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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IM Di US, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Menotti Madonna ed elettivamente domiciliata in San Nicola la Strada, alla Via Ugo La Malfa n°32 presso lo studio dell'Avv. Flora De Matteis
- Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.to Pasquale Tartaglione ed elettivamente domiciliato in Marcianise (CE), alla via
Varese, 24,
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_2 giudizio il deducendo di aver eseguito, a seguito Controparte_1 dell'aggiudicazione e su incarico dell'Amministrazione, lavori pubblici regolarmente autorizzati, senza tuttavia aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo, nonostante le numerose richieste e solleciti.
Parte attrice esponeva che, nonostante la propria piena disponibilità alla sottoscrizione del contratto in qualità di controparte esecutrice, l'Ente resistente, con pec del 05.10.2017, comunicava l'oggettiva e insuperabile impossibilità di procedere alla stipula del contratto, in ragione dell'assenza della necessaria fonte di finanziamento, precisando altresì che detta impossibilità era già stata più volte rappresentata e chiarita in precedenti interlocuzioni.
Con diffida trasmessa in data 12.10.2017, la contestava formalmente la Parte_2 posizione assunta dall'amministrazione comunale, osservando come la mancanza di copertura finanziaria non potesse costituire valida causa impeditiva dell'adempimento delle obbligazioni assunte, e ribadiva la richiesta di adempimento contrattuale e pagamento delle somme dovute.
Con successiva nota del 27.10.2017, l'Ente convenuto comunicava che la Controparte_2 aveva disposto la revoca del finanziamento precedentemente concesso per i lavori oggetto di causa, rappresentando pertanto l'impossibilità di provvedere al pagamento delle spettanze vantate dalla società attrice, in assenza di risorse finanziarie disponibili.
Tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva in via principale: 1) di autorizzare la chiamata in causa dei dr. e nel caso di ritenuta insussistenza del Controparte_3 Pt_3 CP_4 credito per difetto di forma scritta del contratto, nonché mancanza dell'impegno di spesa e copertura finanziaria, con condanna in solido tra loro, al pagamento degli importi dovuti alla dal nel merito: 1) accertare e dichiarare il credito Parte_2 CP_1 CP_1 della nei confronti del 2) condannare il Controparte_5 Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della società attrice, di un indennizzo per l'indebito CP_1 arricchimento conseguito pari ad € 85.492,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, equivalente alla sola diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche al lucro cessante;
3) in via subordinata, per il caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 191, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), condannare il a corrispondere Controparte_1 la medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre accessori di legge;
4) condannare al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva il che contestava integralmente le domande attoree, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'insussistenza di un valido contratto scritto tra le parti, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), ritenuto indispensabile per la validità dei contratti con la pubblica amministrazione.
Parte convenuta rappresentava, inoltre, che la aveva revocato il Controparte_2 finanziamento originariamente concesso per l'intervento oggetto di causa, circostanza che impediva all'Amministrazione di procedere sia alla stipula del contratto sia al pagamento delle somme richieste, in quanto priva di risorse disponibili e di un valido titolo giustificativo della spesa.
Sottolineava che, in assenza dei presupposti di legge, nessuna obbligazione poteva sorgere in capo all'Ente, neppure a titolo di arricchimento senza causa, trattandosi di attività eseguite in difetto dei requisiti di forma e sostanza richiesti dall'ordinamento per l'assunzione di obbligazioni da parte della pubblica amministrazione.
Infine, evidenziava che nell'affidamento alla al punto 6 della determina Controparte_5
n. 1745 del 03.12.2015 e nella delibera di giunta comunale n. 113 del 03.07.2015 veniva testualmente pattuito che l'importo a carico del Comune di era pari alla somma CP_1 di euro 39.933,82, con una clausola vincolante per la attrice, nonché il contrasto dei lavori eseguiti con le prescrizioni urbanistiche per l'assenza di permesso a costruire
Tanto premesso, il Comune di concludeva chiedendo: 1) in via principale, il CP_1 rigetto integrale delle domande proposte dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice istruttore titolare del fascicolo, dott.ssa Sorgente, all'udienza del 29.03.2022 rigettava la richiesta di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione comprovante la mancata erogazione del finanziamento della e rinviava la causa per la decisione. CP_2
Subentrato sul ruolo, all'udienza del 24.12.2035 il Giudice assumeva la causa in decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato ed avendo comunque discusso oralmente la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito elencate. Preliminarmente in ordine alla chiamata in causa dei funzionari occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata a citare il CP_1
formulando solo in via subordinata istanza di autorizzazione alla chiamata in
[...] causa dei funzionari comunali che avevano commissionato l'incarico.
Giova ricordare che l'istituto processuale della chiamata in causa del terzo è disciplinato dall'art. 269 c.p.c., il quale, richiamando l'art. 106 c.p.c., attribuisce alle parti la facoltà di chiamare nel processo un terzo nei cui confronti ritengano comune la causa o dal quale pretendano di essere garantite.
Nella specie, l'attore può procedere alla chiamata del terzo solo previa autorizzazione del giudice e soltanto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.
Nel procedimento per cui è causa, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e, nel medesimo atto di citazione, ha formulato istanza di autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa dei funzionari comunali coinvolti nella vicenda, pur in assenza delle difese del convenuto, non ancora costituito.
Questo giudice, subentrato nella trattazione del giudizio all'esito dell'istruttoria, ritiene che la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta nell'atto introduttivo in luogo della citazione diretta dei funzionari, risulta processualmente irrituale, posto che nulla precludeva alla parte attrice di procedere, sin dall'origine, alla diretta evocazione in giudizio dei suddetti funzionari.
Coerentemente, i funzionari, dunque, non sono stati chiamati in giudizio.
Passando al merito della controversia, va rilevato che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria.
Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A. (cfr. Cass.
20340/2010). Laddove poi venga in rilievo l'attività negoziale stipulata nell'interesse di un ente locale è necessario appurare anche l'esistenza del c.d. impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL, secondo il quale tali enti "... possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 ...".
La stessa Suprema Corte è costante nel ribadire che “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/08/2025, n.23699).
Oltre alla forma, qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione;
non sono, pertanto, riconducibili al gli atti di acquisizione di beni e servizi senza una delibera autorizzativa e la CP_1 relativa copertura finanziaria. (cfr. Cassazione Civile n. 15050 dell'11/06/2018).
Ed invero, l'art. 191 del D. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), art. 191 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 dello stesso decreto, occorrendo anche che la spesa risulti coperta nel capitolo di bilancio indicato per l'esistenza di disponibilità effettive su tale capitolo. (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 29828 del 27/10/2023, Rv. 669307).
Nel caso di specie difetta non solo il contratto scritto, ma anche l'impegno di spesa da parte del dato che le determinazioni dirigenziali allegate tanto all'atto Controparte_1 introduttivo quanto alla comparsa di costituzione e risposta non contengono l'intero impegno di spesa (concetto diverso dalla liquidazione e dalla copertura finanziaria) del a favore dell'impresa appaltatrice. Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge infatti che la deliberazione della
Giunta Comunale n. 113 del 03-07-2015, munita di parere tecnico e contabile, rimanda a una determina del GAC n.2/2015, non prodotta agli atti, con cui sarebbe stato approvato l'impegno di spesa limitatamente alla somma di € 32.000,00; le altre determine comunali n. 1899 del 31.12.2015, 336 del 06.03.2017 (cfr. allegati atto di citazione), nonché la determina n. 1745 del 03-12-2015 non recano indicazioni specifiche sul punto limitandosi la sola determina n. 1745 del 2015 a stabilire che l'opera indicata in oggetto è finanziata con fondi FEP Campania per € 263.934,50 ed € 39.933,82 con fondi Comunali.
Ciò posto, in ogni caso manca il contratto e, dunque, l'azione di indebito arricchimento può essere esercitata (cfr. Cassazione n. 7178/2024).
L'azione di indebito arricchimento, disciplinata dall'art. 2041 c.c., è concessa a colui che abbia subito un impoverimento a vantaggio di un altro soggetto, senza una giusta causa e può essere esercitata nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla controparte.
In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Presupposti per esercitare l'azione sono: un arricchimento (incremento patrimoniale o risparmio di spesa) di un soggetto, una correlativa diminuzione patrimoniale (impoverimento) di un altro soggetto, la mancanza di una giusta causa per tale spostamento patrimoniale, un nesso di correlazione tra arricchimento e depauperamento, e la sussidiarietà dell'azione, ovvero l'inesistenza di altri rimedi giudiziali più specifici per ottenere un indennizzo.
Tuttavia, l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale). In merito all'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente comunale, gli orientamenti giurisprudenziali recenti hanno statuito che l'azione diretta dell'appaltatore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge". (Cfr. Cassazione civile n. 23699/2025; Cass. Ordinanza
n. 5480 del 29/02/2024).
Sul merito dell'azione e sui presupposti di esercizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione” di ingiustificato arricchimento “al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798)
“hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”.
A stretto rigore, poi, non solo l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione di quelle, se non altro quando, come pare prospettato nella specie, quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire tale entità) (cfr. Cassazione
Civile, Sez. III, 2024 n. 27753).
Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio l'esborso economico sopportato dalla cha ha pacificamente realizzato i lavori, in difetto di contratto, non può Parte_1 ritenersi supportato da una giusta causa.
Che i lavori siano stati sostenuti è innanzitutto non contestato specificamente da controparte;
essi, inoltre, risultano provati per tabulas dai documenti allegate dall'attore ed, in specie, dal primo sal, dal certificato n. 1 per il pagamento della prima rata, firmato dal
RUP e dallo stesso direttore dei lavori, che è figura nominato dal Comune committente;
dalla determina n. 1899 del 31.12.2015, in cui il Comune dà atto di avere visionato la documentazione tecnica relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 (SAL n° 1) a tutto il 30.12.2015, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. , (ossia gli elaborati Parte_4
Libretto delle Misure n. 1; Registro di Contabilità n. 1; Stato di Avanzamento dei Lavori n°1
a tutto il 30.12.2015; Certificato di Pagamento n° 1 del 30.12.2015 per il pagamento della rata n° 1 di € 107.872,61 oltre I.V.A. del 10 % pari ad € 10.787,26 e per complessivi € 118
659,87) nonchè che la prestazione è stata effettivamente e regolarmente eseguita in relazione a quanto attestato dalla Direzione Lavori, tanto da ritenere liquidabile, alla ditta l' importo di € 107.872,61 oltre I.V.A. del 10 per complessivi €118 Controparte_5
659,87.
E' dunque il medesimo Ente in una determina ufficiale a riconoscere che la prestazione è stata effettivamente e regolarmente eseguita, sicchè non possono accogliersi le difese postume di parte convenuta effettuate solo al momento della citazione in giudizio in ordine a presunte violazioni di norme urbanistiche, trattandosi di difese generiche, non circostanziate, non essendo neanche stato allegato l'esito del sequestro, e comunque contrastanti con le determine comunali in atti.
L'azione di arricchimento deve, dunque, essere accolta.
Né vale a paralizzare la pretesa attorea la difesa del convenuto, incentrata sostanzialmente sulla mancanza del contratto (ma il thema decidendum attiene all' indebito arricchimento e non al pagamento del corrispettivo contrattuale), e sulla asserita presenza, all'interno della delibera di aggiudicazione n. 1745 del 03/12/2015, di una clausola, già richiamata nella delibera n. 113 del 03/07/2021, con cui si dava atto che l'opera indicata è finanziata con fondi FEP Campania per euro 263.934,50 ed 39.933,82 con fondi comunali (cfr. copia determina n. 1745 del 03.12.2015 esibita prodotta”).
Invero, la giurisprudenza richiamata dal convenuto non è pertinente perché concerne i casi di pattuizione contrattuale di clausole che subordinano il pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltante al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti.
Nel caso oggetto di disamina non vi è stata alcuna pattuizione, perché il contratto non è mai stato sottoscritto, la delibera integrando un atto unilaterale.
La stessa dà peraltro semplicemente atto della origine delle fonti di finanziamento.
Peraltro, l'indebito arricchimento ha rilievo oggettivo, potendo la pubblica amministrazione sottrarsi al pagamento dell'indennizzo solo eccependo e provando il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza;
profili che non sono allegati dal convenuto. CP_1
Peraltro, la Suprema Corte, in tema di ritardi nel pagamento all'appaltatore dei compensi
(acconto e saldo) in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico- muovendo dal generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in virtù del quale il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata- ha sottolineato che “non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ed al riguardo, la Suprema
Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il CP_1 nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la CP_2 non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (cfr.
Ord., sent. 24-08-2018, n. 21180). Nel caso di specie la convenuta non ha allegato i motivi a base della revoca nè ha prodotto il provvedimento di revoca, che in ossequio ai principi esposti nonché a quello di vicinanza della prova, sarebbe stato suo onere depositare.
Anzi, è emerso che nonostante il avesse contezza del procedimento CP_1 CP_1 di revoca, non ha preavvisato tempestivamente la controparte, consentendo di fatto la prosecuzione dei lavori.
L'azione ex art. 2041 cc non può che essere accolta.
Quanto alla misura dell'indennizzo, la giurisprudenza è pacifica nel ribadire che in tema di arricchimento senza causa, l'indennizzo non può superare il minor valore tra l'arricchimento ed il depauperamento intendendosi l'arricchimento solamente riferito al danno emergente e non anche al lucro cessante.
Ora, sul punto parte attrice ha richiesto a titolo di indennizzo € 85.492,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, equivalente alla sola diminuzione patrimoniale subita dal soggetto.
L'importo non è stato specificamente contestato dalla convenuta.
Emerge dagli atti che l'importo complessivo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza e costo manodopera, al netto del ribasso d'asta, era pari ad euro 161.705,21, oltre Iva (cfr. determina n. 1745 del 03-12-2015).
La domanda ha riguardato e risulta provata nei limiti dei lavori relativi al primo sal, cui si riferiscono le delibere e gli atti menzionati in parte motiva e, dunque, per euro € 107.872,61 oltre I.V.A. (totale € 118.659,87), di cui 33.167 comprensivi di Iva già pagati, come riconosciuto dalle parti (cfr. determina comunale 336 del 6.3.2027).
La parte ha richiesto, dunque, la differenza tra il corrispettivo pattuito e quello già ricevuto.
Ora, posto che il prezzo previsto comprende anche l'utile d'impresa, che non può essere indennizzato, questo Giudice ritiene equo sottrarre alla somma richiesta il 10%, per il lucro cessante (Cassazione 30494 Anno 2024Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024;
Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983).
Ed infatti l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. ben può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa», senza necessità che sia la parte interessata a dover fornire prova della impossibilita di determinare l'indennizzo nel suo esatto ammontare (cfr. ordinanza della Cassazione del 31 gennaio 2022, n. 2823). Per tutte queste ragioni complessivamente considerate, la domanda è fondata e pertanto va accolta, nei limiti della somma di 76.943,00, per sorta capitale, oltre gli interessi e rivalutazione sulla somma via via rivalutata dalla data dell'arricchimento dell'ente comunale, che si può far coincidere con il 31.12.2015 (data della determina n. 1899 del 31-
12-2015 in cui si prende atto della avvenuta regolare esecuzione della prestazione).
Quanto agli interessi ed alla rivalutazione, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va infatti liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. ordinanza Cassazione,
2022 n. 28930)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori medi tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da 52.000,00 a 260.000,00), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, condanna il a pagare alla medesima la somma di euro Controparte_1
76.943,00, per sorta capitale, oltre gli interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva;
-condanna il di in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 27,00 per esborsi, Controparte_5 oltre 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. Menotti
Madonna ed Avv. Flora De Matteis.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IM Di US, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Menotti Madonna ed elettivamente domiciliata in San Nicola la Strada, alla Via Ugo La Malfa n°32 presso lo studio dell'Avv. Flora De Matteis
- Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.to Pasquale Tartaglione ed elettivamente domiciliato in Marcianise (CE), alla via
Varese, 24,
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_2 giudizio il deducendo di aver eseguito, a seguito Controparte_1 dell'aggiudicazione e su incarico dell'Amministrazione, lavori pubblici regolarmente autorizzati, senza tuttavia aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo, nonostante le numerose richieste e solleciti.
Parte attrice esponeva che, nonostante la propria piena disponibilità alla sottoscrizione del contratto in qualità di controparte esecutrice, l'Ente resistente, con pec del 05.10.2017, comunicava l'oggettiva e insuperabile impossibilità di procedere alla stipula del contratto, in ragione dell'assenza della necessaria fonte di finanziamento, precisando altresì che detta impossibilità era già stata più volte rappresentata e chiarita in precedenti interlocuzioni.
Con diffida trasmessa in data 12.10.2017, la contestava formalmente la Parte_2 posizione assunta dall'amministrazione comunale, osservando come la mancanza di copertura finanziaria non potesse costituire valida causa impeditiva dell'adempimento delle obbligazioni assunte, e ribadiva la richiesta di adempimento contrattuale e pagamento delle somme dovute.
Con successiva nota del 27.10.2017, l'Ente convenuto comunicava che la Controparte_2 aveva disposto la revoca del finanziamento precedentemente concesso per i lavori oggetto di causa, rappresentando pertanto l'impossibilità di provvedere al pagamento delle spettanze vantate dalla società attrice, in assenza di risorse finanziarie disponibili.
Tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva in via principale: 1) di autorizzare la chiamata in causa dei dr. e nel caso di ritenuta insussistenza del Controparte_3 Pt_3 CP_4 credito per difetto di forma scritta del contratto, nonché mancanza dell'impegno di spesa e copertura finanziaria, con condanna in solido tra loro, al pagamento degli importi dovuti alla dal nel merito: 1) accertare e dichiarare il credito Parte_2 CP_1 CP_1 della nei confronti del 2) condannare il Controparte_5 Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della società attrice, di un indennizzo per l'indebito CP_1 arricchimento conseguito pari ad € 85.492,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, equivalente alla sola diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche al lucro cessante;
3) in via subordinata, per il caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 191, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), condannare il a corrispondere Controparte_1 la medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre accessori di legge;
4) condannare al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva il che contestava integralmente le domande attoree, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'insussistenza di un valido contratto scritto tra le parti, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), ritenuto indispensabile per la validità dei contratti con la pubblica amministrazione.
Parte convenuta rappresentava, inoltre, che la aveva revocato il Controparte_2 finanziamento originariamente concesso per l'intervento oggetto di causa, circostanza che impediva all'Amministrazione di procedere sia alla stipula del contratto sia al pagamento delle somme richieste, in quanto priva di risorse disponibili e di un valido titolo giustificativo della spesa.
Sottolineava che, in assenza dei presupposti di legge, nessuna obbligazione poteva sorgere in capo all'Ente, neppure a titolo di arricchimento senza causa, trattandosi di attività eseguite in difetto dei requisiti di forma e sostanza richiesti dall'ordinamento per l'assunzione di obbligazioni da parte della pubblica amministrazione.
Infine, evidenziava che nell'affidamento alla al punto 6 della determina Controparte_5
n. 1745 del 03.12.2015 e nella delibera di giunta comunale n. 113 del 03.07.2015 veniva testualmente pattuito che l'importo a carico del Comune di era pari alla somma CP_1 di euro 39.933,82, con una clausola vincolante per la attrice, nonché il contrasto dei lavori eseguiti con le prescrizioni urbanistiche per l'assenza di permesso a costruire
Tanto premesso, il Comune di concludeva chiedendo: 1) in via principale, il CP_1 rigetto integrale delle domande proposte dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice istruttore titolare del fascicolo, dott.ssa Sorgente, all'udienza del 29.03.2022 rigettava la richiesta di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione comprovante la mancata erogazione del finanziamento della e rinviava la causa per la decisione. CP_2
Subentrato sul ruolo, all'udienza del 24.12.2035 il Giudice assumeva la causa in decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato ed avendo comunque discusso oralmente la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito elencate. Preliminarmente in ordine alla chiamata in causa dei funzionari occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata a citare il CP_1
formulando solo in via subordinata istanza di autorizzazione alla chiamata in
[...] causa dei funzionari comunali che avevano commissionato l'incarico.
Giova ricordare che l'istituto processuale della chiamata in causa del terzo è disciplinato dall'art. 269 c.p.c., il quale, richiamando l'art. 106 c.p.c., attribuisce alle parti la facoltà di chiamare nel processo un terzo nei cui confronti ritengano comune la causa o dal quale pretendano di essere garantite.
Nella specie, l'attore può procedere alla chiamata del terzo solo previa autorizzazione del giudice e soltanto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.
Nel procedimento per cui è causa, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e, nel medesimo atto di citazione, ha formulato istanza di autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa dei funzionari comunali coinvolti nella vicenda, pur in assenza delle difese del convenuto, non ancora costituito.
Questo giudice, subentrato nella trattazione del giudizio all'esito dell'istruttoria, ritiene che la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta nell'atto introduttivo in luogo della citazione diretta dei funzionari, risulta processualmente irrituale, posto che nulla precludeva alla parte attrice di procedere, sin dall'origine, alla diretta evocazione in giudizio dei suddetti funzionari.
Coerentemente, i funzionari, dunque, non sono stati chiamati in giudizio.
Passando al merito della controversia, va rilevato che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria.
Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A. (cfr. Cass.
20340/2010). Laddove poi venga in rilievo l'attività negoziale stipulata nell'interesse di un ente locale è necessario appurare anche l'esistenza del c.d. impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL, secondo il quale tali enti "... possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 ...".
La stessa Suprema Corte è costante nel ribadire che “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/08/2025, n.23699).
Oltre alla forma, qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione;
non sono, pertanto, riconducibili al gli atti di acquisizione di beni e servizi senza una delibera autorizzativa e la CP_1 relativa copertura finanziaria. (cfr. Cassazione Civile n. 15050 dell'11/06/2018).
Ed invero, l'art. 191 del D. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), art. 191 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 dello stesso decreto, occorrendo anche che la spesa risulti coperta nel capitolo di bilancio indicato per l'esistenza di disponibilità effettive su tale capitolo. (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 29828 del 27/10/2023, Rv. 669307).
Nel caso di specie difetta non solo il contratto scritto, ma anche l'impegno di spesa da parte del dato che le determinazioni dirigenziali allegate tanto all'atto Controparte_1 introduttivo quanto alla comparsa di costituzione e risposta non contengono l'intero impegno di spesa (concetto diverso dalla liquidazione e dalla copertura finanziaria) del a favore dell'impresa appaltatrice. Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge infatti che la deliberazione della
Giunta Comunale n. 113 del 03-07-2015, munita di parere tecnico e contabile, rimanda a una determina del GAC n.2/2015, non prodotta agli atti, con cui sarebbe stato approvato l'impegno di spesa limitatamente alla somma di € 32.000,00; le altre determine comunali n. 1899 del 31.12.2015, 336 del 06.03.2017 (cfr. allegati atto di citazione), nonché la determina n. 1745 del 03-12-2015 non recano indicazioni specifiche sul punto limitandosi la sola determina n. 1745 del 2015 a stabilire che l'opera indicata in oggetto è finanziata con fondi FEP Campania per € 263.934,50 ed € 39.933,82 con fondi Comunali.
Ciò posto, in ogni caso manca il contratto e, dunque, l'azione di indebito arricchimento può essere esercitata (cfr. Cassazione n. 7178/2024).
L'azione di indebito arricchimento, disciplinata dall'art. 2041 c.c., è concessa a colui che abbia subito un impoverimento a vantaggio di un altro soggetto, senza una giusta causa e può essere esercitata nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla controparte.
In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Presupposti per esercitare l'azione sono: un arricchimento (incremento patrimoniale o risparmio di spesa) di un soggetto, una correlativa diminuzione patrimoniale (impoverimento) di un altro soggetto, la mancanza di una giusta causa per tale spostamento patrimoniale, un nesso di correlazione tra arricchimento e depauperamento, e la sussidiarietà dell'azione, ovvero l'inesistenza di altri rimedi giudiziali più specifici per ottenere un indennizzo.
Tuttavia, l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale). In merito all'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente comunale, gli orientamenti giurisprudenziali recenti hanno statuito che l'azione diretta dell'appaltatore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge". (Cfr. Cassazione civile n. 23699/2025; Cass. Ordinanza
n. 5480 del 29/02/2024).
Sul merito dell'azione e sui presupposti di esercizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione” di ingiustificato arricchimento “al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798)
“hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”.
A stretto rigore, poi, non solo l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione di quelle, se non altro quando, come pare prospettato nella specie, quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire tale entità) (cfr. Cassazione
Civile, Sez. III, 2024 n. 27753).
Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio l'esborso economico sopportato dalla cha ha pacificamente realizzato i lavori, in difetto di contratto, non può Parte_1 ritenersi supportato da una giusta causa.
Che i lavori siano stati sostenuti è innanzitutto non contestato specificamente da controparte;
essi, inoltre, risultano provati per tabulas dai documenti allegate dall'attore ed, in specie, dal primo sal, dal certificato n. 1 per il pagamento della prima rata, firmato dal
RUP e dallo stesso direttore dei lavori, che è figura nominato dal Comune committente;
dalla determina n. 1899 del 31.12.2015, in cui il Comune dà atto di avere visionato la documentazione tecnica relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 (SAL n° 1) a tutto il 30.12.2015, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. , (ossia gli elaborati Parte_4
Libretto delle Misure n. 1; Registro di Contabilità n. 1; Stato di Avanzamento dei Lavori n°1
a tutto il 30.12.2015; Certificato di Pagamento n° 1 del 30.12.2015 per il pagamento della rata n° 1 di € 107.872,61 oltre I.V.A. del 10 % pari ad € 10.787,26 e per complessivi € 118
659,87) nonchè che la prestazione è stata effettivamente e regolarmente eseguita in relazione a quanto attestato dalla Direzione Lavori, tanto da ritenere liquidabile, alla ditta l' importo di € 107.872,61 oltre I.V.A. del 10 per complessivi €118 Controparte_5
659,87.
E' dunque il medesimo Ente in una determina ufficiale a riconoscere che la prestazione è stata effettivamente e regolarmente eseguita, sicchè non possono accogliersi le difese postume di parte convenuta effettuate solo al momento della citazione in giudizio in ordine a presunte violazioni di norme urbanistiche, trattandosi di difese generiche, non circostanziate, non essendo neanche stato allegato l'esito del sequestro, e comunque contrastanti con le determine comunali in atti.
L'azione di arricchimento deve, dunque, essere accolta.
Né vale a paralizzare la pretesa attorea la difesa del convenuto, incentrata sostanzialmente sulla mancanza del contratto (ma il thema decidendum attiene all' indebito arricchimento e non al pagamento del corrispettivo contrattuale), e sulla asserita presenza, all'interno della delibera di aggiudicazione n. 1745 del 03/12/2015, di una clausola, già richiamata nella delibera n. 113 del 03/07/2021, con cui si dava atto che l'opera indicata è finanziata con fondi FEP Campania per euro 263.934,50 ed 39.933,82 con fondi comunali (cfr. copia determina n. 1745 del 03.12.2015 esibita prodotta”).
Invero, la giurisprudenza richiamata dal convenuto non è pertinente perché concerne i casi di pattuizione contrattuale di clausole che subordinano il pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltante al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti.
Nel caso oggetto di disamina non vi è stata alcuna pattuizione, perché il contratto non è mai stato sottoscritto, la delibera integrando un atto unilaterale.
La stessa dà peraltro semplicemente atto della origine delle fonti di finanziamento.
Peraltro, l'indebito arricchimento ha rilievo oggettivo, potendo la pubblica amministrazione sottrarsi al pagamento dell'indennizzo solo eccependo e provando il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza;
profili che non sono allegati dal convenuto. CP_1
Peraltro, la Suprema Corte, in tema di ritardi nel pagamento all'appaltatore dei compensi
(acconto e saldo) in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico- muovendo dal generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in virtù del quale il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata- ha sottolineato che “non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ed al riguardo, la Suprema
Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il CP_1 nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la CP_2 non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (cfr.
Ord., sent. 24-08-2018, n. 21180). Nel caso di specie la convenuta non ha allegato i motivi a base della revoca nè ha prodotto il provvedimento di revoca, che in ossequio ai principi esposti nonché a quello di vicinanza della prova, sarebbe stato suo onere depositare.
Anzi, è emerso che nonostante il avesse contezza del procedimento CP_1 CP_1 di revoca, non ha preavvisato tempestivamente la controparte, consentendo di fatto la prosecuzione dei lavori.
L'azione ex art. 2041 cc non può che essere accolta.
Quanto alla misura dell'indennizzo, la giurisprudenza è pacifica nel ribadire che in tema di arricchimento senza causa, l'indennizzo non può superare il minor valore tra l'arricchimento ed il depauperamento intendendosi l'arricchimento solamente riferito al danno emergente e non anche al lucro cessante.
Ora, sul punto parte attrice ha richiesto a titolo di indennizzo € 85.492,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, equivalente alla sola diminuzione patrimoniale subita dal soggetto.
L'importo non è stato specificamente contestato dalla convenuta.
Emerge dagli atti che l'importo complessivo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza e costo manodopera, al netto del ribasso d'asta, era pari ad euro 161.705,21, oltre Iva (cfr. determina n. 1745 del 03-12-2015).
La domanda ha riguardato e risulta provata nei limiti dei lavori relativi al primo sal, cui si riferiscono le delibere e gli atti menzionati in parte motiva e, dunque, per euro € 107.872,61 oltre I.V.A. (totale € 118.659,87), di cui 33.167 comprensivi di Iva già pagati, come riconosciuto dalle parti (cfr. determina comunale 336 del 6.3.2027).
La parte ha richiesto, dunque, la differenza tra il corrispettivo pattuito e quello già ricevuto.
Ora, posto che il prezzo previsto comprende anche l'utile d'impresa, che non può essere indennizzato, questo Giudice ritiene equo sottrarre alla somma richiesta il 10%, per il lucro cessante (Cassazione 30494 Anno 2024Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024;
Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983).
Ed infatti l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. ben può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa», senza necessità che sia la parte interessata a dover fornire prova della impossibilita di determinare l'indennizzo nel suo esatto ammontare (cfr. ordinanza della Cassazione del 31 gennaio 2022, n. 2823). Per tutte queste ragioni complessivamente considerate, la domanda è fondata e pertanto va accolta, nei limiti della somma di 76.943,00, per sorta capitale, oltre gli interessi e rivalutazione sulla somma via via rivalutata dalla data dell'arricchimento dell'ente comunale, che si può far coincidere con il 31.12.2015 (data della determina n. 1899 del 31-
12-2015 in cui si prende atto della avvenuta regolare esecuzione della prestazione).
Quanto agli interessi ed alla rivalutazione, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va infatti liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. ordinanza Cassazione,
2022 n. 28930)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori medi tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da 52.000,00 a 260.000,00), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, condanna il a pagare alla medesima la somma di euro Controparte_1
76.943,00, per sorta capitale, oltre gli interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva;
-condanna il di in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 27,00 per esborsi, Controparte_5 oltre 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. Menotti
Madonna ed Avv. Flora De Matteis.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di US