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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ANTONIO MONDINI Presidente rel. dott.ssa ALICE CROCI Giudice dott.ssa MICHELA BOI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
CECCHETTI;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SERGIO Controparte_1 C.F._2
CONTI;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
1 Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 20.10.2025, con riferimento a quelle contenute nella memoria conclusionale redatta congiuntamente e depositata il
13.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha depositato ricorso cumulativo per separazione e divorzio giudiziali ex art. Parte_1
473-bis. 49 c.p.c. nei confronti del coniuge con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 civile il 19.05.2001 a Lucca, unione dalla quale sono nate a Lucca il 19.10.1998 la figlia Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il 19.09.2006 la figlia , divenuta maggiorenne nel corso del giudizio ed economicamente non autosufficiente.
2. si è costituito in giudizio aderendo alle richieste in punto di status, ma non alle Controparte_1 relative condizioni;
tuttavia, nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'11.07.2025. Pertanto, con sentenza n. 496/2025, pubblicata in pari data, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
3.All'udienza del 20.10.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con riferimento a quelle rassegnate nella memoria conclusionale congiuntamente redatta e depositata il 13.10.2025, nei termini che seguono, chiedendo altresì l'immediata rimessione in decisione della causa:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19/05/2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
34 P1 anno 2001; 2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa 3) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra l'importo mensile di Euro Controparte_1 Parte_1
200,00, anticipatamente ed entro il giorno 25 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autonoma, ; tale importo sarà rivalutato Persona_3 annualmente in base agli indici ISTAT;
4). Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al
50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) spese legali compensate integralmente”.
2 4.Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
5.Ciò premesso, le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti - di fatto corrispondenti a quelle di cui alla separazione personale – devono essere recepite, risultando eque e congrue, avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali e alla necessità di garantire il Per_ soddisfacimento delle esigenze della figlia maggiorenne , pacificamente non ancora autosufficiente.
6.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Lucca il 19.05.2001 tra Controparte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro Parte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Lucca all'Atto n. 34, parte I, ufficio, anno 2001, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Antonio Mondini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ANTONIO MONDINI Presidente rel. dott.ssa ALICE CROCI Giudice dott.ssa MICHELA BOI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
CECCHETTI;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SERGIO Controparte_1 C.F._2
CONTI;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
1 Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 20.10.2025, con riferimento a quelle contenute nella memoria conclusionale redatta congiuntamente e depositata il
13.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha depositato ricorso cumulativo per separazione e divorzio giudiziali ex art. Parte_1
473-bis. 49 c.p.c. nei confronti del coniuge con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 civile il 19.05.2001 a Lucca, unione dalla quale sono nate a Lucca il 19.10.1998 la figlia Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il 19.09.2006 la figlia , divenuta maggiorenne nel corso del giudizio ed economicamente non autosufficiente.
2. si è costituito in giudizio aderendo alle richieste in punto di status, ma non alle Controparte_1 relative condizioni;
tuttavia, nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'11.07.2025. Pertanto, con sentenza n. 496/2025, pubblicata in pari data, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
3.All'udienza del 20.10.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con riferimento a quelle rassegnate nella memoria conclusionale congiuntamente redatta e depositata il 13.10.2025, nei termini che seguono, chiedendo altresì l'immediata rimessione in decisione della causa:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19/05/2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
34 P1 anno 2001; 2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa 3) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra l'importo mensile di Euro Controparte_1 Parte_1
200,00, anticipatamente ed entro il giorno 25 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autonoma, ; tale importo sarà rivalutato Persona_3 annualmente in base agli indici ISTAT;
4). Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al
50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) spese legali compensate integralmente”.
2 4.Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
5.Ciò premesso, le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti - di fatto corrispondenti a quelle di cui alla separazione personale – devono essere recepite, risultando eque e congrue, avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali e alla necessità di garantire il Per_ soddisfacimento delle esigenze della figlia maggiorenne , pacificamente non ancora autosufficiente.
6.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Lucca il 19.05.2001 tra Controparte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro Parte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Lucca all'Atto n. 34, parte I, ufficio, anno 2001, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Antonio Mondini
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