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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2024, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 50941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 50941/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi sul ricorso congiunto svolto da e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. Schilirò Antonio, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Letto il ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore;
ritenuto che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi all'interesse della minore;
dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso del 15.11.2023 come precisato nelle note di trattazione scritta del 12.01.2024 e segnatamente:
“1) La minore è affidata congiuntamente ad entrambe i genitori che ne detengono legittimamente la potestà per averla riconosciuta all'atto della nascita, ex L. 54/2006, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Roma in Via Vito Volterra n. 37, di proprietà della Sig.ra
Il Sig. se ne allontanerà entro un mese asportando tutti i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali. 2) Il padre potrà/dovrà vederla e tenerla con sé per un pomeriggio a settimana, il martedì o il venerdì dall'uscita di scuola alle 21.00, e, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle 21.00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore il padre terrà con sé il minore per quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio di ogni anno. Durante festività natalizie il minore le trascorrerà dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, invertendosi i periodi di anno in anno. La minore, ancora, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis, sempre secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, la minore trascorrerà il proprio giorno di compleanno la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro di genitore. Infine, ogni genitore potrà festeggiare il proprio compleanno tenendo con sé la figlia. 3) Il sig. versa già dal mese di dicembre 2023 l'importo di euro 250,00 mensili per il Parte_2 mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che viene corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, quali quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e abbigliamento, previamente concordate tra le parti, come da Protocollo del Tribunale di Roma. Le parti si danno atto che il “bonus famiglia” di €. 200,00 al mese che percepiscono per la figlia continuerà ad essere diviso equamente tra le parti. 4) Le parti si impegnano reciprocamente sin da ora all'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, così come per il cambio di residenza”;
spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50941/2023
R.G.A.C.:
dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo delle parti, integralmente riportato in parte motiva;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.02.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 50941/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi sul ricorso congiunto svolto da e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. Schilirò Antonio, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Letto il ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore;
ritenuto che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi all'interesse della minore;
dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso del 15.11.2023 come precisato nelle note di trattazione scritta del 12.01.2024 e segnatamente:
“1) La minore è affidata congiuntamente ad entrambe i genitori che ne detengono legittimamente la potestà per averla riconosciuta all'atto della nascita, ex L. 54/2006, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Roma in Via Vito Volterra n. 37, di proprietà della Sig.ra
Il Sig. se ne allontanerà entro un mese asportando tutti i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali. 2) Il padre potrà/dovrà vederla e tenerla con sé per un pomeriggio a settimana, il martedì o il venerdì dall'uscita di scuola alle 21.00, e, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle 21.00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore il padre terrà con sé il minore per quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio di ogni anno. Durante festività natalizie il minore le trascorrerà dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, invertendosi i periodi di anno in anno. La minore, ancora, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis, sempre secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, la minore trascorrerà il proprio giorno di compleanno la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro di genitore. Infine, ogni genitore potrà festeggiare il proprio compleanno tenendo con sé la figlia. 3) Il sig. versa già dal mese di dicembre 2023 l'importo di euro 250,00 mensili per il Parte_2 mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che viene corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, quali quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e abbigliamento, previamente concordate tra le parti, come da Protocollo del Tribunale di Roma. Le parti si danno atto che il “bonus famiglia” di €. 200,00 al mese che percepiscono per la figlia continuerà ad essere diviso equamente tra le parti. 4) Le parti si impegnano reciprocamente sin da ora all'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, così come per il cambio di residenza”;
spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50941/2023
R.G.A.C.:
dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo delle parti, integralmente riportato in parte motiva;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.02.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi