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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 130 del 2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: quali eredi del sig. , con l'avv. CodiceFiscale_2 Persona_1
ALESSANDRO FICCO.
Appellanti
E
(C.F.: CO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. XAVIER P.IVA_1
SANTIAPICHI.
Appellato e Appellante NC
(C.F.: , difensore in proprio e con l'avv. Controparte_2 C.F._3
MASSIMO MANFREDONIA.
Appellato e Appellante NC
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
OGGETTO: servitù
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Persona_1 sentenza n. 12214 del 2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'eccezione di e di improcedibilità della domanda attrice;
ha dichiarato CP_2 CP_4 E_ inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della CO OR per carenza di legittimazione passiva;
ha condannato la Parte_2 [...]
alle spese a favore della OR;
ha rigettato la CO Parte_2 domanda principale proposta dalla , esistendo invece una servitù CO
a carico del terreno della e a favore del terreno del signor CO
e del terreno dei signori , , e Persona_1 CP_2 CP_4 Persona_2 CP_3 [...] Co
in forza della quale sul terreno della non possono essere realizzate opere a CP_5 meno di tredici metri dal confine con il terreno dei suddetti convenuti signori e Per_1
ha dichiarato la servitú di cui al capo precedente andata in prescrizione con CP_2 Co riguardo alle opere poste sul terreno della a meno di 13 metri dal confine, che siano state realizzate oltre venti anni prima del febbraio 2015; ha rigettato la domanda riconvenzionale Co del signor nei confronti della di demolizione delle opere poste a meno di 13 metri Per_1 dal confine, come pure la domanda di risarcimento dei danni e ha compensato le spese di causa tra la e i convenuti e gli CO Persona_1 CP_2
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione del luglio 2014 la
, premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma via CO
Nepal 24 (denominato Villa Leone) censito al catasto edilizio urbano al foglio 856, mappale
144 consistente in fabbricati d'abitazione e a uso uffici, accessori corti e giardino, edificato con licenza edilizia n. 1845 del 28.12.1970 e concessione n.1345/C del 28.7.1978, ha esposto di confinare sul fronte est rispettivamente con proprietà dei coniugi e Persona_1 [...]
consistente in villa con giardino contraddistinta dall'interno 4 e con villa Parte_2 interno 3 dei signori , e e che, durante lo CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 Controparte_5 svolgimento di un contenzioso di natura possessoria avviato dai confinanti, era emersa l'esistenza -a carico del lotto 874 di sua proprietà sopra indicato (secondo la suddivisione urbanistica dell'Ente Eur) e a favore del lotto 873 di proprietà (pro quota) dei convenuti- di una "servitù" di distacco con obbligo di non eseguire costruzioni sulla fascia di terreno corrispondente a 13 metri lineari di distanza dal confine del lotto 873. Ha dedotto l'attrice che il vincolo, mai prima affermato né rispettato tra le parti, era emerso dalla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sez. VII Giudice dott. Fulvio Valillo n.1413 del 28.6.2013, con la quale era stata decisa una causa possessoria e affermata l'esistenza del peso e disposta la necessità di rispettare il distacco, con condanna della a demolire CO le opere controverse, eseguite nel 2007 a distanza inferiore.
L'attrice, a seguito di questa sentenza, ha quindi convenuto in giudizio i confinanti per sentire dichiarare l'inesistenza del vincolo, ovvero in subordine la sua perenzione per prescrizione ultraventennale essendo stati realizzati fabbricati e opere a distanza inferiore a 13 metri dal confine, da più di venti anni.
Si sono costituiti in giudizio i signori e deducendo che CP_2 CP_4 E_ identica questione era stata già da loro posta tramite giudizio per il riconoscimento della Co servitù e l'accertamento che era stata violata dalla causa pendente avanti al Tribunale di
Roma R.G. n.75326/2013, Giudice Cons. Coluccio. Giudizio nel quale la CO
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande dei signori con
[...] CP_2 udienza per la discussione e la decisione fissata per il 17 febbraio 2015. Per cui hanno chiesto che la domanda nei loro confronti fosse stralciata e, dichiarato il bis in idem, fosse rimessa per connessione avanti all'altro Giudice per essere riunita all'altra causa pendente precedentemente proposta.
Sono rimasti contumaci i signori e CP_3 Controparte_5
2 Si sono pure costituiti in giudizio i signori e Persona_1 Parte_2 eccependo la carenza di legittimazione passiva della seconda per non essere proprietaria né titolare di diritti reali ma semplice abitatrice della proprietà del lotto confinante. Nel merito hanno chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate;
il solo signor ha Per_1 inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un diritto di distacco Co di 13 metri dal confine, a favore del suo terreno e per le opere realizzate sul terreno della nonché l'accertamento della violazione della distanza da parte della CO
, con conseguente sua condanna al ripristino dei luoghi con rispetto della prevista
[...] distanza e a risarcire i danni.
Acquisite le richieste ex art.183 cpc, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata per le conclusioni.
Nel corso del giudizio il procuratore di ne ha dichiarato l'avvenuto decesso E_ in data 24.6.2017 e ha chiesto rinvio affinché gli eredi potessero costituirsi in giudizio. Dopo la loro costituzione in via telematica, la causa è stata nuovamente rinviata per le conclusioni.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in udienza e in atti.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “1. Va rigettata la domanda preliminare dei signori di stralcio della domanda nei loro confronti per essere già CP_2 pendente altro giudizio avente ad oggetto identico accertamento sulla sussistenza della servitù, avanti al Tribunale di Roma Sezione VI, R.G. n. 75326/2013.
E' vero che nell'altro giudizio i signori , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 Controparte_5 comproprietari della porzione di terreno indicata come lotto 873 con accesso da via
Indonesia 70 int.3, hanno convocato la come proprietaria del CO lotto 874 (oltre ad altri soggetti suoi aventi causa) perché fosse accertata, a vantaggio del loro terreno, l'esistenza e la vigenza di una servitù consistente nel divieto per il fondo servente di realizzare manufatti od opere a una distanza inferiore a 13 metri dal confine tra i terreni, peso gravante sul terreno della , con conseguente CO accertamento che la proprietà confinante lotto 874 aveva violato il divieto e realizzato opere a distanza inferiore e con sua condanna a demolire ovvero arretrare le opere poste a distanza inferiore, meglio descritte nell'atto introduttivo, e con condanna a risarcire il danno.
Tuttavia la domanda proposta dai signori è stata dichiarata non ammissibile per CP_2 questioni attinenti un precedente giudizio possessorio svolto tra le identiche parti (signori e ), senza che l'accertamento sulla esistenza e validità CP_2 CO della servitù di distacco di 13 metri tra i due fondi sia stata esaminata nel merito.
Avverso la sentenza di inammissibilità i signori hanno proposto impugnazione e CP_2 la causa è ora pendente in appello. Tuttavia, allo stato non può ritenersi sussistere un bis in idem tra i due giudizio, non essendo quello proposto per primo giunto ad alcun accertamento sul merito della causa, essendo stato anzi dichiarato inammissibile la richiesta di questo accertamento.
Si rigetta quindi allo stato la richiesta di improcedibilità del presente giudizio, ovvero di riunione tra le due cause peraltro pendenti in gradi diversi, tra il presente giudizio e quello inizialmente pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. n.75326/2013, ora pendente in sede di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma, Sezione IV Civile, R.G. n.4031.
2. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta OR . Parte_2 Co Infatti la stessa non è proprietaria del fondo confinante con quello della attrice, né titolare di alcun diritto reale, ma semplicemente vi abita insieme al coniuge signor proprietario. Persona_1
E' vero che, come anche rileva la , la OR ha CO Parte_2 agito quale ricorrente nel giudizio possessorio proposto da lei e dal signor per Per_1
3 ottenere la declaratoria di illiceità di opere eseguite nel terreno della CO
e l'ordine di riduzione in pristino, e che nessuna contestazione sulla sua
[...] legittimazione è stata svolta nel suddetto giudizio possessorio. La circostanza è tuttavia indifferente al fine di determinare la sua legittimazione passiva nel presente giudizio petitorio, che non sussiste non essendo la OR titolare di qualsiasi diritto reale. Parte_2
Si accoglie la domanda di carenza di legittimazione passiva.
Peraltro la domanda riconvenzionale risulta essere stata svolta, infatti, dal solo signor proprietario dell'immobile. Per_1 Co Si condanna la al pagamento delle spese a favore della OR , liquidate Parte_2 come in dispositivo.
3. Nel merito, si reputa opportuno, per la corretta comprensione della vicenda, svolgere un'analitica ricostruzione dei fatti che hanno portato alla costituzione della pretesa servitù e alla sua negazione operata dall'attrice.
Come risulta dagli atti ed è provato documentalmente, i lotti 873 e 874 erano di proprietà dell' Il lotto 874 è stato venduto all'avv. con contratto n. 988 Parte_3 Controparte_7 rep.n.4552 dell'8.10.1968, nel quale tra l'altro è previsto che l'acquirente poteva costruirci un'abitazione "con l'osservanza delle prescrizioni tecniche speciali per l'utilizzazione del lotto... Le dette prescrizioni e norme sono allegate al predetto atto sotto le lettere C e D e ne fanno parte integrante... L'Ente potrà approvare la variante proposta, purché non contrasti con le norme e prescrizioni tecniche speciali e non deroghi ai limiti di altezza e di distacchi stabiliti dalle prescrizioni. L'acquirente potrà proseguire in ogni tempo la costruzione... purché osservi in ogni caso i distacchi e le altezze da esse stabiliti. 7).. l'Ente... potrà approvare in via di sanatoria... la costruzione eseguita in più, purché siano sempre rispettati i limiti dei distacchi e dell'altezza massima stabiliti nelle prescrizioni tecniche speciali... 8)
Sono state costituite inoltre con il predetto atto a carico dell'appezzamento di terreno, con lo stesso alto venduto, ed a favore dei seguenti appezzamenti di terreno... lotto di terreno edificabile contraddistinto nel piano di lottizzazione dell'Ente Autonomo EUR con il n.873... le seguenti servitù: a) di non eseguire opere per cui sia aumentato il volume dell'edificio ovvero siano comunque superati i limiti dei distacchi e dell'altezza stabiliti dalle prescrizioni tecniche speciali;
b) di non eseguire costruzioni sulla parte di terreno da lasciarsi libera secondo le anzidette prescrizioni tecniche speciali e comunque secondo le risultanze del progetto approvato... Se alla data di ultimazione dei lavori e in qualsiasi tempo successivo risulti che siano stati violati i divieti di costruzione dei lavori, e in qualsiasi tempo successivo risulti che siano stati violati i divieti che precedono, l'avente diritto potrà far cessare la turbativa ed esigere la rimozione della costruzione abusivamente eseguita".
L'Allegato C al contratto, sopra richiamato, riportava in modo dettagliato le "prescrizioni tecniche" per il lotto n.874, prevedendo tra l'altro una distanza minima di 13 metri dal lotto n.873.
Come detto, il lotto 874 è stato venduto in data 8 ottobre 1968 all'avv. Controparte_7
Il lotto 873 è stato venduto in data 2 aprile 1970 alla . In seguito è stato venduto al CP_8 signor , attuale proprietario. Persona_1
Il lotto 874 è stato venduto in data 20.3.1986 allo sceicco In Persona_3 data 29.12.1988 lo ha ceduto il lotto alla Srl Società Intermar Service. CP_9
La Società si è poi fusa per incorporazione alla , giusta delibera CO del 10.10.2001, esecutiva il 12.10.2001 con rogito notaio dott. a seguito della Persona_4 fusione è quindi divenuto di proprietà dell'attuale attrice.
Ricordato come i terreni siano giunti in proprietà degli attuali litiganti, esaminiamo il merito del giudizio.
4. Come ricordato, l'atto di vendita del lotto 874 dall'Ente Autonomo EUR all'avv. CP_7 dell'8.10.1968 indica precise condizioni poste a carico del lotto medesimo e a
[...]
4 vantaggio del lotto 873, tra le quali il divieto di realizzare nuove opere a meno di 13 metri di distanza dal confine con il lotto 873. Il convenuto e attore riconvenzionale signor e i convenuti signori indicano Per_1 CP_2 che con questo atto di vendita sia stata costituita una servitù a carico del fondo 874 e a beneficio del lotto 873, consistente tra l'altro nel divieto di realizzare nuove opere a meno di
13 metri dal confine tra i due fondi, peso inerente l'immobile. Co L'attrice contesta trattarsi di costituzione di servitù qualificandolo quale un impegno preso dal soggetto acquirente avv. e che non sarebbe perdurato con le Controparte_7 successive vendite, per non essere stato espressamente citato nei successivi contratti di vendita.
Si rileva che l'atto di vendita dell'8.10.1968 è stato regolarmente trascritto ed è stata cosi trascritta anche l'assunzione dell'obbligo a carico del fondo lotto 874 e a favore del lotto 873. I successivi atti di vendita, seppure non riportano l'intera formula vista sopra con la quale è stato assunto l'obbligo di rispetto di determinate distanze, indicano espressamente che la proprietà viene trasferita con tutti i pesi, vincoli e servitu esistenti sul lotto 874. Né
l'eventuale omessa indicazione avrebbe potuto fare venire meno l'obbligo espressamente assunto con la vendita del 1968. Questo obbligo ha il preciso contenuto di una servitù, costituendo un obbligo a carico del fondo lotto 874 (servente) a favore di altro fondo lotto 873 (dominante). Ha infatti le caratteristiche proprie della servitù, consistendo nell'assunzione dell'obbligo, appunto a carico di un fondo e a vantaggio di un altro, obbligo consacrato nel contratto di vendita regolarmente trascritto, quindi costituente un preciso impegno che segue il fondo e che non può venire eliminato dalla omessa sua indicazione in un successivo atto di vendita.
Omissione che, si ripete, non c'è stata, dato che i successivi atti di vendita espressamente indicano che la proprietà è trasferita con i pesi, vincoli, obblighi e servitù inerenti il fondo.
Del resto l'atto di vendita del 1968 espressamente qualifica la prescrizione quale "servitu".
In ogni caso la trascrizione dell'atto di vendita del 1968 e della relativa servitù impone che il peso permanga anche qualora i successivi atti di vendita non la avessero indicata.
La rileva che, secondo la previsione del contratto CO dell'8.10.1968, l'obbligo sarebbe derogabile da parte dell'Ente EUR, in modo del tutto discrezionale, possibilità che ritiene costituire insanabile contrasto con la pretesa natura di servitù ovvero di obbligo oggettivamente gravante sul fondo. Cita espressamente l'art.15 del contratto di vendita, secondo il quale "nel caso previsto dall'art.14 del contratto "le anzidette servitú saranno costituite al limite del volume e delle altre dimensioni che l'edificio avrà raggiunto"
Tuttavia l'art. 14 opera evidente riferimento ai lavori già approvati e da realizzare sul lotto
874, per precisare che, qualora il volume di queste opere risultasse superiore a quanto previsto dalle "prescrizioni tecniche speciali dell'Ente EUR, è previsto un meccanismo di sanatoria, "purché siano sempre rispettati i limiti dei distacchi e dell'altezza massima stabiliti nelle prescrizioni tecniche speciali. Con il doppio limite, quindi, che la "violazione del limite" possa essere in questo modo sanata solamente per le opere già approvate e previste al momento della vendita del lotto del 1968 e che la violazione riguardi unicamente un aumento della cubatura, dovendosi tuttavia sempre rispettare le prescrizioni riguardanti, tra l'altro, i distacchi tra le opere e il confine con il lotto 873.
Non risulta confermato, quindi, che le "prescrizioni tecniche" riguardanti i distacchi con i fondi siano derogabili a scelta dell' ; al contrario risultano del tutto cogenti. Pt_3
Nemmeno è sostenibile che la servitù sia venuta meno per destinazione del buon padre di famiglia o per confusione, non essendo i terreni mai più appartenuti al medesimo soggetto, dopo la vendita del 1968 che prevede l'esistenza della servitù. Infatti la è soggetto CP_10 giuridico diverso dall'avv. che pure ne era socio di riferimento. Per cui Controparte_7 non rileva che la Villa Leone, realizzata in trasgressione della distanza minima prevista di
5 13 metri, sia stata realizzata quando il lotto 874 era di proprietà dell'avv. e Controparte_7 il lotto 873 della essendo due soggetti comunque differenti e non risultando essere CP_10 intercorso tra i due proprietari alcun atto giuridico di "eliminazione" della servitù.
Non può quindi accogliersi la domanda attrice, risultando invece la servitù di distacco minimo di 13 metri esistente.
5. In via subordinata l'attrice chiede accertarsi che il diritto di distacco a favore del fondo dominante sia venuto meno per mancato esercizio per oltre venti anni, in quanto le opere esistenti sul lotto 874 a meno di 13 metri dal confine con il lotto 873 sono state realizzate, per la grande parte, oltre venti anni prima del presente giudizio. Questione che pone anche quale eccezione alla domanda riconvenzionale del signor depositata nel febbraio Per_1
2015 insieme alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio.
Si fa riferimento, essenzialmente e tra l'altro a:
1. La piscina e la centrale termica, presenti nel progetto approvato nel 1986,
2. Gli edifici realizzati in aderenza al muro di confine di cui ai subalterni 10, 18, 19 e
20 (esistenti già nel 1977, come accertato dal ctu in precedente giudizio possessorio tra le parti, relazione di consulenza depositata in atti).
Dato che queste opere sono state realizzate oltre venti anni prima della domanda riconvenzionale, nei loro confronti la servitù relativa alla distanza minima dal confine deve ritenersi prescritta, come previsto dall'art.1073 cod.civ., avendo i proprietari dell'ex lotto 873 omesso per più di venti anni di fare valere il loro diritto al rispetto della distanza minima di
13 metri nei confronti di queste opere, tutte realizzate a distanza inferiore.
La tolleranza delle opere e il mancato esercizio del diritto per questo periodo, ne causa la prescrizione, con conseguente diritto dell'attrice a mantenere le indicate opere, anche se realizzata a distanza inferiore a quella minima prevista sopra indicata.
In quanto servitù "negativa", il suo mancato esercizio con riguardo alle ricordate opere non dà luogo alla sua perenzione in generale, permanendo il diritto del proprietario di inibire la realizzazione di nuove opere a distanza inferiore ai 13 metri. Il diritto è venuto tuttavia meno con riguardo alle opere realizzate da oltre venti anni e mai contestate prima.
Permane quindi il divieto di realizzare nuove opere a distanza inferiore da quella minima prescritta. Il divieto non vale, come detto, per le opere realizzate oltre venti anni prima del
2015, come pure ovviamente per le opere di manutenzione delle stesse, mentre deve ritenersi valere per le opere di nuova realizzazione, anche se collegate o incorporate con le costruzioni già esistenti
In proposito del tutto generica deve tuttavia ritenersi la domanda riconvenzionale svolta dal signor che ha chiesto accertarsi la violazione della distanza di 13 metri dal confine Per_1 per le opere esistenti sulla proprietà della e disporne la riduzione CO in pristino, senza specificare quali opere fossero state realizzate oltre venti anni fa e quali in epoca più recente. Opere che dovevano essere specificamente individuate.
Individuazione necessaria al fine di distinguere non solo le opere ultraventennali, ma anche per definire se le opere recenti abbiano costituito manutenzione di opere già esistenti, ovvero realizzazione di opere nuove e distinte, dalle precedenti, come tali inammissibili.
In conclusione, non sono eliminabili le opere realizzate oltre venti anni prima della domanda riconvenzionale proposta nel febbraio 2015: Si rigetta quindi la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dei luoghi, non essendo state specificamente individuate le opere da eliminare realizzate meno di venti prima.
Si rigetta, per analoghe ragioni, la domanda di risarcimento del danno.
Considerato che è stata rigettata la domanda principale di parte attrice ma ne sono state parzialmente accolte le richieste subordinate di prescrizione del diritto per mancato esercizio ultraventennale con riguardo alle opere realizzate da oltre venti anni, come pure è stata rigettata la domanda riconvenzionale del signor appare equo disporre la Per_1 compensazione delle spese di causa.
6 3.- e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Persona_1
1) Sulla data dalla quale far decorrere la prescrizione della servitù.
Impugna la sentenza in esame nella parte in cui si afferma che le opere siano state realizzate oltre venti anni prima del 2015. La parte sostiene che le contestazioni mosse dal sig. Per_1 sarebbero state formulate per la prima volta nel 2007 proponendo giudizio possessorio proprio per la tutela e per l'esercizio del proprio legittimo diritto alle distanze;
occorrerebbe pertanto considerare se le opere sono state realizzate oltre venti anni prima del settembre
2007 e non del 2015.
La documentazione fotografica del CTU del giudizio possessorio (Allegati 3 e 4 del doc.3) confermerebbe che le opere erano del 2007 e che pertanto solo in quell'anno il sig. Per_1 poteva accorgersi delle opere tanto da agire in giudizio. Inoltre, il Giudice rilevava che le opere site a meno di 13 metri dal confine erano solo la piscina e la centrale termica e non meglio specificati edifici esistenti dal 1977. In realtà, secondo l'appellante il Giudice non avrebbe considerato le altre opere murarie eseguite dalla società per cui è causa e si richiedeva in via riconvenzionale la rimozione.
2) Sul rigetto della domanda riconvenzionale del signor relativamente alla Per_1 rimozione delle opere poste dalla a meno di 13 metri dal confine tra le CP_1 due proprietà.
Considera errata la decisione del giudice di rigettare la domanda riconvenzionale del sig. inerenti alla richiesta di demolizione delle opere poste a meno di 13 metri dal Per_1 confine. L'appellante rammenta che oggetto del procedimento possessorio fossero proprio le opere eseguite nel 2007 dalla e sostiene di aver allegato prova documentale a CP_1 dimostrazione sia dell'anno di esecuzione delle opere sia della precisa individuazione di quelle per le quali era richiesta la riduzione in pristino dei luoghi. Tali opere sarebbero state specificatamente individuate dal CTU (allegati 3 e 4 del doc.3) nonché dalla perizia tecnica allegata proprio dalla alla domanda di sanatoria presentata nel 2007 al Comune CP_1 di Roma (allegato (24 della memoria ex art.183, comma VI, n.2 dell'odierno appellante), documento non contestato da controparte tanto che la richiesta del permesso di costruire in sanatoria presentata in data 26.04.2007 sarebbe stata allegata nel fascicolo della stessa parte attrice in primo grado (sub all.3). 3) Sul rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Impugna la decisione del giudice di rigetto della domanda di risarcimento dei danni. L'appellante sostiene che essendo certo e provato che sono state eseguite numerose opere nel 2007 debba confermarsi l'esistenza di un danno in re ipsa per la violazione del diritto delle distanze. Chiede disporsi condanna al risarcimento del danno subito per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi per la limitazione del relativo godimento, da quantificarsi in via equitativa.
4) Sulla compensazione delle spese di causa. L'appellante sostiene che la domanda riconvenzionale principale formulata in primo grado sia stata accolta e quindi di conseguenza non troverebbe giustificazione la compensazione delle spese. Chiede condannarsi controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4.- La ha proposto CO appello incidentale per i motivi di seguito enunciati.
1) in iudicando. Violazione di legge, difetto di motivazione, nella parte in cui CP_11 dispone l'esistenza del diritto di servitù.
7 L'appellante incidentale insiste per l'inesistenza della servitù tra i lotti 874 ed 873 considerando errata la motivazione del Giudice nella parte in cui la desumerebbe dall'apposizione da parte dell'Ente Autonomo EUR (originario proprietario del lotto 874) di un vincolo di inedificabilità entro detta fascia. L'appellante sostiene che si tratterebbe di norme tecniche urbanistico-edilizie delle prescrizioni, la cui applicazione dipendeva dalla volontà dell'ente tanto che si prevedeva la possibilità di presentare allo stesso Ente varianti in aumento di cubatura (all.
4.8 della comparsa di costituzione in appello), tutte caratteristiche inconferenti con la configurazione di un diritto reale di servitù, tanto da sottolineare l'inesistenza di trascrizioni relative a questo
“peso” in nessuna delle alienazioni dei fondi in parola.
2) . Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, CO2
92 c.p.c Qualora la Corte ritenesse di accogliere l'appello incidentale l'odierna appellante risulterebbe totalmente soccombente. Pertanto chiede la distrazione delle spese del primo grado in proprio favore.
5.- ha proposto appello incidentale per i motivi di seguito Controparte_2 enunciati.
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il diritto di servitù in favore della proprietà degli relativo all'obbligo di distacco della piscina e dei CP_2 subalterni 18, 19 e 20 posti di fronte alla loro proprietà. Il Tribunale avrebbe affermato che la piscina era già presente nel progetto approvato nel 1986, fatto dichiarato ma non provato dalla secondo l'appellante incidentale. CP_13
Al riguardo sostiene la parte che l'asserita esistenza del progetto risulta irrilevante dato che la società non avrebbe provato né la data in cui è stata ultimata la piscina né il fatto che i signori avevano avuto per almeno venti anni la possibilità di accorgersi della CP_2 distanza non rispettata. Sostiene l'appellante incidentale che a causa dell'alto muro di confine (oltre 4 metri) e della vegetazione arborea i signori non avevano modo di CP_2 vedere le distanze o calcolarle e che pertanto il periodo di prescrizione del diritto di servitù dovrebbe farsi risalire all'anno 2009, ovvero l'anno in cui hanno avuto la possibilità di accedere all'interno della Villa Leone per assistere ad un accertamento tecnico ordinato dal giudice. Lo stesso dicasi per i manufatti di cui ai subalterni 18, 19 e 20 posti al di sotto dell'altissimo muro di confine. 6.- In data 21 ottobre 2020 è stata depositata da e Parte_1 Parte_2
comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo in oggetto ex art. 302
[...]
c.p.c. a seguito del decesso dell'appellante avvenuto in data Persona_1
21.07.2020.
7.- L'odierno giudizio si incentra sull'esistenza e, quindi, sulla successiva estinzione per prescrizione della servitù di distacco avente ad oggetto l'obbligo di non eseguire costruzioni sulla fascia di terreno corrispondente a 13 metri lineari di distanza dal confine del lotto 873
a favore di quest'ultimo e a carico del lotto 874.
Esso trae occasione da un precedente giudizio possessorio, con il quale si dava conto dell'allegazione del peso e della necessità di rispettare il distacco, conclusosi con sentenza del Tribunale civile di Roma n.14131 del 2013 avente ad oggetto le opere eseguite in prossimità del confine della proprietà della nel 2007, per le quali si disponeva la CP_1 rimessione in pristino.
8 L'attrice, odierna appellata, a seguito della sentenza emessa all'esito del descritto giudizio, ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare l'inesistenza del vincolo, ovvero in subordine la sua perenzione per prescrizione ultraventennale essendo stati realizzati fabbricati e opere a distanza inferiore a 13 metri dal confine, da più di venti anni.
8.- Preliminare dal punto di vista logico-giuridico appare l'esame dell'appello incidentale della con cui nega l'esistenza ab origine di detta servitù, peraltro non CO4 trascritta negli atti di acquisto successivi al primo.
Questa Corte condivide l'interpretazione dell'originario atto di acquisto fornita dal Giudice di prime cure in considerazione, in particolare, della specifica ed espressa qualificazione quale “servitù” dell'obbligo assunto con la compravendita del 1968 debitamente trascritta e del fatto che detto obbligo abbia il preciso contenuto di una servitù, costituendo un obbligo a carico del fondo lotto 874 (servente) a favore di altro fondo lotto 873 (dominante). Inoltre, la trascrizione dell'atto di vendita del 1968 e della relativa servitù la rende opponibile ai successivi acquirenti, anche in assenza di specifica indicazione nei successivi atti di acquisto. Dal rigetto del primo motivo dell'appello incidentale della consegue CO4 la conferma della statuizione sulla condanna alle spese del giudizio.
In conclusione, l'appello incidentale non è fondato.
9.- Con l'appello principale si contesta, innanzitutto, l'individuazione del dies a quo operata dal primo giudice per il decorso del termine della prescrizione e, in particolare, del giorno in cui si è verificato il fatto impeditivo che si sia protratto per il ventennio, senza che il titolare abbia proceduto alla riattivazione del suo diritto.
e , nella loro qualità, assumono che già Parte_1 Parte_2 con il giudizio possessorio del 2007 il de cuius avrebbe agito per vedere rispettate le distanze: occorrerebbe pertanto considerare se le opere siano state realizzate oltre venti anni prima del settembre 2007 e non del 2015.
Il rilievo non è fondato, avendo l' agito, nel 2007, per il ripristino dello stato di fatto Per_1 conseguentemente all'esecuzione di nuove opere e, indefinitiva per la rimozione delle opere in corso di costruzione o appena costruite (in conformità al rimedio possessorio) quali, nello specifico, l'inferriata, l'ampliamento della terrazza, la creazione scala e la passerella di collegamento delle quali è stata disposta la rimozione con soddisfacimento dell'interesse del ricorrente in possessoria.
Quanto precede non è in contrasto con quanto statuito dalla sentenza impugnata che ha distinto le opere edificate nel 2007 da quelle preesistenti: quali la piscina e la centrale termica, presenti nel progetto approvato nel 1986 e difatti menzionate nell'atto di compravendita 20.3.1983 intercorso tra o e gli edifici realizzati CP_7 CO5 in aderenza al muro di confine di cui ai subalterni 10, 18, 19 e 20.
Con riferimento a detti beni – costruiti anteriormente al ventennio che precede l'instaurazione dell'odierno giudizio – ha dunque ritenuta prescritta la servitù di distacco. Al riguardo, ha anche chiarito che, in quanto servitù "negativa", il suo mancato esercizio con riguardo alle ricordate opere non dà luogo alla sua perenzione in generale, permanendo il diritto del proprietario di inibire la realizzazione di nuove opere a distanza inferiore ai 13 metri. Ha infine dichiarato che permane il divieto di realizzare nuove opere a distanza inferiore da quella minima prescritta.
9 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante deduce che le opere da demolire ed oggetto della rimessione in pristino non fossero genericamente individuate, come invece ritenuto dal primo giudice dovendosi individuare in relazione all'espletata domanda possessoria.
Il motivo non ha pregio, mancando in effetti di specificità la spiegata domanda ripristinatoria, vieppiù alla luce di quanto appena chiarito in ordine alla distinzione tra le opere edificate nel 2007 e quelle preesistenti.
Al rigetto dei precedenti motivi segue il rigetto del terzo, attinente alla domanda risarcitoria, in quanto strettamente conseguenziale all'accoglimento dei primi, nonché il rigetto del quarto attinente al governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza secondo la regola dell'art. 92 cod. proc. civ.
10.- Quanto all'appello incidentale promosso da il motivo non è fondato Controparte_2 alla luce del disposto dell'art. 2935 cod.civ., che prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto, che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, riguarda la sola possibilità legale dell'esercizio titolare e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis
Cass. n. 22072 del 2018).
11.- In definitiva l'appello principale e gli appelli incidentali sono infondati
12.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 12214/20219:
- respinge l'appello principale;
- respinge gli appelli incidentali;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 24 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 130 del 2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: quali eredi del sig. , con l'avv. CodiceFiscale_2 Persona_1
ALESSANDRO FICCO.
Appellanti
E
(C.F.: CO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. XAVIER P.IVA_1
SANTIAPICHI.
Appellato e Appellante NC
(C.F.: , difensore in proprio e con l'avv. Controparte_2 C.F._3
MASSIMO MANFREDONIA.
Appellato e Appellante NC
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
OGGETTO: servitù
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Persona_1 sentenza n. 12214 del 2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'eccezione di e di improcedibilità della domanda attrice;
ha dichiarato CP_2 CP_4 E_ inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della CO OR per carenza di legittimazione passiva;
ha condannato la Parte_2 [...]
alle spese a favore della OR;
ha rigettato la CO Parte_2 domanda principale proposta dalla , esistendo invece una servitù CO
a carico del terreno della e a favore del terreno del signor CO
e del terreno dei signori , , e Persona_1 CP_2 CP_4 Persona_2 CP_3 [...] Co
in forza della quale sul terreno della non possono essere realizzate opere a CP_5 meno di tredici metri dal confine con il terreno dei suddetti convenuti signori e Per_1
ha dichiarato la servitú di cui al capo precedente andata in prescrizione con CP_2 Co riguardo alle opere poste sul terreno della a meno di 13 metri dal confine, che siano state realizzate oltre venti anni prima del febbraio 2015; ha rigettato la domanda riconvenzionale Co del signor nei confronti della di demolizione delle opere poste a meno di 13 metri Per_1 dal confine, come pure la domanda di risarcimento dei danni e ha compensato le spese di causa tra la e i convenuti e gli CO Persona_1 CP_2
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione del luglio 2014 la
, premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma via CO
Nepal 24 (denominato Villa Leone) censito al catasto edilizio urbano al foglio 856, mappale
144 consistente in fabbricati d'abitazione e a uso uffici, accessori corti e giardino, edificato con licenza edilizia n. 1845 del 28.12.1970 e concessione n.1345/C del 28.7.1978, ha esposto di confinare sul fronte est rispettivamente con proprietà dei coniugi e Persona_1 [...]
consistente in villa con giardino contraddistinta dall'interno 4 e con villa Parte_2 interno 3 dei signori , e e che, durante lo CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 Controparte_5 svolgimento di un contenzioso di natura possessoria avviato dai confinanti, era emersa l'esistenza -a carico del lotto 874 di sua proprietà sopra indicato (secondo la suddivisione urbanistica dell'Ente Eur) e a favore del lotto 873 di proprietà (pro quota) dei convenuti- di una "servitù" di distacco con obbligo di non eseguire costruzioni sulla fascia di terreno corrispondente a 13 metri lineari di distanza dal confine del lotto 873. Ha dedotto l'attrice che il vincolo, mai prima affermato né rispettato tra le parti, era emerso dalla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sez. VII Giudice dott. Fulvio Valillo n.1413 del 28.6.2013, con la quale era stata decisa una causa possessoria e affermata l'esistenza del peso e disposta la necessità di rispettare il distacco, con condanna della a demolire CO le opere controverse, eseguite nel 2007 a distanza inferiore.
L'attrice, a seguito di questa sentenza, ha quindi convenuto in giudizio i confinanti per sentire dichiarare l'inesistenza del vincolo, ovvero in subordine la sua perenzione per prescrizione ultraventennale essendo stati realizzati fabbricati e opere a distanza inferiore a 13 metri dal confine, da più di venti anni.
Si sono costituiti in giudizio i signori e deducendo che CP_2 CP_4 E_ identica questione era stata già da loro posta tramite giudizio per il riconoscimento della Co servitù e l'accertamento che era stata violata dalla causa pendente avanti al Tribunale di
Roma R.G. n.75326/2013, Giudice Cons. Coluccio. Giudizio nel quale la CO
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande dei signori con
[...] CP_2 udienza per la discussione e la decisione fissata per il 17 febbraio 2015. Per cui hanno chiesto che la domanda nei loro confronti fosse stralciata e, dichiarato il bis in idem, fosse rimessa per connessione avanti all'altro Giudice per essere riunita all'altra causa pendente precedentemente proposta.
Sono rimasti contumaci i signori e CP_3 Controparte_5
2 Si sono pure costituiti in giudizio i signori e Persona_1 Parte_2 eccependo la carenza di legittimazione passiva della seconda per non essere proprietaria né titolare di diritti reali ma semplice abitatrice della proprietà del lotto confinante. Nel merito hanno chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate;
il solo signor ha Per_1 inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un diritto di distacco Co di 13 metri dal confine, a favore del suo terreno e per le opere realizzate sul terreno della nonché l'accertamento della violazione della distanza da parte della CO
, con conseguente sua condanna al ripristino dei luoghi con rispetto della prevista
[...] distanza e a risarcire i danni.
Acquisite le richieste ex art.183 cpc, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata per le conclusioni.
Nel corso del giudizio il procuratore di ne ha dichiarato l'avvenuto decesso E_ in data 24.6.2017 e ha chiesto rinvio affinché gli eredi potessero costituirsi in giudizio. Dopo la loro costituzione in via telematica, la causa è stata nuovamente rinviata per le conclusioni.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in udienza e in atti.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “1. Va rigettata la domanda preliminare dei signori di stralcio della domanda nei loro confronti per essere già CP_2 pendente altro giudizio avente ad oggetto identico accertamento sulla sussistenza della servitù, avanti al Tribunale di Roma Sezione VI, R.G. n. 75326/2013.
E' vero che nell'altro giudizio i signori , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 Controparte_5 comproprietari della porzione di terreno indicata come lotto 873 con accesso da via
Indonesia 70 int.3, hanno convocato la come proprietaria del CO lotto 874 (oltre ad altri soggetti suoi aventi causa) perché fosse accertata, a vantaggio del loro terreno, l'esistenza e la vigenza di una servitù consistente nel divieto per il fondo servente di realizzare manufatti od opere a una distanza inferiore a 13 metri dal confine tra i terreni, peso gravante sul terreno della , con conseguente CO accertamento che la proprietà confinante lotto 874 aveva violato il divieto e realizzato opere a distanza inferiore e con sua condanna a demolire ovvero arretrare le opere poste a distanza inferiore, meglio descritte nell'atto introduttivo, e con condanna a risarcire il danno.
Tuttavia la domanda proposta dai signori è stata dichiarata non ammissibile per CP_2 questioni attinenti un precedente giudizio possessorio svolto tra le identiche parti (signori e ), senza che l'accertamento sulla esistenza e validità CP_2 CO della servitù di distacco di 13 metri tra i due fondi sia stata esaminata nel merito.
Avverso la sentenza di inammissibilità i signori hanno proposto impugnazione e CP_2 la causa è ora pendente in appello. Tuttavia, allo stato non può ritenersi sussistere un bis in idem tra i due giudizio, non essendo quello proposto per primo giunto ad alcun accertamento sul merito della causa, essendo stato anzi dichiarato inammissibile la richiesta di questo accertamento.
Si rigetta quindi allo stato la richiesta di improcedibilità del presente giudizio, ovvero di riunione tra le due cause peraltro pendenti in gradi diversi, tra il presente giudizio e quello inizialmente pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. n.75326/2013, ora pendente in sede di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma, Sezione IV Civile, R.G. n.4031.
2. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta OR . Parte_2 Co Infatti la stessa non è proprietaria del fondo confinante con quello della attrice, né titolare di alcun diritto reale, ma semplicemente vi abita insieme al coniuge signor proprietario. Persona_1
E' vero che, come anche rileva la , la OR ha CO Parte_2 agito quale ricorrente nel giudizio possessorio proposto da lei e dal signor per Per_1
3 ottenere la declaratoria di illiceità di opere eseguite nel terreno della CO
e l'ordine di riduzione in pristino, e che nessuna contestazione sulla sua
[...] legittimazione è stata svolta nel suddetto giudizio possessorio. La circostanza è tuttavia indifferente al fine di determinare la sua legittimazione passiva nel presente giudizio petitorio, che non sussiste non essendo la OR titolare di qualsiasi diritto reale. Parte_2
Si accoglie la domanda di carenza di legittimazione passiva.
Peraltro la domanda riconvenzionale risulta essere stata svolta, infatti, dal solo signor proprietario dell'immobile. Per_1 Co Si condanna la al pagamento delle spese a favore della OR , liquidate Parte_2 come in dispositivo.
3. Nel merito, si reputa opportuno, per la corretta comprensione della vicenda, svolgere un'analitica ricostruzione dei fatti che hanno portato alla costituzione della pretesa servitù e alla sua negazione operata dall'attrice.
Come risulta dagli atti ed è provato documentalmente, i lotti 873 e 874 erano di proprietà dell' Il lotto 874 è stato venduto all'avv. con contratto n. 988 Parte_3 Controparte_7 rep.n.4552 dell'8.10.1968, nel quale tra l'altro è previsto che l'acquirente poteva costruirci un'abitazione "con l'osservanza delle prescrizioni tecniche speciali per l'utilizzazione del lotto... Le dette prescrizioni e norme sono allegate al predetto atto sotto le lettere C e D e ne fanno parte integrante... L'Ente potrà approvare la variante proposta, purché non contrasti con le norme e prescrizioni tecniche speciali e non deroghi ai limiti di altezza e di distacchi stabiliti dalle prescrizioni. L'acquirente potrà proseguire in ogni tempo la costruzione... purché osservi in ogni caso i distacchi e le altezze da esse stabiliti. 7).. l'Ente... potrà approvare in via di sanatoria... la costruzione eseguita in più, purché siano sempre rispettati i limiti dei distacchi e dell'altezza massima stabiliti nelle prescrizioni tecniche speciali... 8)
Sono state costituite inoltre con il predetto atto a carico dell'appezzamento di terreno, con lo stesso alto venduto, ed a favore dei seguenti appezzamenti di terreno... lotto di terreno edificabile contraddistinto nel piano di lottizzazione dell'Ente Autonomo EUR con il n.873... le seguenti servitù: a) di non eseguire opere per cui sia aumentato il volume dell'edificio ovvero siano comunque superati i limiti dei distacchi e dell'altezza stabiliti dalle prescrizioni tecniche speciali;
b) di non eseguire costruzioni sulla parte di terreno da lasciarsi libera secondo le anzidette prescrizioni tecniche speciali e comunque secondo le risultanze del progetto approvato... Se alla data di ultimazione dei lavori e in qualsiasi tempo successivo risulti che siano stati violati i divieti di costruzione dei lavori, e in qualsiasi tempo successivo risulti che siano stati violati i divieti che precedono, l'avente diritto potrà far cessare la turbativa ed esigere la rimozione della costruzione abusivamente eseguita".
L'Allegato C al contratto, sopra richiamato, riportava in modo dettagliato le "prescrizioni tecniche" per il lotto n.874, prevedendo tra l'altro una distanza minima di 13 metri dal lotto n.873.
Come detto, il lotto 874 è stato venduto in data 8 ottobre 1968 all'avv. Controparte_7
Il lotto 873 è stato venduto in data 2 aprile 1970 alla . In seguito è stato venduto al CP_8 signor , attuale proprietario. Persona_1
Il lotto 874 è stato venduto in data 20.3.1986 allo sceicco In Persona_3 data 29.12.1988 lo ha ceduto il lotto alla Srl Società Intermar Service. CP_9
La Società si è poi fusa per incorporazione alla , giusta delibera CO del 10.10.2001, esecutiva il 12.10.2001 con rogito notaio dott. a seguito della Persona_4 fusione è quindi divenuto di proprietà dell'attuale attrice.
Ricordato come i terreni siano giunti in proprietà degli attuali litiganti, esaminiamo il merito del giudizio.
4. Come ricordato, l'atto di vendita del lotto 874 dall'Ente Autonomo EUR all'avv. CP_7 dell'8.10.1968 indica precise condizioni poste a carico del lotto medesimo e a
[...]
4 vantaggio del lotto 873, tra le quali il divieto di realizzare nuove opere a meno di 13 metri di distanza dal confine con il lotto 873. Il convenuto e attore riconvenzionale signor e i convenuti signori indicano Per_1 CP_2 che con questo atto di vendita sia stata costituita una servitù a carico del fondo 874 e a beneficio del lotto 873, consistente tra l'altro nel divieto di realizzare nuove opere a meno di
13 metri dal confine tra i due fondi, peso inerente l'immobile. Co L'attrice contesta trattarsi di costituzione di servitù qualificandolo quale un impegno preso dal soggetto acquirente avv. e che non sarebbe perdurato con le Controparte_7 successive vendite, per non essere stato espressamente citato nei successivi contratti di vendita.
Si rileva che l'atto di vendita dell'8.10.1968 è stato regolarmente trascritto ed è stata cosi trascritta anche l'assunzione dell'obbligo a carico del fondo lotto 874 e a favore del lotto 873. I successivi atti di vendita, seppure non riportano l'intera formula vista sopra con la quale è stato assunto l'obbligo di rispetto di determinate distanze, indicano espressamente che la proprietà viene trasferita con tutti i pesi, vincoli e servitu esistenti sul lotto 874. Né
l'eventuale omessa indicazione avrebbe potuto fare venire meno l'obbligo espressamente assunto con la vendita del 1968. Questo obbligo ha il preciso contenuto di una servitù, costituendo un obbligo a carico del fondo lotto 874 (servente) a favore di altro fondo lotto 873 (dominante). Ha infatti le caratteristiche proprie della servitù, consistendo nell'assunzione dell'obbligo, appunto a carico di un fondo e a vantaggio di un altro, obbligo consacrato nel contratto di vendita regolarmente trascritto, quindi costituente un preciso impegno che segue il fondo e che non può venire eliminato dalla omessa sua indicazione in un successivo atto di vendita.
Omissione che, si ripete, non c'è stata, dato che i successivi atti di vendita espressamente indicano che la proprietà è trasferita con i pesi, vincoli, obblighi e servitù inerenti il fondo.
Del resto l'atto di vendita del 1968 espressamente qualifica la prescrizione quale "servitu".
In ogni caso la trascrizione dell'atto di vendita del 1968 e della relativa servitù impone che il peso permanga anche qualora i successivi atti di vendita non la avessero indicata.
La rileva che, secondo la previsione del contratto CO dell'8.10.1968, l'obbligo sarebbe derogabile da parte dell'Ente EUR, in modo del tutto discrezionale, possibilità che ritiene costituire insanabile contrasto con la pretesa natura di servitù ovvero di obbligo oggettivamente gravante sul fondo. Cita espressamente l'art.15 del contratto di vendita, secondo il quale "nel caso previsto dall'art.14 del contratto "le anzidette servitú saranno costituite al limite del volume e delle altre dimensioni che l'edificio avrà raggiunto"
Tuttavia l'art. 14 opera evidente riferimento ai lavori già approvati e da realizzare sul lotto
874, per precisare che, qualora il volume di queste opere risultasse superiore a quanto previsto dalle "prescrizioni tecniche speciali dell'Ente EUR, è previsto un meccanismo di sanatoria, "purché siano sempre rispettati i limiti dei distacchi e dell'altezza massima stabiliti nelle prescrizioni tecniche speciali. Con il doppio limite, quindi, che la "violazione del limite" possa essere in questo modo sanata solamente per le opere già approvate e previste al momento della vendita del lotto del 1968 e che la violazione riguardi unicamente un aumento della cubatura, dovendosi tuttavia sempre rispettare le prescrizioni riguardanti, tra l'altro, i distacchi tra le opere e il confine con il lotto 873.
Non risulta confermato, quindi, che le "prescrizioni tecniche" riguardanti i distacchi con i fondi siano derogabili a scelta dell' ; al contrario risultano del tutto cogenti. Pt_3
Nemmeno è sostenibile che la servitù sia venuta meno per destinazione del buon padre di famiglia o per confusione, non essendo i terreni mai più appartenuti al medesimo soggetto, dopo la vendita del 1968 che prevede l'esistenza della servitù. Infatti la è soggetto CP_10 giuridico diverso dall'avv. che pure ne era socio di riferimento. Per cui Controparte_7 non rileva che la Villa Leone, realizzata in trasgressione della distanza minima prevista di
5 13 metri, sia stata realizzata quando il lotto 874 era di proprietà dell'avv. e Controparte_7 il lotto 873 della essendo due soggetti comunque differenti e non risultando essere CP_10 intercorso tra i due proprietari alcun atto giuridico di "eliminazione" della servitù.
Non può quindi accogliersi la domanda attrice, risultando invece la servitù di distacco minimo di 13 metri esistente.
5. In via subordinata l'attrice chiede accertarsi che il diritto di distacco a favore del fondo dominante sia venuto meno per mancato esercizio per oltre venti anni, in quanto le opere esistenti sul lotto 874 a meno di 13 metri dal confine con il lotto 873 sono state realizzate, per la grande parte, oltre venti anni prima del presente giudizio. Questione che pone anche quale eccezione alla domanda riconvenzionale del signor depositata nel febbraio Per_1
2015 insieme alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio.
Si fa riferimento, essenzialmente e tra l'altro a:
1. La piscina e la centrale termica, presenti nel progetto approvato nel 1986,
2. Gli edifici realizzati in aderenza al muro di confine di cui ai subalterni 10, 18, 19 e
20 (esistenti già nel 1977, come accertato dal ctu in precedente giudizio possessorio tra le parti, relazione di consulenza depositata in atti).
Dato che queste opere sono state realizzate oltre venti anni prima della domanda riconvenzionale, nei loro confronti la servitù relativa alla distanza minima dal confine deve ritenersi prescritta, come previsto dall'art.1073 cod.civ., avendo i proprietari dell'ex lotto 873 omesso per più di venti anni di fare valere il loro diritto al rispetto della distanza minima di
13 metri nei confronti di queste opere, tutte realizzate a distanza inferiore.
La tolleranza delle opere e il mancato esercizio del diritto per questo periodo, ne causa la prescrizione, con conseguente diritto dell'attrice a mantenere le indicate opere, anche se realizzata a distanza inferiore a quella minima prevista sopra indicata.
In quanto servitù "negativa", il suo mancato esercizio con riguardo alle ricordate opere non dà luogo alla sua perenzione in generale, permanendo il diritto del proprietario di inibire la realizzazione di nuove opere a distanza inferiore ai 13 metri. Il diritto è venuto tuttavia meno con riguardo alle opere realizzate da oltre venti anni e mai contestate prima.
Permane quindi il divieto di realizzare nuove opere a distanza inferiore da quella minima prescritta. Il divieto non vale, come detto, per le opere realizzate oltre venti anni prima del
2015, come pure ovviamente per le opere di manutenzione delle stesse, mentre deve ritenersi valere per le opere di nuova realizzazione, anche se collegate o incorporate con le costruzioni già esistenti
In proposito del tutto generica deve tuttavia ritenersi la domanda riconvenzionale svolta dal signor che ha chiesto accertarsi la violazione della distanza di 13 metri dal confine Per_1 per le opere esistenti sulla proprietà della e disporne la riduzione CO in pristino, senza specificare quali opere fossero state realizzate oltre venti anni fa e quali in epoca più recente. Opere che dovevano essere specificamente individuate.
Individuazione necessaria al fine di distinguere non solo le opere ultraventennali, ma anche per definire se le opere recenti abbiano costituito manutenzione di opere già esistenti, ovvero realizzazione di opere nuove e distinte, dalle precedenti, come tali inammissibili.
In conclusione, non sono eliminabili le opere realizzate oltre venti anni prima della domanda riconvenzionale proposta nel febbraio 2015: Si rigetta quindi la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dei luoghi, non essendo state specificamente individuate le opere da eliminare realizzate meno di venti prima.
Si rigetta, per analoghe ragioni, la domanda di risarcimento del danno.
Considerato che è stata rigettata la domanda principale di parte attrice ma ne sono state parzialmente accolte le richieste subordinate di prescrizione del diritto per mancato esercizio ultraventennale con riguardo alle opere realizzate da oltre venti anni, come pure è stata rigettata la domanda riconvenzionale del signor appare equo disporre la Per_1 compensazione delle spese di causa.
6 3.- e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Persona_1
1) Sulla data dalla quale far decorrere la prescrizione della servitù.
Impugna la sentenza in esame nella parte in cui si afferma che le opere siano state realizzate oltre venti anni prima del 2015. La parte sostiene che le contestazioni mosse dal sig. Per_1 sarebbero state formulate per la prima volta nel 2007 proponendo giudizio possessorio proprio per la tutela e per l'esercizio del proprio legittimo diritto alle distanze;
occorrerebbe pertanto considerare se le opere sono state realizzate oltre venti anni prima del settembre
2007 e non del 2015.
La documentazione fotografica del CTU del giudizio possessorio (Allegati 3 e 4 del doc.3) confermerebbe che le opere erano del 2007 e che pertanto solo in quell'anno il sig. Per_1 poteva accorgersi delle opere tanto da agire in giudizio. Inoltre, il Giudice rilevava che le opere site a meno di 13 metri dal confine erano solo la piscina e la centrale termica e non meglio specificati edifici esistenti dal 1977. In realtà, secondo l'appellante il Giudice non avrebbe considerato le altre opere murarie eseguite dalla società per cui è causa e si richiedeva in via riconvenzionale la rimozione.
2) Sul rigetto della domanda riconvenzionale del signor relativamente alla Per_1 rimozione delle opere poste dalla a meno di 13 metri dal confine tra le CP_1 due proprietà.
Considera errata la decisione del giudice di rigettare la domanda riconvenzionale del sig. inerenti alla richiesta di demolizione delle opere poste a meno di 13 metri dal Per_1 confine. L'appellante rammenta che oggetto del procedimento possessorio fossero proprio le opere eseguite nel 2007 dalla e sostiene di aver allegato prova documentale a CP_1 dimostrazione sia dell'anno di esecuzione delle opere sia della precisa individuazione di quelle per le quali era richiesta la riduzione in pristino dei luoghi. Tali opere sarebbero state specificatamente individuate dal CTU (allegati 3 e 4 del doc.3) nonché dalla perizia tecnica allegata proprio dalla alla domanda di sanatoria presentata nel 2007 al Comune CP_1 di Roma (allegato (24 della memoria ex art.183, comma VI, n.2 dell'odierno appellante), documento non contestato da controparte tanto che la richiesta del permesso di costruire in sanatoria presentata in data 26.04.2007 sarebbe stata allegata nel fascicolo della stessa parte attrice in primo grado (sub all.3). 3) Sul rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Impugna la decisione del giudice di rigetto della domanda di risarcimento dei danni. L'appellante sostiene che essendo certo e provato che sono state eseguite numerose opere nel 2007 debba confermarsi l'esistenza di un danno in re ipsa per la violazione del diritto delle distanze. Chiede disporsi condanna al risarcimento del danno subito per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi per la limitazione del relativo godimento, da quantificarsi in via equitativa.
4) Sulla compensazione delle spese di causa. L'appellante sostiene che la domanda riconvenzionale principale formulata in primo grado sia stata accolta e quindi di conseguenza non troverebbe giustificazione la compensazione delle spese. Chiede condannarsi controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4.- La ha proposto CO appello incidentale per i motivi di seguito enunciati.
1) in iudicando. Violazione di legge, difetto di motivazione, nella parte in cui CP_11 dispone l'esistenza del diritto di servitù.
7 L'appellante incidentale insiste per l'inesistenza della servitù tra i lotti 874 ed 873 considerando errata la motivazione del Giudice nella parte in cui la desumerebbe dall'apposizione da parte dell'Ente Autonomo EUR (originario proprietario del lotto 874) di un vincolo di inedificabilità entro detta fascia. L'appellante sostiene che si tratterebbe di norme tecniche urbanistico-edilizie delle prescrizioni, la cui applicazione dipendeva dalla volontà dell'ente tanto che si prevedeva la possibilità di presentare allo stesso Ente varianti in aumento di cubatura (all.
4.8 della comparsa di costituzione in appello), tutte caratteristiche inconferenti con la configurazione di un diritto reale di servitù, tanto da sottolineare l'inesistenza di trascrizioni relative a questo
“peso” in nessuna delle alienazioni dei fondi in parola.
2) . Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, CO2
92 c.p.c Qualora la Corte ritenesse di accogliere l'appello incidentale l'odierna appellante risulterebbe totalmente soccombente. Pertanto chiede la distrazione delle spese del primo grado in proprio favore.
5.- ha proposto appello incidentale per i motivi di seguito Controparte_2 enunciati.
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il diritto di servitù in favore della proprietà degli relativo all'obbligo di distacco della piscina e dei CP_2 subalterni 18, 19 e 20 posti di fronte alla loro proprietà. Il Tribunale avrebbe affermato che la piscina era già presente nel progetto approvato nel 1986, fatto dichiarato ma non provato dalla secondo l'appellante incidentale. CP_13
Al riguardo sostiene la parte che l'asserita esistenza del progetto risulta irrilevante dato che la società non avrebbe provato né la data in cui è stata ultimata la piscina né il fatto che i signori avevano avuto per almeno venti anni la possibilità di accorgersi della CP_2 distanza non rispettata. Sostiene l'appellante incidentale che a causa dell'alto muro di confine (oltre 4 metri) e della vegetazione arborea i signori non avevano modo di CP_2 vedere le distanze o calcolarle e che pertanto il periodo di prescrizione del diritto di servitù dovrebbe farsi risalire all'anno 2009, ovvero l'anno in cui hanno avuto la possibilità di accedere all'interno della Villa Leone per assistere ad un accertamento tecnico ordinato dal giudice. Lo stesso dicasi per i manufatti di cui ai subalterni 18, 19 e 20 posti al di sotto dell'altissimo muro di confine. 6.- In data 21 ottobre 2020 è stata depositata da e Parte_1 Parte_2
comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo in oggetto ex art. 302
[...]
c.p.c. a seguito del decesso dell'appellante avvenuto in data Persona_1
21.07.2020.
7.- L'odierno giudizio si incentra sull'esistenza e, quindi, sulla successiva estinzione per prescrizione della servitù di distacco avente ad oggetto l'obbligo di non eseguire costruzioni sulla fascia di terreno corrispondente a 13 metri lineari di distanza dal confine del lotto 873
a favore di quest'ultimo e a carico del lotto 874.
Esso trae occasione da un precedente giudizio possessorio, con il quale si dava conto dell'allegazione del peso e della necessità di rispettare il distacco, conclusosi con sentenza del Tribunale civile di Roma n.14131 del 2013 avente ad oggetto le opere eseguite in prossimità del confine della proprietà della nel 2007, per le quali si disponeva la CP_1 rimessione in pristino.
8 L'attrice, odierna appellata, a seguito della sentenza emessa all'esito del descritto giudizio, ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare l'inesistenza del vincolo, ovvero in subordine la sua perenzione per prescrizione ultraventennale essendo stati realizzati fabbricati e opere a distanza inferiore a 13 metri dal confine, da più di venti anni.
8.- Preliminare dal punto di vista logico-giuridico appare l'esame dell'appello incidentale della con cui nega l'esistenza ab origine di detta servitù, peraltro non CO4 trascritta negli atti di acquisto successivi al primo.
Questa Corte condivide l'interpretazione dell'originario atto di acquisto fornita dal Giudice di prime cure in considerazione, in particolare, della specifica ed espressa qualificazione quale “servitù” dell'obbligo assunto con la compravendita del 1968 debitamente trascritta e del fatto che detto obbligo abbia il preciso contenuto di una servitù, costituendo un obbligo a carico del fondo lotto 874 (servente) a favore di altro fondo lotto 873 (dominante). Inoltre, la trascrizione dell'atto di vendita del 1968 e della relativa servitù la rende opponibile ai successivi acquirenti, anche in assenza di specifica indicazione nei successivi atti di acquisto. Dal rigetto del primo motivo dell'appello incidentale della consegue CO4 la conferma della statuizione sulla condanna alle spese del giudizio.
In conclusione, l'appello incidentale non è fondato.
9.- Con l'appello principale si contesta, innanzitutto, l'individuazione del dies a quo operata dal primo giudice per il decorso del termine della prescrizione e, in particolare, del giorno in cui si è verificato il fatto impeditivo che si sia protratto per il ventennio, senza che il titolare abbia proceduto alla riattivazione del suo diritto.
e , nella loro qualità, assumono che già Parte_1 Parte_2 con il giudizio possessorio del 2007 il de cuius avrebbe agito per vedere rispettate le distanze: occorrerebbe pertanto considerare se le opere siano state realizzate oltre venti anni prima del settembre 2007 e non del 2015.
Il rilievo non è fondato, avendo l' agito, nel 2007, per il ripristino dello stato di fatto Per_1 conseguentemente all'esecuzione di nuove opere e, indefinitiva per la rimozione delle opere in corso di costruzione o appena costruite (in conformità al rimedio possessorio) quali, nello specifico, l'inferriata, l'ampliamento della terrazza, la creazione scala e la passerella di collegamento delle quali è stata disposta la rimozione con soddisfacimento dell'interesse del ricorrente in possessoria.
Quanto precede non è in contrasto con quanto statuito dalla sentenza impugnata che ha distinto le opere edificate nel 2007 da quelle preesistenti: quali la piscina e la centrale termica, presenti nel progetto approvato nel 1986 e difatti menzionate nell'atto di compravendita 20.3.1983 intercorso tra o e gli edifici realizzati CP_7 CO5 in aderenza al muro di confine di cui ai subalterni 10, 18, 19 e 20.
Con riferimento a detti beni – costruiti anteriormente al ventennio che precede l'instaurazione dell'odierno giudizio – ha dunque ritenuta prescritta la servitù di distacco. Al riguardo, ha anche chiarito che, in quanto servitù "negativa", il suo mancato esercizio con riguardo alle ricordate opere non dà luogo alla sua perenzione in generale, permanendo il diritto del proprietario di inibire la realizzazione di nuove opere a distanza inferiore ai 13 metri. Ha infine dichiarato che permane il divieto di realizzare nuove opere a distanza inferiore da quella minima prescritta.
9 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante deduce che le opere da demolire ed oggetto della rimessione in pristino non fossero genericamente individuate, come invece ritenuto dal primo giudice dovendosi individuare in relazione all'espletata domanda possessoria.
Il motivo non ha pregio, mancando in effetti di specificità la spiegata domanda ripristinatoria, vieppiù alla luce di quanto appena chiarito in ordine alla distinzione tra le opere edificate nel 2007 e quelle preesistenti.
Al rigetto dei precedenti motivi segue il rigetto del terzo, attinente alla domanda risarcitoria, in quanto strettamente conseguenziale all'accoglimento dei primi, nonché il rigetto del quarto attinente al governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza secondo la regola dell'art. 92 cod. proc. civ.
10.- Quanto all'appello incidentale promosso da il motivo non è fondato Controparte_2 alla luce del disposto dell'art. 2935 cod.civ., che prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto, che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, riguarda la sola possibilità legale dell'esercizio titolare e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis
Cass. n. 22072 del 2018).
11.- In definitiva l'appello principale e gli appelli incidentali sono infondati
12.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 12214/20219:
- respinge l'appello principale;
- respinge gli appelli incidentali;
- compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 24 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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