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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Presidente
EL RT, EL
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ9TZ9M000023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TZ9TZ9M000023, emesso dalla Direzione Provinciale di Siena per l'anno d'imposta 2020, con cui veniva recuperata una maggiore imposta diretta su redditi non dichiarati pari a € 185.181,00. Tale importo era stato erogato da Società_1 spa (Banca_2).
La somma era stata corrisposta in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 7 agosto 2020 dinanzi al Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro. Il verbale definiva transattivamente una lite lavoristica avviata dalla ricorrente
contro
Società_1 spa e altri soggetti. La lite era già stata oggetto di sentenze favorevoli alla ricorrente sia in primo grado (Sentenza Tribunale n. 138/2017) sia in secondo grado (Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 712/2019). Tali sentenze avevano accertato la sussistenza e la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e Banca_1 a decorrere dal 5 giugno 2006.
In forza del verbale, Banca_1 corrispondeva la somma di € 185.181,47 (lorda, complessiva e omnicomprensiva) in cambio della rinuncia della lavoratrice ad avvalersi delle statuizioni giudiziali favorevoli e a ogni pretesa di costituzione o imputazione del rapporto di lavoro in capo a Banca Banca_1.
Nonostante la natura della lite, il verbale di conciliazione stabiliva che l'importo sarebbe stato assoggettato a IRPEF in regime di tassazione previsto per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'Art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR. Coerentemente, Società_1 spa emetteva la Certificazione Unica 2021 qualificando la somma come redditi diversi.
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento, sostenendo che la somma, percepita una tantum e in unica soluzione a fronte di una transazione risolutiva di una lite di lavoro protrattasi per 14 anni, dovesse essere assoggettata al regime di tassazione separata di cui all'Art. 17 comma 1 lett. a), b) e i) TUIR. La
Ricorrente lamentava la violazione del principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.), poiché
l'imposizione ordinaria aggravava illegittimamente la capacità contributiva su una singola annualità.
Sosteneva che l'espressione letterale adottata nel verbale (Art. 67 TUIR) fosse erronea e che la ratio sottesa all'accordo fosse la definizione di pretese lavoristiche, con conseguente applicazione della tassazione separata.
L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e delle richieste di sospensione. L'Agenzia eccepiva che la tassazione separata costituisce una eccezione alla tassazione ordinaria, applicabile solo in casi circoscritti e tassativi. L'Ufficio sosteneva che la somma fosse stata correttamente qualificata e tassata in via ordinaria ai sensi dell'Art. 67 comma 1 lett. l) TUIR, in quanto il pagamento era avvenuto in cambio dell'impegno della ricorrente a non proseguire nel contenzioso (obbligo di non fare o permettere). La
Banca Banca_1, inoltre, non era la datrice di lavoro della ricorrente (il rapporto era stato risolto con Società_2 spa), e la contribuente aveva accettato la qualificazione fiscale contenuta nel verbale.
Questa Corte esaminati i motivi addotti dalle parti ritiene che il ricorso merita accoglimento.
Il punto centrale della controversia risiede nella qualificazione fiscale della somma una tantum di
€ 185.181,47 corrisposta da Banca Banca_1 alla ricorrente a seguito del verbale di conciliazione giudiziale del 7 agosto 2020.
Questo Collegio ritiene che, ai fini della corretta qualificazione fiscale di somme percepite a seguito di transazioni o provvedimenti giudiziari, debba prevalere la funzione economica e l'origine giuridica delle somme stesse rispetto alla mera espressione letterale o alla dicitura usata dalle parti nel verbale di conciliazione o nella conseguente Certificazione Unica.
Come sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza e la prassi amministrativa (come dimostrato, ad esempio, dalla Risposta n. 343/2022 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata dalla stessa ricorrente), hanno rilevato che la natura fiscale delle indennità e delle somme transattive non dipende dalla qualificazione nominale, bensì dalla causa effettiva dell'erogazione.
Nel caso di specie, pur in presenza di una clausola formale nel verbale che ricondurrebbe la somma all'Art. 67 comma 1 lett. l) TUIR (redditi diversi), è necessario interpretare l'accordo in base alla ratio sottesa e agli atti esistenti al momento della transazione.
Gli atti esistenti al momento della transazione sono costituiti dalle Sentenze n. 138/2017 (Tribunale) e n.
712/2019 (Corte d'Appello), le quali avevano accertato l'esistenza e la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il Monte dei Paschi a partire dal 5 giugno 2006.
La transazione non mirava quindi a definire un generico "obbligo di non fare" (come sostenuto dall'Ufficio
e formalmente indicato nel verbale ex Art. 67 TUIR), ma a chiudere definitivamente una lite lavoristica in cui la ricorrente era risultata vittoriosa in merito.
La somma corrisposta aveva la funzione economica di tacitazione e rinuncia a pretese tipiche del lavoro subordinato, come differenze retributive, TFR, indennità premi e risarcimenti danni conseguenti al rapporto.
Data l'origine e la funzione economica dell'indennizzo, la somma deve essere ricondotta nell'ambito della tassazione separata prevista dall'Art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR.
Tale disposizione stabilisce che l'imposta si applica separatamente su:
• "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti".
• nonché "le somme e i valori comunque percepiti... a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Nonostante Banca Banca_1 non fosse formalmente il datore di lavoro al momento della firma del verbale (essendo il rapporto con Società_2 S.p.A. stato risolto contestualmente), la transazione con Banca_1 era indissolubilmente collegata alla risoluzione della lite avente ad oggetto l'accertamento e l'imputazione del rapporto di lavoro subordinato in capo a Banca_1 stessa.
Pertanto, la somma corrisposta una tantum per chiudere una lite lavoristica, rinunciando a pretese patrimoniali (arretrati, differenze) accumulate su un arco temporale pluriennale (14 anni), è oggettivamente e funzionalmente ricompresa nel campo di applicazione dell'Art. 17 TUIR, il cui scopo è proprio quello di mitigare l'onere fiscale derivante dall'imposizione progressiva di redditi maturati su più anni ma percepiti in un unico esercizio.
L'applicazione della tassazione ordinaria, come operata dall'Ufficio, viola il principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.) in quanto determina un carico fiscale sproporzionato rispetto alla reale dinamica reddituale della contribuente.
Conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato in quanto la somma oggetto di contestazione doveva essere assoggettata a tassazione separata, imposta che la ricorrente ha dimostrato essere stata assolta. Stante l'accoglimento del ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole come richiesto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al rimborso delle spese, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Presidente
EL RT, EL
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ9TZ9M000023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TZ9TZ9M000023, emesso dalla Direzione Provinciale di Siena per l'anno d'imposta 2020, con cui veniva recuperata una maggiore imposta diretta su redditi non dichiarati pari a € 185.181,00. Tale importo era stato erogato da Società_1 spa (Banca_2).
La somma era stata corrisposta in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 7 agosto 2020 dinanzi al Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro. Il verbale definiva transattivamente una lite lavoristica avviata dalla ricorrente
contro
Società_1 spa e altri soggetti. La lite era già stata oggetto di sentenze favorevoli alla ricorrente sia in primo grado (Sentenza Tribunale n. 138/2017) sia in secondo grado (Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 712/2019). Tali sentenze avevano accertato la sussistenza e la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e Banca_1 a decorrere dal 5 giugno 2006.
In forza del verbale, Banca_1 corrispondeva la somma di € 185.181,47 (lorda, complessiva e omnicomprensiva) in cambio della rinuncia della lavoratrice ad avvalersi delle statuizioni giudiziali favorevoli e a ogni pretesa di costituzione o imputazione del rapporto di lavoro in capo a Banca Banca_1.
Nonostante la natura della lite, il verbale di conciliazione stabiliva che l'importo sarebbe stato assoggettato a IRPEF in regime di tassazione previsto per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'Art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR. Coerentemente, Società_1 spa emetteva la Certificazione Unica 2021 qualificando la somma come redditi diversi.
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento, sostenendo che la somma, percepita una tantum e in unica soluzione a fronte di una transazione risolutiva di una lite di lavoro protrattasi per 14 anni, dovesse essere assoggettata al regime di tassazione separata di cui all'Art. 17 comma 1 lett. a), b) e i) TUIR. La
Ricorrente lamentava la violazione del principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.), poiché
l'imposizione ordinaria aggravava illegittimamente la capacità contributiva su una singola annualità.
Sosteneva che l'espressione letterale adottata nel verbale (Art. 67 TUIR) fosse erronea e che la ratio sottesa all'accordo fosse la definizione di pretese lavoristiche, con conseguente applicazione della tassazione separata.
L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e delle richieste di sospensione. L'Agenzia eccepiva che la tassazione separata costituisce una eccezione alla tassazione ordinaria, applicabile solo in casi circoscritti e tassativi. L'Ufficio sosteneva che la somma fosse stata correttamente qualificata e tassata in via ordinaria ai sensi dell'Art. 67 comma 1 lett. l) TUIR, in quanto il pagamento era avvenuto in cambio dell'impegno della ricorrente a non proseguire nel contenzioso (obbligo di non fare o permettere). La
Banca Banca_1, inoltre, non era la datrice di lavoro della ricorrente (il rapporto era stato risolto con Società_2 spa), e la contribuente aveva accettato la qualificazione fiscale contenuta nel verbale.
Questa Corte esaminati i motivi addotti dalle parti ritiene che il ricorso merita accoglimento.
Il punto centrale della controversia risiede nella qualificazione fiscale della somma una tantum di
€ 185.181,47 corrisposta da Banca Banca_1 alla ricorrente a seguito del verbale di conciliazione giudiziale del 7 agosto 2020.
Questo Collegio ritiene che, ai fini della corretta qualificazione fiscale di somme percepite a seguito di transazioni o provvedimenti giudiziari, debba prevalere la funzione economica e l'origine giuridica delle somme stesse rispetto alla mera espressione letterale o alla dicitura usata dalle parti nel verbale di conciliazione o nella conseguente Certificazione Unica.
Come sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza e la prassi amministrativa (come dimostrato, ad esempio, dalla Risposta n. 343/2022 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata dalla stessa ricorrente), hanno rilevato che la natura fiscale delle indennità e delle somme transattive non dipende dalla qualificazione nominale, bensì dalla causa effettiva dell'erogazione.
Nel caso di specie, pur in presenza di una clausola formale nel verbale che ricondurrebbe la somma all'Art. 67 comma 1 lett. l) TUIR (redditi diversi), è necessario interpretare l'accordo in base alla ratio sottesa e agli atti esistenti al momento della transazione.
Gli atti esistenti al momento della transazione sono costituiti dalle Sentenze n. 138/2017 (Tribunale) e n.
712/2019 (Corte d'Appello), le quali avevano accertato l'esistenza e la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il Monte dei Paschi a partire dal 5 giugno 2006.
La transazione non mirava quindi a definire un generico "obbligo di non fare" (come sostenuto dall'Ufficio
e formalmente indicato nel verbale ex Art. 67 TUIR), ma a chiudere definitivamente una lite lavoristica in cui la ricorrente era risultata vittoriosa in merito.
La somma corrisposta aveva la funzione economica di tacitazione e rinuncia a pretese tipiche del lavoro subordinato, come differenze retributive, TFR, indennità premi e risarcimenti danni conseguenti al rapporto.
Data l'origine e la funzione economica dell'indennizzo, la somma deve essere ricondotta nell'ambito della tassazione separata prevista dall'Art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR.
Tale disposizione stabilisce che l'imposta si applica separatamente su:
• "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti".
• nonché "le somme e i valori comunque percepiti... a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Nonostante Banca Banca_1 non fosse formalmente il datore di lavoro al momento della firma del verbale (essendo il rapporto con Società_2 S.p.A. stato risolto contestualmente), la transazione con Banca_1 era indissolubilmente collegata alla risoluzione della lite avente ad oggetto l'accertamento e l'imputazione del rapporto di lavoro subordinato in capo a Banca_1 stessa.
Pertanto, la somma corrisposta una tantum per chiudere una lite lavoristica, rinunciando a pretese patrimoniali (arretrati, differenze) accumulate su un arco temporale pluriennale (14 anni), è oggettivamente e funzionalmente ricompresa nel campo di applicazione dell'Art. 17 TUIR, il cui scopo è proprio quello di mitigare l'onere fiscale derivante dall'imposizione progressiva di redditi maturati su più anni ma percepiti in un unico esercizio.
L'applicazione della tassazione ordinaria, come operata dall'Ufficio, viola il principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.) in quanto determina un carico fiscale sproporzionato rispetto alla reale dinamica reddituale della contribuente.
Conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato in quanto la somma oggetto di contestazione doveva essere assoggettata a tassazione separata, imposta che la ricorrente ha dimostrato essere stata assolta. Stante l'accoglimento del ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole come richiesto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al rimborso delle spese, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.