TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2996
TAR
Decreto presidenziale 28 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione della nota di esclusione

    La nota, essendo un atto interlocutorio, fa rinvio ad altri atti (verbali, griglie di valutazione) per i dettagli della valutazione. Il voto numerico è considerato sufficientemente esplicativo del giudizio tecnico.

  • Inammissibile
    Differimento del diritto di accesso al termine della procedura

    Il ricorrente ha rinunciato a questa doglianza avendo ricevuto tutti gli atti richiesti in sede di accesso endoprocedimentale.

  • Inammissibile
    Silenzio-rigetto sulle istanze di accesso

    Il ricorrente ha rinunciato a questa doglianza avendo ricevuto tutti gli atti richiesti in sede di accesso endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Criteri di valutazione generici e inconsistenti

    La griglia di valutazione presenta criteri sufficienti (pertinenza, completezza, correttezza lessicale e tecnica) con descrittori e scala numerica, garantendo trasparenza e autolimitando la discrezionalità della commissione. Il bando non richiedeva un tale livello di dettaglio.

  • Rigettato
    Violazione art. 8 DPR 220/2001 sulla valutazione titoli

    Il verbale specifica che la valutazione dei titoli è avvenuta prima della correzione della prova scritta, interpretando correttamente la norma che prevede la valutazione dei titoli prima della correzione della prova stessa.

  • Rigettato
    Mancanza di palese ragionamento valutativo

    La commissione ha ampia discrezionalità nella valutazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico. L'operato della commissione è stato uniforme. Le valutazioni del ricorrente sul proprio elaborato sono di parte. Non vi sono elementi per disporre accertamenti istruttori.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione dichiarazione di incompatibilità

    La censura è infondata in quanto i verbali attestano che i componenti hanno reso le dichiarazioni di legge circa l'assenza di incompatibilità. Viene richiamato erroneamente un decreto non pertinente.

  • Rigettato
    Violazione art. 13 DPR 487/1994 su immodificabilità elaborato

    Le censure sono ipotetiche e prive di prova concreta. I verbali descrivono minuziosamente le operazioni svolte, inclusi gli aspetti tecnici informatici, garantendo trasparenza e anonimato. La procedura informatica adottata rispetta i canoni di trasparenza e anonimato, distinguendosi dalle procedure cartacee.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 DPR 220/2001 su anonimato concorrenti

    Le censure sono ipotetiche e prive di prova concreta. I verbali descrivono minuziosamente le operazioni svolte, inclusi gli aspetti tecnici informatici, garantendo trasparenza e anonimato. La procedura informatica adottata rispetta i canoni di trasparenza e anonimato, distinguendosi dalle procedure cartacee.

  • Rigettato
    Decisioni illogiche, irragionevoli e incoerenti nella valutazione

    La perizia di parte ha valore di mero indizio. Il sindacato del giudice è di tipo estrinseco e non sostitutivo. Non sono riscontrate palesi illogicità o travisamenti di fatto. La perizia stessa ammette che il ricorrente ha risposto solo parzialmente al quesito e in modo non dettagliato. L'eventuale plagio di altri candidati non gioverebbe al ricorrente, non avendo questi superato la prova scritta.

  • Rigettato
    Richiesta di giudizio positivo e ammissione con riserva

    La domanda è respinta in quanto il ricorso nel suo complesso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2996
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2996
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo