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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17528 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con domicilio Parte_1 digitale , rappresentata e difesa Email_1 dagli Avv. ti Carmine Lombardi e Francesco Papandrea giusta procura in atti
attrice
E
elettivamente domiciliata in Santa Maria La Controparte_1
Carità alla Visitazione n. 247 presso lo studio dell'Avv. Paolina Gentile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Convenuta
E
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
DO UR, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 CP_2
convenuta OGGETTO: opposizione ex art. 615 cpc
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio l' e per sentire accertare Controparte_3 CP_2
e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 09720229011352316, notificata il 20.04.2022, relativamente alle cartelle n. 09720140022958765000, n.
09720160019214568000 e n. 09720190029754952000 aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del canone per l'Occupazione temporanea di ed Aree CP_4
Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo agli anni 2010, 2011 e 2015.
A sostegno della domanda parte attrice ha eccepito, in via preliminare,
l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata a mezzo p.e.c. da un indirizzo non risultante dai Pubblici Registri;
nel merito, ha evidenziato l 'assenza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione;
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
la violazione dell'art. 7 c. 2, l.
212/2000; violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Si è costituita l' la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
l'inammissibilità dell'azione perché tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
È doveroso premettere che nel caso si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge) lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla CP_1
è infondata e deve essere respinta.
[...]
Sul punto è sufficiente richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite del 31 dicembre 2024, n. 35330, che ha affermato che “spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale”.
Quanto alla inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri,
l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv.
668249 - 01); sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. 13 novembre 2018 n. 29133).
Nel merito la natura recuperatoria dell'azione proposta da parte attrice circa l'assenza del titolo esecutivo per procedere ad esecuzione trova il limite nella prova fornita dalla di aver correttamente notificato le Controparte_5 cartelle di pagamento nn. 09720140022958765000, in data 23 aprile 2015 e
09720190029754952000 (cfr. allegati nel fascicolo CP_6
Manca, invece, la prova dell'avvenuta notifica della cartella n
09720160019214568000 avendo depositato in atti i dati di Controparte_1 spedizione della raccomandata da cui si evince l'esito negativo del tentativo (cfr. allegati del 28 marzo 2023) con conseguente estinzione dell'obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta sui motivi di opposizione limitatamente alla cartella n. 09720160019214568000, mentre va confermata la debenza delle somme di cui alle cartelle nn. 09720140022958765000 e 09720190029754952000, assorbite le ulteriori questioni.
In ragione delle questioni esaminate, si ritiene equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che non sono dovute le somme richieste con la cartella di pagamento n. 09720160019214568000 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di
Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo agli anni 2010 e 2011;
2) conferma, l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle nn.
09720140022958765000 e 09720190029754952000 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all'anno 2010 e 2015;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON ID
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con domicilio Parte_1 digitale , rappresentata e difesa Email_1 dagli Avv. ti Carmine Lombardi e Francesco Papandrea giusta procura in atti
attrice
E
elettivamente domiciliata in Santa Maria La Controparte_1
Carità alla Visitazione n. 247 presso lo studio dell'Avv. Paolina Gentile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Convenuta
E
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
DO UR, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 CP_2
convenuta OGGETTO: opposizione ex art. 615 cpc
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio l' e per sentire accertare Controparte_3 CP_2
e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 09720229011352316, notificata il 20.04.2022, relativamente alle cartelle n. 09720140022958765000, n.
09720160019214568000 e n. 09720190029754952000 aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del canone per l'Occupazione temporanea di ed Aree CP_4
Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo agli anni 2010, 2011 e 2015.
A sostegno della domanda parte attrice ha eccepito, in via preliminare,
l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata a mezzo p.e.c. da un indirizzo non risultante dai Pubblici Registri;
nel merito, ha evidenziato l 'assenza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione;
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
la violazione dell'art. 7 c. 2, l.
212/2000; violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Si è costituita l' la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
l'inammissibilità dell'azione perché tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
È doveroso premettere che nel caso si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge) lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla CP_1
è infondata e deve essere respinta.
[...]
Sul punto è sufficiente richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite del 31 dicembre 2024, n. 35330, che ha affermato che “spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale”.
Quanto alla inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri,
l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv.
668249 - 01); sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. 13 novembre 2018 n. 29133).
Nel merito la natura recuperatoria dell'azione proposta da parte attrice circa l'assenza del titolo esecutivo per procedere ad esecuzione trova il limite nella prova fornita dalla di aver correttamente notificato le Controparte_5 cartelle di pagamento nn. 09720140022958765000, in data 23 aprile 2015 e
09720190029754952000 (cfr. allegati nel fascicolo CP_6
Manca, invece, la prova dell'avvenuta notifica della cartella n
09720160019214568000 avendo depositato in atti i dati di Controparte_1 spedizione della raccomandata da cui si evince l'esito negativo del tentativo (cfr. allegati del 28 marzo 2023) con conseguente estinzione dell'obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta sui motivi di opposizione limitatamente alla cartella n. 09720160019214568000, mentre va confermata la debenza delle somme di cui alle cartelle nn. 09720140022958765000 e 09720190029754952000, assorbite le ulteriori questioni.
In ragione delle questioni esaminate, si ritiene equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che non sono dovute le somme richieste con la cartella di pagamento n. 09720160019214568000 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di
Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo agli anni 2010 e 2011;
2) conferma, l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle nn.
09720140022958765000 e 09720190029754952000 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all'anno 2010 e 2015;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON ID