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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 25.02.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], BULGARIA, cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA TORINO N. 154 - 88900 CROTONE C.F._1
– presso lo studio dell'avv. MUNGARI FABIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], BULGARIA, cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 154 - 88900 C.F._3 CROTONE – presso lo studio dell'avv. MUNGARI FABIO (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.01.2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile nella città di LN FL (provincia di Varna, BULGARIA) il
25.08.2018 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LN FL (BRG) al n. 000282018); di aver avuto due figli, , nato il [...], a [...] e Persona_1
nome paterno , nato in [...], il [...]; Persona_2 Per_3
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, fermo restando il decorso dei termini di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della legge n. 898/1970;
Con decreto del 26.01.2025, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art.
127 ter. cod. proc. civ.
In data 10/02/2025 le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 7.02.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 25.02.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle seguenti condizioni, come concordate dai coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, immobile preso in locazione dalla signora sito Parte_3
in Crotone (KR), al Viale Antonio Panella, n.182, viene assegnato alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, che continuerà ad abitarla con i figli;
3. i figli minori, e , sono affidati in modo Persona_1 Persona_4
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza presso la madre;
4. il padre potrà vederli quando lo vorrà, previo accordo con la madre 24 ore prima dalle visite, e potrà trascorrere con i figli le festività, in modo alternato, con la madre dei minori;
5. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé;
6. il padre, a titolo di mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico del sig. , extra assegno, relative ai figli: Parte_4
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero, connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
8. la sig.ra (Cognome dopo il matrimonio) (nome) Pt_1 Pt_1 Parte_1
(nome paterno) così detta a seguito del matrimonio, ritornerà al proprio cognome nome e nome paterno da nubile (cognome) (nome) (nome Per_5 Pt_1
paterno) Parte_1
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
05/11/1990 in Varna, BULGARIA, cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...], BULGARIA, cod. fisc.
[...]
- matrimonio celebrato con rito civile nella città di LN FL C.F._3
(provincia di Varna, BULGARIA) il 25.08.2018, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LN FL (BRG) al n. 000282018 (come da certificato in atti, riprodotto sia in originale sia in lingua italiana), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune LN
FL (BRG), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 25.02.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], BULGARIA, cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA TORINO N. 154 - 88900 CROTONE C.F._1
– presso lo studio dell'avv. MUNGARI FABIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], BULGARIA, cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 154 - 88900 C.F._3 CROTONE – presso lo studio dell'avv. MUNGARI FABIO (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.01.2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile nella città di LN FL (provincia di Varna, BULGARIA) il
25.08.2018 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LN FL (BRG) al n. 000282018); di aver avuto due figli, , nato il [...], a [...] e Persona_1
nome paterno , nato in [...], il [...]; Persona_2 Per_3
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, fermo restando il decorso dei termini di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della legge n. 898/1970;
Con decreto del 26.01.2025, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art.
127 ter. cod. proc. civ.
In data 10/02/2025 le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 7.02.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 25.02.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle seguenti condizioni, come concordate dai coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, immobile preso in locazione dalla signora sito Parte_3
in Crotone (KR), al Viale Antonio Panella, n.182, viene assegnato alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, che continuerà ad abitarla con i figli;
3. i figli minori, e , sono affidati in modo Persona_1 Persona_4
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza presso la madre;
4. il padre potrà vederli quando lo vorrà, previo accordo con la madre 24 ore prima dalle visite, e potrà trascorrere con i figli le festività, in modo alternato, con la madre dei minori;
5. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé;
6. il padre, a titolo di mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico del sig. , extra assegno, relative ai figli: Parte_4
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero, connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
8. la sig.ra (Cognome dopo il matrimonio) (nome) Pt_1 Pt_1 Parte_1
(nome paterno) così detta a seguito del matrimonio, ritornerà al proprio cognome nome e nome paterno da nubile (cognome) (nome) (nome Per_5 Pt_1
paterno) Parte_1
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
05/11/1990 in Varna, BULGARIA, cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...], BULGARIA, cod. fisc.
[...]
- matrimonio celebrato con rito civile nella città di LN FL C.F._3
(provincia di Varna, BULGARIA) il 25.08.2018, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LN FL (BRG) al n. 000282018 (come da certificato in atti, riprodotto sia in originale sia in lingua italiana), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune LN
FL (BRG), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli