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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, nella persona dei sottoscritti Magistrati:
Presidente dr Gianpiero Scoppa
Giudice dr Francesco Paolo Feo
Giudice dr Livia De Gennaro
Sul ricorso per l'omologazione della transazione fiscale conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ex art 57 e 63 d.lgs nr 14/2019 presentato da
, in persona Parte_1 del liquidatore p.t., con sede legale in Napoli, Via Michelangelo Naccherino nr 6 , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Improta e Giuseppe Putaturo ha emesso la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo di omologare, ai sensi degli artt 57 e 63 CCI , l'accordo dalla stessa stipulato con l' Agenzia DE AT Direzione Provinciale 1 di Napoli . Il procedimento è stato oggetto di vari rinvii motivati dalla richiesta della proponente di iscrizione dell'accordo di ristrutturazione nel registro DE imprese , adempimento poi successivamente curato dalla proponente.
Ha affermato nel ricorso : - che l'oggetto sociale della è costituito dalla Pt_1 promozione dell'interculturalità tra i giovani e l'apprendimento DE lingue straniere attraverso metodologie innovative e di avere ottenuto il 21.6.2006 dal
[...]
( ) , l'accreditamento, come Controparte_1 CP_2 previsto dalla Direttiva 170/2016 per la formazione docenti e di avere svolto la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore di docenti , avvalendosi di formatori ed esperti madrelingua provenienti in gran parte dalla Gran Bretagna , Stati Uniti ed Australia;
- che per le annualità 2008-2012 era sorto un contenzioso fiscale in tema di applicazione di ritenute in tema di presunto lavoro dipendente, di iva, di ires a seguito di accertamento della Guardia di Finanza e che pur essendosi il contenzioso concluso con diverse pronunce favorevoli per , la Commissione tributaria regionale della Pt_1
Liguria aveva ritenuto erronee tali decisioni tanto da costringere la ricorrente ad incardinare apposito ricorso in Cassazione , in pendenza del quale l' Parte_1 aveva ritenuto di accedere alla normativa sulla pace fiscale;
- che dalla fine del 2020 , con la recrudescenza della situazione pandemica, la campagna per i corsi estivi 2021 non era riuscita a raccogliere le consuete adesioni e, per tale ragione, si era provveduto a fare ricorso nuovamente agli strumenti CIG/FIS per ridurre il costo del personale dovendo, poi, nel 2021, procedere alla messa in liquidazione cui aveva fatto seguito l'interruzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti
Dalla documentazione in atti e dalle prospettazioni fornite dalla proponente risulta che l'attivo della è pari ad euro 237.001,46 mentre la debitoria complessiva Parte_1 dalla è pari ad euro 1.222.382,84 e che la sola debitoria verso l'Agenzia Parte_1 DE AT , tra debiti di pace fiscale e sanzioni è pari complessivamente ad euro 1.012.403,05 e, quindi all'82% della intera debitoria e, come tale, ben oltre il 60% richiesto.
In data 2.8.2022 la ricorrente, debitrice nei confronti dell'erario per euro 1.012.403.05 e nei confronti dell'Ispettorato del lavoro /ministero del lavoro per euro 48.056,10 per le sanzioni irrogate dagli ispettorati del lavoro di Catanzaro e Potenza, aveva provveduto ad inviare alla Agenzia DE AT Direzione Provinciale I di Napoli ed all'Ispettorato del Lavoro una proposta di accordo di ristrutturazione del debito fiscale e previdenziale.
La proposta aveva il contenuto che di seguito si riporta: 1) alla Controparte_3
il pagamento dilazionato di euro 290.615,96 di cui euro 145.307,98 entro
[...]
30 giorni dall'omologa ed euro 145.307,98 entro 90 giorni dall'omologa ; 2)all'Ispettorato del lavoro /Ministero del lavoro di euro 13.801,71 di cui euro 6.900,86 entro 30 giorni dalla omologa ed euro 6.900,85 entro 90 giorni dalla omologa . Da quanto rappresentato dalla ricorrente e dalla documentazione in atti risulta che l' ha accettato la proposta di transazione fiscale Controparte_3 formulata da e che in data 17.4.2024 le parti hanno provveduto alla sottoscrizine Pt_1 dell'accordo mentre alla sopra indicata proposta non ha aderito il
[...]
. Parte_2
Orbene, sussistono nella fattispecie i presupposti per la omologazione richiesta.
L'accordo ha trovato, invero, il favore dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti come prescritto dall'art 57 comma 1 CCII atteso che come, su riferito, la debitoria verso l'Agenzia DE AT , tra debiti da pace fiscale e sanzioni risulta essere complessivamente pari ad euro 1.012.403,05 e , dunque, all'82,82% dell'intera debitoria (ben oltre il 60% richiesto).
Nel corso DE udienze, è stato infatti precisato dalla ricorrente che l'accordo ha avuto la adesione espressa della Agenzia DE AT , titolare della gran parte della pretesa creditoria (circa il 90%) con una percentuale di soddisfazione pari al 28,3% (percentuale compatibile con il testo ratione temporis applicabile) mentre il restante ceto creditorio sarà soddisfatto integralmente come sopraindicato e come attestato dal professionista indipendente. Valga sul punto evidenziare che alla fattispecie che ci occupa deve ritenersi applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda (21.6.2024) e, dunque quella ante decreto “correttivo ter” e ciò in quanto all'art 56 comma 3 del medesimo decreto “è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi diristrutturazione . In altri termini, il novellato art 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024).
Secondo quanto enunciato dall'attestatore dott , il piano è idoneo ad Persona_1 assicurare il soddisfacimento dei creditori ad esso estranei , entro 120 giorni dalla omologazione per i crediti già scaduti a tale data ovvero120 giorni dalla loro scadenza per i creditia tale data non ancora scaduti.
P.Q.M.
Dispone la omologazione dell'accordo stipulato da
[...] con l'Agenzia DE AT Parte_1
e con la Controparte_4 Controparte_5
Regione Liguria.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente dr G Scoppa
Il Giudice delegato dr Livia De Gennaro
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, nella persona dei sottoscritti Magistrati:
Presidente dr Gianpiero Scoppa
Giudice dr Francesco Paolo Feo
Giudice dr Livia De Gennaro
Sul ricorso per l'omologazione della transazione fiscale conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ex art 57 e 63 d.lgs nr 14/2019 presentato da
, in persona Parte_1 del liquidatore p.t., con sede legale in Napoli, Via Michelangelo Naccherino nr 6 , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Improta e Giuseppe Putaturo ha emesso la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo di omologare, ai sensi degli artt 57 e 63 CCI , l'accordo dalla stessa stipulato con l' Agenzia DE AT Direzione Provinciale 1 di Napoli . Il procedimento è stato oggetto di vari rinvii motivati dalla richiesta della proponente di iscrizione dell'accordo di ristrutturazione nel registro DE imprese , adempimento poi successivamente curato dalla proponente.
Ha affermato nel ricorso : - che l'oggetto sociale della è costituito dalla Pt_1 promozione dell'interculturalità tra i giovani e l'apprendimento DE lingue straniere attraverso metodologie innovative e di avere ottenuto il 21.6.2006 dal
[...]
( ) , l'accreditamento, come Controparte_1 CP_2 previsto dalla Direttiva 170/2016 per la formazione docenti e di avere svolto la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore di docenti , avvalendosi di formatori ed esperti madrelingua provenienti in gran parte dalla Gran Bretagna , Stati Uniti ed Australia;
- che per le annualità 2008-2012 era sorto un contenzioso fiscale in tema di applicazione di ritenute in tema di presunto lavoro dipendente, di iva, di ires a seguito di accertamento della Guardia di Finanza e che pur essendosi il contenzioso concluso con diverse pronunce favorevoli per , la Commissione tributaria regionale della Pt_1
Liguria aveva ritenuto erronee tali decisioni tanto da costringere la ricorrente ad incardinare apposito ricorso in Cassazione , in pendenza del quale l' Parte_1 aveva ritenuto di accedere alla normativa sulla pace fiscale;
- che dalla fine del 2020 , con la recrudescenza della situazione pandemica, la campagna per i corsi estivi 2021 non era riuscita a raccogliere le consuete adesioni e, per tale ragione, si era provveduto a fare ricorso nuovamente agli strumenti CIG/FIS per ridurre il costo del personale dovendo, poi, nel 2021, procedere alla messa in liquidazione cui aveva fatto seguito l'interruzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti
Dalla documentazione in atti e dalle prospettazioni fornite dalla proponente risulta che l'attivo della è pari ad euro 237.001,46 mentre la debitoria complessiva Parte_1 dalla è pari ad euro 1.222.382,84 e che la sola debitoria verso l'Agenzia Parte_1 DE AT , tra debiti di pace fiscale e sanzioni è pari complessivamente ad euro 1.012.403,05 e, quindi all'82% della intera debitoria e, come tale, ben oltre il 60% richiesto.
In data 2.8.2022 la ricorrente, debitrice nei confronti dell'erario per euro 1.012.403.05 e nei confronti dell'Ispettorato del lavoro /ministero del lavoro per euro 48.056,10 per le sanzioni irrogate dagli ispettorati del lavoro di Catanzaro e Potenza, aveva provveduto ad inviare alla Agenzia DE AT Direzione Provinciale I di Napoli ed all'Ispettorato del Lavoro una proposta di accordo di ristrutturazione del debito fiscale e previdenziale.
La proposta aveva il contenuto che di seguito si riporta: 1) alla Controparte_3
il pagamento dilazionato di euro 290.615,96 di cui euro 145.307,98 entro
[...]
30 giorni dall'omologa ed euro 145.307,98 entro 90 giorni dall'omologa ; 2)all'Ispettorato del lavoro /Ministero del lavoro di euro 13.801,71 di cui euro 6.900,86 entro 30 giorni dalla omologa ed euro 6.900,85 entro 90 giorni dalla omologa . Da quanto rappresentato dalla ricorrente e dalla documentazione in atti risulta che l' ha accettato la proposta di transazione fiscale Controparte_3 formulata da e che in data 17.4.2024 le parti hanno provveduto alla sottoscrizine Pt_1 dell'accordo mentre alla sopra indicata proposta non ha aderito il
[...]
. Parte_2
Orbene, sussistono nella fattispecie i presupposti per la omologazione richiesta.
L'accordo ha trovato, invero, il favore dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti come prescritto dall'art 57 comma 1 CCII atteso che come, su riferito, la debitoria verso l'Agenzia DE AT , tra debiti da pace fiscale e sanzioni risulta essere complessivamente pari ad euro 1.012.403,05 e , dunque, all'82,82% dell'intera debitoria (ben oltre il 60% richiesto).
Nel corso DE udienze, è stato infatti precisato dalla ricorrente che l'accordo ha avuto la adesione espressa della Agenzia DE AT , titolare della gran parte della pretesa creditoria (circa il 90%) con una percentuale di soddisfazione pari al 28,3% (percentuale compatibile con il testo ratione temporis applicabile) mentre il restante ceto creditorio sarà soddisfatto integralmente come sopraindicato e come attestato dal professionista indipendente. Valga sul punto evidenziare che alla fattispecie che ci occupa deve ritenersi applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda (21.6.2024) e, dunque quella ante decreto “correttivo ter” e ciò in quanto all'art 56 comma 3 del medesimo decreto “è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi diristrutturazione . In altri termini, il novellato art 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024).
Secondo quanto enunciato dall'attestatore dott , il piano è idoneo ad Persona_1 assicurare il soddisfacimento dei creditori ad esso estranei , entro 120 giorni dalla omologazione per i crediti già scaduti a tale data ovvero120 giorni dalla loro scadenza per i creditia tale data non ancora scaduti.
P.Q.M.
Dispone la omologazione dell'accordo stipulato da
[...] con l'Agenzia DE AT Parte_1
e con la Controparte_4 Controparte_5
Regione Liguria.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente dr G Scoppa
Il Giudice delegato dr Livia De Gennaro