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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2592 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana La Verghetta e Leonardo Vesci,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Pelliccioni e Controparte_1
BE UZ,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. n. 3710/2022 del 26.4.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di essere dipendente di Controparte_1 con inquadramento al livello Quadro-Q2 “Professional” di cui al CCNL 2012 (ex 8° CP_2 categoria, profilo professionale di “Capo Stazione Sovrintendente” di cui all'accordo sindacale del
26.7.1991) e di avere svolto mansioni di “Dirigente Centrale Operativo” presso l'ufficio D.C.O. di
1 Reggio Calabria a decorrere dal 1.10.2013, ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel superiore livello Quadro-Q1 “Professional Senior” ed al relativo trattamento economico, quantificando in €
35.113,87 le differenze retributive dovutele per il periodo 1.3.2014 – 31.3.2019, oltre accessori e vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della domanda ha esposto: di essersi avvalsa per l'espletamento delle mansioni del sistema del c.d. controllo centralizzato del traffico;
di aver dovuto all'uopo conseguire una specifica abilitazione professionale;
di essersi occupata di garantire la regolare circolazione dei treni, evitando il verificarsi di possibili ritardi ed ingombri, a tal fine predisponendo interventi in tempo reale ed assumendosene la relativa responsabilità; di aver impartito ordini agli addetti, in piena autonomia e senza autorizzazione del sovraordinato Capo Reparto Movimento, per garantire la regolare circolazione;
di essersi interfacciata con il Dirigente Centrale Coordinamento Movimento, in particolare per lo scambio di informazioni, pur mantenendo autonomia nelle decisioni che riguardavano le tratte di sua competenza;
ha dunque invocato, ai fini del corretto inquadramento del personale ferroviario, l'art. 21, co. 5 CCNL 1990/1992 e l'accordo sindacale del 26.7.1991, alla luce dei quali la funzione di D.C.O. corrispondeva alla declaratoria del profilo di “Capo Settore Stazioni” della ex 9° categoria. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel CP_2 merito il rigetto. Ha contestato a tal fine l'applicabilità dell'accordo sindacale del 1991, invocando invece l'applicabilità delle declaratorie di cui al CCNL 2003.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda, accertando il diritto della all'inquadramento nel livello Quadro-Q1 di cui al CCNL 2012 (ex 9° livello categoria CP_1 professionale di “Capo Settore Stazioni” di cui all'accordo sindacale del 26.7.1991) a decorrere dal
1.1.2014 e condannando al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_2
35.113,87, oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, reiterando l'eccezione di CP_2 inammissibilità del ricorso per carenza di allegazioni, lamentando l'errata interpretazione dell'accordo sindacale del 26.7.1991 e della contrattazione collettiva di riferimento, invocando al contrario l'applicazione del successivo CCNL 2003, e dolendosi infine dell'erronea valutazione delle prove e delle mansioni espletate dalla lavoratrice. Ha chiesto pertanto respingersi l'appello o in subordine rideterminarsi in misura inferiore gli importi dovuti, con vittoria di spese.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
2 2. Sennonché, nelle more del giudizio, all'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo che, a seguito di alcuni rinvii, hanno poi formalizzato all'odierna udienza, regolando altresì le spese di lite, come da verbale di conciliazione in atti.
Hanno chiesto pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La causa, matura per la decisione, è stata dunque definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
3. Ebbene, stante l'intervenuta conciliazione in udienza, la causa – come richiesto dalle parti
– va dichiarata estinta.
Le spese di lite restano regolate secondo gli accordi raggiunti dalle parti, come da verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello estinto per intervenuta conciliazione giudiziale;
2. spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, lì 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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