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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/02/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 4735/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
II SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024 ore 10:30
Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Maria Sciarrone sono presenti l'avv. Alessia Biamonte per delega dell'avv. Cristiano UZ per parte opponente e l'avv. Martia
Larussa per delega dell'avv. Massimo Larussa per parte opposta.
I difensori precisano, rispettivamente, le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e verbali di causa e atti allegati, da intendersi integralmente riportati e trascritti e ne chiedono il relativo accoglimento. I difensori discutono oralmente ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
Il Giudice,
Rientrato dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza redatta su fogli separati da considerarsi parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15:30.
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
1
R.G. n. 4735/2017 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, udite le conclusioni delle parti, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso dell'udienza del 27 febbraio 2024, e, previo ritiro in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della seguente:
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. di R.G. 4735/2017 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(P.I. in persona del rappresentante legale p.t. e
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano UZ (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soverato alla via Panoramica,7, C.F._3 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- parte opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) e, Controparte_1 P.IVA_2 per essa, in forza di relativo di servicing, quale mandataria oggi Org_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Larussa (C.F. ) ed
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via A. Turco, 83 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 812/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
La come rappresentata e e Parte_2 Parte_3
in qualità di fideiussori - giusto atto di fideiussione generico sottoscritto in Parte_2 data 23 luglio 2010 - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.812/2017, con cui il
Tribunale di Catanzaro aveva loro ingiunto di pagare, in favore della , per Controparte_3
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R.G. n. 4735/2017 essa, quale mandataria, la somma di €. 17,994,98 oltre interessi come richiesti Org_1 in ricorso e spese della procedura, quale saldo debitore rinveniente da un conto corrente ordinario n. 401408187 intrattenuto dalla presso la Parte_2 filiale di Soverato della tanto come da estratto conto, saldaconto certificato ex Controparte_4 articolo 50 T.U.L.B. e e atto di fideiussione allegati al procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione l'opponente - rappresentando preliminarmente l'obbligo di mediazione in capo all'opposto – disconosceva sia la scrittura privata allegata alla lettera D9 del ricorso monitorio che tutte le sottoscrizioni apposte sul documento indicato come “fideiussione
Omnibus Limitata – Ed. 11/2008 – Mod. S3A384/16 “ - prodotto in copia;
contestava altresì la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria, (evidenziando che la stessa si fondava sulla sola attestazione di conformità ex articolo 50 del d.lgs. 385/93) atteso che il richiamato documento si limitava ad indicare la somma senza specificare gli importi a titolo di capitale e di interessi e, ancora, non indicava come questi ultimi erano stati calcolati. Contestava, altresì, la violazione delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi e segnatamente 1) indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultra legale con riferimento all'inesistente parametro delle condizioni praticate usualmente sulla piazza;
2) Mancata previsione contrattuale della Commissione di massimo scoperto trimestrale;
3) illegittima previsione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse; 4)
Mancata regolamentazione delle valute;
5) Mancata regolamentazione delle spese per singola operazione per chiusura, assicurazione, postali.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità
e comunque l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertata e dichiarata la non dovutezza della somma ingiunta attesa la documentazione senza valore probatorio in via subordinata che venisse rideterminato l'importo esatto del debito a mezzo di consulenza tecnica. Con vittoria di spese di lite da distrarsi
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale previa ricostruzione dei fatti di causa, depositando gli estratti di conto corrente riguardanti la posizione debitoria in esame contenenti l'indicazione di tutte le operazioni attive e passive tra banca e correntista, contestava nel merito
- per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente attesa l'inesistenza delle doglianze mosse ( ivi compresa l'eccezione di disconoscimento della scrittura privata e delle sottoscrizioni apposte per la quale, a scopo tuzioristico, proponeva istanza di verificazione) chiedendone in via principale il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, con provvedimento del 20 febbraio 2018 pronunciato fuori udienza, rilevando che da una prima comparazione operata dallo stesso giudice tra la firma apposta dalla nel contratto di fideiussione e la firma apposta sulla procura Parte_3
3
R.G. n. 4735/2017 dell'atto di citazione in opposizione appariva altamente probabile che la firma contestata fosse da ricondurre alla;
ritenendo, pertanto, possibile concedere la provvisoria esecutorietà al Parte_3 decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, atteso il carico di ruolo, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto r assegnava a parte opponente il termine per la presentazione della domanda di mediazione fissando l'udienza del 18 settembre 2018 per la verifica del buon esito ovvero per il prosieguo.
Alla detta udienza concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 17 settembre 2019 per i provvedimenti immissivi.
Alla detta udienza il diverso giudicante, rilevando che la genericità delle allegazioni di parte opponente sulla violazione delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi annessi non consentiva in alcun modo di disporre CTU contabile assumendo la stessa carattere meramente esplorativo;
rilevando con specifico riferimento al disconoscimento della firma apposta dal fideiussore ed alla successiva istanza di verificazione formulata da Parte_3 parte opposta che il giudice non doveva necessariamente disporre CTU grafologica qualora avesse potuto desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisiste al processo, rinviava per la precisazione e la discussione orale all'udienza del 5 maggio 2020.
Quindi dopo una serie di differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata anche ai sensi del 309 c.p.c,; questo giudice, ultimo assegnatario, rinviava all'udienza del 23 novembre 2023 quindi alla presente udienza dove la causa viene decisa come dalla presente Sentenza.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
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R.G. n. 4735/2017 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, essendo stata raggiunta la prova della debenza delle somme richieste sia in ordine all' an che al quantum, come incardinate al rapporto contrattuale di conto corrente e provate con la documentazione trasfusa in atti da parte opposta.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, con la produzione nella fase monitoria del contratto di conto corrente e dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. (D.lgs. 385/ 1993). Ha quindi prodotto, nella fase dell'opposizione, tra gli altri, per provare la propria pretesa creditoria, gli estratti di conto corrente riguardanti la posizione debitoria in esame, e ciò ha consentito al giudicante di fondare il proprio convincimento in ordine alla dimostrazione dell'esatto ammontare del credito indicato nel ricorso monitorio come risultante dalle operazioni eseguite ed annotate sul citato conto corrente n. Ed invero in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto ex art. 50 TUB – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito – dall'ordinario estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca. L'estratto ex art.50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca, mentre gli estratti conto, come nel caso che ci occupa, trascorso il periodo di tempo dalla loro
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R.G. n. 4735/2017 comunicazione al correntista, assumono carattere di incontestabilità e, conseguentemente, vanno ritenuti idonei a fungere da prova anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Attesi i superiori richiami, si deve, pregiudizialmente, osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Nel caso di specie questo giudicante - confermando quanto già accertato nella fase monitoria nella quale era stata esaminata la documentazione su cui era fondata la richiesta nonché nella presente fase dal diverso giudicante che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto decidendo, con correlato rinvio per p.c., in ordine al disconoscimento delle firma da parte della opponente , di non dover disporre CTU grafologica avendo potuto desumere la Parte_3 veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisiste al processo ( cfr. da ultimo Cass. n.
25508/2021) - ha riscontrato che parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio depositando in monitorio e nella presente fase fin dalla comparsa di costituzione tra gli altri, gli estratti conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere relative all'intera durata del rapporto consentendo così a parte opponente di poter prendere proficuamente posizione, in modo dettagliato, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda.
Parte opposta ha, dunque, allegato e provato sia la fonte contrattuale del rapporto di tutte le parti nei rispettivi ruolo di debitore principale e fideiussori, sia l'entità del credito residuo desunto dagli
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R.G. n. 4735/2017 estratti conto per tutto il tempo della durata del rapporto, per poi allegare l'inadempimento di controparte che viceversa ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la non dovutezza della somma ingiunta in ttto o in parte, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione, disattendendo, dunque, gli oneri di allegazioni e probatori.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 812/2017 emesso dall'intestato Tribunale deve essere confermato, rimanendo all'evidenza assorbite tutte le ulteriori difese di parte opponente. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, in particolare considerando che la causa non presentava questioni complesse ed ha avuto un'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 812/2017.
Condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in €
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 febbraio 2024
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
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R.G. n. 4735/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
II SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024 ore 10:30
Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Maria Sciarrone sono presenti l'avv. Alessia Biamonte per delega dell'avv. Cristiano UZ per parte opponente e l'avv. Martia
Larussa per delega dell'avv. Massimo Larussa per parte opposta.
I difensori precisano, rispettivamente, le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e verbali di causa e atti allegati, da intendersi integralmente riportati e trascritti e ne chiedono il relativo accoglimento. I difensori discutono oralmente ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
Il Giudice,
Rientrato dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza redatta su fogli separati da considerarsi parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15:30.
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
1
R.G. n. 4735/2017 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, udite le conclusioni delle parti, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso dell'udienza del 27 febbraio 2024, e, previo ritiro in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della seguente:
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. di R.G. 4735/2017 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(P.I. in persona del rappresentante legale p.t. e
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano UZ (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soverato alla via Panoramica,7, C.F._3 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- parte opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) e, Controparte_1 P.IVA_2 per essa, in forza di relativo di servicing, quale mandataria oggi Org_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Larussa (C.F. ) ed
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via A. Turco, 83 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 812/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
La come rappresentata e e Parte_2 Parte_3
in qualità di fideiussori - giusto atto di fideiussione generico sottoscritto in Parte_2 data 23 luglio 2010 - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.812/2017, con cui il
Tribunale di Catanzaro aveva loro ingiunto di pagare, in favore della , per Controparte_3
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R.G. n. 4735/2017 essa, quale mandataria, la somma di €. 17,994,98 oltre interessi come richiesti Org_1 in ricorso e spese della procedura, quale saldo debitore rinveniente da un conto corrente ordinario n. 401408187 intrattenuto dalla presso la Parte_2 filiale di Soverato della tanto come da estratto conto, saldaconto certificato ex Controparte_4 articolo 50 T.U.L.B. e e atto di fideiussione allegati al procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione l'opponente - rappresentando preliminarmente l'obbligo di mediazione in capo all'opposto – disconosceva sia la scrittura privata allegata alla lettera D9 del ricorso monitorio che tutte le sottoscrizioni apposte sul documento indicato come “fideiussione
Omnibus Limitata – Ed. 11/2008 – Mod. S3A384/16 “ - prodotto in copia;
contestava altresì la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria, (evidenziando che la stessa si fondava sulla sola attestazione di conformità ex articolo 50 del d.lgs. 385/93) atteso che il richiamato documento si limitava ad indicare la somma senza specificare gli importi a titolo di capitale e di interessi e, ancora, non indicava come questi ultimi erano stati calcolati. Contestava, altresì, la violazione delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi e segnatamente 1) indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultra legale con riferimento all'inesistente parametro delle condizioni praticate usualmente sulla piazza;
2) Mancata previsione contrattuale della Commissione di massimo scoperto trimestrale;
3) illegittima previsione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse; 4)
Mancata regolamentazione delle valute;
5) Mancata regolamentazione delle spese per singola operazione per chiusura, assicurazione, postali.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità
e comunque l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertata e dichiarata la non dovutezza della somma ingiunta attesa la documentazione senza valore probatorio in via subordinata che venisse rideterminato l'importo esatto del debito a mezzo di consulenza tecnica. Con vittoria di spese di lite da distrarsi
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale previa ricostruzione dei fatti di causa, depositando gli estratti di conto corrente riguardanti la posizione debitoria in esame contenenti l'indicazione di tutte le operazioni attive e passive tra banca e correntista, contestava nel merito
- per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente attesa l'inesistenza delle doglianze mosse ( ivi compresa l'eccezione di disconoscimento della scrittura privata e delle sottoscrizioni apposte per la quale, a scopo tuzioristico, proponeva istanza di verificazione) chiedendone in via principale il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, con provvedimento del 20 febbraio 2018 pronunciato fuori udienza, rilevando che da una prima comparazione operata dallo stesso giudice tra la firma apposta dalla nel contratto di fideiussione e la firma apposta sulla procura Parte_3
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R.G. n. 4735/2017 dell'atto di citazione in opposizione appariva altamente probabile che la firma contestata fosse da ricondurre alla;
ritenendo, pertanto, possibile concedere la provvisoria esecutorietà al Parte_3 decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, atteso il carico di ruolo, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto r assegnava a parte opponente il termine per la presentazione della domanda di mediazione fissando l'udienza del 18 settembre 2018 per la verifica del buon esito ovvero per il prosieguo.
Alla detta udienza concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 17 settembre 2019 per i provvedimenti immissivi.
Alla detta udienza il diverso giudicante, rilevando che la genericità delle allegazioni di parte opponente sulla violazione delle norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi annessi non consentiva in alcun modo di disporre CTU contabile assumendo la stessa carattere meramente esplorativo;
rilevando con specifico riferimento al disconoscimento della firma apposta dal fideiussore ed alla successiva istanza di verificazione formulata da Parte_3 parte opposta che il giudice non doveva necessariamente disporre CTU grafologica qualora avesse potuto desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisiste al processo, rinviava per la precisazione e la discussione orale all'udienza del 5 maggio 2020.
Quindi dopo una serie di differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata anche ai sensi del 309 c.p.c,; questo giudice, ultimo assegnatario, rinviava all'udienza del 23 novembre 2023 quindi alla presente udienza dove la causa viene decisa come dalla presente Sentenza.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
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R.G. n. 4735/2017 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, essendo stata raggiunta la prova della debenza delle somme richieste sia in ordine all' an che al quantum, come incardinate al rapporto contrattuale di conto corrente e provate con la documentazione trasfusa in atti da parte opposta.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, con la produzione nella fase monitoria del contratto di conto corrente e dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. (D.lgs. 385/ 1993). Ha quindi prodotto, nella fase dell'opposizione, tra gli altri, per provare la propria pretesa creditoria, gli estratti di conto corrente riguardanti la posizione debitoria in esame, e ciò ha consentito al giudicante di fondare il proprio convincimento in ordine alla dimostrazione dell'esatto ammontare del credito indicato nel ricorso monitorio come risultante dalle operazioni eseguite ed annotate sul citato conto corrente n. Ed invero in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto ex art. 50 TUB – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito – dall'ordinario estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca. L'estratto ex art.50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca, mentre gli estratti conto, come nel caso che ci occupa, trascorso il periodo di tempo dalla loro
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R.G. n. 4735/2017 comunicazione al correntista, assumono carattere di incontestabilità e, conseguentemente, vanno ritenuti idonei a fungere da prova anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Attesi i superiori richiami, si deve, pregiudizialmente, osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Nel caso di specie questo giudicante - confermando quanto già accertato nella fase monitoria nella quale era stata esaminata la documentazione su cui era fondata la richiesta nonché nella presente fase dal diverso giudicante che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto decidendo, con correlato rinvio per p.c., in ordine al disconoscimento delle firma da parte della opponente , di non dover disporre CTU grafologica avendo potuto desumere la Parte_3 veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisiste al processo ( cfr. da ultimo Cass. n.
25508/2021) - ha riscontrato che parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio depositando in monitorio e nella presente fase fin dalla comparsa di costituzione tra gli altri, gli estratti conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere relative all'intera durata del rapporto consentendo così a parte opponente di poter prendere proficuamente posizione, in modo dettagliato, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda.
Parte opposta ha, dunque, allegato e provato sia la fonte contrattuale del rapporto di tutte le parti nei rispettivi ruolo di debitore principale e fideiussori, sia l'entità del credito residuo desunto dagli
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R.G. n. 4735/2017 estratti conto per tutto il tempo della durata del rapporto, per poi allegare l'inadempimento di controparte che viceversa ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la non dovutezza della somma ingiunta in ttto o in parte, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione, disattendendo, dunque, gli oneri di allegazioni e probatori.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 812/2017 emesso dall'intestato Tribunale deve essere confermato, rimanendo all'evidenza assorbite tutte le ulteriori difese di parte opponente. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, in particolare considerando che la causa non presentava questioni complesse ed ha avuto un'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 812/2017.
Condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in €
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 febbraio 2024
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
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R.G. n. 4735/2017