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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9595/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9595/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce CP_1 C.F._1 all'atto di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2024 dagli Avv.ti Carlo CANA e Andrea ROSA ed elettivamente domiciliata presso il primo in Monselice (PD), Via A. Main n. 6;
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Stefano
DE FERRARI, presso il cui studio - in La Spezia, Via Don Minzoni n. 5 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia del titolo esecutivo alla base della esecuzione opposta e dell'atto di pignoramento e del successivo atto di intervento, per le ragioni dedotte in atti e, in particolare, per (a) carenza di legittimazione attiva di (b) mancanza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
(c) illegittimità dell'azione esecutiva per effetto dell'accettazione dell'eredità Controparte_2 con beneficio di inventario, (d) intervenuta estinzione del debito per cui è causa in forza di sopravvenuta rinuncia al correlato credito, (e) mancata concessione del termine di cui all'art. 650
c.p.c., (f) mancata prova della titolarità in capo a del credito azionato. Con Controparte_2 vittoria di spese. In via istruttoria: si chiede che il Tribunale voglia ordinare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. - a , ovvero a FC S.r.l. o a AS S.r.l., la produzione in CP_2 giudizio del documento dal quale si evincano i sottoscrittori delle asset notes».
Per parte convenuta:
«Piaccia all'Ecc.mo Collegio, previa, occorrendo, revoca della ordinanza 18.03.2024 e/o autorizzazione al deposito anche su supporto USB e/o cartaceo del contenuto del Doc. B già ritualmente prodotto: − rigettare l'avversaria opposizione all'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
− rigettare l'avversaria istanza istruttoria;
− condannare la opponente al pagamento dei compensi professionali (oltre IVA, CNAP e Spese generali) relativi alla fase sommaria dell'opposizione ed al presente giudizio di merito con distrazione a favore degli
Avvocati De Ferrari e Signani antistatari». Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ritualmente depositato avanti al giudice del procedimento esecutivo mobiliare rubricato al n. 1290/2023 R.G.E., ha formulato opposizione CP_1 al pignoramento notificatole in data 6.4.2023 su istanza di domandando Controparte_2 preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quindi la sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
L'azione esecutiva era stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 1047/2018 del Tribunale di
Busto Arsizio, emesso su richiesta di nei confronti di Parte_1 per l'importo di € 10.438.585,34, oltre interessi e spese, quale credito che Controparte_3 ssumeva di aver acquistato in forza di contratto di cessione di crediti del Controparte_2
9.12.2019.
Parte opponente, erede del defunto marito avanti al giudice dell'esecuzione Controparte_3 rilevava l'illegittimità del pignoramento e della conseguente procedura esecutiva per carenza di legittimazione del creditore procedente ed estinzione del debito per il quale si procedeva.
Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 4.6.2023 (cfr. doc. n. 6 parte opponente), rigettava l'istanza di sospensione, ritenendola carente di fumus boni iuris sulla base della seguente motivazione: «Con riferimento alla carenza di legittimazione, e conseguente estinzione per rinuncia, l'opponente deduce che in base all'accordo quadro del 30.9.2019 depositato e dell'allegata scrittura privata, AS si sia accollata i Crediti MPS e si fosse impegnata CP_2 alla loro rinuncia nei suoi confronti, fatti salvi Crediti Residui (così come definiti dalla Scrittura
Privata ivi menzionata). Preliminarmente deve rilevarsi che i documenti depositati risultano firmati per quanto riguarda l'accordo quadro del 30.9.2019 da FC SR (allegato 2 di parte opponente), nella persona del legale rappresentante e da nella qualità di CP_1 Controparte_4 sub servicer di e per quanto riguarda la scrittura privata della medesima Controparte_2 data fra la medesima e GA SR risulta firmata solo da , nella CP_2 Controparte_4 qualità di sub servicer di Da tali atti emerge chiaramente che la rinuncia di Controparte_2
ai crediti, fra cui quello per il quale si procede, era inserita in una complessa CP_2 operazione, all'interno di un Piano di rientro ai sensi dell'art. 67 l. fall., che prevedevano il rimborso da parte di GA dell'esposizione debitoria per la somma di € 25.700.000,00. È pacifico fra le parti che le controprestazioni contenute in tali atti non sono state effettuate, ed è documentalmente provato (doc. 2 di parte opposta) che non è stato presentato piano di risanamento da parte di AS. Ciò risulta altresì anche documentalmente al f. 3 del file accordo quadro, nel quale è inserita parte di altro documento, privo di data, ma anteriore al 28.2.2019, con il quale dava atto del mancato rimborso nei termini pattuiti nell'accordo quadro della suddetta CP_4 somma, chiedendo in conseguenza di ciò diversa obbligazione scaturente da una lettera di impegno non in atti. Tale documento è quindi incompatibile con una rinuncia al credito, in quanto se ne chiedeva l'adempimento in una fase posteriore al 30.9.2019. Le successive cessioni da
a FC non costituiscono prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tali CP_2 accordi, essendo avvenute a ben tre anni di distanza ed essendo incontroverso fra le parti che i debiti oggetto della cessione siano quelli verso la società, e non verso la persona fisica del defunto
come quello per cui si procede». Controparte_3
Il Giudice dell'Esecuzione condannava quindi parte opponente a rifondere al creditore opposto le spese di procedura liquidate in € 4.000,00, oltre ad oneri di legge, e assegnava alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha riassunto la causa, deducendo: CP_1
a) la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della titolarità Controparte_2 del credito, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in G.U. ex art. 58 T.U.B.; la mancanza dei requisiti di legge per il recupero di crediti cartolarizzati, non essendo la ridetta CP_2 iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B.; l'intervenuta cessione del credito a FC S.r.l. e obbligo di
[...] di rinuncia al credito;
b) l'estinzione del credito azionato da Controparte_2 er intervenuto accollo liberatorio perfezionatosi tra Controparte_2 [...]
e successiva estinzione del credito per intervenuta rinuncia da parte Parte_2 della stessa GA S.r.l.
Si è ritualmente costituita in giudizio, nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., la parte convenuta opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il Controparte_2 rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
a preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione Controparte_2 per avere la parte opponente sviluppato, «seppure in parte», motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli formulati in sede di ricorso avanti al Giudice dell'Esecuzione; nello specifico, ha dedotto che:
a) la a introdotto questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, in relazione a CP_1
«supposte trattative ed accordi commerciali fra terzi» che, se ed in quanto veritiere, si sarebbero verificate prima della formazione del titolo;
b) opera professionalmente Controparte_2 nel settore dei veicoli di cartolarizzazione, iscritta nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, al n. 35624.6; c) nel 2019, la Banca MPS S.p.A. vantava un rilevante credito verso il e di oltre € Controparte_5 Controparte_3
110.000.000,00 (nominale) e decideva di trattare con investitori istituzionali al fine di cedere a stralcio il credito dietro il pagamento immediato del corrispettivo;
la Controparte_2 valutata l'opportunità dell'operazione, soprattutto per la capacità patrimoniale immobiliare del
Gruppo, decideva di rilevare la posizione creditoria complessiva e formalizzava un accordo quadro con il volto a disciplinare il rimborso dei crediti acquisiti da Banca MPS S.p.A.. Controparte_5
Sulla base di tale accordo, la società GA, holding del avrebbe dovuto farsi Controparte_5 carico dell'esposizione debitoria complessiva ristrutturata, nell'ambito di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare;
il corretto adempimento del piano di risanamento costituiva una condizione essenziale dell'accordo quadro, in esito al quale, con l'adempimento dell'obbligazione di restituzione del credito ristrutturato, Controparte_2 avrebbe liberato gli altri debitori, in particolare il patron dalle altre Controparte_3 posizioni debitorie;
l'operazione non era andata a buon fine per mancato adempimento e pertanto era rimasta creditrice nei confronti di tutti i soggetti coinvolti - ossia le Controparte_2 società del gruppo e la persona di - per gli importi originari;
c) CP_3 Controparte_3 per i crediti vantati nei confronti del debitore principale era subentrata Controparte_3 come «erede pura e semplice» la moglie CP_1
Il Giudice, con decreto ai sensi dell'art. 171 bis cod. proc. civ. in data 19.1.2024, previa declaratoria di insussistenza di questioni rilevabili di ufficio e/o da sottoporre alla trattazione delle parti, ha confermato la prima udienza di trattazione avanti a sé per il 18.3.2024.
La parte opponente con la prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ., ha sollevato CP_1 una serie di ulteriori e diversi motivi di opposizione, in particolare l'obbligo del Giudice dell'Esecuzione di disporre la sospensione della procedura alla luce della natura di «consumatore» del debitore originario richiamando le Sezioni Unite della Corte di Controparte_3
Cassazione n. 9479/2023.
Con atto depositato in PCT il 27.2.2024 (ore 19:08), parte opponente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ., nella quale ha dedotto che la aveva accettato l'eredità del defunto marito con beneficio di inventario CP_1
(doc.ti n. 20, 21, 22, 23).
Esaurito il deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., si sono costituiti per parte opponente i nuovi difensori Avv.ti MUNARI, PEDEMONTE e DE LINZ, in CP_1 sostituzione del precedente difensore Avv. FUSCO.
Il Giudice, con provvedimento del 18.3.2024, ha così statuito: «Rilevato che per quanto attiene all'attrice opponente la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. è da ritenersi quella depositata il 27.2.2024 alle ore 19.08, per l'inequivoco dato testuale ricavabile nell'intestazione (comparsa di costituzione di nuovo difensore con memoria ex art. 17 1 ter n. 2 c.p.c.) e nelle conclusioni la stessa richiede (testualmente confida nel) «l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui riprodotte, e delle istanze istruttorie qui formulate», per cui vanno dichiarate tardive ed inammissibili i successivi depositi delle ore 20.18 e 20.24 e la documentazione allegata. Rilevato che in tale memoria non sono state formulate istanze istruttorie l'opponente non ha formulato richieste di prove testimoniali. Rilevato che per quanto attiene a parte opposta irrituale ed inammissibile è l'atto depositato in data 29.2.2024 e denominato «memoria di opposizione a duplicazione di atti da parte di nuovo difensore», mentre nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n.
2 c.p.c. non vengono formulate richieste di acquisizione di prova orale, ma depositati una serie di atti, alcuni dei quali genericamente richiamati doc. B nella suddetta memoria, rispetti ai quali deve rilevarsi da un lato che gli stessi allo stato non risultano visibili in PCT, dall'altro che non saranno oggetto di valutazione atti e documenti prodotti senza un indice che consenta l'identificazione di ciascuno di essi per contenuto, tipologia e rilevanza, dovendosi condividere l'impostazione giurisprudenziale enunciata dal Cass. ord. 19002/2022 secondo cui «Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617 del 26/05/2011)»; conseguentemente, ha fissato l'udienza del
24.2.2025 per rimettere la causa in decisione.
Con atto in PCT del 9.12.2024, si sono costituiti quali nuovi difensori della li Avv.ti CP_1
Carlo CANA e Andrea ROSA.
All'udienza del 24.2.2025 la causa è passata in decisione.
******
La procedura esecutiva incardinata da si fonda sul titolo esecutivo di Controparte_2 formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Tribunale di
Busto Arsizio n. 1047/2018, ottenuto dalla nei confronti di Parte_1
decreto ingiuntivo non opposto. Controparte_3
In forza del predetto decreto ingiuntivo, è stato ingiunto a di pagare a MPS Controparte_3
S.p.A. la somma di € 10.438.585,34, oltre accessori e spese legali.
Il decreto ingiuntivo emesso a favore di MPS S.p.A. nei confronti di è stato Controparte_3 successivamente azionato da ei confronti di in forza Controparte_2 CP_1 delle seguenti circostanze: 1) dal lato attivo ed in punto di legittimazione attiva di CP_2
sulla scorta del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 9.12.2019 ai
[...] sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., in forza del quale la MPS S.p.A. ha ceduto a un portafoglio di Controparte_2 crediti individuabili in blocco tra cui i crediti vantati dalla stessa MPS nei confronti di
2) dal lato passivo ed in punto di legittimazione passiva, dal debitore Controparte_3 originario (deceduto) alla moglie nella sua qualità di Controparte_3 CP_1 erede del 50% del patrimonio del marito in forza del testamento olografo del 31.8.2021 - Notaio
(doc. n. 1 fascicolo parte opponente), esecutata e chiamata a rispondere ai sensi degli Per_1 artt. 752 e ss. cod. civ..
Parte opponente, nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. (depositata il 27.2.2024 alle ore
19:08), ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti, per avere la stessa accettato l'eredità del defunto debitore originario, con Controparte_3 beneficio di inventario come da allegata documentazione (doc.ti n. 12, 21, 22, 23).
Si rende pertanto necessario esaminare la suddetta questione per la prima volta rappresentata da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ., ritenuta tardiva da
Controparte_2
Sul punto, merita richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 10531/2013), secondo cui il rilievo dell'accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto e l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 cod. proc. civ. rileva come un fatto che, da solo, è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede con le conseguenze di cui all'art. 490 cod. civ., fatto impeditivo destinato ad assumere rilevanza per il solo suo emergere nel processo.
Nell'ordinanza delle Sezioni Unite sopra citata si rileva che «… la esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio di inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili di ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice».
L'accettazione con beneficio di inventario integra, pertanto, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice e liberamente invocabile anche nell'eventuale giudizio di appello (Cass., anche, SS.UU. n. 10531/2017 e Cass. n. 20531/2020), rispetto alla quale non occorre una tempestiva allegazione e prova (Cass. n. 226/2001).
Ciò detto, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, co. 2, cod. civ. (Cass. n. 23398/2022).
A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo «intra vires hereditatis», e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente «cum viribus hereditatis», con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari non possono aggredire (Cass. n. 29252/2020, n. 27364/2016, n. 6488/2007, n.
11084/1993).
Parte opponente, sulla scorta di tale circostanza, ha rilevato l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti, non potendo ella essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio - appunto le partecipazioni societarie detenute nelle società GA S.r.l. e FC S.r.l. oggetto di pignoramento - dei debiti pacificamente contratti dal de cuius ed azionati in precetto. L'opposizione, sotto tale profilo, appare fondata.
La cadenza procedimentale fissata dagli articoli 484 e ss. cod. civ. prevede, infatti, che l'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede «chiamato» all'eredità sia effettuata a mezzo dichiarazione ricevuta da un Notaio (dichiarazione pacificamente sussistente nel caso di specie) e conseguente redazione dell'inventario nel termine di legge (parimenti effettuata nel caso in esame, in cui risulta che all'accettazione siano conseguite l'apertura e la redazione dell'inventario), con l'effetto, previsto dal successivo articolo 490 cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva incardinata nei confronti di a mezzo CP_1 del pignoramento notificato in data 6.4.2023 ha ad oggetto il patrimonio personale della e, in particolare, le quote di partecipazione originariamente detenute dalla stessa CP_1 nelle società GA S.r.l. e FC S.r.l., quote di partecipazione che sono diverse ed CP_1 ulteriori da quelle «astrattamente» pervenute alla stessa in forza del testamento CP_1 olografo di e, come tali, non direttamente pignorabili. Controparte_3
La tesi di parte opposta secondo cui la arebbe decaduta dal Controparte_2 CP_1 beneficio, per essersi dichiarata, in molteplici atti processuali, quale erede pura e semplice di e per avere in ogni caso, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. civ., «disposto» dei Controparte_3 beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile, non appare fondata, in primis non risultando adeguatamente provata nel presente giudizio dalla documentazione allegata agli atti, dalla quale non è dato evincere che la CP_1 sia decaduta da tale beneficio.
Invero, sotto il primo profilo, appare irrilevante la circostanza che la in ulteriori e CP_1 differenti giudizi, anche pendenti tra le medesime parti, si sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto della intervenuta accettazione con Controparte_3 beneficio di inventario, della quale invece ha inteso dare atto nel presente giudizio, seppure tardivamente.
Sotto il secondo profilo, la difesa di a poi prodotto in giudizio una serie Controparte_2 di provvedimenti giudiziali (susseguitisi da aprile 2024 a novembre 2024), con i quali il Tribunale di Firenze, pronunciandosi su questioni analoghe a quelle trattate nel presente contenzioso, ha ritenuto infondate le deduzioni e/o eccezioni svolte dalla qualificando la medesima CP_1 come erede pura e semplice e quindi ritenendola decaduta dal beneficio di inventario, per avere agito sia per la riscossione di crediti del de cuius che per la cessione dei crediti ereditati dal de cuius.
Orbene - al netto della singolarità del comportamento tenuto dalla (che sembra CP_1 rammentarsi dell'accettazione beneficiata a seconda delle differenti necessità processuali) - tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio;
né rileva che la abbia CP_1 agito per il recupero di crediti dello (azione - questa - che non rientra fra quelle CP_3 contemplate nell'art. 493 cod. civ. - norma che l'ordinamento pone a garanzia dei creditori - che, nel richiedere l'autorizzazione del Tribunale, fa riferimento solo all'ipotesi di fuoriuscita di beni dal patrimonio del de cuius e non alla diversa ipotesi di azioni recuperatorie volte a garantire il reingresso all'attivo ereditario di crediti del de cuius). Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 cod. civ., è necessario che l'erede ponga in essere un qualsiasi atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione destinato ad incidere sul patrimonio ereditario, alterandone o diminuendone la consistenza, circostanza - questa - che non è sorretta da alcuna prova nel presente giudizio. In particolare, quanto alla diffida inviata da Method Investments & Advisory Ltd a FC S.r.l. (in cui la prima ha asserito di aver acquisito dalla i crediti per finanziamenti soci vantati nei confronti di FC S.r.l., per l'importo di € CP_1
18.000.000,00, donde dovrebbe evincersi dalla medesima che la avrebbe disposto CP_1 anche dei crediti acquisiti in successione a seguito del decesso del marito), deve osservarsi che l'asserita cessione non è stata adeguatamente provata, producendosi in atti unicamente la copia della diffida in questione, che da sé sola non vale a provare l'assunto di controparte (difettando la prova della conclusione dell'accordo). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione risulta fondata;
le osservazioni che precedono in ordine all'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in merito all'impossibilità di aggredire il patrimonio personale dell'odierna opponente, rivestono natura assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alle altre questioni di merito sollevate.
Infatti, acclarato che parte opponente ha accettato l'eredità del defunto marito con beneficio di inventario e che l'esecuzione è stata incardinata sul patrimonio personale della stessa, viene meno la logica motivazione di esaminare le altre questioni poste dalla difesa della CP_1
Invero, in applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise.
Pur a fronte dell'accoglimento della proposta opposizione, sussistono fondati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La difesa della ha invero portato all'attenzione del Tribunale, e formalmente del CP_1 creditore procedente, la circostanza dell'accettazione dell'eredità devoluta da CP_3
con beneficio di inventario solo in sede di memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.,
[...] depositando in particolare la documentazione a corredo di tale prospettazione solo nella seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ..
Ancora, non può non assumere rilevanza il comportamento tenuto dalla difesa della CP_1 che, a fronte dei motivi di opposizione formulati avanti al Giudice dell'Esecuzione al momento del deposito del ricorso, ha introdotto nella presente sede, in maniera irrituale ed addirittura in sede di memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., nuovi ed ulteriori motivi di opposizione.
Tali comportamenti, complessivamente valutati, non possono che condurre ad una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 9595/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione formulata da e, per l'effetto, dichiara CP_1
l'inefficacia dell'esecuzione avviata sui beni personali della ed oggetto di CP_1 pignoramento.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9595/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce CP_1 C.F._1 all'atto di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2024 dagli Avv.ti Carlo CANA e Andrea ROSA ed elettivamente domiciliata presso il primo in Monselice (PD), Via A. Main n. 6;
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Stefano
DE FERRARI, presso il cui studio - in La Spezia, Via Don Minzoni n. 5 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'inefficacia del titolo esecutivo alla base della esecuzione opposta e dell'atto di pignoramento e del successivo atto di intervento, per le ragioni dedotte in atti e, in particolare, per (a) carenza di legittimazione attiva di (b) mancanza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
(c) illegittimità dell'azione esecutiva per effetto dell'accettazione dell'eredità Controparte_2 con beneficio di inventario, (d) intervenuta estinzione del debito per cui è causa in forza di sopravvenuta rinuncia al correlato credito, (e) mancata concessione del termine di cui all'art. 650
c.p.c., (f) mancata prova della titolarità in capo a del credito azionato. Con Controparte_2 vittoria di spese. In via istruttoria: si chiede che il Tribunale voglia ordinare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. - a , ovvero a FC S.r.l. o a AS S.r.l., la produzione in CP_2 giudizio del documento dal quale si evincano i sottoscrittori delle asset notes».
Per parte convenuta:
«Piaccia all'Ecc.mo Collegio, previa, occorrendo, revoca della ordinanza 18.03.2024 e/o autorizzazione al deposito anche su supporto USB e/o cartaceo del contenuto del Doc. B già ritualmente prodotto: − rigettare l'avversaria opposizione all'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
− rigettare l'avversaria istanza istruttoria;
− condannare la opponente al pagamento dei compensi professionali (oltre IVA, CNAP e Spese generali) relativi alla fase sommaria dell'opposizione ed al presente giudizio di merito con distrazione a favore degli
Avvocati De Ferrari e Signani antistatari». Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ritualmente depositato avanti al giudice del procedimento esecutivo mobiliare rubricato al n. 1290/2023 R.G.E., ha formulato opposizione CP_1 al pignoramento notificatole in data 6.4.2023 su istanza di domandando Controparte_2 preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quindi la sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
L'azione esecutiva era stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 1047/2018 del Tribunale di
Busto Arsizio, emesso su richiesta di nei confronti di Parte_1 per l'importo di € 10.438.585,34, oltre interessi e spese, quale credito che Controparte_3 ssumeva di aver acquistato in forza di contratto di cessione di crediti del Controparte_2
9.12.2019.
Parte opponente, erede del defunto marito avanti al giudice dell'esecuzione Controparte_3 rilevava l'illegittimità del pignoramento e della conseguente procedura esecutiva per carenza di legittimazione del creditore procedente ed estinzione del debito per il quale si procedeva.
Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 4.6.2023 (cfr. doc. n. 6 parte opponente), rigettava l'istanza di sospensione, ritenendola carente di fumus boni iuris sulla base della seguente motivazione: «Con riferimento alla carenza di legittimazione, e conseguente estinzione per rinuncia, l'opponente deduce che in base all'accordo quadro del 30.9.2019 depositato e dell'allegata scrittura privata, AS si sia accollata i Crediti MPS e si fosse impegnata CP_2 alla loro rinuncia nei suoi confronti, fatti salvi Crediti Residui (così come definiti dalla Scrittura
Privata ivi menzionata). Preliminarmente deve rilevarsi che i documenti depositati risultano firmati per quanto riguarda l'accordo quadro del 30.9.2019 da FC SR (allegato 2 di parte opponente), nella persona del legale rappresentante e da nella qualità di CP_1 Controparte_4 sub servicer di e per quanto riguarda la scrittura privata della medesima Controparte_2 data fra la medesima e GA SR risulta firmata solo da , nella CP_2 Controparte_4 qualità di sub servicer di Da tali atti emerge chiaramente che la rinuncia di Controparte_2
ai crediti, fra cui quello per il quale si procede, era inserita in una complessa CP_2 operazione, all'interno di un Piano di rientro ai sensi dell'art. 67 l. fall., che prevedevano il rimborso da parte di GA dell'esposizione debitoria per la somma di € 25.700.000,00. È pacifico fra le parti che le controprestazioni contenute in tali atti non sono state effettuate, ed è documentalmente provato (doc. 2 di parte opposta) che non è stato presentato piano di risanamento da parte di AS. Ciò risulta altresì anche documentalmente al f. 3 del file accordo quadro, nel quale è inserita parte di altro documento, privo di data, ma anteriore al 28.2.2019, con il quale dava atto del mancato rimborso nei termini pattuiti nell'accordo quadro della suddetta CP_4 somma, chiedendo in conseguenza di ciò diversa obbligazione scaturente da una lettera di impegno non in atti. Tale documento è quindi incompatibile con una rinuncia al credito, in quanto se ne chiedeva l'adempimento in una fase posteriore al 30.9.2019. Le successive cessioni da
a FC non costituiscono prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tali CP_2 accordi, essendo avvenute a ben tre anni di distanza ed essendo incontroverso fra le parti che i debiti oggetto della cessione siano quelli verso la società, e non verso la persona fisica del defunto
come quello per cui si procede». Controparte_3
Il Giudice dell'Esecuzione condannava quindi parte opponente a rifondere al creditore opposto le spese di procedura liquidate in € 4.000,00, oltre ad oneri di legge, e assegnava alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha riassunto la causa, deducendo: CP_1
a) la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della titolarità Controparte_2 del credito, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in G.U. ex art. 58 T.U.B.; la mancanza dei requisiti di legge per il recupero di crediti cartolarizzati, non essendo la ridetta CP_2 iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B.; l'intervenuta cessione del credito a FC S.r.l. e obbligo di
[...] di rinuncia al credito;
b) l'estinzione del credito azionato da Controparte_2 er intervenuto accollo liberatorio perfezionatosi tra Controparte_2 [...]
e successiva estinzione del credito per intervenuta rinuncia da parte Parte_2 della stessa GA S.r.l.
Si è ritualmente costituita in giudizio, nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., la parte convenuta opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il Controparte_2 rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
a preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione Controparte_2 per avere la parte opponente sviluppato, «seppure in parte», motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli formulati in sede di ricorso avanti al Giudice dell'Esecuzione; nello specifico, ha dedotto che:
a) la a introdotto questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, in relazione a CP_1
«supposte trattative ed accordi commerciali fra terzi» che, se ed in quanto veritiere, si sarebbero verificate prima della formazione del titolo;
b) opera professionalmente Controparte_2 nel settore dei veicoli di cartolarizzazione, iscritta nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, al n. 35624.6; c) nel 2019, la Banca MPS S.p.A. vantava un rilevante credito verso il e di oltre € Controparte_5 Controparte_3
110.000.000,00 (nominale) e decideva di trattare con investitori istituzionali al fine di cedere a stralcio il credito dietro il pagamento immediato del corrispettivo;
la Controparte_2 valutata l'opportunità dell'operazione, soprattutto per la capacità patrimoniale immobiliare del
Gruppo, decideva di rilevare la posizione creditoria complessiva e formalizzava un accordo quadro con il volto a disciplinare il rimborso dei crediti acquisiti da Banca MPS S.p.A.. Controparte_5
Sulla base di tale accordo, la società GA, holding del avrebbe dovuto farsi Controparte_5 carico dell'esposizione debitoria complessiva ristrutturata, nell'ambito di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare;
il corretto adempimento del piano di risanamento costituiva una condizione essenziale dell'accordo quadro, in esito al quale, con l'adempimento dell'obbligazione di restituzione del credito ristrutturato, Controparte_2 avrebbe liberato gli altri debitori, in particolare il patron dalle altre Controparte_3 posizioni debitorie;
l'operazione non era andata a buon fine per mancato adempimento e pertanto era rimasta creditrice nei confronti di tutti i soggetti coinvolti - ossia le Controparte_2 società del gruppo e la persona di - per gli importi originari;
c) CP_3 Controparte_3 per i crediti vantati nei confronti del debitore principale era subentrata Controparte_3 come «erede pura e semplice» la moglie CP_1
Il Giudice, con decreto ai sensi dell'art. 171 bis cod. proc. civ. in data 19.1.2024, previa declaratoria di insussistenza di questioni rilevabili di ufficio e/o da sottoporre alla trattazione delle parti, ha confermato la prima udienza di trattazione avanti a sé per il 18.3.2024.
La parte opponente con la prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ., ha sollevato CP_1 una serie di ulteriori e diversi motivi di opposizione, in particolare l'obbligo del Giudice dell'Esecuzione di disporre la sospensione della procedura alla luce della natura di «consumatore» del debitore originario richiamando le Sezioni Unite della Corte di Controparte_3
Cassazione n. 9479/2023.
Con atto depositato in PCT il 27.2.2024 (ore 19:08), parte opponente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ., nella quale ha dedotto che la aveva accettato l'eredità del defunto marito con beneficio di inventario CP_1
(doc.ti n. 20, 21, 22, 23).
Esaurito il deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., si sono costituiti per parte opponente i nuovi difensori Avv.ti MUNARI, PEDEMONTE e DE LINZ, in CP_1 sostituzione del precedente difensore Avv. FUSCO.
Il Giudice, con provvedimento del 18.3.2024, ha così statuito: «Rilevato che per quanto attiene all'attrice opponente la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. è da ritenersi quella depositata il 27.2.2024 alle ore 19.08, per l'inequivoco dato testuale ricavabile nell'intestazione (comparsa di costituzione di nuovo difensore con memoria ex art. 17 1 ter n. 2 c.p.c.) e nelle conclusioni la stessa richiede (testualmente confida nel) «l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui riprodotte, e delle istanze istruttorie qui formulate», per cui vanno dichiarate tardive ed inammissibili i successivi depositi delle ore 20.18 e 20.24 e la documentazione allegata. Rilevato che in tale memoria non sono state formulate istanze istruttorie l'opponente non ha formulato richieste di prove testimoniali. Rilevato che per quanto attiene a parte opposta irrituale ed inammissibile è l'atto depositato in data 29.2.2024 e denominato «memoria di opposizione a duplicazione di atti da parte di nuovo difensore», mentre nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n.
2 c.p.c. non vengono formulate richieste di acquisizione di prova orale, ma depositati una serie di atti, alcuni dei quali genericamente richiamati doc. B nella suddetta memoria, rispetti ai quali deve rilevarsi da un lato che gli stessi allo stato non risultano visibili in PCT, dall'altro che non saranno oggetto di valutazione atti e documenti prodotti senza un indice che consenta l'identificazione di ciascuno di essi per contenuto, tipologia e rilevanza, dovendosi condividere l'impostazione giurisprudenziale enunciata dal Cass. ord. 19002/2022 secondo cui «Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617 del 26/05/2011)»; conseguentemente, ha fissato l'udienza del
24.2.2025 per rimettere la causa in decisione.
Con atto in PCT del 9.12.2024, si sono costituiti quali nuovi difensori della li Avv.ti CP_1
Carlo CANA e Andrea ROSA.
All'udienza del 24.2.2025 la causa è passata in decisione.
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La procedura esecutiva incardinata da si fonda sul titolo esecutivo di Controparte_2 formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Tribunale di
Busto Arsizio n. 1047/2018, ottenuto dalla nei confronti di Parte_1
decreto ingiuntivo non opposto. Controparte_3
In forza del predetto decreto ingiuntivo, è stato ingiunto a di pagare a MPS Controparte_3
S.p.A. la somma di € 10.438.585,34, oltre accessori e spese legali.
Il decreto ingiuntivo emesso a favore di MPS S.p.A. nei confronti di è stato Controparte_3 successivamente azionato da ei confronti di in forza Controparte_2 CP_1 delle seguenti circostanze: 1) dal lato attivo ed in punto di legittimazione attiva di CP_2
sulla scorta del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 9.12.2019 ai
[...] sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., in forza del quale la MPS S.p.A. ha ceduto a un portafoglio di Controparte_2 crediti individuabili in blocco tra cui i crediti vantati dalla stessa MPS nei confronti di
2) dal lato passivo ed in punto di legittimazione passiva, dal debitore Controparte_3 originario (deceduto) alla moglie nella sua qualità di Controparte_3 CP_1 erede del 50% del patrimonio del marito in forza del testamento olografo del 31.8.2021 - Notaio
(doc. n. 1 fascicolo parte opponente), esecutata e chiamata a rispondere ai sensi degli Per_1 artt. 752 e ss. cod. civ..
Parte opponente, nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. (depositata il 27.2.2024 alle ore
19:08), ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti, per avere la stessa accettato l'eredità del defunto debitore originario, con Controparte_3 beneficio di inventario come da allegata documentazione (doc.ti n. 12, 21, 22, 23).
Si rende pertanto necessario esaminare la suddetta questione per la prima volta rappresentata da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ., ritenuta tardiva da
Controparte_2
Sul punto, merita richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 10531/2013), secondo cui il rilievo dell'accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto e l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 cod. proc. civ. rileva come un fatto che, da solo, è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede con le conseguenze di cui all'art. 490 cod. civ., fatto impeditivo destinato ad assumere rilevanza per il solo suo emergere nel processo.
Nell'ordinanza delle Sezioni Unite sopra citata si rileva che «… la esistenza, già documentata in atti, dell'accettazione con beneficio di inventario e del conseguente limite di responsabilità dell'erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili di ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice».
L'accettazione con beneficio di inventario integra, pertanto, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice e liberamente invocabile anche nell'eventuale giudizio di appello (Cass., anche, SS.UU. n. 10531/2017 e Cass. n. 20531/2020), rispetto alla quale non occorre una tempestiva allegazione e prova (Cass. n. 226/2001).
Ciò detto, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, co. 2, cod. civ. (Cass. n. 23398/2022).
A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo «intra vires hereditatis», e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente «cum viribus hereditatis», con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari non possono aggredire (Cass. n. 29252/2020, n. 27364/2016, n. 6488/2007, n.
11084/1993).
Parte opponente, sulla scorta di tale circostanza, ha rilevato l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata nei propri confronti, non potendo ella essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio - appunto le partecipazioni societarie detenute nelle società GA S.r.l. e FC S.r.l. oggetto di pignoramento - dei debiti pacificamente contratti dal de cuius ed azionati in precetto. L'opposizione, sotto tale profilo, appare fondata.
La cadenza procedimentale fissata dagli articoli 484 e ss. cod. civ. prevede, infatti, che l'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede «chiamato» all'eredità sia effettuata a mezzo dichiarazione ricevuta da un Notaio (dichiarazione pacificamente sussistente nel caso di specie) e conseguente redazione dell'inventario nel termine di legge (parimenti effettuata nel caso in esame, in cui risulta che all'accettazione siano conseguite l'apertura e la redazione dell'inventario), con l'effetto, previsto dal successivo articolo 490 cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva incardinata nei confronti di a mezzo CP_1 del pignoramento notificato in data 6.4.2023 ha ad oggetto il patrimonio personale della e, in particolare, le quote di partecipazione originariamente detenute dalla stessa CP_1 nelle società GA S.r.l. e FC S.r.l., quote di partecipazione che sono diverse ed CP_1 ulteriori da quelle «astrattamente» pervenute alla stessa in forza del testamento CP_1 olografo di e, come tali, non direttamente pignorabili. Controparte_3
La tesi di parte opposta secondo cui la arebbe decaduta dal Controparte_2 CP_1 beneficio, per essersi dichiarata, in molteplici atti processuali, quale erede pura e semplice di e per avere in ogni caso, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. civ., «disposto» dei Controparte_3 beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile, non appare fondata, in primis non risultando adeguatamente provata nel presente giudizio dalla documentazione allegata agli atti, dalla quale non è dato evincere che la CP_1 sia decaduta da tale beneficio.
Invero, sotto il primo profilo, appare irrilevante la circostanza che la in ulteriori e CP_1 differenti giudizi, anche pendenti tra le medesime parti, si sia qualificata puramente e semplicemente quale “erede” di senza dare atto della intervenuta accettazione con Controparte_3 beneficio di inventario, della quale invece ha inteso dare atto nel presente giudizio, seppure tardivamente.
Sotto il secondo profilo, la difesa di a poi prodotto in giudizio una serie Controparte_2 di provvedimenti giudiziali (susseguitisi da aprile 2024 a novembre 2024), con i quali il Tribunale di Firenze, pronunciandosi su questioni analoghe a quelle trattate nel presente contenzioso, ha ritenuto infondate le deduzioni e/o eccezioni svolte dalla qualificando la medesima CP_1 come erede pura e semplice e quindi ritenendola decaduta dal beneficio di inventario, per avere agito sia per la riscossione di crediti del de cuius che per la cessione dei crediti ereditati dal de cuius.
Orbene - al netto della singolarità del comportamento tenuto dalla (che sembra CP_1 rammentarsi dell'accettazione beneficiata a seconda delle differenti necessità processuali) - tale circostanza non costituisce motivo di decadenza dal beneficio;
né rileva che la abbia CP_1 agito per il recupero di crediti dello (azione - questa - che non rientra fra quelle CP_3 contemplate nell'art. 493 cod. civ. - norma che l'ordinamento pone a garanzia dei creditori - che, nel richiedere l'autorizzazione del Tribunale, fa riferimento solo all'ipotesi di fuoriuscita di beni dal patrimonio del de cuius e non alla diversa ipotesi di azioni recuperatorie volte a garantire il reingresso all'attivo ereditario di crediti del de cuius). Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 cod. civ., è necessario che l'erede ponga in essere un qualsiasi atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione destinato ad incidere sul patrimonio ereditario, alterandone o diminuendone la consistenza, circostanza - questa - che non è sorretta da alcuna prova nel presente giudizio. In particolare, quanto alla diffida inviata da Method Investments & Advisory Ltd a FC S.r.l. (in cui la prima ha asserito di aver acquisito dalla i crediti per finanziamenti soci vantati nei confronti di FC S.r.l., per l'importo di € CP_1
18.000.000,00, donde dovrebbe evincersi dalla medesima che la avrebbe disposto CP_1 anche dei crediti acquisiti in successione a seguito del decesso del marito), deve osservarsi che l'asserita cessione non è stata adeguatamente provata, producendosi in atti unicamente la copia della diffida in questione, che da sé sola non vale a provare l'assunto di controparte (difettando la prova della conclusione dell'accordo). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione risulta fondata;
le osservazioni che precedono in ordine all'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in merito all'impossibilità di aggredire il patrimonio personale dell'odierna opponente, rivestono natura assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alle altre questioni di merito sollevate.
Infatti, acclarato che parte opponente ha accettato l'eredità del defunto marito con beneficio di inventario e che l'esecuzione è stata incardinata sul patrimonio personale della stessa, viene meno la logica motivazione di esaminare le altre questioni poste dalla difesa della CP_1
Invero, in applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise.
Pur a fronte dell'accoglimento della proposta opposizione, sussistono fondati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La difesa della ha invero portato all'attenzione del Tribunale, e formalmente del CP_1 creditore procedente, la circostanza dell'accettazione dell'eredità devoluta da CP_3
con beneficio di inventario solo in sede di memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.,
[...] depositando in particolare la documentazione a corredo di tale prospettazione solo nella seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ..
Ancora, non può non assumere rilevanza il comportamento tenuto dalla difesa della CP_1 che, a fronte dei motivi di opposizione formulati avanti al Giudice dell'Esecuzione al momento del deposito del ricorso, ha introdotto nella presente sede, in maniera irrituale ed addirittura in sede di memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., nuovi ed ulteriori motivi di opposizione.
Tali comportamenti, complessivamente valutati, non possono che condurre ad una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 9595/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione formulata da e, per l'effetto, dichiara CP_1
l'inefficacia dell'esecuzione avviata sui beni personali della ed oggetto di CP_1 pignoramento.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.