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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1271/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 10/12/2024 da
, nato il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Emanuela Catalini, e nata il [...] ad Parte_2
Ascoli Piceno (C.F. ) e residente a [...]
112, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bonelli
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10/09/1983 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno
1983 al n. 190, Parte II, Serie A;
- con atto in data 15.11.1993 a rogito del Notaio Dott. i coniugi hanno Persona_1
scelto il regime della separazione dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: , nata il [...] in Persona_2
Ascoli Piceno, , nata il [...] in [...], e Persona_3 Parte_3
, nato il [...] in [...];
[...]
- i coniugi si sono separati consensualmente in data 15/11/1996, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 12/11/1996, giusto decreto di omologa emesso da questo
Tribunale;
- con decreto del 28.09.2000 venivano modificate le condizioni di separazione esclusivamente per quanto concerne il diritto di visita del padre;
- i figli sono ormai adulti ed autosufficienti e i coniugi sono economicamente indipendenti, sicché hanno interesse alla sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ormai da anni cessato l'obbligo di mantenimento;
- non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- successivamente alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è trascorso il tempo previsto dalla legge;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti, previa revoca di tutte le statuizioni economiche della separazione, stante la raggiunta indipendenza economica dei figli
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dotto. Luigi LL, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Stante l'accordo dei coniugi, può essere disposta la revoca delle statuizioni economiche della separazione, avendo tutti i figli della coppia raggiunto l'indipendenza economica.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 10/09/1983 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983 al n. 190, Parte II, Serie A;
2) revoca tutte le statuizioni economiche della separazione, stante la raggiunta indipendenza economica dei figli;
3) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1271/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 10/12/2024 da
, nato il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Emanuela Catalini, e nata il [...] ad Parte_2
Ascoli Piceno (C.F. ) e residente a [...]
112, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bonelli
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10/09/1983 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno
1983 al n. 190, Parte II, Serie A;
- con atto in data 15.11.1993 a rogito del Notaio Dott. i coniugi hanno Persona_1
scelto il regime della separazione dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: , nata il [...] in Persona_2
Ascoli Piceno, , nata il [...] in [...], e Persona_3 Parte_3
, nato il [...] in [...];
[...]
- i coniugi si sono separati consensualmente in data 15/11/1996, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 12/11/1996, giusto decreto di omologa emesso da questo
Tribunale;
- con decreto del 28.09.2000 venivano modificate le condizioni di separazione esclusivamente per quanto concerne il diritto di visita del padre;
- i figli sono ormai adulti ed autosufficienti e i coniugi sono economicamente indipendenti, sicché hanno interesse alla sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ormai da anni cessato l'obbligo di mantenimento;
- non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- successivamente alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è trascorso il tempo previsto dalla legge;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti, previa revoca di tutte le statuizioni economiche della separazione, stante la raggiunta indipendenza economica dei figli
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dotto. Luigi LL, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Stante l'accordo dei coniugi, può essere disposta la revoca delle statuizioni economiche della separazione, avendo tutti i figli della coppia raggiunto l'indipendenza economica.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 10/09/1983 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983 al n. 190, Parte II, Serie A;
2) revoca tutte le statuizioni economiche della separazione, stante la raggiunta indipendenza economica dei figli;
3) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi