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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 2450 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f. ), con gli Avv.ti Vito Dipierro e Donato Parte_1 C.F._1 Oliva, opponente E (p.i. ), in qualità di procuratrice della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta procuratrice in persona del procuratore, dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli,
[...] opposta All'udienza del 08.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2022, Parte_1 emesso in data 07.02.2022 da questo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore di la somma di € 256.083,19, oltre interessi e spese;
CP_3 contestava l'opponente: 1) mancata produzione del contratto di conto corrente ed efficacia di cessione. Difetto di legittimazione attiva di 2) applicazione dell'art. 1341 c.c. e CP_3 decadenza della fideiussione;
3) applicazione artt. 1322 e 1936 c.c.; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, con condanna della controparte ex artt. 91 e 96 c.p.c.; ribadito, con riferimento alla tempestività dell'opposizione, quanto osservato con l'ordinanza del 05.02.2023;
ritenuto che
l'opposizione sia nel merito fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato, infatti, che con il primo motivo di opposizione, l'opponente osservava, tra l'altro, che
“…la si ripete, non ha prodotto un solo documento dal quale si possa evincere CP_3 l'esistenza del credito….”; ed effettivamente, ad avviso di questo giudice, la documentazione prodotta dalla parte opposta non appare sufficiente a dare dimostrazione del credito fatto valere in sede monitoria;
in particolare, in quest'ultima fase e nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha a tal fine prodotto due documenti del 23.01.2007, sottoscritti da Parte_1
, quale amministratore unico della contenenti le disposizioni che
[...] CP_5 regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi ed in particolare il conto corrente n. 6843/6106 intestato alla (primo atto) e l'adesione, sempre della CP_5 CP_5 che sottoscrive in persona del medesimo amministratore unico, a , attivato sul Parte_2 predetto conto corrente (secondo atto, contenente le condizioni che regolano il rapporto); inoltre viene prodotto al medesimo fine l'atto dell'11.08.2008, con il quale si Parte_1 costituiva fideiussore della ed un documento contabile bancario rilasciato da CP_5 Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in cui viene indicata la posizione a sofferenza della CP_5 e riportati, quali dati contabili, esclusivamente tre appostazioni [rispettivamente per –
[...] 3.020,78, - 15.105,31, - 236.425,20), datate 27.10.2011 (data mov.) e 22.06.2011 (valuta), una appostazione (per – 49,90), datata 03.11.2011 (data mov.) e 30.09.2011 (valuta), un'altra (per – 1.482,00), datata 21.04.2017 (data mov.) e 31.12.1999 (valuta) ed un saldo conto al 18.07.2018 per – 256.083,19]; trattasi sostanzialmente di un saldaconto, che non riporta tutte le appostazioni contabili in entrata ed in uscita del rapporto di conto corrente aperto dalla CP_5 (debitore principale), così da non consentire di affermare la provata sussistenza di un
[...] credito dell'opposta; l'incompletezza (anzi l'assenza, posto che quello depositato non è un estratto conto, ma un mero saldaconto, che riporta solo alcune voci contabili accorpate) degli estratti conto impedisce di ritenere dimostrata la pretesa creditoria, giacché non può operare il meccanismo di approvazione previsto dall'art. 1832 c.c. (norma applicabile al conto corrente bancario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1857 c.c.), non essendoci elementi da cui evincere se, in esito al conteggio che tenga conto dell'andamento dell'intero rapporto, residui un credito per l'opposta; cosicché non è possibile una ricostruzione e prova delle appostazioni contabili di dare-avere (attraverso il funzionamento del meccanismo di approvazione innanzi citato, ricostruzione che deve essere fondata su dati contabili certi in ordine alle singole operazioni registrate e non può essere basata su criteri approssimativi o equitativi, non potendosi conoscere tutte le componenti effettive dei saldi riportati nel documento prodotto (cfr. Cass. n. 21597/13; Cass. n. 21466/13; Trib. Bari 11.02.2015 n. 582); peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), persino in sede monitoria non è più sufficiente il mero estratto di saldaconto (di cui alla previgente disciplina dettata dall'art. 102 legge n. 141/1938, ma occorre la produzione dell'estratto conto, vale a dire del documento che riporti tutte le appostazioni contabili per l'intera durata del rapporto); né può condurre ad una differente conclusione il contenuto della clausola n. 7 del contratto di fideiussione, nella parte in cui si prevede che “[…] Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fidejussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. […]”; detta pattuizione, infatti, se interpretata secondo il canone della buona fede previsto dall'art. 1366 c.c., nonché secondo l'ulteriore criterio dell'interpretazione, nel dubbio, contro il predisponente, previsto dall'art. 1370 c.c., non può che essere intesa, ad avviso di questo Tribunale, nel senso che la banca può dimostrare il proprio credito attraverso l'esibizione delle scritture contabili relative al rapporto da cui detto credito trae origine e che il fideiussore, che ha sottoscritto il contratto contenente detta clausola, non potrebbe contestare l'effettività, ai fini probatori, delle appostazioni risultanti delle medesime scritture contabili, purché, però, di scritture contabili atte a dare conto dell'andamento del rapporto si tratti;
ma nel caso di specie, come detto, parte opposta non ha esibito un documento qualificabile quale scrittura contabile atta a rendere conto dell'andamento del rapporto da cui sarebbe sorto il credito, ma esclusivamente un mero saldaconto (con attestazione in calce ex art. 50 T.U.B.) che riporta esclusivamente delle 5 macro voci accorpate (interessi moratori anni precedenti, interessi moratori anno corrente, capitale cc 6106 6843, cap.le c/c 6843/006106, giroconto dal conto 001); qualora si ritenesse che la clausola innanzi riportata possa estendersi anche ad un documento di tal fatta, si rimetterebbe sostanzialmente la prova del credito, non alla documentazione contabile che notoriamente deve dare conto dell'andamento dell'intero rapporto da cui il credito trae origine attraverso l'indicazione delle appostazioni contabili che vanno a comporre poi il saldo finale e che consentono quanto meno una valutazione di coerenza delle relative voci, ma ad una mera dichiarazione della banca relativa alla misura del proprio credito, che in tal modo sarebbe del tutto insindacabile ed assoggetterebbe in astratto il fideiussore alla mera volontà della controparte, con rinunzia preventiva al diritto di difendersi;
in definitiva, applicando i criteri interpretativi innanzi citati, detta clausola deve essere interpretata nel senso che per scritture contabili della banca devono intendersi, in senso restrittivo, quelle tecnicamente deputate a rendere il conto del rapporto da cui il credito vantato tre origine e, pertanto, nel caso di rapporto di conto corrente, gli estratti conto relativi all'intero rapporto;
in ultimo, deve osservarsi che, a differenza di quanto sostenuto dall'opposta, quello stipulato dall'opponente nel caso di specie non può essere qualificato contratto autonomo di garanzia;
infatti, prescindendo dal tenore di alcune espressioni letterali (fideiussori, fideiussione, a semplice richiesta scritta), utilizzate nel documento contrattuale prodotto, deve rilevarsi che dalle condizioni pattuite non emerge la rinunzia a sollevare qualunque eccezione relativa al rapporto principale, che consenta, pertanto, di ritenere integralmente eliso il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione;
infatti, dalla lettura delle clausole che disciplinano la garanzia prestata dal emerge che la Pt_1 fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, ogni altro accessorio e per spese (cfr. art. 1) e, per quanto sia stata pattuita la deroga all'art. 1957 c.c. e che la fideiussione sia stata estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, nonché che il fideiussore non possa esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore o dei coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori finché ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta (cfr. art. 10), è però prevista (all'art. 9), non l'esclusione della possibilità per il fideiussore, al fine di sottrarsi alla richiesta di pagamento della banca, di sollevare qualsiasi ulteriore eccezione tout court, ma solo l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni
“…riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua possibilità di recedere dal rapporto col debitore”; ritenuto che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposta in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Vito Dipierro e Donato Oliva. Taranto, 31.07.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
a sua volta procuratrice in persona del procuratore, dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli,
[...] opposta All'udienza del 08.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2022, Parte_1 emesso in data 07.02.2022 da questo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore di la somma di € 256.083,19, oltre interessi e spese;
CP_3 contestava l'opponente: 1) mancata produzione del contratto di conto corrente ed efficacia di cessione. Difetto di legittimazione attiva di 2) applicazione dell'art. 1341 c.c. e CP_3 decadenza della fideiussione;
3) applicazione artt. 1322 e 1936 c.c.; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, con condanna della controparte ex artt. 91 e 96 c.p.c.; ribadito, con riferimento alla tempestività dell'opposizione, quanto osservato con l'ordinanza del 05.02.2023;
ritenuto che
l'opposizione sia nel merito fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato, infatti, che con il primo motivo di opposizione, l'opponente osservava, tra l'altro, che
“…la si ripete, non ha prodotto un solo documento dal quale si possa evincere CP_3 l'esistenza del credito….”; ed effettivamente, ad avviso di questo giudice, la documentazione prodotta dalla parte opposta non appare sufficiente a dare dimostrazione del credito fatto valere in sede monitoria;
in particolare, in quest'ultima fase e nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha a tal fine prodotto due documenti del 23.01.2007, sottoscritti da Parte_1
, quale amministratore unico della contenenti le disposizioni che
[...] CP_5 regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi ed in particolare il conto corrente n. 6843/6106 intestato alla (primo atto) e l'adesione, sempre della CP_5 CP_5 che sottoscrive in persona del medesimo amministratore unico, a , attivato sul Parte_2 predetto conto corrente (secondo atto, contenente le condizioni che regolano il rapporto); inoltre viene prodotto al medesimo fine l'atto dell'11.08.2008, con il quale si Parte_1 costituiva fideiussore della ed un documento contabile bancario rilasciato da CP_5 Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in cui viene indicata la posizione a sofferenza della CP_5 e riportati, quali dati contabili, esclusivamente tre appostazioni [rispettivamente per –
[...] 3.020,78, - 15.105,31, - 236.425,20), datate 27.10.2011 (data mov.) e 22.06.2011 (valuta), una appostazione (per – 49,90), datata 03.11.2011 (data mov.) e 30.09.2011 (valuta), un'altra (per – 1.482,00), datata 21.04.2017 (data mov.) e 31.12.1999 (valuta) ed un saldo conto al 18.07.2018 per – 256.083,19]; trattasi sostanzialmente di un saldaconto, che non riporta tutte le appostazioni contabili in entrata ed in uscita del rapporto di conto corrente aperto dalla CP_5 (debitore principale), così da non consentire di affermare la provata sussistenza di un
[...] credito dell'opposta; l'incompletezza (anzi l'assenza, posto che quello depositato non è un estratto conto, ma un mero saldaconto, che riporta solo alcune voci contabili accorpate) degli estratti conto impedisce di ritenere dimostrata la pretesa creditoria, giacché non può operare il meccanismo di approvazione previsto dall'art. 1832 c.c. (norma applicabile al conto corrente bancario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1857 c.c.), non essendoci elementi da cui evincere se, in esito al conteggio che tenga conto dell'andamento dell'intero rapporto, residui un credito per l'opposta; cosicché non è possibile una ricostruzione e prova delle appostazioni contabili di dare-avere (attraverso il funzionamento del meccanismo di approvazione innanzi citato, ricostruzione che deve essere fondata su dati contabili certi in ordine alle singole operazioni registrate e non può essere basata su criteri approssimativi o equitativi, non potendosi conoscere tutte le componenti effettive dei saldi riportati nel documento prodotto (cfr. Cass. n. 21597/13; Cass. n. 21466/13; Trib. Bari 11.02.2015 n. 582); peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), persino in sede monitoria non è più sufficiente il mero estratto di saldaconto (di cui alla previgente disciplina dettata dall'art. 102 legge n. 141/1938, ma occorre la produzione dell'estratto conto, vale a dire del documento che riporti tutte le appostazioni contabili per l'intera durata del rapporto); né può condurre ad una differente conclusione il contenuto della clausola n. 7 del contratto di fideiussione, nella parte in cui si prevede che “[…] Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fidejussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. […]”; detta pattuizione, infatti, se interpretata secondo il canone della buona fede previsto dall'art. 1366 c.c., nonché secondo l'ulteriore criterio dell'interpretazione, nel dubbio, contro il predisponente, previsto dall'art. 1370 c.c., non può che essere intesa, ad avviso di questo Tribunale, nel senso che la banca può dimostrare il proprio credito attraverso l'esibizione delle scritture contabili relative al rapporto da cui detto credito trae origine e che il fideiussore, che ha sottoscritto il contratto contenente detta clausola, non potrebbe contestare l'effettività, ai fini probatori, delle appostazioni risultanti delle medesime scritture contabili, purché, però, di scritture contabili atte a dare conto dell'andamento del rapporto si tratti;
ma nel caso di specie, come detto, parte opposta non ha esibito un documento qualificabile quale scrittura contabile atta a rendere conto dell'andamento del rapporto da cui sarebbe sorto il credito, ma esclusivamente un mero saldaconto (con attestazione in calce ex art. 50 T.U.B.) che riporta esclusivamente delle 5 macro voci accorpate (interessi moratori anni precedenti, interessi moratori anno corrente, capitale cc 6106 6843, cap.le c/c 6843/006106, giroconto dal conto 001); qualora si ritenesse che la clausola innanzi riportata possa estendersi anche ad un documento di tal fatta, si rimetterebbe sostanzialmente la prova del credito, non alla documentazione contabile che notoriamente deve dare conto dell'andamento dell'intero rapporto da cui il credito trae origine attraverso l'indicazione delle appostazioni contabili che vanno a comporre poi il saldo finale e che consentono quanto meno una valutazione di coerenza delle relative voci, ma ad una mera dichiarazione della banca relativa alla misura del proprio credito, che in tal modo sarebbe del tutto insindacabile ed assoggetterebbe in astratto il fideiussore alla mera volontà della controparte, con rinunzia preventiva al diritto di difendersi;
in definitiva, applicando i criteri interpretativi innanzi citati, detta clausola deve essere interpretata nel senso che per scritture contabili della banca devono intendersi, in senso restrittivo, quelle tecnicamente deputate a rendere il conto del rapporto da cui il credito vantato tre origine e, pertanto, nel caso di rapporto di conto corrente, gli estratti conto relativi all'intero rapporto;
in ultimo, deve osservarsi che, a differenza di quanto sostenuto dall'opposta, quello stipulato dall'opponente nel caso di specie non può essere qualificato contratto autonomo di garanzia;
infatti, prescindendo dal tenore di alcune espressioni letterali (fideiussori, fideiussione, a semplice richiesta scritta), utilizzate nel documento contrattuale prodotto, deve rilevarsi che dalle condizioni pattuite non emerge la rinunzia a sollevare qualunque eccezione relativa al rapporto principale, che consenta, pertanto, di ritenere integralmente eliso il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione;
infatti, dalla lettura delle clausole che disciplinano la garanzia prestata dal emerge che la Pt_1 fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, ogni altro accessorio e per spese (cfr. art. 1) e, per quanto sia stata pattuita la deroga all'art. 1957 c.c. e che la fideiussione sia stata estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, nonché che il fideiussore non possa esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore o dei coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori finché ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta (cfr. art. 10), è però prevista (all'art. 9), non l'esclusione della possibilità per il fideiussore, al fine di sottrarsi alla richiesta di pagamento della banca, di sollevare qualsiasi ulteriore eccezione tout court, ma solo l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni
“…riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua possibilità di recedere dal rapporto col debitore”; ritenuto che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposta in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Vito Dipierro e Donato Oliva. Taranto, 31.07.2025
Il giudice dott. Remo Lisco