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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di RE AN, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5553 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI.
TRA
elett. dom. in Terzigno, via Rossini 31, presso gli avv. Espedito Granata e Parte_1
Maddalena Nappo che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione introduttiva--- attrice
E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom. come per legge in Controparte_1
Napoli, via A. Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (in persona dell'avv. dello Stato Giuseppe Nappo)--- convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.2.2023 (recte: rinotificato previa autorizzazione del giudice) l'attrice agiva per il risarcimento dei danni da essa patiti in data 4.12.2019 a seguito di una caduta nel di RE AN (all'epoca dei fatti da essa istante Organizzazione_1 frequentato quale discente) ed asseritamente causata da una manovra errata dell'insegnante di Scienze Motorie.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il convenuto eccependo innanzitutto CP_1 l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli in virtù della norma sul c.d. Foro Erariale L'istante ha dapprima contestato la fondatezza di tale eccezione (v. note dep. 9.10.23), ma a seguito dell'ordinanza di rinvio pe le conclusioni (motivata proprio dalla ritenuta opportunità di decidere preliminarmente su tale questione) vi ha prestato espressamente adesione. Acquisita quindi documentazione varia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni questo Giudice assegnava la causa a sentenza.
--------------------- L'eccezione di competenza è fondata e deve essere accolta. A fronte di precedente (e risalente) orientamento giurisprudenziale, che continuava ad applicare la norma così come prima dell'istituzione del Giudice Unico di primo grado (e conseguentemente per le cause che sarebbero state di competenza del “vecchio” Pretore riteneva che la regola del Foro Erariale non determinasse lo spostamento di competenza per le cause di Tribunale che – secondo la disciplina previgente – sarebbero state del Pretore) la giurisprudenza è ormai pacificamente e
1 R.G.A.C. n. 5553/2022
costantemente orientata nell'applicare indistintamente la regola del Foro Erariale a tutte le cause di Tribunale (tranne ipotesi particolari che qui non ricorrono).
Le SS.UU. della Suprema Corte (n. 18036 del 2.7.2008) hanno infatti risolto il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della introduzione del cd. giudice unico e della contestuale soppressione dell'ufficio del pretore, riguardante le diverse interpretazioni formatesi in ordine alla permanenza o meno della eccezione alla regola del foro erariale, già prevista per i giudizi pretorili, ai giudizi dinanzi al tribunale in composizione monocratica cui le funzioni pretorili sono state trasferite. Con argomentazioni del tutto condivisibili, la S.C. ha affermato che “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c.. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato “in parte qua” l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”. E va altresì evidenziato che le istituzioni scolastiche statali (anche se dotate di autonomia e personalità giuridica attribuite loro dall'art. 21 della legge 59/1997) sono compenetrate nell'amministrazione dello Stato, nella quale sono incardinate, e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, come risulta dalla espressa previsione dell'art. 1, lettera b), del d.p.r. n. 352/2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.p.r. 275/1999 il comma 7 bis, in base al quale: “L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui sia stata attribuita l'autonomia e la personalità giudica a norma dell'art. 21 della L. n. 59 del 1997” e quindi “l'azione risarcitoria proposta… contro una Scuola statale, per i danni … subiti … deve essere proposta secondo le regole del foro erariale” (Cass. civ., 12977/2004).
Pertanto questo tribunale, in applicazione della regola del cd. foro erariale sancita dall'art. 25 c.p.c., non è competente a conoscere della presente controversia giacché è parte in causa un'amministrazione dello Stato. L'art. 25 c.p.c. stabilisce infatti che per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è, funzionalmente ed inderogabilmente, competente il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'art. 6, comma 1, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611, recita “Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del Codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto di trova il Tribunale o la corte di appello che sarebbe competente secondo le nome ordinarie”. L'art. 7 del r.d. 1611/1933 prevede, invece, che “le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo”. Né ha senso sostenere che l'eccezione di incompetenza per territorio debba essere fatta in relazione a tutti i Fori possibili, perché la competenza del c.d. Foro Erariale è inderogabile ed esclusiva (non ammette Fori concorrenti). Una volta tempestivamente eccepita o rilevata (ex art. 38 cpc) essa impone la declinatoria di competenza da parte del giudice malamente adito. Ne consegue che, in applicazione della regola del cd. foro erariale sancita dall'art. 25 c.p.c.,
2 R.G.A.C. n. 5553/2022
questo tribunale non è competente a conoscere della presente controversia – avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in e con asserita responsabilità dello stesso – essendo Parte_2 invece competente il tribunale di Napoli dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, giacché è parte in causa un'amministrazione dello Stato, a nulla rilevando la circostanza del se, secondo le precedenti disposizioni processuali, la presente controversia, ratione valoris, rientrasse o meno nella competenza del Pretore.
Vanno conseguentemente concessi i termini per la riassunzione. Per quel che concerne le spese del presente giudizio va rimarcata la mancata pronta adesione dell'istante al rilievo di incompetenza. Tuttavia, in considerazione del fatto che ciò è avvenuto (anche se al momento della precisazione delle conclusioni cui la causa era stata rinviata proprio per decidere sul punto) si ritiene equa la compensazione di giusta metà delle stesse. La restante metà va posta a carico dell'istante e si liquida come in dispositivo (considerata la minima attività difensiva svolta e la semplicità della questione trattata).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 citazione notif. in data 3.2.2023 nei confronti del , così Controparte_1 provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli (Foro Erariale) assegnando i termini di legge per la riassunzione---
- condanna al pagamento, in favore del convenuto , della Parte_1 CP_1 giusta metà delle spese di giudizio, che liquida (essa metà) in complessivi € 850,00 oltre accessori di legge e con compensazione della restante metà.
Così deciso in RE AN, addì 1.3.2024 IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di RE AN, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5553 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI.
TRA
elett. dom. in Terzigno, via Rossini 31, presso gli avv. Espedito Granata e Parte_1
Maddalena Nappo che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione introduttiva--- attrice
E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom. come per legge in Controparte_1
Napoli, via A. Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (in persona dell'avv. dello Stato Giuseppe Nappo)--- convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.2.2023 (recte: rinotificato previa autorizzazione del giudice) l'attrice agiva per il risarcimento dei danni da essa patiti in data 4.12.2019 a seguito di una caduta nel di RE AN (all'epoca dei fatti da essa istante Organizzazione_1 frequentato quale discente) ed asseritamente causata da una manovra errata dell'insegnante di Scienze Motorie.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il convenuto eccependo innanzitutto CP_1 l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli in virtù della norma sul c.d. Foro Erariale L'istante ha dapprima contestato la fondatezza di tale eccezione (v. note dep. 9.10.23), ma a seguito dell'ordinanza di rinvio pe le conclusioni (motivata proprio dalla ritenuta opportunità di decidere preliminarmente su tale questione) vi ha prestato espressamente adesione. Acquisita quindi documentazione varia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni questo Giudice assegnava la causa a sentenza.
--------------------- L'eccezione di competenza è fondata e deve essere accolta. A fronte di precedente (e risalente) orientamento giurisprudenziale, che continuava ad applicare la norma così come prima dell'istituzione del Giudice Unico di primo grado (e conseguentemente per le cause che sarebbero state di competenza del “vecchio” Pretore riteneva che la regola del Foro Erariale non determinasse lo spostamento di competenza per le cause di Tribunale che – secondo la disciplina previgente – sarebbero state del Pretore) la giurisprudenza è ormai pacificamente e
1 R.G.A.C. n. 5553/2022
costantemente orientata nell'applicare indistintamente la regola del Foro Erariale a tutte le cause di Tribunale (tranne ipotesi particolari che qui non ricorrono).
Le SS.UU. della Suprema Corte (n. 18036 del 2.7.2008) hanno infatti risolto il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della introduzione del cd. giudice unico e della contestuale soppressione dell'ufficio del pretore, riguardante le diverse interpretazioni formatesi in ordine alla permanenza o meno della eccezione alla regola del foro erariale, già prevista per i giudizi pretorili, ai giudizi dinanzi al tribunale in composizione monocratica cui le funzioni pretorili sono state trasferite. Con argomentazioni del tutto condivisibili, la S.C. ha affermato che “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c.. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato “in parte qua” l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”. E va altresì evidenziato che le istituzioni scolastiche statali (anche se dotate di autonomia e personalità giuridica attribuite loro dall'art. 21 della legge 59/1997) sono compenetrate nell'amministrazione dello Stato, nella quale sono incardinate, e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, come risulta dalla espressa previsione dell'art. 1, lettera b), del d.p.r. n. 352/2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.p.r. 275/1999 il comma 7 bis, in base al quale: “L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui sia stata attribuita l'autonomia e la personalità giudica a norma dell'art. 21 della L. n. 59 del 1997” e quindi “l'azione risarcitoria proposta… contro una Scuola statale, per i danni … subiti … deve essere proposta secondo le regole del foro erariale” (Cass. civ., 12977/2004).
Pertanto questo tribunale, in applicazione della regola del cd. foro erariale sancita dall'art. 25 c.p.c., non è competente a conoscere della presente controversia giacché è parte in causa un'amministrazione dello Stato. L'art. 25 c.p.c. stabilisce infatti che per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è, funzionalmente ed inderogabilmente, competente il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'art. 6, comma 1, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611, recita “Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del Codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto di trova il Tribunale o la corte di appello che sarebbe competente secondo le nome ordinarie”. L'art. 7 del r.d. 1611/1933 prevede, invece, che “le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo”. Né ha senso sostenere che l'eccezione di incompetenza per territorio debba essere fatta in relazione a tutti i Fori possibili, perché la competenza del c.d. Foro Erariale è inderogabile ed esclusiva (non ammette Fori concorrenti). Una volta tempestivamente eccepita o rilevata (ex art. 38 cpc) essa impone la declinatoria di competenza da parte del giudice malamente adito. Ne consegue che, in applicazione della regola del cd. foro erariale sancita dall'art. 25 c.p.c.,
2 R.G.A.C. n. 5553/2022
questo tribunale non è competente a conoscere della presente controversia – avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in e con asserita responsabilità dello stesso – essendo Parte_2 invece competente il tribunale di Napoli dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, giacché è parte in causa un'amministrazione dello Stato, a nulla rilevando la circostanza del se, secondo le precedenti disposizioni processuali, la presente controversia, ratione valoris, rientrasse o meno nella competenza del Pretore.
Vanno conseguentemente concessi i termini per la riassunzione. Per quel che concerne le spese del presente giudizio va rimarcata la mancata pronta adesione dell'istante al rilievo di incompetenza. Tuttavia, in considerazione del fatto che ciò è avvenuto (anche se al momento della precisazione delle conclusioni cui la causa era stata rinviata proprio per decidere sul punto) si ritiene equa la compensazione di giusta metà delle stesse. La restante metà va posta a carico dell'istante e si liquida come in dispositivo (considerata la minima attività difensiva svolta e la semplicità della questione trattata).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 citazione notif. in data 3.2.2023 nei confronti del , così Controparte_1 provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli (Foro Erariale) assegnando i termini di legge per la riassunzione---
- condanna al pagamento, in favore del convenuto , della Parte_1 CP_1 giusta metà delle spese di giudizio, che liquida (essa metà) in complessivi € 850,00 oltre accessori di legge e con compensazione della restante metà.
Così deciso in RE AN, addì 1.3.2024 IL GIUDICE
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