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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3860/2023 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Rossi Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Cofano Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 3-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note di precisazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19-7-2023 , premesso che: il 3-8-1991 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Pulsano con dalla loro unione erano nate le figlie il 13- Controparte_1 Per_1
11-1992, il 28-8-1998 e il 3-4-2001; l'unione era naufragata ed era intervenuta Per_2 Per_3 separazione trasformata in consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 4-7-2016; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento delle figlie e allora minori mediante versamento della somma di € 300(€ 150 per Per_2 Per_3 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie e di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di € 200; che nelle more erano mutate le condizioni giustificative di tale disciplina, perché la aveva iniziato attività di lavoro sin dall'1-1-2017 alle dipendenze CP_1 della ditta Castellino, la casa coniugale già assegnata alla moglie era stata rilasciata da quest'ultima ai proprietari, e le figlie e divenute maggiorenni avevano preso a lavorare;
in Per_2 Per_3 particolare prestava attività alle dipendenza di una gelateria di Pulsano e presso un Per_2 ristorante ubicato nello stesso centro;
su tali premesse concludeva chiedendo: la revoca sin dall'1-1-
2017 dell'assegno di mantenimento della moglie, atteso che da quella data aveva svolto attività di lavoro conseguendo autonomia economica;
la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia in quanto autonoma economicamente;
l'erogazione di assegno di mantenimento di € 150 Per_2 per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie per lei sostenute;
il tutto con vittoria di spese Per_3 di lite.
Si costituiva senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, instando per la conferma dell'assegno di mantenimento di € 50 oltre rivalutazione Istat in proprio favore e per la conferma degli assegni previsti per le figlie;
deduceva che il proprio lavoro era meramente stagionale ed allo stato ella era disoccupata. ed eguale discorso valeva per la figlia la quale svolgeva lavori saltuari, mai regolarizzati e sempre temporanei e non aveva Per_2 raggiunto autonomia economica.
Con ordinanza del 6-12-2023 era confermato l'obbligo dello di versare la somma di € 50 Parte_1 in favore della secondo quanto da quest'ultima richiesto, e l'obbligo di versare la somma di CP_1
€ 150 in favore delle figlie e . Per_2 Per_3
Assunta prova testimoniale ed informative di polizia tributaria la causa è stata rimessa al collegio sulle conclusioni di cui alle note ex art.473.bis.28 c.p.c. in atti.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in Pulsano il 3-8-1991, sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa in data 4-7-2016. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Ulteriore questione riguarda il riconoscimento in favore della di assegno di mantenimento CP_1 nella misura di € 50, domanda che deve essere qualificata stante la natura del presente giudizio, come di riconoscimento di assegno divorzile. A questo riguardo la ha dedotto di non disporre di CP_1 redditi adeguati svolgendo attività di lavoro solo stagionale e di essere attualmente disoccupata per effetto di licenziamento comunicatole dal datore di lavoro con effetto dal 30-11-2023.
La condizione di carenza di reddito della è stata contestata dallo il quale ha chiesto CP_1 Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento sin dal gennaio 2017, in ragione della raggiunta autonomia economica. Va rilevato in primo luogo che la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione non può riguardare periodi precedenti la formulazione della richiesta di revoca formulata con la domanda di divorzio del 19-7-2023, indipendentemente dalla data antecedente in cui se ne sarebbero verificati i presupposti di fatto (Cassazione civile, sez. I, 4/7/2023, n. 18785). In secondo luogo occorre ricordare che l'assegno di separazione poggia su presupposti diversi rispetto all'assegno di divorzio;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Ciò premesso l'assegno di separazione come concordemente ridotto ad € 50 dalle parti con accordo del 14-2-2018 prodotto in atti, deve essere revocato sin dal luglio 2023, perché la riduzione a tale somma, poco più che simbolica dimostra presuntivamente che ne fosse venuto meno in presupposto
(la mancanza di adeguati redditi propri ex art.156 comma 1 c.civ.),non potendo neanche affermarsi che la stessa esigua somma potesse valere a consentire alla moglie il mantenimento del tenore di vita sperimentato durante il matrimonio, funzione tuttora attribuita dalla giurisprudenza alle prestazioni economiche di separazione (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 18/9/2024, n. 25055).
Non vi sono neppure i presupposti per il riconoscimento con la presente sentenza dell'assegno di divorzio in favore della convenuta.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019),
Nella specie pur potendosi ritenere che tra i coniugi non via sia completa parità reddituale, svolgendo l'attore attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale dipendente statale con ultimo reddito lordo di € 29.996,73 nell'anno 2022, e la convenuta attività non stabile e di presumibile minore ritorno economico - non è stato però dimostrato il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente e la concorrente impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo la formula dell'art.5 comma 6 l.div.. Di tale presupposto, necessario per l'attribuzione dell'assegno richiesto, è possibile dubitare, già in ragione del fatto che la si è limitata a CP_1 richiedere a tale titolo la assai ridotta somma di € 50 oltre rivalutazione Istat, che certamente non sarebbe tale da consentirle mezzi economici adeguati per il proprio sostentamento, ove già la stessa convenuta non fruisse di altre adeguate fonti di reddito. Per altro verso la resistente si è limitata a produrre documentazione reddituale sino all'anno 2022 (in cui aveva percepito retribuzione lorda di
€ 19295.05 a titolo di lavoro dipendente,ed € 1464,58 per altre somme ricevute nell'anno), mentre nulla ha prodotto per gli anni 2023 e 2024 così non soddisfacendo l'onere probatorio gravante su di lei ex art.2697 comma 1 c.civ. dei fatti costitutivi necessari per l'attribuzione della chiesta prestazione. L'attrice non ha pertanto assolto, per ciò che afferisce all'aspetto assistenziale dell'assegno di divorzio, l'onere di provare di non disporre attualmente di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di non poterseli procurare per ragioni di carattere obiettivo. Nulla poi la ha dimostrato in ordine ad una eventuale componente compensativa dell'assegno di divorzio, CP_1 in particolare in merito ad eventuali rinunce da parte sua rispetto ad attività produttive di reddito ricollegate a scelte condivise adottate dalle parti durante la convivenza matrimoniale.
In definitiva la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio va respinta.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie e non potendosi fare luogo alle informative di polizia tributaria richieste dal Per_2 Per_3 ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ed in udienza di discussione.
In sintesi va notato che:
-- con l'atto introduttivo era stata chiesta revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_2
e tuttavia nel verbale di causa del 6-12-2023 il ricorrente aveva dichiarato di non opporsi al riconoscimento di tale assegno per la figlia e ciò fa presumere che il padre ne avesse in tal Per_2 modo riconosciuto la non autonomia economica;
in seguito non è stato dimostrato il raggiungimento di quella autonomia per mutamenti nelle circostanze e nuovi accertamenti istruttori, sicché le chieste informative avrebbero carattere meramente esplorativo e non giustificherebbero la richiesta di tale ulteriore mezzo di prova ai sensi dell'art.473.bis.19 c.p.c. comma 2;
-- con l'atto introduttivo il padre aveva chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento in precedenza stabilito per la figlia;
solo in sede di precisazione delle conclusioni egli ha Per_3 introdotto una domanda di revoca dell'assegno per la figlia sul presupposto che la stessa Per_3 lavorerebbe in Siena. Si tratta tuttavia di domanda inammissibile perché nuova e non giustificata ai sensi dell'art.473.bis.19 c.p.c. comma 2 perché non è dimostrato nè allegato che tale circostanza sia sopravvenuta in corso di giudizio (quale mutamento nelle circostanze),né vi sono nuovi accertamenti istruttori che ne abbiano dato riscontro;
sicchè la richiesta di informative di polizia tributaria avrebbe carattere meramente esplorativo. Inoltre non spetta al giudice “autorizzare” eventuali produzioni documentali non effettuate e che in tesi darebbero prova di quanto si affermi, ma solo valutare rispetto a quelle produzioni (peraltro neppure indicate in maniera specifica e non effettuate) l'esistenza del presupposto utile per la rimessione in termini rispetto all' attività istruttoria ai sensi dell'art.153 comma 2 c.p.c.. Deve quindi essere confermato, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ., l'obbligo dello di concorrere al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_2
nella misura già prevista in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022, ed oltre alla rivalutazione annuale istat come all'attualità con decorrenza dal primo anno successivo alla pronuncia del decreto di omologa della separazione.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19-7-2023 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale proposta da quest'ultima con memoria di costituzione del 20-11-2023, così provvede:
-pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pulsano il 3-8-1991 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 Parte_1
(Taranto) il 13-3-1968, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pulsano dell'anno 1991
(atto n. 20, p. 2^ serie A);ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
2)revoca a decorrere dal mese di luglio 2023 e sino al mese di marzo 2025 compreso, l'assegno di separazione da corrispondersi da parte di in favore di rigetta la Parte_1 Controparte_1 domanda di assegno di divorzio per il periodo successivo;
3)conferma l'assegno di concorso al mantenimento delle figlie e posto a carico di Per_2 Per_3
con le condizioni di separazione,oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per il mantenimento della stesse figlie, spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,7-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3860/2023 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Rossi Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Cofano Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 3-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note di precisazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19-7-2023 , premesso che: il 3-8-1991 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Pulsano con dalla loro unione erano nate le figlie il 13- Controparte_1 Per_1
11-1992, il 28-8-1998 e il 3-4-2001; l'unione era naufragata ed era intervenuta Per_2 Per_3 separazione trasformata in consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 4-7-2016; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento delle figlie e allora minori mediante versamento della somma di € 300(€ 150 per Per_2 Per_3 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie e di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di € 200; che nelle more erano mutate le condizioni giustificative di tale disciplina, perché la aveva iniziato attività di lavoro sin dall'1-1-2017 alle dipendenze CP_1 della ditta Castellino, la casa coniugale già assegnata alla moglie era stata rilasciata da quest'ultima ai proprietari, e le figlie e divenute maggiorenni avevano preso a lavorare;
in Per_2 Per_3 particolare prestava attività alle dipendenza di una gelateria di Pulsano e presso un Per_2 ristorante ubicato nello stesso centro;
su tali premesse concludeva chiedendo: la revoca sin dall'1-1-
2017 dell'assegno di mantenimento della moglie, atteso che da quella data aveva svolto attività di lavoro conseguendo autonomia economica;
la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia in quanto autonoma economicamente;
l'erogazione di assegno di mantenimento di € 150 Per_2 per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie per lei sostenute;
il tutto con vittoria di spese Per_3 di lite.
Si costituiva senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, instando per la conferma dell'assegno di mantenimento di € 50 oltre rivalutazione Istat in proprio favore e per la conferma degli assegni previsti per le figlie;
deduceva che il proprio lavoro era meramente stagionale ed allo stato ella era disoccupata. ed eguale discorso valeva per la figlia la quale svolgeva lavori saltuari, mai regolarizzati e sempre temporanei e non aveva Per_2 raggiunto autonomia economica.
Con ordinanza del 6-12-2023 era confermato l'obbligo dello di versare la somma di € 50 Parte_1 in favore della secondo quanto da quest'ultima richiesto, e l'obbligo di versare la somma di CP_1
€ 150 in favore delle figlie e . Per_2 Per_3
Assunta prova testimoniale ed informative di polizia tributaria la causa è stata rimessa al collegio sulle conclusioni di cui alle note ex art.473.bis.28 c.p.c. in atti.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in Pulsano il 3-8-1991, sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa in data 4-7-2016. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Ulteriore questione riguarda il riconoscimento in favore della di assegno di mantenimento CP_1 nella misura di € 50, domanda che deve essere qualificata stante la natura del presente giudizio, come di riconoscimento di assegno divorzile. A questo riguardo la ha dedotto di non disporre di CP_1 redditi adeguati svolgendo attività di lavoro solo stagionale e di essere attualmente disoccupata per effetto di licenziamento comunicatole dal datore di lavoro con effetto dal 30-11-2023.
La condizione di carenza di reddito della è stata contestata dallo il quale ha chiesto CP_1 Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento sin dal gennaio 2017, in ragione della raggiunta autonomia economica. Va rilevato in primo luogo che la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione non può riguardare periodi precedenti la formulazione della richiesta di revoca formulata con la domanda di divorzio del 19-7-2023, indipendentemente dalla data antecedente in cui se ne sarebbero verificati i presupposti di fatto (Cassazione civile, sez. I, 4/7/2023, n. 18785). In secondo luogo occorre ricordare che l'assegno di separazione poggia su presupposti diversi rispetto all'assegno di divorzio;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Ciò premesso l'assegno di separazione come concordemente ridotto ad € 50 dalle parti con accordo del 14-2-2018 prodotto in atti, deve essere revocato sin dal luglio 2023, perché la riduzione a tale somma, poco più che simbolica dimostra presuntivamente che ne fosse venuto meno in presupposto
(la mancanza di adeguati redditi propri ex art.156 comma 1 c.civ.),non potendo neanche affermarsi che la stessa esigua somma potesse valere a consentire alla moglie il mantenimento del tenore di vita sperimentato durante il matrimonio, funzione tuttora attribuita dalla giurisprudenza alle prestazioni economiche di separazione (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 18/9/2024, n. 25055).
Non vi sono neppure i presupposti per il riconoscimento con la presente sentenza dell'assegno di divorzio in favore della convenuta.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019),
Nella specie pur potendosi ritenere che tra i coniugi non via sia completa parità reddituale, svolgendo l'attore attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale dipendente statale con ultimo reddito lordo di € 29.996,73 nell'anno 2022, e la convenuta attività non stabile e di presumibile minore ritorno economico - non è stato però dimostrato il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente e la concorrente impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo la formula dell'art.5 comma 6 l.div.. Di tale presupposto, necessario per l'attribuzione dell'assegno richiesto, è possibile dubitare, già in ragione del fatto che la si è limitata a CP_1 richiedere a tale titolo la assai ridotta somma di € 50 oltre rivalutazione Istat, che certamente non sarebbe tale da consentirle mezzi economici adeguati per il proprio sostentamento, ove già la stessa convenuta non fruisse di altre adeguate fonti di reddito. Per altro verso la resistente si è limitata a produrre documentazione reddituale sino all'anno 2022 (in cui aveva percepito retribuzione lorda di
€ 19295.05 a titolo di lavoro dipendente,ed € 1464,58 per altre somme ricevute nell'anno), mentre nulla ha prodotto per gli anni 2023 e 2024 così non soddisfacendo l'onere probatorio gravante su di lei ex art.2697 comma 1 c.civ. dei fatti costitutivi necessari per l'attribuzione della chiesta prestazione. L'attrice non ha pertanto assolto, per ciò che afferisce all'aspetto assistenziale dell'assegno di divorzio, l'onere di provare di non disporre attualmente di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di non poterseli procurare per ragioni di carattere obiettivo. Nulla poi la ha dimostrato in ordine ad una eventuale componente compensativa dell'assegno di divorzio, CP_1 in particolare in merito ad eventuali rinunce da parte sua rispetto ad attività produttive di reddito ricollegate a scelte condivise adottate dalle parti durante la convivenza matrimoniale.
In definitiva la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio va respinta.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie e non potendosi fare luogo alle informative di polizia tributaria richieste dal Per_2 Per_3 ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ed in udienza di discussione.
In sintesi va notato che:
-- con l'atto introduttivo era stata chiesta revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_2
e tuttavia nel verbale di causa del 6-12-2023 il ricorrente aveva dichiarato di non opporsi al riconoscimento di tale assegno per la figlia e ciò fa presumere che il padre ne avesse in tal Per_2 modo riconosciuto la non autonomia economica;
in seguito non è stato dimostrato il raggiungimento di quella autonomia per mutamenti nelle circostanze e nuovi accertamenti istruttori, sicché le chieste informative avrebbero carattere meramente esplorativo e non giustificherebbero la richiesta di tale ulteriore mezzo di prova ai sensi dell'art.473.bis.19 c.p.c. comma 2;
-- con l'atto introduttivo il padre aveva chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento in precedenza stabilito per la figlia;
solo in sede di precisazione delle conclusioni egli ha Per_3 introdotto una domanda di revoca dell'assegno per la figlia sul presupposto che la stessa Per_3 lavorerebbe in Siena. Si tratta tuttavia di domanda inammissibile perché nuova e non giustificata ai sensi dell'art.473.bis.19 c.p.c. comma 2 perché non è dimostrato nè allegato che tale circostanza sia sopravvenuta in corso di giudizio (quale mutamento nelle circostanze),né vi sono nuovi accertamenti istruttori che ne abbiano dato riscontro;
sicchè la richiesta di informative di polizia tributaria avrebbe carattere meramente esplorativo. Inoltre non spetta al giudice “autorizzare” eventuali produzioni documentali non effettuate e che in tesi darebbero prova di quanto si affermi, ma solo valutare rispetto a quelle produzioni (peraltro neppure indicate in maniera specifica e non effettuate) l'esistenza del presupposto utile per la rimessione in termini rispetto all' attività istruttoria ai sensi dell'art.153 comma 2 c.p.c.. Deve quindi essere confermato, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ., l'obbligo dello di concorrere al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_2
nella misura già prevista in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022, ed oltre alla rivalutazione annuale istat come all'attualità con decorrenza dal primo anno successivo alla pronuncia del decreto di omologa della separazione.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19-7-2023 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale proposta da quest'ultima con memoria di costituzione del 20-11-2023, così provvede:
-pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pulsano il 3-8-1991 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 Parte_1
(Taranto) il 13-3-1968, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pulsano dell'anno 1991
(atto n. 20, p. 2^ serie A);ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
2)revoca a decorrere dal mese di luglio 2023 e sino al mese di marzo 2025 compreso, l'assegno di separazione da corrispondersi da parte di in favore di rigetta la Parte_1 Controparte_1 domanda di assegno di divorzio per il periodo successivo;
3)conferma l'assegno di concorso al mantenimento delle figlie e posto a carico di Per_2 Per_3
con le condizioni di separazione,oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per il mantenimento della stesse figlie, spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,7-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)