TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 18.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4559/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
2470/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.08.2023, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale, depositato dal dott. , nel giudizio di ATP nr. 2470/2022 R.g., avendo il ctu escluso la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, stante l'accertamento di un'invalidità del 50%. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
28.07.2021, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi ai procuratori di parte ricorrente. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Pag. 1 di 4 Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 15.06.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 14.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 04.08.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. CP_ contrariamente a quanto dedotto dall' il ricorso è ammissibile essendo specifici i motivi di contestazione.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
Ha dedotto l'erronea valutazione da parte del ctu della sindrome depressiva endogena, non riconosciuta come grave, nonostante l'assegnazione della Commissione alla patologia di una percentuale invalidante del 70%. Al riguardo, la parte si riporta al certificato del 24.10.2018, a firma della dott.ssa , in Per_2 cui si legge: “…Reazione di adattamento con umore depresso (recente gesto autoconservativo) …” (doc. in atti).
A ben vedere, il ctu non solo ha preso in considerazione il certificato (cfr. pag 1 della perizia resa in atp), ma dall'esame obiettivo ha riscontrato che, per quanto attiene l'apparato psichico, il sig. ha Pt_1
Pag. 2 di 4 avuto negli anni un significativo miglioramento, osservando quanto segue: “Stato di vigilanza presente, ideazione e comportamento normale, capacità di critica e giudizio nella norma, memoria indenne. Assenza di disturbi dispercettivi, di mancanza di motivazione e di perdita di interesse per le attività” (cfr. pag. 3 della Perizia). Per tali ragioni, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, infatti, il ctu nelle considerazioni medico-legali ha specificato che: “il paziente riferisce di sentirsi meglio e che dal 2019 ha sospeso la terapia farmacologica ed esegue solo controlli a cedenza annuale”.
Si ricorda, inoltre, che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte ha documentato la sindrome depressiva grave depositando un solo certificato risalente al 24.10.2018.
Ad ogni modo, va rilevato che il richiamato certificato del 24.10.2018 e la visita effettuata presso la CP_ Commissione medica sono precedenti rispetto all'accesso peritale del 14.11.2022; per tale ragione, gli stessi devono ritenersi superati dall'approfondito esame obiettivo condotto dal consulente del
Tribunale. Ad oggi, a distanza di quasi due anni e mezzo dall'accesso peritale, come detto avvenuto il
14.11.2022, nessuna nuova documentazione di aggravamento è pervenuta. Ragione per cui le censure della parte non possono essere accolte, confermando le valutazioni del ctu in merito all'apparato psichico.
Passando, poi, all'apparato osteo-articolare, la parte ha dedotto che il CTU avrebbe sottostimato l'artrosi agli arti inferiori, nonostante il certificato del 28.06.2021, a firma del Dott. in cui si legge: Per_3
“segni di artrosi femore tibiali e femore rotulea”.
Orbene, si osserva che il ctu non solo ha preso in considerazione il certificato (pag. 1 della perizia) ma dall'esame obiettivo ha riscontrato che, per quanto attiene l'apparato osteo-articolare, il Sig. on Pt_1 presenta significative limitazioni. Al riguardo ha rilevato quanto segue: “andatura regolare, deambulazione autonoma, passaggi posturali in autonomia. Prove di coordinazione motoria correttamente eseguite, sensibilità indenne”
(cfr. pag. 3 della Perizia).
Infine, la parte ha sottolineato che il ctu ha sottovalutato la patologia uditiva, attribuendo ad essa una percentuale del 10%, nonostante il certificato del 20.09.2022 dell'Asl Napoli 3 Sud.
Ebbene, anche in questo caso, va osservato che dall'esame obiettivo il CTU non solo ha preso in considerazione il certificato (Pag.1 della Perizia), ma non ha rilevato nulla di rilevante a carico dell'apparato udito.
Va altresì rilevato che la parte si è limitata a richiamare tale patologia in ricorso senza altresì provvedere al deposito di esami audiometrici e fonetici, attestanti un aggravamento della patologia.
A fronte di tutte le suindicate considerazioni, il ctu ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato soggetto Parte_1
Pag. 3 di 4 non avente diritto all'assegno d'invalidità civile.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 18.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4