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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1000/2023 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela Maria Zangara;
Appellante
CONTRO
); Controparte_1 C.F._2
Appellato non costituito
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2865/2023 del 27 giugno 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante con il quale – premesso di aver svolto, dal 14.07.2014 al 03.12.2016, le mansioni di operaio addetto al carico e scarico
1 delle merci alle dipendenze di , esercente l'attività di commercio Controparte_1
ambulante di prodotti alimentari– chiedeva il riconoscimento del carattere subordinato della prestazione lavorativa offerta e il pagamento dei crediti retributivi spettanti.
Per quanto qui di interesse, il primo decidente all'esito dell'istruttoria rilevava la carenza sia di allegazioni che di prove riguardanti i fatti costitutivi della domanda avanzata. In particolare, osservava che l'istruttoria svolta non aveva fatto emergere elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e il convenuto.
In merito alla mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi dell' – premesso CP_2
che tale adempimento non risultava necessario, atteso che la domanda formulata era volta all'accertamento dell'omissione contributiva e al conseguente pagamento, in via diretta, in favore del lavoratore e non dell'ente previdenziale – rigettava la domanda in quanto assorbita dalla mancata dimostrazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 5.12.2023; Parte_1
in assenza di regolare notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente la mancata prova della rinnovazione della notifica dell'appello nel termine perentorio assegnato da questa Corte.
Dagli atti risulta che con note del 22.01.24, parte appellante ha chiesto la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello nei confronti di P_
, non essendo andata a buon fine la notifica originaria;
ed invero, dal referto
[...]
versato in atti si evince che la notifica effettuata in data 19.12.2023 ai sensi dell'art. 140
c.p.c. non si è perfezionata poiché l'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa
2 spedita in pari data non è stato consegnato al destinatario in quanto “sconosciuto” all'indirizzo.
Con ordinanza del 26.01.2024 il collegio ha assegnato termine di un mese per procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso con contestuale rinvio della causa all'udienza del 15 aprile 2025.
Parte appellante non ha documentato di avere provveduto a rinnovare la notifica nei termini indicati e in data 3.6.2024 il difensore ha depositato rinuncia al mandato datata 16.05.2024, ricevuta dalla stessa parte in pari data.
All'udienza del 15.4.2025 l'appellante non ha provveduto al deposito telematico di note.
Indi, il collegio ha rinviato la causa all'udienza del 6.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter comma
4 c.p.c.
Con note depositate il 5.05.2025, la difesa dell'appellante ha chiesto un “rinvio della causa per consentire al sig. di nominare un proprio difensore di fiducia, con Parte_1
salvezza dei diritti”.
2. Tanto premesso, il processo va dichiarato estinto ex art. 307, comma 4, c.p.c.
2.1 Ed invero, parte appellante non ha provveduto validamente a rinnovare la notifica del ricorso in appello all'appellato nel termine di un mese concesso ex art. Controparte_1
3 due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato)”- Sez. 2 - , Ordinanza n.
9541 del 07/04/2023.
Nella vicenda in esame, parte appellante a seguito del termine di un mese concesso al fine di rinnovare la notifica a , non ha documentato di avere posto in essere Controparte_1
il predetto adempimento né ha allegato e documentato alcuna circostanza eccezionale idonea ai fini della rimessione in termini.
3. Si osserva, altresì, che a nulla rileva, ai fini del presente giudizio, la rinuncia al mandato, ex art. 85 c.p.c., depositata dal difensore dell'appellante.
Va a tale fine premesso che la rinuncia al mandato è intervenuta in data successiva alla scadenza del termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'appello.
Inoltre, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale la rinuncia al mandato da parte del difensore non produce effetti immediati, ma diventa efficace solo con la nomina di un nuovo difensore da parte dell'assistito; fino a tale momento, il difensore che ha rinunciato continua a essere titolare di tutti i poteri e doveri connessi alla difesa, compreso quello di partecipare agli atti del processo e di ricevere le notificazioni, in virtù del principio di continuità della difesa tecnica.
Peraltro, nelle note autorizzate lo stesso difensore ha dato atto che “risulta dalla consultazione telematica del fascicolo proc. n. 1000/2023 R.G. che ad oggi il Sig. Pt_1
, sebbene più volte sollecitato, informato telefonicamente dei rinvii di udienza e da
[...]
ultimo con lettera A/R del 17.04.2025 inviata presso la sua residenza e non ritirata, non ha provveduto a nominare nuovo difensore”.
4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
307 comma 3 con ordinanza depositata il 26.01.2024.
In fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben