instaurati in danno di con conseguente rigetto delle richieste condanne di risarcimento del danno. A tutto ciò va Per_1 aggiunta la circostanza per cui la controparte ha sempre rifiutato un accordo sul quantum di mantenimento costringendo il a contrastare le avverse richieste che si ricorda alla Corte Per_1 erano le seguenti (tutte rigettate) […] Tutto ciò premesso, come sopra Parte_1 rappresentato e difeso,
Ricorre alla Corte d'Appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti
Piaccia alla Corte di Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto con il presente atto e in riforma dell'appellata sentenza n. 3906/2024, resa inter partes dal Tribunale di LA, Sezione IX Civile, R.G. n. 27545/21 in data 4.3.24, pubblicata il 9.4.24, notificata all'odierno appellante in data 15.4.24, e contestualmente notificata all'odierna appellata in data 15.4.24, così decidere: - Accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi
[...]
e è avvenuto per fatto addebitabile a - Disporre a Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 carico di il versamento dell'importo di euro 1.750,00 a titolo di mantenimento della Parte_1 FI , ormai maggiorenne, da versarsi in favore della stessa su c/c intestato a Per_2 Per_2 entro il 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno successivo pagina 2 di 23 al primo pagamento. - Disporre carico di il versamento dell'importo di euro Parte_1 Per_ 1.750,00 a titolo di mantenimento della FI da versarsi in favore della signora CP_1
entro il 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno
[...] successivo al primo pagamento. - Disporre a carico di entrambi i coniugi la suddivisione in parti uguali di tutte le spese straordinarie attinenti i figli, così come da protocollo in uso presso il Tribunale di LA;
- Disporre che nulla le parti dovranno versare per il loro reciproco mantenimento posto che le parti sono impegnate in occupazioni stabili e quindi economicamente indipendenti;
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro 7.500,00”, (cfr. Appello, pagg. 38 e 39)”. Così modificate con note in sostituzione di udienza depositate il 17.09.2024:
“• - Accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 è avvenuto per fatto addebitabile a • - Disporre a carico di
[...] Controparte_1 Parte_1 il versamento dell'importo di euro 1.750,00 a titolo di mantenimento della FI ,
[...] Per_2 ormai maggiorenne, da versarsi in favore della stessa su c/c intestato a entro il 20 (venti) di Per_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno successivo al primo pagamento. • - Disporre a carico di il versamento dell'importo di euro 1.750,00 a Parte_1 Per_ titolo di mantenimento della FI , ormai maggiorenne, da versarsi in favore della stessa su c/c Per_ intestato a entro il 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno successivo al primo pagamento. • - Disporre a carico di entrambi i coniugi la suddivisione in parti uguali di tutte le spese straordinarie attinenti i figli, così come da protocollo in uso presso il Tribunale di LA;
• - Disporre che nulla le parti dovranno versare per il loro reciproco mantenimento posto che le parti sono impegnate in occupazioni stabili e quindi economicamente indipendenti;
• - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni parte appellata:
“Atteso quanto sopra, l'appellata chiede al Collegio di accogliere le seguenti CONCLUSIONI: IN RITO E IN VIA PREGIUDIZIALE
1. dato atto che il decreto n.1023/2024 “avvisa” parte resistente della possibilità di discutere in presenza e oralmente l'udienza del 19/9/2024, alle ore 9.00, disporre in conformità, e cioè disporre la comparizione delle parti;
2. dato atto che l'appellante non ha specificato in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum dichiarare inammissibile l'appello; NEL MERITO
3. respingere l'appello per le ragioni di fatto e dritto indicate in narrativa;
4. confermare la sentenza di primo grado specificando, in ossequio al principio della domanda, che il dies a quo della decorrenza dell'assegno perequativo (elevato da € 2.000 a € 2.500 mensili a seguito dell'istanza di revisione del 1° giugno 2023) decorra dalla data dell'istanza medesima, 1/6/2023 (cfr. verbale del
4/10/2023);
5. disporre, giusta il comportamento processuale in spregio della legge, un'esemplare condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese medesime a favore dello scrivente difensore”, (cfr. Comparsa di risposta, pagg. 16 e 17).
Conclusioni per il curatore
“Confermare i capi nn. 3, 4 e 5 del dispositivo della sentenza definitiva di separazione n. 3906/2024 resa dal Tribunale di LA.
2. Disporre la liquidazione del compenso del Curatore speciale e difensore del minore, ponendo la relativa somma a carico dell'erario in ragione dell'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato”.
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Conclusioni per la FI Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di LA, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
- Preso atto che la FI ha raggiunto la maggiore età, non convive più con la madre Persona_1 sig.ra è residente in altra città ove sta completando il proprio percorso di studi e Controparte_1 deve sostiene da sola gli oneri di locazione nonché le spese necessarie per vitto e la scuola, disporre che il padre, sig. , versi quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 FI direttamente alla stessa. Persona_1
- Preso atto dell'omesso pagamento da parte della madre delle rette scolastiche relative alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, disporre che la sig.ra versi all'Istituto Scolastico Controparte_1 l'importo delle rate insolute come da importo allegato.
- con vittoria di spese e competenze di causa, IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Indice: I. FATTO E DIRITTO ...................................................................................................................... 4 1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ................................................................................................. 4 1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ................................................................................... 4 II. MOTIVI DELLA DECISIONE ............................................................................................... 11 L'ECCEZIONE EX ART 342 CPC ..................................................................................................... 11 L'ADDEBITO ..................................................................................................................................... 12 LE STATUIZIONI DI ORDINE ECONOMICO ................................................................................ 14 L 'ASSEGNO DI MANTENIMENTO nei confronti della moglie ..................................................... 16 LA DECORRENZA ............................................................................................................................ 17 L'ASSEGNO di mantenimento nei confronti delle figlie .................................................................... 18 LE SPESE di lite .................................................................................................................................. 23 III.
P. Q. M.
.................................................................................................................................. 23
I. FATTO E DIRITTO
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale di LA veniva instaurato dal SI. il Per_1
17.06.2021 e la SI.ra si costitutiva il 24.09.2021. CP_1
-I coniugi comparivano il 5.10.2021; con ordinanza del 8 ottobre 2021, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “1) Richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto resa in data 5 ottobre 2021;
2) Recepisce gli accordi relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale come sopra trascritti;
3) Respinge la domanda di assegnazione della casa famigliare avanzata dalla moglie resistente;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento delle figlie versando alla madre ogni mese l'importo di 6.000,000 al mese (3.000, 00 euro per FI) importo da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2022). Il padre dovrà, inoltre contribuire nella misura del 70% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di LA congiuntamente al Tribunale di LA, all'Ordine degli Avvocati di LA e all'Osservatorio della giustizia civile di LA il 14 novembre 2017, (…)
pagina 4 di 23 5) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento di 2.500,00 euro da versarsi entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2022)”, (Cfr. sentenza pag. 14).
-Con reclamo ai sensi dell'art 708 co. 4 c.p.c., impugnava l'ordinanza del Parte_1 Presidente F.F., chiedendo la modifica del provvedimento provvisorio e, per l'effetto, chiedeva:
“disporsi: la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge ovvero, in Controparte_1 subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge nella Controparte_1 misura ritenuta equa alla luce della documentazione in atti;
la riduzione dell'assegno di mantenimento Per_ per le figlie ed nella misura di euro 2.500,00 per FI e così per un totale di euro Per_2
5.000,00;- la rideterminazione della percentuale di contribuzione nelle spese extra assegno nella misura del 50% per ciascun genitore in ossequio alle Linee Guida richiamate dal Tribunale di
LA..."
-Detto reclamo veniva rigettato con provvedimento in data 7.03.2022.
-All'udienza del 26 ottobre 22 venivano trattati unitamente il sub-procedimento ex art. 709 u.c. c.p.c. ed il procedimento principale e, successivamente, il G.I., con provvedimento riservato del 30.11.2022, in accoglimento dell'istanza attorea, rideterminava il contributo perequativo paterno per il mantenimento delle ragazze in complessivi 4.000,00 euro mensili, (2.000,00 euro ciascuna); nominava, inoltre, in favore di un Curatore Speciale nella persona dell'avv. Tiziana Milani ed Persona_1 assegnava alle parti i termini perentori ex art. 183 VI co. c.p.c.
Con comparsa in data 18.01.2023 si costituiva il Curatore Speciale, il quale chiedeva, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti provvisori, che fossero modificati i periodi di vacanza e i Per_ ponti che trascorrere con l'uno o l'altro dei genitori;
domandava inoltre che fosse valutata l'opportunità che le dott.ssa e relazionassero al Giudice l'andamento dei percorsi di Per_3 Per_4 sostegno psicologico della minore e sulle sue attuali condizioni psicofisiche e che fosse disposta Per_ l'audizione da parte del Giudice di .
-All'udienza del 12.04.2023, sentite le rispettive richieste e conclusioni delle parti, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione limitatamente alla domanda di separazione personale, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
2. In data 31.05.2023 veniva resa la sentenza non definitiva, n. 4753/2023, di declaratoria della separazione giudiziale tra le parti, depositata il 7.06.2023. Per_ Alla successiva udienza del 4.10.23 il G.I. ascoltava le figlie ed e, sentite le parti Per_2 personalmente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice Istruttore con provvedimento del 17.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio in camera di consiglio, ed assegnava alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Infine, il Giudice di prime cure, all'esito della camera di consiglio del 6.03.2024, così statuiva:
“Il Tribunale di LA, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 27545/2021 R.G. disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DATO ATTO che con sentenza non definitiva n. 4753/2023 è stata dichiarata la separazione giudiziale tra le parti, decisa il 31 maggio 2023 depositata il 7 giugno 2023.
1) ADDEBITA la responsabilità della separazione, ex art. 151 2° comma c.c., a . Parte_1
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione, ex art. 151 2° comma c.c., a CP_1
[...]
3) CONFERMA l'affido in via condivisa ai genitori della minore con suo Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di LA largo F. NI n.
4. Per_
4) DISPONE che il padre organizzi liberamente le frequentazioni con la FI , secondo i desideri della minore con comunicazione alla madre sulla falsariga di quanto avvenuto fino ad oggi.
pagina 5 di 23 5) PONE a carico del padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto Parte_1 Per_ delle due figlie ed con il pagamento di complessivi euro 5.000,00 mensili (di cui euro Per_2
2.500,00 ciascuna) […]; 6) CONFERMA l'obbligo a carico di di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 2.500,00, importo da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prima rivalutazione ottobre 2022.
7) CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge,
8) CONDANNA le parti al pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale della minore, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.000,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Così deciso in LA, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2024”, (cfr. sentenza impugnata, pagg.
24 ss.). Con precipuo riferimento all'addebito della separazione, il Giudice di prime cure così argomentava il sopracitato dispositivo: “Le parti hanno chiesto reciprocamente pronuncia di addebito. Con riferimento all'addebito della separazione, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale […] Ciò posto, si osserva che il materiale probatorio prodotto in causa consente di ritenere provate le gravi condotte descritte dalla resistente e poste in essere ai suoi danni dal marito, integranti la violazione del dovere di fedeltà senza che sia stata, di contro, provata una pregressa crisi matrimoniale.In particolare, a fondamento della propria domanda di addebito, la signora ha allegato che il marito (che in data 25.11.2020 si è allontanato CP_1 dalla casa coniugale senza dare una spiegazione né a lei né alle figlie) aveva intrapreso una relazione sentimentale con la collega di lavoro, signora violando così il dovere di fedeltà. Persona_5
L'allegata violazione del dovere di fedeltà coniugale per aver intrattenuto una relazione adulterina con non è stata in alcun modo – né genericamente né specificamente- contestata da Persona_5 parte attrice – che ha, esclusivamente, allegato una pregressa crisi coniugale teoricamente idonea a escludere il nesso eziologico tra la relazione adulterina e la crisi dell'unione- con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. in forza del quale “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” […]L'infedeltà coniugale del signor
[...]
è comprovata e palese in maniera talmente chiara da non consentire interpretazioni di Parte_1 sorta. Di contro, non emerge in alcun modo la prova, che avrebbe dovuto fornire parte attrice, di una preesistente crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, o altra causa della rottura del vincolo matrimoniale addebitabile alla moglie, anche tenuto conto che le generiche e non circostanziate istanze istruttorie articolate – già respinte dal Giudice Istruttore- non sono state riproposte in sede di precisione delle conclusioni e, pertanto, sono da intendersi come rinunciate. La separazione deve essere, pertanto, addebitabile a che, violando il dovere di fedeltà su di lui gravante Parte_1 ha causato l'irrimediabile deterioramento della relazione coniugale con conseguente e contestuale rigetto della simmetrica domanda di addebito formulata dallo stesso marito nei confronti della moglie”, (cfr. sentenza, pag. 18). Quanto al mantenimento delle figlie ed all'assegno di mantenimento per la moglie, il Tribunale di LA - tenuto conto della rispettiva situazione economica e lavorativa delle parti, della loro età e capacità professionale, considerata l'assenza degli oneri di mantenimento diretto a carico del padre nei pagina 6 di 23 Per_ confronti delle due figlie, ( maggiorenne ed , minorenne), nonché delle scelte effettuate Per_2 dai coniugi in costanza di matrimonio, (ad esempio il trasferimento della SI.ra da OM a CP_1
LA) - poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento indiretto delle figlie di € Per_1
5.000 mensili, (€2.500 per ciascuna FI) e di € 2.500 a titolo di mantenimento per la moglie.
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso la sentenza in epigrafe, il 14.05.2024, il SI. proponeva appello, chiedendo Per_1 l'accoglimento delle conclusioni già sopra riportate, per le ragioni che seguono. In primo luogo, parte appellante ha asserito un'erronea ricostruzione del fatto, così come prospettata dal Giudice di prime cure, non avendo “posto in essere condotte contrarie ai doveri coniugali che hanno svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio”, non godendo di “ulteriori accrediti mensili rispetto a quelli dichiarati” ed essendo la oltre che un'affermata professionista, CP_1 anche proprietaria di una villa con piscina su tre livelli. A dire dell'appellante, dunque, il Tribunale di LA avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie. Con riferimento ai motivi in diritto, parte appellante ha affermato “l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c. Ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, elementi su cui detta ricostruzione si fonda - Violazioni di legge - Violazione degli art. 115
e 116 Cpc – Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie e loro rilevanza ai fini della decisione – Conseguente illegittimità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure”. In particolare:
a) sulle reciproche domande di addebito, il Giudice avrebbe errato ritenendo sufficiente quanto prodotto dall'odierna appellata in primo grado, insistendo sull'allontanamento che la SI.ra avrebbe mostrato nei confronti di marito e figlie nell'ultimo periodo;
l'uscita di casa CP_1 del medesimo non sarebbe stata inattesa né per il coniuge né per le figlie, stante un'asserita precedente crisi che avrebbe caratterizzato la situazione familiare nel biennio antecedente al
2021; sulla relazione adulterina, ha affermato di averla negata in primo grado e che il Giudice non avrebbe, piuttosto, tenuto conto di quanto da lui dedotto in primo grado in memoria integrativa. Parte appellante, dunque, ha insistito sull'esistenza di una crisi di coppia in epoca ben antecedente alla relazione con altra persona che sarebbe intervenuta, a suo dire, solo dopo la separazione;
b) sul mantenimento delle figlie, ha censurato la decisione in quanto il coniuge avrebbe posto in essere un programma di denigrazione nei suoi confronti, tale da incrinare i rapporti intercorrenti fra lui e le figlie. Infine, sul quantum dell'assegno di mantenimento riconosciuto con riferimento a ciascuna FI: “Non è dato comprendere, pertanto, sulla base di quale motivazione il Giudice di prime cure abbia potuto elevare l'assegno di mantenimento da 2.000 euro a 2.500 euro per ciascuna FI. Questa decisione non è stata suffragata da alcun elemento oggettivo che avrebbe dovuto invece essere determinante per giustificare tale incremento (nella ragione complessiva di 1.000 euro/mese!). Infatti, rispetto alla decisione precedentemente assunta dal medesimo Giudice, nulla è cambiato. Non si comprendono pertanto le motivazioni che hanno indotto il Giudicante ad incrementare detta somma”; c) sull'assegnazione della casa famigliare, parte appellante ha affermato, preliminarmente, che la mancata assegnazione della casa familiare abitata dal nucleo dall'anno 2018 non è frutto di una sua scelta;
in secondo luogo, ha censurato la sentenza in epigrafe “per contraddittorietà e carenza di motivazione”1. Infine, a detta di parte appellante il Giudice avrebbe errato nel rigettare la richiesta di indagini di polizia tributaria avanzata dal SI. in primo grado, Per_1
“senza nessuna motivazione nonostante la rilevanza dei redditi sottratti al fisco ai fini della ricostruzione della redditualità della;
CP_1 d) sull'assegno di mantenimento per la moglie, il SI. censura la decisione di prime Per_1 cure in quanto il Tribunale, andando contro l'orientamento della Corte di cassazione avrebbe statuito in modo non conforme alle risultanze processuali, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno. Precisa che “dall'attenta disamina sia dei “titoli di tali introiti” sia delle “dichiarazioni dei redditi” allegate, è palese l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure affermando che sussistono redditi mensili ulteriori rispetto a quelli dichiarati: si tratta solo e unicamente di introiti ricondotti nel novero di “redditi da lavoro dipendente ed assimilato” indicato nel Quadro RC2 e RC3 del modello UNICO per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, quindi non sono ulteriori a quelli dichiarati e soprattutto non sono ricorrenti ma assolutamente sporadici .In particolare, non sarebbe stato accertato il tenore di vita della coppia goduto in costanza di matrimonio.
Inoltre, parte appellante, con riferimento al trasferimento della SI.ra da OM a CP_1
LA ha affermato come da tale circostanza siano derivati dei miglioramenti alla vita lavorativa della stessa e che, dunque, le ricostruzioni fattuali operate dalla coniuge siano frutto di “omissioni” e di “valutazioni distorte”. Da ultimo, il Giudice avrebbe omesso di considerare la partecipazione di parte appellata alla società YOME S.R.L.2, i cui ricavi sarebbero cresciuti fino a quasi € 500.000 alla luce del bilancio del 2021. Conclusivamente, parte appellante ha lamentato l'incompletezza della documentazione prodotta in primo grado dalla sua controparte la cui capacità reddituale sarebbe ben diversa da quella da lei prospettata3.
Il sig. ha censurato, altresì, la sentenza per un secondo motivo in diritto così rubricato: Per_1
“Ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, elementi su cui detta ricostruzione si fonda - Violazioni di legge (art. 91 cpc) e loro rilevanza ai fini della decisione - Conseguente nullità ed illegittimità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure con riferimento alla condanna delle spese di lite - Modifiche che la presente difesa chiede che vengano apportate alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado con riferimento alla condanna delle spese di liti”.
in quanto ha potuto trovare una nuova sistemazione, adatta ad accogliere (anche per dimensioni e vicinanza al pieno centro, in quanto si trova a 200 metri dal Duomo), oltre che Lei e le figlie, anche la sede della propria Società YOME S.R.L. e delle proprie attività lavorative di Architetto, con i conseguenti benefici anche di carattere fiscale (in termini di detrazioni) oltre che di carattere economico, avendo la potuto utilizzare una parte della Sua abitazione come CP_1 ufficio e accoglienza Clienti della Società di cui è titolare. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza oggi impugnata s'appalesa contraddittoria e carente di motivazione. È contraddittoria lo è anche allorquando pone a base della quantificazione dell'assegno di mantenimento le spese per la odierna locazione che quantifica in euro 37.600 annui dimenticando quanto verbalizzato all'udienza del 26.10.2022 e statuito nella ordinanza del 30.11.22”, (cfr. Appello, pag. 28). 2 “Cade in errore il Tribunale allorquando omette del tutto di tenere in debito conto la partecipazione dell'appellata alla Società YOME S.R.L. Tale società risulta sia stata costituita dall'Architetto nel 2020 e che ella risulti socia al CP_1 51%. La restante quota del 49% è intestata alla sorella, che ha assunto il ruolo di Amministratore Parte_2 unico nel corso del 2021, ma che in realtà in primis ha ben altre competenze non impiegabili nel contesto lavorativo della
Yome ed in secundis svolge a tempo pieno un altro lavoro come Analista Funzionale IT presso la società multinazionale ALTEN ITALIA, come risulta dal suo profilo Linkedin. Le due attività non sono certo incompatibili, ma indubbiamente difficilmente attuabili in contemporanea. E' quindi più che presumibile che l'operazione di trasferimento della quota alla sorella Architetto della quota del socio co-fondatore di YOME S.r.l. (dott. ), non Parte_2 Persona_6 sia altro che un tentativo di far risultare un minor ritorno da parte della dei successi economici della società da CP_1 lei stessa creata e sviluppata, peraltro in continuità con una società analoga dal punto di vista dell'ambito di attività (denominata BERO SRL), da Lei stessa creata e sviluppata sul territorio di OM negli anni precedenti”, (cfr. Appello, pagg. 31 e 32). 3 Parte appellante ha fatto riferimento, in particolare, a degli investimenti operati dalla SI.ra in Azimut, (cfr. CP_1 Appello, pag. 33). pagina 8 di 23 Con la suddetta doglianza parte appellante ha affermato l'erronea condanna alle spese di giudizio operata dal Giudice di prime cure, dal momento che: “se il Tribunale avesse veramente tenuto conto della natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status così come del comportamento processuale nonché delle istanze della disattese dallo stesso Giudice di Prime CP_1 Pt_3 avrebbe sicuramente statuito una compensazione delle spese di giudizio di primo grado”.
Per_ 2. In data 9.7.24 si è costituito il curatore evidenziando che compirà 18 anni il 16 settembre 2024 e con il raggiungimento della maggiore età verrà meno il mandato della scrivente Curatrice speciale. Ha concluso come in epigrafe riportato.
3. In data 18.07.2024 si è costituita la SI.ra quale parte appellata, che ha formulato istanza CP_1 d'udienza in presenza. In particolare, in seno alla memoria di costituzione, parte appellata:
a) in primo luogo, ha chiesto a questa Corte di accertare la violazione del D.M. n. 110/2023, ovvero delle regole formali prescritte per la stesura delle memorie che impongono il rispetto dei principi di
“specificità e sinteticità”; b) in secondo luogo, in rito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lg.s n. 149/2022, come novellato dall'art. 1, comma 380 Legge di Bilancio n. 197/2022, dal momento che il suddetto ricorso non rispetterebbe né gli argini della “continenza formale”, né quelli della “pertinenza sostanziale”; c) con riferimento all'addebito, parte appellata ha insistito sulla violazione degli obblighi di fedeltà posta in essere dal sig. , (cfr. fotografie allegate alla relazione investigativa sub doc. 56) Per_1 e affermato la contraddittorietà e inafferrabilità dei motivi d'appello di controparte d) con riferimento al capo della sentenza di primo grado sulle statuizioni economiche, ha affermato che: “i fatidici “introiti per ben € 160.000” altro non sono che il ricavo lordo dei proventi di lavoro maturati da nell'arco di ben cinque anni, e cioè dal 2016 al 2020; vale Controparte_1 a dire, € 30.000 lordi annui pari a € 2.500 lordi mensili;
l'appellante dovrebbe sapere che detto importo è addirittura insufficiente a pagare i costi abitativi della nuova casa familiare, in via AR NI n. 4 a LA, pari a € 3.414,70 mensili, (cfr. doc. B di parte allegato CP_1 all'istanza di modifica datata 31/5/2023, agli atti del processo di primo grado); eppure egli dovrebbe essere il primo a voler dare un tetto alle figlie, avendole costrette, di fatto, a rinunciare all'habitat domestico di riferimento, e cioè l'ex casa coniugale (lussuosa e nel cuore della città), garantendo alla moglie una congrua provvista di denaro per pagare il nuovo affitto”, (cfr. memoria di costituzione, pag. 11);
e) per quanto concerne, infine, il dies a quo dell'assegno perequativo, parte appellata, ha chiesto a Questa Corte “di disporre che l'assegno perequativo decorra dalla data della domanda, e cioè da quella dell'istanza di modifica (giugno 2023); la Cassazione ha ribadito, ancora di recente, questo orientamento consolidato, e cioè il principio della decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della domanda”.
4. In data 9.09.2024, il Presidente relatore, letta l'istanza di trattazione della causa in presenza, formulata da parte appellata in seno alla memoria di costituzione, (depositata in data 18.07.2024), l'ha respinta per esigenze d'ufficio.
5. In data 16.09.2024, il Curatore speciale, avv. Tiziana Milani, ha depositato note scritte con le quali ha comunicato il venir meno del suo mandato atteso il raggiungimento della maggiore età di
[...]
e ha chiesto la liquidazione dei compensi. Il Curatore ha comunicato che, stante la raggiunta Per_1 Per_ maggiore età, da settembre 2024, si è trasferita a OM per allontanarsi dalle dinamiche conflittuali familiari che l'avevano coinvolta. OM è la città ove la famiglia ha abitato per molti anni,
pagina 9 di 23 ove tuttora risiede la nonna materna e ove la ragazza ha mantenuto una solida rete di amicizie e Per_ conoscenze. si è iscritta al 4° del liceo scientifico presso il Liceo Lucio Anneo Seneca di OM che, inizierà a frequentare solo dopo il compimento dei 18 anni (il 16 settembre) perché la madre si è Per_ rifiutata di sottoscrivere il relativo modulo di iscrizione. Al momento del prelievo da parte di di tutti i suoi effetti personali dalla casa materna di LA la SInora si è fatta riconsegnare CP_1 dalla FI le chiavi dell'appartamento, al quale pertanto la ragazza non può più accedere liberamente. Per_
ha chiesto espressamente alla curatrice (doc. 4) di depositare in giudizio una sua dichiarazione con la quale chiede che il padre le corrisponda direttamente l'assegno di mantenimento tenuto conto che non convive più con la madre e che deve provvedere direttamente al proprio mantenimento a OM
(doc. 5).
6. Con note in sostituzione di udienza depositate il 16.09.2024, si è riportata Controparte_1 alla memoria di costituzione in giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove svolte dall'appellante, . Parte_1
7. Con note in sostituzione di udienza depositato il 17.09.2024, ha comunicato Parte_1 Per_ alla Corte che la FI non vive più con la madre, essendosi trasferita a OM , ove frequenta la Per_ scuola e ove a breve traferirà la residenza. non ha più nessun effetto personale nella casa di AR
NI a LA e dal giorno in cui la madre le ha chiesto la restituzione delle chiavi di casa non ha altro luogo in cui risiedere oltre quello di OM. La mamma, pur essendo a Controparte_1 Per_ Per_ conoscenza del trasloco, è rimasta estranea allo stesso ed è stata coadiuvata solo dal padre. ha chiesto espressamente al padre, , di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 direttamente a lei. Conseguentemente, l'appellante ha modificato le proprie conclusioni chiedendo di Per_ versare l'assegno di mantenimento a favore di direttamente alla medesima. Con riferimento alle domande formulate da parte appellata, l'appellante ha dedotto l'infondatezza dell'addotta violazione del DM 110/2023, in quanto l'atto di appello contiene parti che sono escluse dai limiti ivi previsti. Parimenti, a dire dell'appellante, destituita di fondamento risulta l'altra eccezione ex adverso formulata, in quanto l'atto di appello ha correttamente indicato 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, l'appellante ha rilevato come l'appellata non abbia assunto alcuna posizione specifica sui motivi di appello, limitandosi a sostenere: 1) in merito all'addebito della separazione, il “mancato disconoscimento delle foto” a riprova della relazione adulterina, nonostante il avesse Per_1 provato per tabulas che la crisi coniugale era risalente a un anno prima rispetto a quelle foto;
in merito alle contraddittorietà emerse in primo grado circa la redittualità della che i progetti e le CP_1 collaborazioni pubblicate sui canali social “non equivalgono a contratti firmati”. Del resto l'aggiunta di un nuovo, non necessario ed ulteriore professionista nel presente giudizio a difesa della è CP_1 sintomo di una disponibilità economica evidentemente ben nascosta. Alla luce di quanto sopra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• - Accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi e è Parte_1 Controparte_1 avvenuto per fatto addebitabile a • - Disporre a carico di il Controparte_1 Parte_1 versamento dell'importo di euro 1.750,00 a titolo di mantenimento della FI , ormai Per_2 maggiorenne, da versarsi in favore della stessa su c/c intestato a entro il 20 (venti) di ogni Per_2 mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno successivo al primo pagamento. • - Disporre a carico di il versamento dell'importo di euro 1.750,00 a titolo di Parte_1 Per_ mantenimento della FI , ormai maggiorenne, da versarsi in favore della stessa su c/c intestato Per_ a entro il 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ed aggiornato all'Istat dall'anno pagina 10 di 23 successivo al primo pagamento. • - Disporre a carico di entrambi i coniugi la suddivisione in parti uguali di tutte le spese straordinarie attinenti i figli, così come da protocollo in uso presso il Tribunale di LA;
• - Disporre che nulla le parti dovranno versare per il loro reciproco mantenimento posto che le parti sono impegnate in occupazioni stabili e quindi economicamente indipendenti;
• - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
8. All'udienza 19.09.2024, la Corte, lette le note depositate dalle parti e visto il parere del PG che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, ha disposto la comparizione delle parti, con l'esclusione del curatore speciale, rinviando il procedimento all'udienza del 06.02.2025.
9. Il Presidente relatore, con provvedimento del 19.09.2024 depositato il 23.09.2024, ha respinto l'istanza del curatore di liquidazione dei compensi, rilevando che il curatore si era costituito consapevole dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di in Persona_1 epoca anteriore all'intervento in giudizio.
10. In data 30.09.2024, ha depositato atto di intervento volontario chiedendo Persona_1 l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. In particolare, la parte intervenuta ha dedotto il venir meno della convivenza con il genitore collocatario, essendosi trasferita a OM, dopo il raggiungimento della minore età. La sig.ra preso atto delle determinazioni della FI, si è CP_1 Per_ rifiutata di sottoscrivere, sia la richiesta di trasferimento, sia il modulo per l'iscrizione di al liceo di OM;
tale comportamento ostruzionistico ha impedito alla FI riprendere gli studi, come tutti gli altri ragazzi, in data 12 settembre 2024. A ciò si aggiunga che, al momento del prelievo dei propri Per_ effetti personali dalla casa materna di LA, la sig.ra ha preteso che la FI Controparte_1 le riconsegnasse le chiavi dell'appartamento, al quale, pertanto, ora la ragazza non può più accedere liberamente. Essendo venuta meno la convivenza con la madre e vista la necessità di provvedere in Per_ autonomia al proprio mantenimento a OM, ha chiesto al padre di versare direttamente a lei l'assegno di mantenimento. Il sig. ha corrisposto il contributo al mantenimento Parte_1 Per_ relativo alla mensilità di settembre 2024 direttamente alla FI , la quale, con tale importo e con altre somme ricevute in prestito, è riuscita a far fronte alle spese necessarie per il trasferimento nella natia città di OM;
la madre, sig.ra ha rifiutato di partecipare, sia alle spese di Controparte_1 trasloco, sia a quelle scolastiche. Infine, la parte intervenuta ha rilevato la necessità di un intervento della Corte in quanto la ragazza, ormai maggiorenne, ha ricevuto una lettera di messa in mora per il pagamento delle rette scolastiche insolute relative alle annualità 2022/2023 e 2023/2024 per la quota spettante alla sig.ra (doc. 1) dall'istituto scolastico precedentemente frequentato da Controparte_1 Per_
.
11. All'udienza del 06.02.2025, sentite le parti , la Corte ha trattenuto al causa in decisione .
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della rinuncia di alla domanda di intervento nel giudizio Persona_1 in relazione alla quale si dichiara non luogo a provvedere.
L'ECCEZIONE EX ART 342 CPC
La disciplina invocata dalla appellata non è applicabile ratione termporis alla fattispecie La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e pagina 11 di 23 famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.4 E per giurisprudenza pacifica (che ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990 ) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (cfr Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.5 In ogni caso la eccepita genericità delle deduzioni attoree non ha impedito all'appellato di controdedurre e svolgere le proprie difese sicché l'eccezione è infondata e va respinta.
L'ADDEBITO
È infondato il motivo con cui l'appellante chiede venga accertato l'addebito della separazione a carico della moglie. Infatti la censura è generica e priva del benché minimo principio di allegazione e come tale va respinta Quanto all'addebito a carico del marito occorre svolgere alcune considerazioni di ordine generale a fine di illustrare le ragioni che inducono questa Corte a dichiarare fondato il motivo di appello sul punto.
Preliminarmente, si rammenta che per orientamento consolidato della S.C. (tra le più recenti, Cassazione civile sez. VI, 28/11/2022, n.34944) “La parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e il nesso di causalità con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La parte che, al contrario, voglia provare l'anteriorità della perdita dell'affectio coniugalis è gravata del relativo onere probatorio”. In proposito la Cassazione recente ha precisato che “In materia di separazione dei coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una grave violazione che di norma determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge infedele”,( Cass Est. Meloni, ord.
7.05.24 n.12421) .Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, poi, si è affermato (v. anche Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966) che “La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e pagina 12 di 23 volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge , Per_7 salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti”. (Cassazione civile sez. I, 10/08/2022, n.24610) In altre parole, è richiesto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nel caso di specie la crisi coniugale è documentata (cfr doc 11 e 30 ) e dà conto del progressivo deterioramento dei rapporti in epoca antecedente o quantomeno concomitante con l'allontanamento dell'appellante e la infedeltà. Nel ricorso di separazione proposto da , la difesa sostiene che Per_1 la resistente ha frequentato le cerimonie del “Gruppo di Gesù” per tutto il 2019 (coinvolgendo anche la FI e fino al lockdown di marzo 2020, ogni venerdì sera, dalle ore 20 e facendo ritorno a Per_2 casa non prima delle ore 2 del mattino (p. 21) E ha ricondotto a tali comportamenti il costante allontanamento del coniuge. Inoltre a pag. 6, sempre del ricorso di separazione, parte ha Per_1 affermato "l'allontanamento della moglie che alle serate in palestra affiancava il suo impegno sempre più assiduo in Radio MA (di cui coordina le attività per la provincia di LA) e del gruppo di preghiera denominato “Gruppo di Gesù”". A sostegno dei propri assunti ha prodotto il doc. Per_1
18 (che contiene un video degli incontri col "Gruppo di Gesù) e i doc. 19 e 20 che riguardano le testimonianze rese dalle figlie nel contesto di questo Gruppo6. Si tratta di circostanze non contestate dalla È vero che sono in atti le foto (doc 56) di cui alla relazione investigativa che CP_1 attesterebbero la relazione extraconiugale dell'appellante. È vero tuttavia che si tratta di fatti successivi all'allontanamento e come tali ininfluenti rispetto alla crisi coniugale già in atto. Sul punto va richiamata la recente giurisprudenza secondo cui “L'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, purché abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile;
l'incidenza causale va esclusa quando il giudice del merito, al quale solo spetta il potere – dovere di scegliere gli elementi di prova, con valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità, abbia ritenuto l'allontanamento concordato tra i coniugi di carattere non definitivo, e qualora abbia appurato che la relazione extraconiugale del marito è stata intrattenuta successivamente all'insorgere della crisi. Cass. civ., Sez. I, Est. D'Acquino, Ord., 28.01.25, n. 2007Conf. Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016)
Pertanto stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellata onerata in tal senso, il motivo è infondato e va respinto con riferimento ad entrambi i profili di censura. LE STATUIZIONI DI ORDINE ECONOMICO
In via preliminare, occorre rilevare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, (cfr., ex multis, Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575). Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”) .Si tratta di un filone consolidato in quanto “La Cassazione a Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. ».. (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). L'intera situazione economica e la presenza di indizi pregnanti provano l'elevato tenore di vita. (Sez. I, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9779 –) Il primo giudice ha condivisibilmente7 tenuto conto delle emergenze documentali in ordine alle economiche dei genitori ravvisando quanto segue : 8 910.” La madre. Architetto libero professionista ha percepito nelle ultime tre 7 In particolare, il Giudice di prime cure così statuiva: “Così ricostruita la situazione economica e reddituale delle parti, tenuto conto che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575); osservato anche il principio generale di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che consente al Giudice di poter desumere dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti argomenti di prova idonei alla formazione del proprio convincimento;
vanno a questo punto necessariamente considerati gli ulteriori parametri per la determinazione del contributo come previsti dall'art. 337 ter c.c. anche in considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore”, (cfr. Sentenza impugnata, pag. 22). 8 “Nello specifico, laureato in ingegneria elettronica, è dipendente, Consigliere, Amministratore Parte_1 Delegato e Direttore Generale della e ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto da lavoro dipendente CP_2 di euro 7.456,31, oltre a euro 2.184,99 netti mensili (euro 20.000,00 lordi annui per compenso di Consigliere e euro 30.000,00 lordi annui per compenso di A.D.), come dichiarato dall'Amministratore Delegato di con documento CP_2 dell'11 settembre 2023 depositato negli atti del giudizio (senza firma ma solo con il timbro) e come risulta dai Verbali di Assemblea Ordinaria e del CdA entrambi del 31.5.22 e del 5.4.23; nei propri atti (cfr. memoria di parte attrice del 18 settembre 23), parte attrice ha precisato di aver subito una diminuzione significativa “del proprio compenso da Amministratore Delegato della società , passato da Euro 100.000 annui a Euro 30.000 annui” e di non avere CP_2 raggiunto gli obbiettivi prefissati per l'anno 2022 e quindi di non aver percepito alcun Bonus nell'anno 2023. Dal contenuto della disclosure, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70, nonché dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta aver percepito: Parte_1
- PF 2019 (relativo ai redditi 2018) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 320.940;
- PF 2020 (relativo ai redditi 2019) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 338.423;
- PF 2021 (relativo ai redditi 2020) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 405.347;
[- CU 2021 (relativo ai redditi 2020) un reddito da lavoro di euro 373.507,39 (di cui reddito da lavoro Co.Co.Co euro
122.357,68 e reddito da lavoro dipendente euro 251.149,71)];
- PF 2022 (relativo ai redditi 2021) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 406.682;
- PF 2023 (relativo ai redditi 2022) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 363.900.
Il ha dichiarato inoltre di aver percepito Bonus per euro 119.822 nel 2018, euro 137.520 nel 2019 e euro Per_1 187.670 nel 2020 (cfr. Disclosure); risulta inoltre che lo stesso ha goduto, fino al mese di dicembre 2021, di un Bonus casa
(relativo alla concessione da parte della di un appartamento sito in LA via Mascheroni n. 11) del valore CP_2 locativo di circa euro 54.000,00 annui (di cui euro 45.500,00 di canone e 8.500,00 di spese), revocatogli formalmente con pagina 14 di 23 lettera dell'A.D. di (che in quel momento era il stesso) del 17 novembre 2020 (su invito del Presidente di CP_2 Per_1
del 13 novembre 2020); attualmente parte attrice risulta avere a disposizione un'auto aziendale, la Tesla Model X CP_2 (del valore di noleggio a lungo termine di euro 23.400,00 annui), come risulta dai docc. 9 e 56 di parte convenuta. Dall'analisi dei due conti correnti depositati- che parte attrice in alcun modo certifica in disclosure facendo loro solo generico riferimento richiamano il deposito- docc.
6.1 e 6.2, risultano importanti accrediti mensili anche ulteriori rispetto a quelli dichiarati con riferimento ai quali il sig. non offre alcuna spiegazione6 Per_1 Il signor detiene: Per_1
- la piena proprietà del 100% di un appartamento sito in OM via Taranto n. 18 di mq. 162, concesso in locazione (con scadenza alla data del 31.10.23 ma non risultano lettere di recesso) al canone annuo di euro 26.400,00;
- la piena proprietà del 100% di un immobile sito in Santa Margherita Ligure via Madonnetta n. 15 di mq. 43, su cui grava un mutuo fondiario per l'importo di euro 177.000 con rata mensile di euro 1.660,00;
- la piena proprietà di 1/6 di 4 unità immobiliari siti in Limone Piemonte via Tetti Gross di totali mq. 66, utilizzato in via esclusiva dalla propria madre;
- la piena proprietà di 1/6 di un appartamento sito in Genova via Venzano n. 31 di mq. 120, utilizzato in via esclusiva dalla propria madre. È poi onerato di circa euro 16.200 annui per le proprie spese abitative (canone locativo, oneri condominiali) dell'appartamento locato in LA corso di Porta OMna n. 74. è architetto e si occupa di ristrutturazioni residenziali rientranti nella tipologia di alloggi/appartamenti Controparte_1 di piccole e medie dimensioni in ambito urbano, per le quali svolge attività di direzione lavori;
è inoltre socia della
[...] on una quota del 50,1%. Controparte_3 Dal contenuto delle disclosure, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70, nonché dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, la convenuta risulta aver percepito (compresi gli assegni di mantenimento):
- PF 2019 (relativo ai redditi 2018) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 33.296;
- PF 2020 (relativo ai redditi 2019) rigo LM22 un reddito complessivo lordo di euro 23.714;
- PF 2021 (relativo ai redditi 2020) rigo LM22 un reddito complessivo lordo di euro 29.939;
- PF 2022 (relativo ai redditi 2021) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 24.629;
- PF 2023 (relativo ai redditi 2022) rigo RN1 un reddito complessivo lordo di euro 37.118.
La signora detiene: CP_1
- la piena proprietà del 100% di un immobile bifamiliare con giardino ad uso residenziale sito a Bracciano (Rm) in via
Alcide De Gasperi n. 1 di mq. 83;
- la piena proprietà di 2/36 dell'immobile ad uso residenziale sito in OM via Albalonga n. 16 di mq. 260, utilizzato in via esclusiva dalla propria madre.
È poi onerata di circa euro 37.600 annui per le spese abitative (canone locativo, oneri condominiali e riscaldamento) dell'appartamento locato in LA largo NI n. 4, in cui abita con le due figlie”, (cfr. Sentenza impugnata, pagg. 20 e 21). 9 Redditi Per_1 Anno d'imposta Imposte Addizionale Netto Netto derivante Netto mensile Reddito Addizionale
Imponibi Regionale Comunale da immobile le locato
2021 € 369.982 € 146.461 € 6.333 € 2.960 € 214.228 € 20.856 € 19.590
2022 € 308.212 € 120.033 € 5.235 € 2.466 € 180. 478 € 20.856 € 16.777
2023 € 242.707 € 96.443 € 4.102 € 1.942 € 140. 220 € 20.856 € 13.423 10Redditi CP_1 Anno Reddito Imposte Addizionale Addizionale Netto Netto Mensile Imponibile Regionale Comunale
pagina 15 di 23 annualità i seguenti redditi netti mensili su 12 mensilità (importo calcolato detraendo dal reddito imponibile imposta netta, addizionale regionali e comunali e dividendo per 12): PF 2019, redditi 2018: 1.870.00 euro circa;
PF, 2020 redditi 2019: 1.340,00; PF 2021, reddito 2020: 2.180,00 euro circa.2.è proprietaria di una villa a Bracciano, vincolata in Fondo patrimoniale, non locata. I genitori hanno concordato che le ragazze continuino ad abitare stabilmente con lei e, a breve, dovrà trovare nuovo Per immobile in cui risiedere con le figlie risparmi su conti correnti per i seguenti importi. E' titolare dei seguenti investimenti. Da ultimo, la appellata detiene una partecipazione alla società YOME S.R.L.11, i cui ricavi sarebbero cresciuti fino a quasi € 500.000 alla luce del bilancio del 2021. la capacità lavorativa specifica dell'appellata è attestata da numerosi progetti e le numerose collaborazioni allegati sub doc. 24 e 25: ben 80 pagine web che testimoniano l'attività di architetto della a LA )” CP_1
Il padre: CEO di ha percepito nelle ultime tre annualità i seguenti redditi netti mensili su CP_2
12 mensilità (importo calcolato detraendo dal reddito imponibile imposta netta, addizionale regionali e comunali e dividendo per 12): PF 2019, redditi 2018: 14.440,00 euro circa;
PF 2020, redditi 2019: 15.320,00 euro circa;
CU 2021 , reddito 2020: 17.513,00 euro circa3. E' proprietario di un immobile a OM, vincolato in fondo patrimoniale, da cui percepisce un canone di locazione al netto della cedolare secca, su 12 mensilità di 1.738,00 euro (per il quale ha indicato di sostenere spese per analogo importo). Sostiene un canone di locazione di 1.000,00 euro al mese oltre spese. Ha risparmi su conti correnti per i seguenti importi: ……È titolare dei seguenti investimenti….
2. al tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore (che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto): come sopra scandito concordemente tra i genitori che vede una netta prevalenza dell'impegno materno nel mantenimento diretto”
L 'ASSEGNO DI MANTENIMENTO nei confronti della moglie
È consolidato l'orientamento secondo cui “Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione e tale accertamento va condotto considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche gli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente
2023 37118 8556 576 300 27686 2307 11 “. Tale società risulta sia stata costituita dall'Architetto nel 2020 e che ella risulti socia al 51%. La restante CP_1 quota del 49% è intestata alla sorella, che ha assunto il ruolo di Amministratore unico nel corso del Parte_2 2021, ma che in realtà in primis ha ben altre competenze non impiegabili nel contesto lavorativo della Yome ed in secundis svolge a tempo pieno un altro lavoro come Analista Funzionale IT presso la società multinazionale ALTEN ITALIA, come risulta dal suo profilo Linkedin. Le due attività non sono certo incompatibili, ma indubbiamente difficilmente attuabili in contemporanea. E' quindi più che presumibile che l'operazione di trasferimento della quota alla sorella Architetto della quota del socio co-fondatore di YOME S.r.l. (dott. ), non sia altro che un Parte_2 Persona_6 tentativo di far risultare un minor ritorno da parte della dei successi economici della società da lei stessa creata CP_1 e sviluppata, peraltro in continuità con una società analoga dal punto di vista dell'ambito di attività (denominata BERO SRL), da Lei stessa creata e sviluppata sul territorio di OM negli anni precedenti”, (cfr. Appello, pagg. 31 e 32). pagina 16 di 23 patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso
(Cass. Sez. I Est. Reggiani, ord. 24.04.24 n.11146 )” Tuttavia si registra nella giurisprudenza più recente la tendenza a valorizzare la capacità lavorativa specifica del coniuge ed il principio di autoresponsabilità .Infatti la Cassazione più recente afferma che “In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo”. (Cass. Civ.,
Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo) Si tratta di verificare se ed in quale misura siano applicabili i seguenti parametri:
-capacità lavorativa generica, intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale che attiene alla possibilità di svolgere una “qualsiasi” attività lavorativa produttiva di reddito, e
- capacità lavorativa specifica, intesa come potenziale afferente alla propria sfera attitudinale, in quanto coerente con l'età, il sesso, il grado di istruzione e l'esperienza lavorativa che concerne l'idoneità di una persona a continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata oppure un'attività diversa ma comunque coerente con il proprio profilo professionale che ne costituisca sviluppo e incremento Si tratta di distinzione che presenta punti di rilevanza per valutare le “potenzialità” proprie di ciascun coniuge da commisurare alla stregua delle componenti sopra ricordate. Nella specie la appellata dispone di capacità lavorativa specifica che le ha consentito con effetti che permangono nell'attualità che le hanno consentito di acquisire una propria indipendenza economica .Pertanto le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere contrastante con il principio di autoresponsabilità la previsione di un assegno nella misura sin qui goduta.
In parziale accoglimento dell'appello sul punto si provvede come da dispositivo.
LA DECORRENZA
È fondata la censura con cui l'appellata chiede che l'assegno decorra dalla data dell'istanza medesima, 1/6/2023 Con riferimento al provvedimento impositivo dell'assegno la decorrenza dell'assegno di separazione dalla domanda giudiziale è orientamento assolutamente consolidato ed è stato, comunque, ribadito sulla base del principio generale per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I Sent., 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. civ. Sez.
I, 11 luglio 2013, n. 17199). La decorrenza dell'assegno dalla domanda giudiziale si giustifica in forza del generale principio stabilito per gli alimenti dall'art. 445 del Codice civile. ( In tema di mantenimento del coniuge e dei figli, l'assegno di mantenimento disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data del deposito del ricorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 445 c.p.c.,
(che regola la decorrenza degli alimenti) e dal generale principio secondo il quale un diritto non può essere condizionato e pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.Tale regola si applica anche nel caso in cui il mantenimento non sia stato richiesto nel ricorso introduttivo ma nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., posto che il giudice ha il potere di prevedere un obbligo di mantenimento anche in assenza di una espressa domanda in tal senso). Pertanto, l'assegno di mantenimento stabilito con sentenza giudiziale di separazione decorre dalla data della domanda, ossia dalla data - dunque dal mese - di iscrizione a ruolo, (cfr., Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 41232 del
22/12/2021; Cass., Civ., sez. I, Sent. n.2960 del 03/02/2017).) Ancora più di recente, la Corte di cassazione, con sent. n. 14281 del 5.05.2022, ha statuito che: “L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in pagina 17 di 23 applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'”an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione”. Tuttavia la premessa vale limitatamente alla quantificazione operata dal primo giudice . Con specifico riferimento alla modifica disposta per effetto del presente provvedimento , la Suprema Corte ha ritenuto che «il diritto di un coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno». Cass. Civ. sez. I, 13 luglio 2023, n. 20101) appare pacifico che gli effetti del provvedimento giurisdizionale– in virtù degli effetti sostanziali della domanda – possono retroagire solo sino al momento della domanda e non anteriormente ad essa – se, in tale momento, esistevano le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento domandato (cfr., in materia familiare, Cass., sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558 e Cass., sez.
I, 20 agosto 1997, n. 7770). Si deve notare che la tutela dell'affidamento creatosi attiene soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda e, non costituisce ostacoli alla necessità di rimodulare l'assegno di mantenimento in ragione dell'evoluzione dei rapporti dedotti, né con la possibilità di fissare decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (cfr. Cass., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14886).
Pertanto con riferimento alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento di cui sopra si provvede sul punto come da dispositivo .
L'ASSEGNO di mantenimento nei confronti delle figlie
Ad avviso della Corte la domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non può trovare accoglimento sia in quanto domanda nuova con riferimento alla FI Per_
(16.9.2006) minorenne durante il giudizio di primo grado che, per quanto concerne ( Per_2
11.11.2003) in quanto domanda non supportata dal benché minimo principio di allegazione e quindi infondata nel merito-
Sotto il primo profilo occorre prendere le mosse dal dato pacifico secondo cui i principi di disponibilità e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato riservano alle parti la formulazione delle loro richieste, la deduzione delle relative ragioni e l'allegazione dei fatti su cui esse si fondano, mentre vietano al giudice di pronunciare al di fuori o oltre i limiti delle domande effettivamente proposte. Per_ Nella specie il raggiungimento della maggiore età da parte di determina un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa con evidenti riflessi in tema di preclusioni e corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Infatti oggetto della domanda sono diritti che rientrano nella disponibilità delle parti e non già diritti indisponibili rispetto ai quali entrano in gioco poteri d'ufficio in ragione dell'interesse pubblico sottostante. La questione è di nuova introduzione, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., preclusa atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Pertanto la domanda che non è neppure diversamente qualificabile come domanda alimentare, mancando indici in tal senso, non può
pagina 18 di 23 trovare ingresso nel presente giudizio. (Del resto la distinzione è recepita dalla riforma laddove espressamente pone uno sbarramento al mutamento della domanda con riferimento ai diritti disponibili, come attestano gli artt 473 bis 14 e 19 cpc). Secondo la Cassazione altro sarebbe stato con riferimento all'opposta fattispecie in cui, proposta in primo grado la domanda di assegno di mantenimento, la stessa venga rimodulata "al ribasso" come domanda di alimenti in secondo grado (Cassazione civile sez. I, 29/01/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 29/01/2024), n.2710). Pertanto la pretesa azionata in giudizio ben potrà trovare spazio in un autonomo e distinto giudizio diretto a vagliarne la fondatezza .
Sotto il secondo profilo con riferimento alla posizione della FI che già era maggiorenne Per_2 nel giudizio di primo grado, osserva la Corte che la domanda è infondata nel merito .
Occorre svolgere alcune premesse di ordine generale . Secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr
Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n. n.30129 ) “il richiamo al principio di diritto enunciato tra le altre da Cass. 9202/2018 (che non entra in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni Unite 12
secondo il quale "l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione" (in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443/2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993). L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. Entra in gioco il cd “effetto devolutivo allargato “alla stregua del quale con riferimento al diritto al mantenimento, questioni o elementi della fattispecie (di fatto o di diritto), dipendenti relativi al quantum, in tanto possono essere ritenuti sussistenti in quanto sussistano i pregiudiziali, sicché la decisione positiva della questione pregiudiziale è condizione di esistenza e dunque decidibilità della questione dipendente.
Si tratta di verificare nella specie se ed in quale misura si sia verificato un giudicato sull'an della pretesa alla stregua della non contestazione di parte appellante sul punto. La premessa sopra svolta consente, ad avviso di questa Corte, di affermare che nella specie non è ravvisabile un giudicato sull'an avente ad oggetto l'obbligo di mantenimento .
pagina 19 di 23 Come è noto nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. i (Corte di Cassazione, Sez. L,
Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020 ). Si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro,
l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009).
Quindi l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente
(v. anche Cass. n. 37 del 2019, Cass n 2351 del 2021).
La fattispecie dedotta integra un rapporto di durata cui si attaglia la cd fattispecie del “giudicato a formazione progressiva”, quale “norma procedurale interna” che consente un adattamento dello stesso alle sopravvenienze e sulla quale, il giudicato può essere integrato e specificato nella sua portata e nei suoi effetti dal giudice .
Nella specie per poter ritenere coperta dal giudicato la questione relativa all'an del mantenimento manca la “pacifica identità della situazione di fatto e quindi la permanenza delle condizioni già accertate ".
Con specifico riferimento alla pregressa frazione del rapporto dedotto oggetto del giudizio di primo grado vi è una statuizione incidentale da parte del primo giudice (la cui indagine è stata per lo più orientata alla verifica dei redditi dei genitori e da qui mediante il ricorso a presunzioni è giunta a quantificare il mantenimento delle figlie) in rapporto al reddito dei genitori, senza peraltro distinzione alcuna tra diritti disponibili e non, ovvero tra la posizione della FI maggiorenne e quella della minore. In primo grado sono state prodotte le ricevute relative alla iscrizione all'Università Cattolica ( doc 65) scontrini di alimentari ( doc .A ) scontrini della farmacia ( doc .C) e ricevuta di pagamento dell'abbonamento Atm (per importi che in ogni caso non giustificherebbero gli esborsi in contestazione)
Nella presente sede nulla è dedotto in relazione alla situazione nell'attualità (Cass., Sez. I, est. Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323) della FI Ad avviso della Corte nel presente giudizio Per_2 non vi è il benché minimo principio di allegazione che giustifichi la pretesa diretta ad ottenere importi del tenore di quelli richiesti.
L'art. 337-septies, impone di verificare , in concreto, in relazione alla vasta gamma di situazioni che si possono registrare, i presupposti (le «circostanze» da valutare), indicati da altre norme, sulla esistenza del diritto ed eventualmente sul suo contenuto quantitativo. È in questo apprezzamento che ben pagina 20 di 23 possono dispiegarsi i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità nel considerare le scelte del figlio, ma anche dei genitori. Come è noto l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875). Questa conclusione è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., sez. I, 22/06/2023, n. 17947).In ragione del principio dell'auto-responsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358). I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'auto-responsabilità circoscrivono, dunque, in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024 n. 31564 Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818).13 13 quanto all'onere probatorio circa i presupposti per l'attribuzione del mantenimento al figlio maggiorenne. “Va rilevato che nessun contrasto, se non diacronico ed ormai superato, con una difforme visuale esiste in tema di ripartizione degli oneri probatori. La sentenza Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, che l'ordinanza interlocutoria menziona come punta del contrasto, invero – nel cassare il decreto della corte territoriale che, pronunciando sul reclamo e ritenuta non provata la raggiunta indipendenza economica da parte dei due figli, lo aveva accolto, rigettando sia la domanda di revoca che quella di aumento del contributo – aveva censurato il ragionamento del giudice del merito. Essa aveva affermato che, nell'ipotesi in cui nessun contributo sia ancora dato, è il richiedente che deve allegare e provare i presupposti per il medesimo («il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo»): dunque, onere di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a carico di chi agisce per richiedere il mantenimento del figlio maggiorenne. Invece, nell'ipotesi in cui il contributo fosse già stato disposto dal giudice, si reputava ivi bensì l'obbligato onerato della prova del venir meno dei presupposti, ma con la precisazione che già l'età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della non debenza, mentre è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”: «il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso»: però precisando che «[l]'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta». Ed anzi – prosegue la sentenza Cass. n. 12952 del 2016
– si inverte, proprio sulla base della presunzione dell'età, l'onere della prova anche nei procedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertato obbligo di mantenimento: «La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisc[e] un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto». Da parte di questa pronuncia, dunque, era già stato ampiamente puntualizzato il regime degli oneri probatori, evidenziandosi che, se il genitore veniva onerato di provare la colpevolezza della inerzia, tuttavia ciò si lega già – in via di presunzione – all'età che avanza e agli pagina 21 di 23 In ogni caso “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio,
l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa(Cassazione civile , sez. I , 16/09/2024 , n. 24731).
Nel caso in discussione le carenze sul piano probatorio con riferimento alla durata del rapporto successiva alla pronuncia di primo grado ostano al riconoscimento del contributo al mantenimento della FI Per_2
Il quadro fin qui emerso investe anche un ulteriore profilo attinente pur sempre al merito della causa.
Da ultimo infatti non può sottacersi che l'appellata neppure ha spiegato su cosa fonderebbe il diritto a ricevere in prima persona il contributo in contestazione né quindi ha dimostrato la propria legittimazione ad agire in nome e per conto delle figlie maggiorenni . Infatti “La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (Cassazione civile , sez. I , 22/11/2024 , n. 30179). Nel caso di specie nulla è
“ostacoli personali” che il figlio viene onerato di rendere oggetto di allegazione e prova. Concetti del tutto consoni a quelli nei successivi arresti precisati. Erano, semmai, altre più risalenti decisioni a porre consapevolmente l'onere a carico del genitore, onerato a dar prova che il figlio avesse raggiunto l'indipendenza economica o che fosse «stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta»: ma per concludere poi soltanto che «[l]'età sola dunque non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento» (cfr. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora ribadire, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne.,( cfr Cass 20.9.23 n 26875 est Nazzicone )
pagina 22 di 23 Per_ dedotto circa la situazione di vita di mentre è fatto non contestato che viva a OM. Per_2
Pertanto anche sotto detto profilo la domanda non è suscettibile di apprezzamento.
LE SPESE di lite Tenuto conto della reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese del doppio grado. Pertanto assorbita ogni altra questione, ivi compresa la questione relativa all'assegnazione della casa familiare così come l'eccezione ex art 46 disp att cpc, si provvede come da dispositivo.
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nei confronti di Parte_1 avverso la pronuncia n. 3906/2024, emessa dal Tribunale di LA - Controparte_1
Sez. IX Civile, in data 6.03.2024 e pubblicata il 9.04.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G.
27545/2021 ,ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza:
I. DICHIARA non luogo a provvedere in ordine all'intervento di Persona_1
II. RESPINGE le domande di addebito avanzate dalle parti. III. PONE a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 800 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia. IV. INDICA la decorrenza dell'obbligo di di versare a Parte_1 CP_1
'assegno di mantenimento nella misura determinata per effetto della sentenza
[...] di primo grado con decorrenza dal 1/6/2023 sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia. Per_ V. REVOCA l'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni (16.9.2006) e (11.11.2003) con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza. Per_2
VI. COMPENSA le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
LA, 06.02.2025
Il Presidente rel.
Anna MA Pizzi
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza oggi impugnata s'appalesa contraddittoria e carente di motivazione.
Non banale infine rilevare che alla è giovata la mancata assegnazione della casa coniugale decisa dal Giudice CP_1 pagina 7 di 23 4 Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 35 comma 1, ha disposto che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; al comma 4, che: "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del Codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". 5 Art. 121 c.p.c., Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.: “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [disp. att. 46]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”. Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia", il quale ha contestualmente disposto anche la modifica della rubrica della norma. Orbene, l'art. 35, comma 1, del suddetto Decreto dispone che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.” 6 Segnatamente, già dalle prime righe degli atti di causa, si è sempre dato prova della circostanza per cui il era Per_1
- ed è tutt'ora - completamente ignorato non solo nelle scelte di vita ma, ancor più, nella vita di coppia e di famiglia
(testimonianza ne sono i messaggi in cui la signora ribadisce che la FI a breve compirà la maggior età e lui Per_2 sarà completamente escluso da ogni decisione). (Doc. 30). Per tabulas si è dato prova della circostanza per cui la nell'ultimo biennio di vita insieme non avesse più piacere di accompagnare il marito e le figlie in gite in città o CP_1 fuori città per trascorrere un sabato o una domenica insieme: si negava nonostante l'invito delle figlie e del marito giustificando la sua mancata partecipazione ai momenti di “famiglia insieme” con motivi di lavoro o, addirittura, adducendo la necessità di “avere bisogno di spazi per sé”. Il continuo allontanamento della moglie è testimoniato (e non contestato) dal suo impegno sempre più assiduo in Radio MA (di cui coordina le attività per la provincia di LA) e del gruppo di preghiera denominato “Gruppo di Gesù” (cfr. video allegati). Di tale allontanamento v'è traccia anche in messaggi scambiati tra le parti in data 30 Marzo 2020 (doc. 11) (ben 7 mesi prima dell'uscita di casa del ) ove Per_1 il deducente manifesta tutto il suo disagio sottolineando di come si sentisse “un estraneo in casa mia”. pagina 13 di 23
2022 24629 5213 19416 1618
2024 33737 7292 749 267 26927 2243 12 Cass. S. U. 17355/2009