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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 840/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Piergentili)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
(avv.to Grasso)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11634 del 18/11/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
- d'ora in poi, breviter, solo “ o “ ” - e da in Controparte_2 CP_1 CP_2 Controparte_1 proprio, si dichiarava la nullità del verbale unico di accertamento n. 2023006541 del 19/10/2023 e delle Pt_ pretese contributive avanzate dall con l'allegata nota protocollo n. 0466151 del 19/10/2023.
L'Istituto interponeva gravame, cui resistevano la Società ed il CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in tre motivi di gravame. Pt_ Con il primo, l' lamenta l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale capitolino, in ordine all'eccezione preliminare di “inammissibilità” dell'opposizione avverso il verbale di illecito amministrativo n.
2023006541/T01, ed evidenzia la “carenza di interesse ad agire” in capo alla Società ricorrente.
Secondo l'appellante, la responsabilità solidale della e quella principale del suo legale CP_1 rappresentante riguardavano le sanzioni amministrative, in ordine alle quali non vi era alcun interesse
Pt_ giuridico meritevole di tutela, senza che fosse stata emanata, peraltro da un soggetto diverso dall - nella specie, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - alcuna ordinanza ingiunzione a norma della legge n. 689/1981, considerando, peraltro, che l' non sarebbe stato nemmeno legittimato passivo, essendo il suddetto Pt_1
Ispettorato l'unico competente e legittimato a contraddire sul punto.
La doglianza non coglie nel segno.
Sul punto, va riportato il passaggio motivazionale della gravata sentenza, in cui si legge:
“Sulla scorta delle dichiarazioni acquisite, che chiariscono la documentazione già prodotta dalla
Società ispezionata all'Istituto previdenziale, si evince l'organizzazione propria di er lo svolgimento CP_1 dei servizi di trasporto, in uno con le obbligazioni complementari, affidatele dal nell'àmbito del CP_3 contratto di trasporto stipulato con ED;
la Società ricorrente, dotata di una propria organizzazione aziendale, ha eseguito con proprio personale e mezzi assunti a noleggio, i cui canoni ha regolarmente corrisposto, i servizi di carico e scarico delle merci, nonché di trasporto, pianificati e organizzati quotidianamente dal preposto servendosi di un ufficio amministrativo composto da due Persona_1 sole unità di personale - delle quali part-time - per l'elaborazione dei borderò, la redazione Parte_2 dei riepilogativi e l'emissione delle fatture.
Tale organizzazione di è conforme non solo alle previsioni di cui all'art. 1678 c.c., bensì, CP_1 anche, al contratto di trasporto stipulato tra ED e il , i cui servizi sono stati parzialmente affidati CP_3 alla consorziata è provata, invero, l'organizzazione di mezzi e persone dell'appaltatore, per CP_1
l'esecuzione dei servizi in appalto, di talché non v'è motivo di dubitare della sua genuinità.
Non può condividersi, pertanto, l'analisi degli ispettori verbalizzanti, che hanno ritenuto l'adibizione dei dipendenti di d attività amministrative estranee al contratto di trasporto, sicché la somministrazione, CP_1 irregolare, di mere energie lavorative.
Conseguentemente, è infondata, in quanto ingiustificata, la sanzione per l'asserita violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, modificato dal d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.
8/2016, non potendosi ritenere confermata, nel periodo dal 2/1/2020 al 15/6/2022, l'illegittima somministrazione alla ED dei lavoratori , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3
e , per complessive n.
1.292 giornate lavorative”.
[...] Persona_3 Dunque, stante che tutti i verbali di accertamento impugnati hanno il medesimo contenuto, la statuizione di cui al dispositivo dell'impugnata sentenza - relativa alla declaratoria di “nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006541 del 19/10/2023 e delle pretese contributive avanzate dall Pt_1 con l'allegata nota protocollo n. 0466151 del 19/10/2023” - comporta necessariamente la nullità sia delle pretese contributive, sia delle connesse sanzioni amministrative che si fondano sull'asserita somministrazione illecita ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, modificato dal d.lgs. 6/10/2004, n. 251
e dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, già dichiarata infondata (v. anche appresso). Pt_ In quest'ottica, risulta inconferente anche l'eccezione formulata dall , in ordine all'asserita mancanza di legittimazione passiva con riferimento all'impugnazione delle sanzioni pecuniarie, essendo evidente che l'identità di contenuto e la connessione sostanziale tra i due verbali di accertamento impedisce una valutazione distinta e frazionata degli stessi.
Peraltro, anche a voler ipotizzare che la predetta sanzione amministrativa venga riportata soltanto nel verbale n. 2023006541/T01, l'accertamento e la declaratoria di genuinità del rapporto di appalto di servizi oggetto dell'accertamento ispettivo determina necessariamente il venir meno del presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa per “somministrazione illecita” e, quindi, determina anche l'illegittimità del verbale di accertamento n. 2023006541/T01.
Con il secondo e terzo motivo di gravame - che, per la loro connessione, possono trattarsi Pt_ congiuntamente - l' rimprovera al primo giudice, da un lato, la “erronea ricostruzione dei fatti e valutazione e degli atti e dei documenti” per quanto concerne l'obbligo contributivo di cui al verbale n.
2023006541/DDL e, dall'altro, la “omessa pronuncia” sulle contestazioni sull'indennità di mensa.
I suddetti motivi di rivelano infondati.
Preliminarmente, si osserva che il primo giudice aveva ritenuto che la sanzione elevata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006541/DDL del 19/10/2023, nei confronti di Controparte_2
, in solido con il per la violazione dei citati artt. 18, comma 1, del d.lgs. n.
[...] CP_1
276/2003, modificato dal d.lgs n. 251/2004, e art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, fosse “ingiustificata, per essere risultata non provata la dedotta somministrazione irregolare” dei lavoratori , Parte_2 Persona_1
, , e .
[...] Persona_2 Parte_3 Persona_3 Pt_ Orbene, l' non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la genuinità del contratto di appalto e che, quindi, ha respinto la tesi dell volta ad Controparte_4 accertare la dedotta esistenza di un'illecita somministrazione di manodopera.
Tale omissione determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado, relativi all'accertamento della genuinità del rapporto di appalto di servizi e, di contro, all'insussistenza dell'asserita fattispecie di illecita somministrazione di manodopera, in particolare da parte di consorziata del CP_1
, in favore della ED Srl, stipulante un contratto di Controparte_5 trasporto con il . CP_3 Pt_ A ciò dovrebbe conseguire che risultano inammissibili le ulteriori doglianze dell relative all'individuazione del contratto collettivo applicabile e all'asserito mancato pagamento di ferie e permessi non goduti, giacché fondate sull'allegazione - oramai disattesa con decisione insuscettibile di riesame - della pretesa esistenza di un'interposizione illecita di manodopera, stante la connessione tra la contestazione di tale interposizione illecita di manodopera e la pretesa relativa alla commisurazione dei contributi previdenziali sulla base di un diverso CCNL. Parimenti, non viene coinvolto nell'odierno thema decidendum il capo della sentenza di primo grado che ha respinto il preteso assoggettamento a contribuzione delle somme pagate a titolo di “indennità di trasferta”, con la conseguenza che anche su questo capo della sentenza si è formato il giudicato interno. Pt_ Relativamente, poi, alla “indennità di mensa”, l sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato il rigetto della relativa pretesa, ma così trascura l'ulteriore passaggio motivazionale in cui si afferma che le somme relative alle indennità (di trasferta e) di mensa vanno escluse dall'oggetto di causa, “poiché non si rinvengono tra le somme pretese per la regolarizzazione contributiva di nei verbali oggetto di CP_1 impugnazione - e, in specie, nel verbale 2023006541/DDL del 19/10/2023, notificato alla ricorrente - dovendo, piuttosto, essere inclusi nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001679/DDL del
12/10/2023 redatto nei confronti della società ED Distribuzione Nazionale di Milletti Settimio”.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere non coperta da giudicato interno (anche) la statuizione relativa al rispetto del c.d. minimale contributivo, la gravata sentenza merita, comunque, conferma.
In particolare, gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto illegittima l'applicazione ai dipendenti di CP_1 impiegati con mansioni di autista, del CCNL Commercio CNAI Aziende Cooperative con oltre 14 dipendenti, in quanto ritenuto “portatore di un trattamento retributivo complessivamente deteriore” rispetto a quello previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Pt_ La pretesa creditoria dell risulta, quindi, fondata sul disposto normativo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989 (convertito in legge n. 389/1989), ai sensi del quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica in forza dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995, il quale prevede che: “l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Le suddette disposizioni sanciscono, quindi, la regola del c.d. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ed implica una scissione tra l'obbligo retributivo, determinato in ragione dell'atteggiarsi del sinallagma contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, e l'obbligo contributivo, che segue regole proprie e prescinde dalle pattuizioni inerenti al rapporto di lavoro, essendo prevista una misura minima dell'obbligo di contribuzione da calcolarsi secondo i parametri previsti dalla contrattazione collettiva (v., ex multis, Cass n. 16416/2023, Cass. n.
21479/2020, Cass. n. 15120/2019 e Cass. n. 3491/2014).
Pertanto, dall'autonomia tra il rapporto contributivo e quello lavorativo deriva che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal citato art. 1 del decreto-legge n. 338/1989 (così come convertito e modificato). In quest'ordine di concetti, risulta in astratto legittima l'applicazione ai fini contributivi di un contratto collettivo diverso da quello concretamente applicato dal datore di lavoro per la determinazione delle retribuzioni, al fine di evitare “forme di competizione salariale al ribasso” e garantire un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema di previdenza sociale, con principi pienamente estensibili anche alle società cooperative (v., tra le altre, Cass. n. 8446/2020 e Cass. n. 17531/2016).
Posta, dunque, la possibilità di utilizzo, ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo, di un contratto collettivo diverso da quello applicato per il calcolo delle retribuzioni effettive, si tratta di comprendere quale sia il contratto da applicare per il calcolo della retribuzione virtuale e per la individuazione del c.d. minimale contributivo, dovendosi, sul punto, fare applicazione della regola della comparativa maggiore rappresentatività di cui al già citato art. 2, comma 25, della legge di interpretazione autentica n. 549/1995.
Non si tratta, però, di stabilire se le associazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dalla ricorrente iano o meno di per sé rappresentative - qualità che può essere riconosciuta per il solo CP_1 fatto di essere state firmatarie di accordi sindacali a livello nazionale - dovendo, invece, verificarsi la maggiore o minore rappresentatività in rapporto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato Pt_ dall , atteso che, sotto tale profilo, la Società ricorrente aveva dedotto la carenza di allegazione e prova da parte dell' . Controparte_6
Nel caso in esame, il Tribunale capitolino ha correttamente sottolineato il CCNL Commercio CNAI è
stato sottoscritto tra le parti stipulanti Parte_4
e mutue Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
e Confederazione ( .
[...] Controparte_9 CP_10
Di contro, nei verbali impugnati in questa sede, gli ispettori hanno indicato di avere ritenuto applicabile il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Pt_ Costituendosi in giudizio, l aveva precisato, invece, che tale indicazione contenuta nei verbali ispettivi deve ritenersi frutto di “mero errore materiale”, avendo, piuttosto, i propri ispettori utilizzato quale parametro il CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi.
Pertanto, era già carente ab origine un'effettiva comparazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, tanto che gli ispettori avevano indicato, nei verbali qui impugnati, di avere utilizzato, quale parametro di riferimento, un CCNL diverso da quello cui ha fatto riferimento in giudizio l . Pt_1
Ma si rivela dirimente osservare che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del credito Pt_ contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo de quo, doveva essere comprovata dall' Pt_1 riguardo ai fatti costitutivi, rispetto ai quali è notorio che il verbale non riveste efficacia probatoria (v., ex plurimis, Cass. n. 26274/2020 e Cass. n. 12108/2010).
Pt_ Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che fosse preciso onere dell , che con i verbali impugnati pretendeva la maggiore contribuzione in applicazione del principio del minimale contributivo, dimostrare l'esistenza e la misura di quest'ultimo, ossia dimostrare l'esistenza di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determinasse la retribuzione spettante ai lavoratori oggetto di accertamento in misura superiore a quella sulla base della quale il datore di lavoro a versato i contributi. CP_1 Pt_ Nello specifico, l avrebbe dovuto, quindi, dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretendeva di commisurare i contributi previdenziali (v., soprattutto, Cass. n. 16764/2009), tuttavia, lo stesso non ha Pt_1 assolto a tale onere di prova, essendosi costituito tardivamente in giudizio - segnatamente, con la memoria difensiva del 2/6/2024, a fronte della prima udienza del 3/6/2024 - limitandosi a dichiarare che il CCNL
Terziario Distribuzioni e Servizi - da intendersi in sostituzione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione - applicava parametri retributivi maggiori del CCNL Commercio CNAI.
Peraltro, la decadenza in cui era incorso l resistente, come dichiarata con ordinanza del Pt_1
4/6/2024 - che ha disposto anche lo stralcio della documentazione prodotta tardivamente e ha disatteso l'istanza di esercizio del potere istruttorio d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - non risulta in alcun modo contestata in sede di gravame.
In definitiva, la pretesa contributiva dell'Istituto, nella parte in cui ha determinato la maggiore retribuzione e l'attribuzione della 14^ mensilità, in applicazione di un contratto collettivo diverso da quello Pt_ applicato dalla risulta priva della prova, a carico dell , del suo presupposto costitutivo. CP_1
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello; Pt_ b - condanna l alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 3/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER EL)