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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.2063/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2063/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marcella MAURIZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Montesilvano al viale Europa n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Antonella LAMALETTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Giuliano Teatino alla via San Rocco n.246, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 26 agosto 2006 in Miglianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 13 gennaio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 1° dicembre 2024, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 19 novembre 2024, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico a margine dell'Atto n.11 – Parte II – Serie A – Anno 2006).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2063/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marcella MAURIZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Montesilvano al viale Europa n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Antonella LAMALETTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Giuliano Teatino alla via San Rocco n.246, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 26 agosto 2006 in Miglianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 13 gennaio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 1° dicembre 2024, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 19 novembre 2024, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico a margine dell'Atto n.11 – Parte II – Serie A – Anno 2006).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)