Decreto presidenziale 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da NT TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Lubrano e Antonino Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico, non costituita in giudizio;
nei confronti
ES Lo Giudice, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota protocollo n. 402375 del 14/11/2023 comunicata a mezzo Pec in data 17.11.2023;
- dell’esclusione e del provvedimento di esclusione del ricorrente dall’ammissione alla prova orale del Concorso de quo;
- del verbale n. 1 del 10.01.2023 dei lavori della Commissione Esaminatrice;
- dei verbali delle operazioni di valutazione delle prove scritte svolte dalla Commissione esaminatrice;
- degli elenchi dei candidati che hanno effettuato la prova orali e dei verbali e/o decreti, ove esistenti, di approvazione dell’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale;
- della graduatoria finale, ove formatasi, anche se ignota al ricorrente;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 53 posti di Programmatore - Categoria "C" pubblico per titoli ed esami;
- anche per illegittimità derivata, dei provvedimenti, ove esistenti, di indizione delle prove orali e delle note di convocazione per i candidati ritenuti idonei;
- anche per illegittimità derivata, dei verbali, ove esistenti, delle prove orali e dei loro esiti, tra cui quello dell’11.12.2023;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/03/2024, il 16/06/2024 ed il 3/10/2024:
- delle Griglie di valutazione 14.02.2023;
- della Tabella associazione CODICI-CANDIDATI conosciuti a seguito dell’accesso agli atti telematicamente avvenuto il 18.04.2024;
- della Delibera n. 000132 del 19.07.2024 e tutti i suoi allegati adottata dal direttore Generale della Regione Siciliana, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di nomina dei vincitori e pubblicata in pari data;
- del verbale n. 2 del 14.02.2023 e annessi allegato conosciuto tramite la produzione in giudizio di controparte in data 31.01.2024;
- del verbale n. 22 del 3.10.2023 e annessi allegati conosciuto tramite la produzione in giudizio di controparte in data 31.01.2024;
- del verbale n. 39 del 21.12.2023 e annessi allegati conosciuto tramite la produzione in giudizio di controparte in data 31.01.2024;
- del report dei candidati risultati “non idonei” allegato al verbale n. 39 del 21.12.2023 conosciuto tramite la produzione in giudizio di controparte in data 31.01.2024;
- della griglia di valutazione dell’elaborato del ricorrente, conosciuto a seguito dell’accesso agli atti telematicamente avvenuto il 29.01.2024;
- del verbale n. 22 del 3.10.2023 conosciuto a seguito dell’accesso agli atti telematicamente avvenuto il 18.04.2024;
- di ogni atto presupposto e conseguenza.
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di merito ed alla conseguente ammissione con riserva alla fase selettiva delle prove orali in corso ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale e, se del caso, la rinnovazione delle procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti ritenuti idonei o, in via gradata, del solo elaborato scritto del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un primo ricorso, notificato e depositato in termini, il sig. NT TI ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, della nota n. 402375, del 14 novembre 2023, con la quale l’ASP di Palermo gli ha comunicato il mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 53 posti di Programmatore – Categoria "C" (indetto con avviso pubblicato sulla GURS – serie speciale Concorsi n. 4 del 02.02.2022).
Seguivano tre ricorsi per motivi aggiunti, pure ritualmente proposti, con i quali il ricorrente ha impugnato gli atti ed i verbali di concorso ostesi in sede di accesso endoprocedimentale in data 29 gennaio 2024 e 18 aprile 2024, tra cui, la griglia di valutazione del suo elaborato, la tabella associazione codici-candidati, nonché la Delibera n. 132 del 19 luglio 2024 di nomina dei vincitori adottata dal Direttore dell’ASP di Palermo.
In fatto il ricorrente deduce che l’ASP di Palermo, con avviso pubblicato in GURS n. 4 del 2 febbraio 2022, ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 54 posti per il profilo di programmatore (ctg. C), poi ridotto a 53 con delibera n. 857 del 7 giugno 2022.
Il Sig. TI, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presentava rituale domanda per la partecipazione al concorso de quo .
La procedura di concorso si articolava in una prova preselettiva e valutativa dei titoli, in una successiva prova scritta e, infine, in una prova orale.
La prova scritta sarebbe consistita nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti con risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso e il suo superamento sarebbe stato conseguito “con una valutazione di sufficienza di almeno punti 28/40”.
Dal verbale n. 1 del 10 gennaio 2023 dei lavori della Commissione Esaminatrice risulta, più nello specifico, che sarebbero stati riparti 100 punti ai fini della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, stabilendo che il punteggio minimo per superare la prova scritta sarebbe stato pari a 28/40. Nel medesimo verbale, la Commissione, prima dell’espletamento delle prove scritte, procedeva alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei criteri di valutazione dei titoli, ivi stabilendo che: “la prima prova (scritta) consisterà nella soluzione di un tema e che la stessa come previsto nel bando, verterà su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso e, pertanto, su elementi di informatica e di programmazione”.
Quanto ai criteri per la valutazione della prova scritta, la Commissione li determinava all’unanimità così prevedendo nel dettaglio quanto riportato a pagina 3 e 4 del citato verbale. Vi si stabiliva, inoltre, che, a conclusione delle prove scritte, la Commissione avrebbe valutato i titoli dei partecipanti alla prova e le medesime prove scritte svolte, formulando una graduatoria provvisoria dei candidati che avessero superato la prova scritta.
Con nota n. 7909 del 12 gennaio 2023, una volta superata la prova preselettiva, il ricorrente veniva convocato per sostenere la prova scritta svolta in complessive 14 sessioni secondo il calendario riportato nella detta nota.
Il 14 febbraio 2023, al fine di svolgere la prova scritta, al sig. TI veniva consegnato un tablet, e, dopo la spiegazione da parte della commissione circa la fase preliminare e dopo il sorteggio delle tre buste, si dava inizio alla prova scritta alle 17:30.
Il quesito riportato nella busta sorteggiata prevedeva la descrizione dell’architettura RAID tramite l’applicativo di testo (Word), incluso nel tablet consegnato a ciascun candidato.
A completare la prova rimanevano in pochissimi concorrenti, tra cui l’odierno ricorrente.
Con delibera n. 1217 del 4 agosto 2023, l’ASP nominava un nuovo componente della Commissione esaminatrice mentre, con nota n. 402375 del 14 novembre 2023, al sig. TI veniva comunicato l’esito negativo della prova scritta sostenuta il 14 febbraio 2023 avendo conseguito il punteggio di 8/40.
Con istanza del 21 novembre 2023, poi reiterata il 21 novembre e ancora il 4 dicembre 2023, il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti al fine di visionare il proprio elaborato nonché la griglia di valutazione, con relativi punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice e di quant’altro rilevante.
In un primo momento, le istanze di accesso agli atti rimanevano prive di riscontro.
In data 11 dicembre 2023 veniva stilato esito della prova orale che veniva superato da soli 16 candidati.
Seguiva l’ostensione di tutti gli atti richiesti dal ricorrente che venivano gravati con successivi ricorsi per motivi aggiunti, come richiamati in epigrafe.
Non convinta dell’operato della Commissione, parte ricorrente proponeva l’odierno gravame supportato dalle seguenti censure:
I. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità radicale dell’atto di esclusione dal concorso in quanto lo stesso sarebbe privo di idonea motivazione, riportando esclusivamente il voto assegnato all’elaborato senza null’altro aggiungere;
II. Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità assoluta del bando di concorso nella parte in cui dispone che: “L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della procedura concorsuale” per violazione dell’art. 24 ultimo comma legge 241/1990 e del diritto di difesa;
III. Con altro mezzo ed in stretta connessione con il motivo II), il ricorrente propone, ove ritenuto nelle forme di cui all’art. 116 c.p.a., l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dall’amministrazione resistente sulle istanze di accesso denegate in un primo momento;
IV. La Commissione Esaminatrice ha stabilito, come risulta da verbale n. 1 della riunione del 10 gennaio 2023, i criteri di valutazione della prova scritta nei termini riportati a pagina 3 e 4 di detto verbale. A dire del ricorrente, questi criteri sarebbero generici ed inconsistenti, in violazione dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto sarebbe stata necessaria una descrizione analitica dei criteri e dei descrittori a cui far corrispondere un punteggio fisso o, quantomeno, una parte del punteggio complessivo, purché contenuto in un range assai limitato che consentisse la creazione di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d’esame e all’apprezzamento per essi operato;
V. Ancora, la Commissione avrebbe violato l’art. 8 del DPR 220/2001 nella parte in cui la norma prevede che la valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, avrebbe dovuto essere effettuata “prima della correzione della prova stessa” . Di contro, come si evincerebbe dal verbale n. 1 del 10 gennaio 2023 dei lavori della Commissione Esaminatrice, la Commissione avrebbe stabilito che, solo a conclusione delle prove scritte, avrebbe valutato i titoli dei partecipanti alla prova;
VI. A seguito di accesso agli atti, l’istante ha poi potuto prendere visione del proprio elaborato. A tal proposito, il ricorrente lamenta che, pur avendo ricevuto un punteggio finale gravemente insufficiente, l’elaborato non reca alcun segno, annotazione e/o alcuna osservazione che possa radicare ed esplicitare la corrispondente valutazione espressa nel voto attribuito per ogni descrittore. Inoltre, la relativa griglia di valutazione reca solo una meccanica attribuzione di un voto inserito in corrispondenza dei singoli descrittori. Ciò posto, il ricorrente lamenta una modalità valutativa inadeguata perché non rende palese il ragionamento valutativo o l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione. Il ricorrente non ravvisa nel proprio elaborato quelle gravi carenze su tutti i criteri prescelti (pertinenza, completezza, correttezza del linguaggio lessicale e del linguaggio tecnico) ed i relativi descrittori, tanto da giustificare un punteggio così basso;
VII. Con altro motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Commissione sarebbe incorsa in una grave omissione sotto l’aspetto formale, procedurale e comportamentale laddove, in spregio dell’art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 52 Decreto 28 aprile 2005, n. 129, prima dell’inizio della prova scritta, avrebbe omesso di sottoscrivere una dichiarazione che attestasse che tra i membri della commissione medesima ed i candidati non sussistessero le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.;
VIII. Ancora, il ricorrente lamenta che, né dai verbali della Commissione, né dal suo elaborato emergano dichiarazioni o altri possibili indizi che chiaramente ed inequivocabilmente diano garanzia dell’utilizzo di strumenti di immodificabilità dell’elaborato del candidato, così come richiesto dall’art. 13 D.P.R. n. 487/1994 che qui si assume, quindi, violato. Con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna certezza che l’elaborato svolto dal ricorrente e l’elaborato poi scrutinato dalla Commissione coincidano e che lo stesso non sia stato invece, nelle more, modificato, anche in modalità da remoto;
IX. L’art. 12, comma 6, del DPR n. 220/2001 prevede che il candidato, dopo aver svolto il tema, lo consegni unitamente ad una busta piccola contenente i propri dati. Quindi, il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Ebbene, di tale operazione di apposizione della firma non se ne darebbe atto nel verbale n. 2 né nei successivi. Pertanto, a dire del ricorrente, le modalità prescelte dalla Commissione per provvedere all’anonimato dei concorrenti non sarebbero ossequiose del citato portato normativo;
X. A questo punto, in allegato al secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deposita una relazione di un perito di parte, dott. Cipolla, tendente a dimostrare che l’operato della Commissione sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 1 e 3 Legge 241/1990, ma sarebbe anche viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, incongruenza, incoerenza, erroneità logica e/o nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del legittimo affidamento del ricorrente e travisamento dei fatti. La Commissione sarebbe, infatti, incorsa in decisioni illogiche, irragionevoli, irrazionali ed affette da incoerenza ed incongruenza tra i criteri prescelti e le operazioni valutative nella correzione degli elaborati, tali da giustificare il sindacato del giudice amministrativo nel giudizio (complessivamente e singolarmente) espresso dalla Commissione medesima. Nella relazione del perito di parte si fa cenno ad un probabile plagio di parte di elaborati di altri candidati, all’inadeguatezza del voto attribuito all’elaborato del ricorrente che “ cattura, con sufficiente capacità di sintesi, le caratteristiche principali del RAID 0” e che non si ravvisano errori grammaticali e semantici nell’uso della lingua italiana “tali da poter comportare un giudizio di “espressione non sempre chiara” e di un “uso non sempre corretto del linguaggio lessicale” di cui al descrittore 3.c. Il perito conclude che: “Sussistono molteplici incoerenze e difformità nella correzione dei compiti e nell’attribuzione dei punteggi che risultano poco spiegabili e concorrono a rendere evidente, a giudizio del consulente, la penalizzazione subita dall’elaborato del ricorrente” ;
XI. Con altro motivo presente nel terzo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente contesta la nota a firma dell’Ing. Stefano ER, consulente dell’ASP resistente, depositata in data 31 luglio 2024, sia sotto il profilo della attendibilità, sia nel merito trattandosi, a suo dire, di un lavoro svolto internamente, e su richiesta dell’ufficio contenzioso dalla medesima ASP di Palermo che ha indetto il concorso, venendo così ad esserne irrimediabilmente pregiudicata l’imparzialità e l’attendibilità del giudizio espresso. Per contro, il ricorrente precisa come al lavoro dell’Ing. ER farebbe da contrapposizione la relazione peritale, imparziale e competente, del dottor Cipolla.
Resiste in giudizio l’ASP di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’inammissibilità dello stesso nella parte in cui viene evocata la Commissione di concorso, quale organo meramente interno all’Amministrazione.
In corso di giudizio, parte ricorrente ha rinunciato alle domande di annullamento del silenzio sulle istanze di accesso endoprocedimentale e, durante la camera di consiglio del 24 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato all’azione ex art. 116 c.p.a. per “avere avuto in visione gli atti richiesti” .
Con ordinanza n. 571 del 24 ottobre 2024, la Sezione ha respinto la richiesta misura sospensiva per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora .
In vista dell’odierna udienza pubblica, le parti hanno scambiato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata infine posta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’ASP di Palermo per la assunzione a tempo indeterminato di n. 53 programmatori Cat.”C”, a seguito di mancato superamento della prova scritta, avendo conseguito il voto 8/40, insufficiente rispetto al minimo fissato di 28/40.
2. In via preliminare, può essere accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Commissione giudicatrice alla luce del consolidato indirizzo pretorio, qui condiviso, per cui la commissione esaminatrice è un organo interno, temporaneo e straordinario dell'amministrazione e, come tale, è sprovvista di legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la propria attività, che è unicamente imputabile all'ente cui la stessa fa capo ( ex multis , T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28/03/2024, n.252).
3. Nel merito il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato come già anticipato in sede cautelare.
4. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta una presunta carente motivazione della nota n. 402375 del 14 novembre 2023, con la quale la Commissione esaminatrice ha comunicato il mancato superamento della prova scritta.
La nota in esame riporta unicamente il voto conseguito facendo, evidentemente, rinvio per relationem ad altri atti, quali i verbali e la griglia di valutazione, per comprenderne più in dettaglio la valutazione (atti poi conosciuti e censurati con altri motivi nei successivi ricorsi).
Quindi, nessuna ulteriore motivazione doveva contenere la comunicazione del mancato superamento della prova, quale atto meramente interlocutorio, nel quale, giova precisarlo, era comunque fatto riferimento al voto numerico conseguito dal ricorrente che, come noto, si ritiene esprima e sintetizzi in modo sufficientemente completo il giudizio tecnico della commissione ( ex multis T.A.R., Catanzaro, sez. II, 19/06/2024, n. 978).
5. Proseguendo oltre, deve ritenersi che il ricorrente abbia indirettamente rinunciato alle doglianze II) e III) avendo dichiarato espressamente durante la camera di consiglio del 24 ottobre 2024 di aver ricevuto nel corso di causa tutti gli atti richiesti in sede di accesso procedimentale, ragione per cui le suddette censure non verranno scrutinate in quanto non più sorrette da interesse.
6. Con il quarto motivo, il ricorrente ritiene che i criteri di valutazione, adottati e trasfusi dalla commissione nel verbale n. 1 della riunione del 10 gennaio 2023, sarebbero generici perché mancanti di una descrizione analitica dei criteri e anche dei descrittori a cui far corrispondere un punteggio fisso.
Per contro, ad una piana lettura della griglia di valutazione (allegata al verbale del 10 gennaio 2023), si evince sia la presenza di sufficienti criteri di valutazione, su una scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, atti a meglio chiarire il giudizio della Commissione (nella specie, si tratta dei parametri della pertinenza, completezza, correttezza del linguaggio lessicale e correttezza del linguaggio tecnico), sia un congruo numero di descrittori idonei a specificare e meglio consentire l’intellegibilità della valutazione della prova concorsuale scritta.
Sul punto si richiama l’indirizzo pretorio costante per cui l'individuazione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento, non solo non appare irragionevole e arbitraria, ma tutt'al contrario persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della Commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14/02/2023, n. 1548).
In ultimo, ai fini del rigetto anche della censura subordinata, il bando nemmeno doveva prevedere tale livello di dettaglio, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, in quanto nulla dispone in merito l’art. 12 del D.P.R. 487/94 il quale affida il compito di dettagliare i criteri unicamente alle commissioni esaminatrici.
La censura va quindi disattesa nel suo complesso.
7. Con altro motivo, poi, il sig. TI si duole della presunta violazione dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 229/2001 per avere la Commissione proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla prova scritta solo dopo la correzione degli elaborati scritti.
Il motivo è privo di fondamento per come evidenziato dalla Difesa dell’ASP.
L’art. 8, comma 1, citato prevede: “Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale” .
Nel verbale n. 1 del 10 gennaio 2023, a pagina 4, si legge: “Alla fine di tutte le sessioni della prova scritta la Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei presenti. Dopo aver ultimato la valutazione dei titoli dei partecipanti alla prova scritta, la Commissione procederà alla valutazione della prova scritta e formulerà la graduatoria provvisoria dei candidati che hanno superato la stessa. Contestualmente alla convocazione dei candidati ammessi alla prova orale verrà comunicato agli stessi l’esito della prova scritta, del relativo punteggio conseguito e quello attribuito ai titoli valutati” .
All’evidenza, il ricorrente ha fornito una fuorviante lettura sia dell’articolo di legge citato, sia del verbale n. 1 della Commissione, avendo quest’ultima proceduto alla “valutazione” dei titoli prima della “correzione” della prova scritta, come prescritto dalla norma.
8. Pure destituita di fondamento è la prima doglianza in seno al primo ricorso per motivi aggiunti con la quale il ricorrente lamenta una modalità valutativa inadeguata da parte della Commissione giudicatrice, perché non avrebbe reso palese il ragionamento valutativo e/o l’iter logico-giuridico seguito nella valutazione degli elaborati.
8.1. A tal fine, il Collegio richiama quanto già anticipato in sede cautelare: “parte ricorrente sostanzialmente si duole di una presunta errata valutazione della commissione del proprio elaborato attraverso un giudizio sostitutivo nonché attraverso la censura dei criteri di valutazione prescelti dalla stessa commissione di concorso. Per contro, deve essere ribadito il consolidato indirizzo pretorio secondo cui è riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste, circostanza non emergente, quantomeno prima facie, nel caso che ci occupa (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 25/09/2024, n. 7782); così come, è pacifico in giurisprudenza l’indirizzo per cui, in presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, tali da garantire la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, permettendo di controllare la logicità e la congruità dei giudizi espressi, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico si ritiene esprima e sintetizzi in modo sufficientemente completo il giudizio tecnico della commissione (ex multis T.A.R. , Catanzaro, sez. II, 19/06/2024, n. 978)”.
8.2. Quanto detto serve a ribadire l’indirizzo granitico della giurisprudenza per cui il voto numerico attributo in una selezione pubblica, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione a sufficienza ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi.
Ad ogni modo, l’operato della Commissione è risultato essere comunque uniforme nei confronti di tutti gli aspiranti in quanto nessuna scheda di valutazione riporta alcuna osservazione e/o spiegazione che la Commissione, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto aggiungere nella griglia a giustificazione di ciascuna votazione.
8.3. Non hanno pregio alcuno poi le valutazioni fatte dal ricorrente, pro domo sua , circa l’oggettiva bontà del proprio elaborato poiché sfornite del necessario requisito dell’imparzialità.
8.4. Né assume valore probatorio la presunta “ingiustificabile anomalia statistica” degli esiti delle prove scritte da ricondurre, sempre per il ricorrente “ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione” , solo perché molte prove hanno riportato votazioni basse sulla cui scorta parte ricorrente ritiene indispensabile disporre una verificazione o la nomina di c.t.u. ex artt. 66 e 67 c.p.a.
A confutazione anche di queste ultime doglianze, il Collegio osserva come, già ad una valutazione ab externo cioè priva di specifiche competenze tecniche in materia, il giudizio della Commissione appare logico, coerente e comunque condivisibile atteso che l’elaborato del ricorrente risulta estremamente stringato e certamente incompleto rispetto a quanto richiesto dalla traccia, per come si chiarirà in seguito.
Ad ogni modo, come noto, il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività, circostanze che, come chiarito, non sono state riscontrate nel caso di specie, ragione per cui non si ritiene doversi disporre alcun accertamento istruttorio ulteriore (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 26/08/2025, n. 7113).
9. Ancora, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 52 Decreto 28 aprile 2005, n. 129, in quanto, prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione avrebbe omesso di sottoscrivere una dichiarazione che attestasse che tra i membri della medesima ed i candidati non sussistessero le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.
9.1. La censura è totalmente fuori fuoco, facendo peraltro incomprensibilmente richiamo all’art. 52 del Decreto 129/05 che riguarda “le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato” .
9.2. Ad ogni modo, la circostanza lamentata dal ricorrente è smentita per tabulas sempre dalla lettura del verbale n. 1 del 10 gennaio 2023, pagina 1, dal quale emerge che i componenti hanno espressamente reso le dichiarazioni di legge circa l’assenza di incompatibilità nei confronti dei partecipanti al concorso. Per quanto attiene al componente sig. TT IO ES (subentrato al componente sig. RE LE) detta circostanza è provata dalla lettura dal verbale n. 21 del 19 settembre 2023, pagina 1.
10. Con altri due motivi di censura, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro omogeneità, il ricorrente contesta dapprima che dai verbali delle operazioni concorsuali non risulterebbe attestata la garanzia dell’utilizzo di strumenti di immodificabilità del proprio elaborato, e ciò in asserita violazione dell’art. 13 D.P.R. n. 487/1994, e poi che la Commissione di concorso, nelle procedure concorsuali, non avrebbe assicurato l’anonimato dei concorrenti in violazione dell’art. 12 D.P.R. n. 220/2001.
10.1. Lo svolgimento della prova scritta è stato analiticamente descritto nel verbale della Commissione n. 2 del 14 febbraio 2023 in atti, mentre l’attività di acquisizione degli elaborati dalla piattaforma informatica, nonché la modalità di valutazione di tutte le prove scritte e di attribuzione dei singoli voti, sono descritte nei verbali n. 21 del 19 settembre 2023, n. 28 del 26 ottobre 2023, n. 29 del 31 ottobre 2023, n. 30 del 9 novembre 2023 e n. 39 del 21 dicembre 2023, pure in atti.
Il Collegio sul punto osserva che, mentre le censure in esame appaiono del tutto ipotetiche, apodittiche e prive di una concreta e soddisfacente analisi a supporto, soprattutto di carattere tecnico-informatico, per contro la Commissione descrive nei propri verbali minuziosamente il proprio operato, compresi gli aspetti più squisitamente tecnici.
A parere del Collegio, le operazioni, per come narrate nei verbali, rispettano i canoni di trasparenza dell’azione amministrativa e soprattutto l’anonimato del candidato partecipante. L’identificazione della prova sostenuta in anonimato è data dal codice che ciascun concorrente ha trattenuto per sé con la seconda etichetta adesiva, non essendovi nessuna prova cartacea da inserire all’interno di una busta “grande” come sembra sostenere il ricorrente ( “il Segretario comunica che la ditta che ha fornito il supporto informatico per l’espletamento delle predette sessioni di esame della prova scritta, a seguito di specifica richiesta con mail del 30/08/2023, ha inserito sulla piattaforma dell’Azienda riservata alle procedure concorsuali, il file in formato pdf, composto da nr. 402 pagine, contenente gli elaborati redatti dai partecipanti nelle varie sessioni di esame. Ciascun elaborato è anonimo ed è contrassegnato da un codice progressivo attribuito dal sistema informatico in modalità random. Nel predetto file, custodito agli atti del concorso, gli elaborati sono riportati secondo l’ordine cronologico delle 14 (quattordici) sessioni di esami della prova scritta svoltesi dal 14 al 17 febbraio 2023. Si precisa che, ultimata la valutazione di tutti gli elaborati anonimi con l’attribuzione del punteggio, verrà formalmente richiesto alla predetta ditta di riportare sulla piattaforma informatica i nominativi dei candidati corrispondenti a ciascun codice” verbale n. 21 del 19 settembre 2023).
Infatti, la Commissione ha poi proceduto all’acquisizione degli elaborati dalla piattaforma informatica ed alla valutazione di tutte le prove scritte.
Nei verbali si dà anche conto di tutta la complessa attività di associazione della etichetta/candidato a ciascun elaborato valutato ed al voto attribuito (fase di abbinamento), espletata anch’essa in via informatica ( “Il Segretario, preliminarmente, comunica che, a seguito del mandato ricevuto nella precedente seduta, ha richiesto alla ditta manutentrice della piattaforma informatica, con mail del 27/10/2023, di effettuare l'associazione elettronica ed anonima delle etichette agli elaborati, avendo completato l'inserimento dei punteggi attribuiti agli stessi e di procedere all’abilitazione della funzione che permetterà di associare i medesimi elaborati ai relativi candidati. La Commissione prende atto che la citata ditta ha comunicato con mail del 27/10/2023 di avere provveduto alla richiesta. La Commissione, verificato che le buste consegnate dai candidati alla conclusione della propria prova scritta sono perfettamente sigillate e che non presentano alcun segno di riconoscimento, procede all’apertura delle stesse, secondo l’ordine cronologico delle quattordici sessioni di esame della prova scritta, iniziando da quella svoltasi il 14/02/2023 alle ore 8,30. La Commissione procede, per ogni candidato, al caricamento sulla piattaforma del codice QR code riportato sull’etichetta incollata sul foglio, denominato “Cartellino anagrafico”, presente all’interno di ogni busta, associandolo al nominativo del candidato che ha sottoscritto il citato cartellino. Ultimato il caricamento sopra descritto, si dà atto che la piattaforma consente la visualizzazione e l’estrazione del report indicante i candidati che hanno superato la prova scritta e che sono complessivamente nr. 184 (centoottantaquattro)” verbale n. 29 del 31 ottobre 2023 e tabella di associazione pure in atti).
Tutto ciò posto ed ai fini del rigetto delle censure, deve rilevarsi come parte ricorrente non provi alcunché ma si limiti a contestare solo genericamente e in maniera ipotetica l’operato della Commissione. Ad esempio, il ricorrente lamenta la violazione l’art. 12, comma 6, del DPR n. 220/2001 senza tenere conto del fatto che la norma testé citata è riferibile unicamente alle procedure concorsuali espletate in forma cartacea, caso diverso da quello odierno dove invece era previsto l’utilizzo di sistemi informatici per l’espletamento della prova scritta ( “6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna” ).
Sul punto, appare conferente il richiamo fatto dall’amministrazione alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 2948 del 13 febbraio 2024, i cui principi sono qui condivisi: “La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del DPR 16 giugno 2023, nr. 82, ha sostituito l’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, che nel testo previgente sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati delle prove di concorso (come reso palese dall’avverbio “esclusivamente”) “su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”, con il testo che adesso prevede la redazione degli elaborati “in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”, specificandone le condizioni (tempo aggiuntivo per malfunzionamento, non modificabilità del documento salvato dal candidato, disabilitazione della connessione internet).
Sia l’esegesi testuale operata nel raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale (che non include più l’avverbio “esclusivamente”), sia l’interpretazione sistematica in rapporto all’art. 1, comma 3, D.P.R. 487/94 a norma del quale è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l’imparzialità e l’efficienza, rendendo possibile (e non doveroso) l’ausilio di sistemi informatici (“Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali”) inducono il Collegio a condividere la tesi del Comune di Fiumicino, secondo la quale pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa”.
Le censure sono quindi infondate, ai limiti della loro stessa ammissibilità, non avendo parte ricorrente adeguatamente provato le proprie asserzioni in violazione degli artt. 40 e 64 c.p.a.
11. Con le ultime due censure, il ricorrente confuta il contenuto delle prove d’esame sostenute da lui e da altri due candidati. Nel fare ciò si avvale di una perizia di parte, redatta dall’Ing. Cipolla, con la quale cerca di dimostrare come la Commissione sarebbe incorsa in decisioni illogiche, irragionevoli, irrazionali ed affette da incoerenza ed incongruenza tra i criteri prescelti e le operazioni valutative nella correzione degli elaborati. Contestualmente, passa in rassegna la relazione tecnica depositata dall’ASP di Palermo a supporto del giudizio della Commissione e redatta dall’Ing. ER, Responsabile della UOC Gestione Informatica Aziendale della ASP, ritenendola inattendibile proprio perché proveniente dall’amministrazione che ha gestito il concorso.
11.1. In via preliminare, anche in questo caso, il Tribunale richiama quanto già precisato in sede interinale per cui: “a prescindere dalla considerazione che la perizia stragiudiziale di parte, anche quando sia giurata, rientra unicamente nel novero delle attività difensive della parte, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, e come tale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è obbligato a tenerne conto, il Collegio osserva comunque l’inconferenza delle asserzioni del tecnico di parte secondo cui, con riferimento a due elaborati di vincitori di concorso, afferma che: “per entrambi gli elaborati la fonte riportata in posizione 1 è l’articolo di Wikipedia “RAID”, non essendo l’ipotesi di presunto plagio atta comunque a modificare in alcun modo il punteggio conseguito dal ricorrente di 8/40, a fronte dei 28/40 richiesti per il superamento della prova, da cui il probabile difetto di interesse allo scrutinio dell’intera doglianza” .
Orbene, anche nel caso che ci occupa, il consulente di parte ricorrente perviene ad un inammissibile sindacato dell’operato della Commissione che non può evidentemente trovare ingresso nell'odierno giudizio, al di dà dell'ipotesi di macroscopici errori logici non riscontrati nella vicenda odierna, in quanto non è possibile sovrapporre il parere reso da un soggetto terzo al giudizio reso dalla Commissione, posto che, così facendo, si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all'organo giudicante (in senso analogo, T.A.R., Roma, sez. I, 02/10/2024, n. 17102).
Deve quindi ribadirsi come il sindacato del G.A. sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni di esame è di tipo estrinseco e mai sostitutivo, nei limiti in cui non siano ravvisabili palesi illogicità ovvero manifesti travisamenti di fatto in quanto la valutazione degli elaborati rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, infatti, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Si noti come sia lo stesso tecnico di parte ad ammettere che il ricorrente ha risposto solo su una parte del quesito (sola tematica c.d. “RAID 0” ) ed ha proposto “una spiegazione certamente non dettagliata” al quesito (pagina 24 della relazione peritale di parte). Il quesito d’esame, infatti, chiedeva “la spiegazione e il funzionamento delle seguenti tipologie di RAID 0, 1, 5, 10”.
Per quanto riguarda poi l’asserito plagio di due elaborati, il perito sostiene che la Commissione non si sarebbe avveduta dei testi interamente copiati da internet. Il Collegio, in proposito, non può fare altro che rammentare come, se anche fosse vera l’asserzione di parte, “il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124; di recente, T.A.R., Roma, sez. V, 07/08/2025, n. 15379).
Pertanto, non gioverebbe al ricorrente la dimostrazione del plagio ai propri fini per non avere comunque lo stesso superato la prova scritta avendo conseguito il punteggio di 8/40, di gran lunga inferiore alla soglia minima fissata in 28/40.
12. Per tutto quanto esposto e chiarito, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione delle numerose impugnative e domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’ASP di Palermo che liquida in euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | ES RU |
IL SEGRETARIO