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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19827/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 18.12.2024, promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Boscaini, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale, emesso in data 2.04.2024 dal Tribunale di Roma Sezione VII Penale in relazione al procedimento penale n.
52616/2015 R.G.N.R.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso di € 1.103,00 oltre oneri di legge, adottato dal
Tribunale Penale di Roma Sezione VII Penale in relazione al procedimento penale n. 52616/2015
R.G.N.R. nell'ambito del quale ha prestato la propria opera professionale, quale difensore del Sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiedendone la riforma e la Persona_1 rideterminazione dell'importo nella misura di € 3.685,00, oltre accessori di legge.
A tal fine ha dedotto: - che, con decreto del 19.12.2017, il Tribunale di Roma, Sezione GIP/GUP aveva ammesso il Sig. , imputato nel procedimento penale n. 52616/2015 Persona_1
R.G.N.R. al patrocinio a spese dello Stato;
- di essere stato nominato dal Tribunale di Roma difensore pagina 1 di 3 di fiducia dell'imputato, in quanto regolarmente iscritto nell'elenco degli abilitati al patrocinio dello
Stato; - che il giudizio aveva avuto inizio in data 23.06.2021 e si era articolato in n. 10 udienze dibattimentali;
- che il procedimento si era concluso in data 25.10.2023 con sentenza di condanna dell'imputato; - di aver provveduto al deposito dell' istanza di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 82 del Dpr n. 115/2002, sulla base delle tariffe e dei criteri indicati nel D.M. 55/2014; - che, con decreto di liquidazione del 2.04.2024, il Tribunale di Roma, Sezione VII Penale aveva liquidato la somma complessiva di € 1.103,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- che la liquidazione effettuata dal Giudice penale avrebbe dovuto essere riformata con rideterminazione dell'importo nella misura di € 3.685,00, sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014, in applicazione della riduzione di
1/3, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate. A tal fine ha eccepito: nel merito, la legittimità del decreto impugnato;
in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione del compenso professionale in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari in applicazione dell'ulteriore riduzione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R. 115/2002.
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, Sezione VII Penale ha provveduto a liquidare gli onorari nella misura di € 1.103,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta in favore dell'imputato Sig.
, nell'ambito del procedimento penale n.52616/2015, ritenendo non Persona_1 particolarmente complesse le questioni trattate, riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria e in considerazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014.
Il ricorrente deduce: - l'erronea valutazione dell'attività professionale espletata in favore dell'imputato nell'ambito del procedimento penale n. 52616/2015, celebrato nei confronti di sei imputati con dodici diversi capi d'imputazione, dei quali quattro inerenti al Sig. ; - l'erronea Persona_1 determinazione del compenso nella misura di € 1.103,00, non avendo il Tribunale Penale di Roma tenuto conto delle maggiorazioni previste dal D.M. 55/2014, in relazione al numero degli imputati, al numero delle udienze trattate e alla presenza delle parti civili costituite.
Dall'esame della documentazione allegata in atti risultano: - il decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig. del 19.12.2017; - i verbali delle Persona_1 udienze dibattimentali del 26.06.2021, del 02.07.2021, del 20.10.2021, del 26.11.2021, del
11.03.2022, del 25.05.2022, del 02.12.2022, del 12.04.2023, del 25.10.2023; - la sentenza definitiva di condanna n. 14853/2023 del procedimento penale n.52616/2015; - l'istanza di liquidazione del compenso per l'importo complessivo di € 3.685,00, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3 In ordine all'impegno profuso dal difensore e all'effettiva attività svolta deve rilevarsi che le udienze del 26.06.2021, del 02.07.2021, del 20.10.2021, del 26.11.2021 e del 11.03.2022 sono consistite in meri rinvii dibattimentali, e che, nel corso della trattazione, non è stata dedotta alcuna specifica eccezione relativa all'imputato, Sig. . Per_1
L'attività istruttoria vera e propria è stata svolta esclusivamente nell'ambito delle udienze del del 25.05.2022 e del 25.10.2023, nel corso delle quali sono state formulate specifiche deduzioni nei confronti di tutte le parti del giudizio.
Peraltro, deve ritenersi non applicabile al caso in esame la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 12 comma II del D.M. del 55/2015, non ricorrendo l'ipotesi di assistenza giudiziale nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in quanto l'odierno ricorrente assisteva esclusivamente un imputato.
A fronte dell'attività sopra indicata e in considerazione della non complessità delle questioni trattate dal ricorrente, che non hanno determinato la necessità di particolare attività di studio ed esame dei documenti, deve ritenersi congruo l'importo liquidato con il provvedimento oggetto della presente impugnazione.
Di conseguenza, il decreto impugnato deve essere confermato nella misura di € 1.103,00 per compensi professionali già effettuata la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 106 bis
D.p.r. 115/2002.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo sono liquidate in favore del resistente in base al valore della presente controversia e in conformità ai criteri di cui al DM n.
147/2022, secondo i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso e conferma il decreto impugnato, emesso nell'ambito del procedimento penale n. 52616/2015 R.G.N.R;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore del resistente, che liquida in € 221,00 oltre spese generali, iva, cpa
Così deciso in Roma il 9.1.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19827/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 18.12.2024, promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Boscaini, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale, emesso in data 2.04.2024 dal Tribunale di Roma Sezione VII Penale in relazione al procedimento penale n.
52616/2015 R.G.N.R.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso di € 1.103,00 oltre oneri di legge, adottato dal
Tribunale Penale di Roma Sezione VII Penale in relazione al procedimento penale n. 52616/2015
R.G.N.R. nell'ambito del quale ha prestato la propria opera professionale, quale difensore del Sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiedendone la riforma e la Persona_1 rideterminazione dell'importo nella misura di € 3.685,00, oltre accessori di legge.
A tal fine ha dedotto: - che, con decreto del 19.12.2017, il Tribunale di Roma, Sezione GIP/GUP aveva ammesso il Sig. , imputato nel procedimento penale n. 52616/2015 Persona_1
R.G.N.R. al patrocinio a spese dello Stato;
- di essere stato nominato dal Tribunale di Roma difensore pagina 1 di 3 di fiducia dell'imputato, in quanto regolarmente iscritto nell'elenco degli abilitati al patrocinio dello
Stato; - che il giudizio aveva avuto inizio in data 23.06.2021 e si era articolato in n. 10 udienze dibattimentali;
- che il procedimento si era concluso in data 25.10.2023 con sentenza di condanna dell'imputato; - di aver provveduto al deposito dell' istanza di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 82 del Dpr n. 115/2002, sulla base delle tariffe e dei criteri indicati nel D.M. 55/2014; - che, con decreto di liquidazione del 2.04.2024, il Tribunale di Roma, Sezione VII Penale aveva liquidato la somma complessiva di € 1.103,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- che la liquidazione effettuata dal Giudice penale avrebbe dovuto essere riformata con rideterminazione dell'importo nella misura di € 3.685,00, sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014, in applicazione della riduzione di
1/3, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate. A tal fine ha eccepito: nel merito, la legittimità del decreto impugnato;
in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione del compenso professionale in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari in applicazione dell'ulteriore riduzione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R. 115/2002.
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, Sezione VII Penale ha provveduto a liquidare gli onorari nella misura di € 1.103,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta in favore dell'imputato Sig.
, nell'ambito del procedimento penale n.52616/2015, ritenendo non Persona_1 particolarmente complesse le questioni trattate, riconoscendo le fasi di studio, istruttoria e decisoria e in considerazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014.
Il ricorrente deduce: - l'erronea valutazione dell'attività professionale espletata in favore dell'imputato nell'ambito del procedimento penale n. 52616/2015, celebrato nei confronti di sei imputati con dodici diversi capi d'imputazione, dei quali quattro inerenti al Sig. ; - l'erronea Persona_1 determinazione del compenso nella misura di € 1.103,00, non avendo il Tribunale Penale di Roma tenuto conto delle maggiorazioni previste dal D.M. 55/2014, in relazione al numero degli imputati, al numero delle udienze trattate e alla presenza delle parti civili costituite.
Dall'esame della documentazione allegata in atti risultano: - il decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig. del 19.12.2017; - i verbali delle Persona_1 udienze dibattimentali del 26.06.2021, del 02.07.2021, del 20.10.2021, del 26.11.2021, del
11.03.2022, del 25.05.2022, del 02.12.2022, del 12.04.2023, del 25.10.2023; - la sentenza definitiva di condanna n. 14853/2023 del procedimento penale n.52616/2015; - l'istanza di liquidazione del compenso per l'importo complessivo di € 3.685,00, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3 In ordine all'impegno profuso dal difensore e all'effettiva attività svolta deve rilevarsi che le udienze del 26.06.2021, del 02.07.2021, del 20.10.2021, del 26.11.2021 e del 11.03.2022 sono consistite in meri rinvii dibattimentali, e che, nel corso della trattazione, non è stata dedotta alcuna specifica eccezione relativa all'imputato, Sig. . Per_1
L'attività istruttoria vera e propria è stata svolta esclusivamente nell'ambito delle udienze del del 25.05.2022 e del 25.10.2023, nel corso delle quali sono state formulate specifiche deduzioni nei confronti di tutte le parti del giudizio.
Peraltro, deve ritenersi non applicabile al caso in esame la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 12 comma II del D.M. del 55/2015, non ricorrendo l'ipotesi di assistenza giudiziale nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in quanto l'odierno ricorrente assisteva esclusivamente un imputato.
A fronte dell'attività sopra indicata e in considerazione della non complessità delle questioni trattate dal ricorrente, che non hanno determinato la necessità di particolare attività di studio ed esame dei documenti, deve ritenersi congruo l'importo liquidato con il provvedimento oggetto della presente impugnazione.
Di conseguenza, il decreto impugnato deve essere confermato nella misura di € 1.103,00 per compensi professionali già effettuata la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 106 bis
D.p.r. 115/2002.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo sono liquidate in favore del resistente in base al valore della presente controversia e in conformità ai criteri di cui al DM n.
147/2022, secondo i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso e conferma il decreto impugnato, emesso nell'ambito del procedimento penale n. 52616/2015 R.G.N.R;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore del resistente, che liquida in € 221,00 oltre spese generali, iva, cpa
Così deciso in Roma il 9.1.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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