Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
Parte_1 (P.IVA ), con l'avvocato Lorenzo La
[...] P.IVA_1 Chioma (c.f. ) nel cui studio in Tivoli (RM), Via di C.F._1 Villa Braschi n. 3, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Santi Controparte_1 P.IVA_2 Puglisi (C.F. ), nel cui studio in Milano, Via San C.F._2 Raffaele n. 1, è elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 PARTE APPELLATA
pag. 1 di 13
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1803/2021 pubblicata il 15/12/2021 del Tribunale di Tivoli.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…LABORATORIO ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2018 con il quale il Tribunale di Tivoli ha ingiunto il pagamento della somma di € 9.665,00 oltre accessori in favore della per la fornitura e posa in Controparte_3 opera di una piattaforma elevatrice ( n. A1N011700) . A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'assenza di ultimazione dei lavori, la mancanza di una verifica e del collaudo degli stessi, ed ha negato la sussistenza del credito di parte opposta. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_ Si è costituita la confermando la sussistenza e legittimità del credito ingiunto;
ha dedotto di aver ultimato e verificato tutte le lavorazioni su di essa incombenti imputando l'eventuale impedimento all'utilizzo della piattaforma alla mancata realizzazione di lavorazioni in muratura e altri adempimenti da parte della opponente. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 3.800 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“L'opposizione è infondata e va respinta. Ed invero, l'opposta ha dato prova del titolo costitutivo del proprio diritto, producendo il preventivo per la realizzazione dei lavori relativi all'installazione ella piattaforma summenzionata, ritualmente sottoscritto dall'opponente, e da questa non disconosciuto. Ha inoltre dato prova della realizzazione corretta delle lavorazioni pattuite, depositando la dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, sottoscritta CP_ dal sig. , titolare della ditta GEA, cui la aveva Parte_3 affidato l'incarico; inoltre lo stesso , sentito come Parte_3 testimone sul punto, e della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, ha confermato di aver eseguito personalmente i lavori oggetto di
pag. 2 di 13 causa. Parimenti, risulta documentalmente che l'opposta abbia comunicato all'opponente, con fax del 21.2.2013, ritualmente ricevuto dall'opponente, la necessità di procedere a lavori in muratura ( ed altri adempimenti) al fine di rendere possibile il collaudo finale del lavoro eseguito. Al riguardo, le doglianze relative al fax ed avanzate dall'opponente sono generiche e tardive ( afferma solo con la memoria ex art. 183 co.6 n.3 che “non vi sia prova” della coincidenza del numero di fax con quello dell'opposta, ma non negando la circostanza ). , lo stesso preventivo sottoscritto dalle parti prevedeva la realizzazione delle opere in muratura a carico dell'opponente. A fronte della tempestiva comunicazione di parte opposta, nulla è stato comunicato dall'opponente all'opposta, né la realizzazione né eventuali impedimenti ( né alcuna intimazione ad adempiere). Sul punto, le dichiarazioni della testimone di parte opponente non consentono Parte_4 di fondare una diversa valutazione dei fatti, in quanto generiche, e prive di riferimenti temporali e specifici sulle opere realizzate dall'opponente e CP_ della effettiva loro comunicazione alla Pertanto, deve ritenersi che l'eventuale non completo adempimento della prestazione da parte dell'opposta sia dipeso da causa ad essa non imputabile. Inoltre, le opere realizzate dall'opposta devono intendersi tacitamente approvate ( anche ai sensi dell'art. 1665 c.c.) dall'opponente che mai, nemmeno nell'odierno giudizio, ha sollevato profili relativi a vizi o CP_ difetti nell'esecuzione della prestazione da parte della CP_ Pertanto, sussiste il diritto della ad esigere il corrispettivo pattuito, nella misura chiesta e dunque l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato. Assorbita ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, incluso il profilo relativo all'Iva, inconferente nel presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore di causa e l'attività in concreto svolta...”.
§ 3. – Ha proposto appello
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere la presente domanda e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1803/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento n. R.G. 2087/2018, depositata e pubblicata il 15.12.2021 e mai notificata:
- in via preliminare e pregiudiziale, disporre in ogni caso la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa;
- in via principale e nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace nei confronti di il D.I. Parte_1 opposto, disponendo che nulla è dovuto all'ingiungente appellata, per i motivi tutti di cui al presente atto e ai precedenti scritti difensivi.
pag. 3 di 13 - in via istruttoria, si chiede la rinnovazione dell'escussione testimoniale sui medesimi capitoli di prova non ammessi nel primo grado per quanto attiene alla teste e su tutti i capitoli di prova indicati nella memoria ex Parte_4 art. 183, VI co., c.p.c. secondo termine per quanto riguarda gli altri testi ivi indicati nonché, soprattutto, la concessione della CTU tecnica negata in primo grado e finalizzata alla valutazione dello stato di fatto dell'opera oggetto di causa, della funzionalità e dello stato di realizzazione, nonché della sua conformità alla regola d'arte e alle normative di sicurezza e certificazione Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge...”
Ha resistito l'intervenuta rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o richiesta per le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione stante la manifesta violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione stante la manifesta violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ingiustamente impugnata, attesa la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
- in via subordinata, nel merito, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione, anche preliminare, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1803/2021, emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata il 15.12.2021 (R.g. n. 2087/2018).
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con ordinanza dell'11/11/2022 la Corte ha dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20/06/2025, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4 – Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata CP_
non costituitasi, stante la regolarità della notifica dell'appello.
pag. 4 di 13 § 4.1 – Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.2 – Ancora in via preliminare, non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.3 –Va, poi, dato atto che con contratto di cessione di azienda del 06/09/2021, a firma del notaio dott.ssa repertorio n. 21772 e Persona_1 raccolta n. 16619 (doc. 14 - di seguito il “Contratto di Cessione d'Azienda”) CP_
- ha ceduto ad l'azienda avente ad oggetto l'attività relativa CP_1 alla vendita, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e montacarichi, acquistando in tal modo anche il credito vantato dalla stessa pag. 5 di 13 CP_ nei confronti di ed essendo, quindi, soggetto Parte_1 legittimato a contraddire nel presente procedimento di appello ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
§ 5 – L'appello proposto da Parte_5
è articolato in tre motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato “I Vizio di motivazione - Contraddittoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie” Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'opposta abbia fornito dimostrazione esaustiva della corretta esecuzione dell'opera commissionata, non valutando correttamente le risultanze probatorie. Nella specie, il Tribunale avrebbe dato rilevanza alla dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, senza tener conto del fatto che tale documento è di provenienza di parte, redatto dall'istallatrice della CP_ e solo alla stessa indirizzato;
inoltre, il teste è stato Parte_3 considerato attendibile per il solo fatto di aver dichiarato di essere l'esecutore materiale dei lavori, senza tenere conto, invece, che avesse riferito senza prendere visione dei documenti richiamati nei quesiti di parte e, soprattutto, che egli non ricordasse e, comunque, non fosse in grado di riferire nulla su quanti carrelli elevatori vi fossero nel Laboratorio. Peraltro, nessuno all'interno della società avrebbe mai Parte_2 conosciuto o visto il teste mentre questi afferma di aver svolto in proprio tutti i lavori in qualità di subappaltatore, nonostante non vi sia traccia in atti di una certificazione di intervento firmata dallo stesso e controfirmata da un rappresentante dell'opponente, né dell'autorizzazione della committente a un eventuale subappalto. La sentenza sarebbe, altresì, errata laddove ha considerato documentalmente provato che l'opposta abbia comunicato all'opponente, con fax del 21/02/2013, la necessità di procedere a lavori in muratura (ed altri adempimenti) al fine di rendere possibile il collaudo finale del lavoro eseguito;
è invece pacifico che lo strumento tecnologico in questione non garantisce assolutamente la certa ricezione del messaggio inoltrato o anche solo il fatto che la ricezione sia stata completa o parziale;
peraltro, il ha sempre contestato la ricezione del fax in questione, non solo Parte_1 in sede di memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., terzo termine, ma anche formulando un capitolo di prova in merito con la seconda memoria, che, tuttavia, è stato inspiegabilmente rigettato dal G.I. perché ritenuto irrilevante
“ai fini del decidere”, nonostante tale circostanza abbia rivestito importanza CP_ ai fini della dimostrazione dell'adempimento di Inoltre, le dichiarazioni del testimone sono state Parte_4 sostanzialmente ignorate, perché ritenute generiche e prive di riferimenti temporali, nonostante abbia confermato che: all'interno della sede del pag. 6 di 13 sono presenti due carrelli elevatori entrambi Parte_1 incompleti e non funzionanti, poiché uno mancante dell'intera cabina e l'altro munito di una cabina priva di accessori quali pulsantiera e impianto elettrico e della pavimentazione;
rispetto al materiale di copertura del pavimento della piattaforma elevatrice fosse stato scelto il marmo e che attualmente la pavimentazione sia ancora allo stato grezzo;
le opere murarie di competenza del sono state eseguite;
l'amministrazione del Parte_1 CP_
ha tentato di contattare telefonicamente la ditta senza Parte_1 successo in molte occasioni, nel periodo successivo alla realizzazione delle opere murarie. Inoltre, il Giudice, pur avendo ritenuto determinante la questione della mancata esecuzione delle opere di muratura da parte dell'opponente, non ha permesso alla teste di rispondere sul capitolo c) finalizzato Parte_4 proprio alla dimostrazione dell'esecuzione di tali opere di muratura, peraltro definendo le dichiarazioni che avrebbe reso “prive di riferimenti specifici in merito”, e successivamente non ha concesso la c.t.u. tecnica, anch'essa finalizzata a tale prova.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato “II Vizio di motivazione - Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.” Con tale motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione delle norme regolatrici dell'onere della prova e della sua acquisizione, avendo il primo Giudice ritenuto sufficiente la produzione del preventivo - che l'opponente non avrebbe disconosciuto - e la dichiarazione di conformità per ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, circa la completa esecuzione dell'opera commissionata secondo la regola dell'arte.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato “III° Vizio di motivazione - Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.” Con tale motivo l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato laddove ha affermato che le opere realizzate dall'opposta devono intendersi tacitamente approvate (anche ai sensi dell'art. 1665 c.c.) dall'opponente per non aver mai sollevato profili relativi a vizi o difetti nell'esecuzione della CP_ prestazione da parte della dal momento che le opere non sono mai state eseguite, né la verifica, né il collaudo dell'opera richiesta, né è stata mai consegnata al Laboratorio la certificazione necessaria per l'utilizzo della stessa. In sostanza, l'opponente ha chiesto il pagamento del corrispettivo di una prestazione che non è stata completata, mancando anche il rilascio delle certificazioni, la verifica, collaudo e accettazione dell'opera. Peraltro, il silenzio del committente al momento della consegna non equivarrebbe, di per sé, ad una accettazione implicita dell'opera, occorrendo al contrario valutare se dal suo comportamento complessivo emergano pag. 7 di 13 atteggiamenti comprovanti suoi dubbi o riserve a riguardo, quali, ad esempio, il fatto di non aver provveduto a pagare integralmente l'opera.
§ 5.4 – I motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'adempimento da parte dell'appaltatore alle proprie obbligazioni, con riguardo, in particolare, ai lavori contrattualmente affidati in sede di preventivo, considerando, altresì, dimostrato che il mancato collaudo finale e la messa in funzione della piattaforma elevatrice fossero attribuibili all'omessa esecuzione delle restanti opere murarie che avrebbe dovuto compiere il committente. Tale valutazione non è censurabile perchè basata sulla documentazione prodotta in giudizio e sulle risultanze emerse all'esito dell'istruttoria.
Risulta, in primo luogo, agli atti che l'esecuzione del montaggio della piattaforma elevatrice è stata subappaltata da a GEA, di CP_2
(doc. 1), impresa che si occupava dell'installazione Parte_3 degli impianti elevatori, come risulta dall'ordine di lavori del 01°/02/2013, e che, a completamento del montaggio, avrebbe dovuto rilasciare la Dichiarazione di conformità dell'impianto prevista all'art. 7 del d.m. 22.01.2008 n. 37. Nel preventivo non vi era alcun divieto di poter subappaltare l'opera, prevedendosi unicamente che il collaudo finale e la dichiarazione di CP_ conformità avrebbe dovuto essere rilasciata dai tecnici della Si osserva, inoltre, che l'autorizzazione del committente può avvenire per atto formale ma anche da fatti concludenti, risultando necessaria la forma scritta nel caso di variazioni alle modalità convenute dell'opera (art. 1659 c.c.), circostanza esclusa nel caso di specie. CP_ Peraltro, a seguito della produzione dei relativi documenti della CP_ (doc. 1 e doc. 2, comparsa di costituzione e risposta , il mancato consenso al subappalto non è stato dedotto tempestivamente e quindi nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., comma 6, sicché deve ritenersi non contestato, ex art. 115 c.p.c., il fatto che il Laboratorio fosse consapevole dell'affidamento dei lavori alla GEA. Procedendo con l'esame dell'ulteriore documentazione versata in atti, risulta che la GEA, dopo aver ultimato il montaggio, in data 20/02/2013, aveva rilasciato a la Dichiarazione di conformità CP_2 dell'impianto prevista all'art. 7 del d.m. 22.01.2008 n. 37, certificando non solo che il montaggio fosse stato effettivamente ultimato, ma anche che l'impianto era stato debitamente controllato ai fini della sicurezza e funzionalità. CP_ Successivamente, aveva provveduto a darne comunicazione alla committente mediante telefax dell'“avvenuta ultimazione del montaggio della piattaforma elevatrice n. A1N01700 installata c/o il laboratorio
pag. 8 di 13 analisi in Tivoli”, indicando espressamente alcune opere edili Parte_2 necessarie per procedere al collaudo e alla messa in esercizio della piattaforma e quindi al rilascio della formale dichiarazione di conformità della stessa, quali: posizionare una putrella intermedia tra il piano inferiore ed il piano superiore per consentire l'ancoraggio della staffa intermedia;
tamponare il vano corsa nella parte inferiore in maniera tale che lo stesso risulti completamente chiuso e inaccessibile dall'esterno. In detta missiva veniva altresì richiesto di comunicare l'avvenuta esecuzione delle opere sopra descritte (doc. 3 comparsa di costituzione e CP_ risposta . Ciò in conformità al preventivo approvato (doc. 18), nel quale erano infatti espressamente escluse dall'oggetto della prestazione dell'appaltatore le “opere murarie”, che rimanevano dunque a esclusivo carico del committente. Ora, lo stesso fax attesta che il 21/2/2013 alle ore 8:59 sia stato inviato e regolarmente ricevuto il testo sopra descritto. Quanto alla valenza probatoria del fax, si osserva che l'art. 2712 c.c. stabilisce, con un'elencazione non tassativa, che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La norma pone, dunque, un preciso onere di disconoscimento che - sebbene non si ritenga soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c. - deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr., fra le tante, Cass. n. 17526/2016; Cass. n. 2117/2011). In particolare, la riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2,
pag. 9 di 13 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. 5755/2023). Nel caso di specie, il committente non ha disconosciuto formalmente il fax, limitandosi nella prima e nella seconda memoria a lamentare genericamente la mancata ricezione e formulando, in quest'ultimo atto, un capitolo di prova di simile portata che sarebbe stato comunque inidoneo a fini del disconoscimento circostanziato del predetto documento, che, si ripete, da conto della compiuta trasmissione del messaggio. Il tribunale ha poi correttamente rilevato la tardività della contestazione secondo cui non era possibile evincere dal fax che il numero telefonico della ricevente fosse proprio quello della soc. perché Parte_2 svolta con la memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., 3° termine, in violazione delle preclusioni processuali. Venendo poi alle prove testimoniali, appaiono prive di rilievo le doglianze dell'appellante in ordine alla disparità di giudizio utilizzato dal Giudice nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dalle parti. Difatti, quanto al teste , egli ha confermato le Parte_3 circostanze già dimostrate documentalmente, affermando di avere personalmente eseguito e ultimato il montaggio della piattaforma elevatrice presso il Laboratorio, in conformità all'ordine di lavoro ricevuto nonché di aver provveduto ad effettuare le dovute verifiche di sicurezza e funzionalità della piattaforma, rilasciando a la dichiarazione di conformità. CP_2 Sul quesito n. 3), con il quale si chiedeva se avesse segnalato a
[...] la necessità che fossero eseguite alcune opere edili per poter procedere CP_2 alla messa in esercizio dell'impianto, pur avendo detto di non essere certo dell'accaduto, non ricordandolo perfettamente, essendo passati molti anni, ha poi precisato di aver lavorato sulla piattaforma elevatrice, portatori di handicap, istallando tutto l'ascensore, sia parte elettrica che meccanica e di non aver rilasciato nulla al Laboratorio perché aveva rapporti solo con la CP_
che era il suo committente. Quanto poi alle risposte fornite ai capitoli di parte opponente (sulla presenza di due carrelli elevatori e sul materiale di copertura del pavimento della piattaforma elevatrice) il teste ha semplicemente dato atto di non ricordare lo stato degli impianti visto il tempo trascorso e di non conoscere la situazione attuale della pavimentazione. Ancora sul capitolo c), con il quale si chiedeva se le opere murarie, di cui alla conferma d'ordine n. A1N01672, fossero state completate da parte del tra la prima metà e la seconda metà del Parte_5 2013, il teste ha giustamente affermato di non aver nessun ordine di montaggio in tal senso, non sapendo dunque a cosa si facesse riferimento, dal momento che la ditta istallatrice non ha avuto rapporti diretti con la committente e si occupata solo del montaggio dell'ascensore e dell'impianto idraulico.
pag. 10 di 13 Non si evince dunque alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese da detto teste. In ordine poi alle dichiarazioni del teste di parte opponente,
Testimone_1 addetta a una società esterna che si occupa dell'amministrazione della
, il Tribunale ha correttamente rilevato l'assenza di Parte_5 CP_ riferimenti temporali e specifici rispetto alle opere realizzate dalla Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalle dichiarazioni della teste non è emerso che le opere murarie fossero state completate, né che il Laboratorio avesse comunicato all'appaltatrice l'avvenuta esecuzione, stante l'approssimazione delle affermazioni della teste, sentita su dette circostanze. In difetto di tale prova è stata correttamente disattesa anche la c.t.u. richiesta dall'opponente sulla base, infatti, del costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civi., cfr. Cass. N. 3130 del 08/02/2011). Alla luce quindi di quanto fin qui rilevato deve ritenersi, condivisibilmente a quanto statuito dal primo Giudice, che, se da un lato l'opposta ha dimostrato, tramite la produzione del preventivo, del primo collaudo e del fax trasmesso alla committente, di aver svolto i lavori di propria competenza, dall'altro il non ha fornito sufficiente Parte_1 prova, in assenza di qualsivoglia produzione documentale, di aver completato i lavori, come da preventivo, che avrebbero di fatto permesso di ottenere il collaudo finale e mettere in funzione la piattaforma elevatrice. Va al pari condivisa l'affermazione del primo Giudice in ordine all'accettazione tacita delle opere, dal momento che non risulta agli atti che nel corso del rapporto la committente abbia mai denunciato la presenza di vizi e/o il mancato completamento delle opere. E' significativo invero che dalla consegna della piattaforma (2013) all'emissione del decreto ingiuntivo (2018) il non abbia mai Parte_1 lamentato alcunché e che, anche a fronte della ricezione della racc. a.r. 23.06.2017 Avv. Controparte_4 CP_
, con cui la ha chiesto il pagamento del corrispettivo,
[...] l'opponente nulla abbia, in risposta, contestato. Da quanto sopra è emerso, poi, l'appellante è stato messo in condizioni di eseguire la verifica dell'impianto, avendo il Laboratorio
pag. 11 di 13 omesso, tuttavia, di dare comunicazione dell'eventuale completamento delle opere murarie, per il successivo collaudo e il rilascio del certificato di conformità, contrattualmente previsto. Trova quindi applicazione l'art. 1665 c.c. ai sensi del quale la verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire e se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, altresì, che in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito ( Cass. n. 10452/2020). In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, immune da vizi, va confermata, avendo il primo Giudice correttamente accertato il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento della preteso credito.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi.
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata
[...]
stante la contumacia della stessa. Controparte_2
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
e dell'intervenuta contro la Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 1803/2021, pubblicata il 15/12/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Tivoli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 12 di 13 1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1803 del 2021 del Tribunale di Tivoli;
2. – condanna il Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in complessivi € 5.809,00, di cui € Controparte_1 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – nulla per le spese per Controparte_2
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 20/06/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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