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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4154/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Risorgimento 319/4, di professione medico dipendente,
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], di Parte_2 professione impiegato, entrambi, assistiti, rappresentati e difesi, dall'avv. Roberto SAMMARCHI ed elettivamente domiciliati ai fini del procedimento presso lo studio del difensore, in Casalecchio di Reno, via Nino Bixio 2/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 25/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19/09/2018
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 3635/2018 del 22/10/2018;
pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Bologna il 15.08.1975, e , nato a [...] il [...], celebrato a LA OS il Parte_2
31/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZOLA PREDOSA al n. 32 parte II
Serie A anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)dispone che le parti vivano separati, libere di abitare dove vorranno;
2) prende atto che attualmente la sig.ra vive in LA OS (BO) via Risorgimento 319/4 Pt_1
Per_ unitamente al figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mentre il sig. Pt_3
in SS ON (BO) viale Nuovo 28;
Per_ 3) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla CP_1 sig.ra la somma di €. 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT e da corrispondersi fino alla piena indipendenza economica del figlio;
4) stabilisce che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese sostenute per il figlio previamente concordate (salvo quelle urgenti, o necessarie, o abitualmente sostenute per il figlio perché frutto di scelte già concordate tra i genitori) e debitamente documentate, di natura scolastica/universitaria, libri scolastici/universitari, spese per il conseguimento della patente di guida. Per le spese medico/ortodontiche
Per_ che riguardano il figlio (ticket, viste specialistiche private, terapie, presidi, ed altre) i coniugi si avvarranno di una assicurazione privata. Resta inteso che per le spese mediche non coperte da assicurazione, i coniugi divideranno al 50% gli esborsi che riguardano il figlio. Abbigliamento al 50%;
5) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
prende altresì atto che i ricorrenti dichiarano che ogni altro rapporto tra loro è stato regolato ed essi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra previsto;
pagina 2 di 3 6) compensa le spese legali tra le parti.
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ZOLA PREDOSA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
4.6.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4154/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Risorgimento 319/4, di professione medico dipendente,
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], di Parte_2 professione impiegato, entrambi, assistiti, rappresentati e difesi, dall'avv. Roberto SAMMARCHI ed elettivamente domiciliati ai fini del procedimento presso lo studio del difensore, in Casalecchio di Reno, via Nino Bixio 2/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 25/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19/09/2018
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 3635/2018 del 22/10/2018;
pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Bologna il 15.08.1975, e , nato a [...] il [...], celebrato a LA OS il Parte_2
31/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZOLA PREDOSA al n. 32 parte II
Serie A anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)dispone che le parti vivano separati, libere di abitare dove vorranno;
2) prende atto che attualmente la sig.ra vive in LA OS (BO) via Risorgimento 319/4 Pt_1
Per_ unitamente al figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mentre il sig. Pt_3
in SS ON (BO) viale Nuovo 28;
Per_ 3) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla CP_1 sig.ra la somma di €. 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT e da corrispondersi fino alla piena indipendenza economica del figlio;
4) stabilisce che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese sostenute per il figlio previamente concordate (salvo quelle urgenti, o necessarie, o abitualmente sostenute per il figlio perché frutto di scelte già concordate tra i genitori) e debitamente documentate, di natura scolastica/universitaria, libri scolastici/universitari, spese per il conseguimento della patente di guida. Per le spese medico/ortodontiche
Per_ che riguardano il figlio (ticket, viste specialistiche private, terapie, presidi, ed altre) i coniugi si avvarranno di una assicurazione privata. Resta inteso che per le spese mediche non coperte da assicurazione, i coniugi divideranno al 50% gli esborsi che riguardano il figlio. Abbigliamento al 50%;
5) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
prende altresì atto che i ricorrenti dichiarano che ogni altro rapporto tra loro è stato regolato ed essi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra previsto;
pagina 2 di 3 6) compensa le spese legali tra le parti.
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ZOLA PREDOSA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
4.6.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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