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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Parte_1
Caniglia;
ATTORE
CONTRO
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore, come da relativo verbale in atti.
_____________________
La domanda con cui ha chiesto che fosse accertato e dichiarato Parte_1
che egli ha acquistato per usucapione il terreno ubicato in agro di Ostuni, alla contrada “Grottone” ed identificato nel N.C.T. di detto comune alla “particella n. 106, foglio 115, estesa are 01,83 (ovvero 183 mq),”, per averlo posseduta uti dominus, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni, merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni del bene immobile sopra meglio specificato da parte dell'attore, può desumersi chiaramente dal contenuto del verbale di mediazione datato 17.9.2024, contenente la dichiarazione confessoria resa dai convenuti per il tramite dell'avv. Giuseppe Trizza, il quale, munito di apposita procura speciale, ha a verbale dichiarato che “il sig. ha posseduto in modo pacifico, continuo ed Parte_1
ininterrotto per circa trent'anni, la porzione di fondo agricolo sito in località Grottone, agro di
Ostuni, identificato al foglio 115, p.lla 106, estesa solo 183 mq, e collocata al centro della più estesa
proprietà del e che quindi le parti chiamate e rappresentate dal Parte_1 sottoscritto procuratore speciale non intendono contraddire la domanda di usucapione della suddetta
porzione di terreno che per la sua esigua consistenza, collocazione ed interclusione ha, peraltro, un
valore di mercato irrisorio”.
Orbene, la dichiarazione contenuta nel verbale di mediazione, dalla quale si evince l'esercizio da parte dell'attore di attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, consente di ritenere integrati, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. ai fini dell'usucapione e, quindi, di ritenere provato non solo il requisito del corpus, costituito dal rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere altri dal godimento dell'immobile.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2280/2024 R.G., così provvede:
- dichiara che ha acquistato per usucapione, ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1158 c.c., la proprietà dell'immobile sito in agro di Ostuni alla c.da “Grottone”,
censito nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 115, particella 106, estensione ha 01.83;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Parte_1
Caniglia;
ATTORE
CONTRO
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore, come da relativo verbale in atti.
_____________________
La domanda con cui ha chiesto che fosse accertato e dichiarato Parte_1
che egli ha acquistato per usucapione il terreno ubicato in agro di Ostuni, alla contrada “Grottone” ed identificato nel N.C.T. di detto comune alla “particella n. 106, foglio 115, estesa are 01,83 (ovvero 183 mq),”, per averlo posseduta uti dominus, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni, merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni del bene immobile sopra meglio specificato da parte dell'attore, può desumersi chiaramente dal contenuto del verbale di mediazione datato 17.9.2024, contenente la dichiarazione confessoria resa dai convenuti per il tramite dell'avv. Giuseppe Trizza, il quale, munito di apposita procura speciale, ha a verbale dichiarato che “il sig. ha posseduto in modo pacifico, continuo ed Parte_1
ininterrotto per circa trent'anni, la porzione di fondo agricolo sito in località Grottone, agro di
Ostuni, identificato al foglio 115, p.lla 106, estesa solo 183 mq, e collocata al centro della più estesa
proprietà del e che quindi le parti chiamate e rappresentate dal Parte_1 sottoscritto procuratore speciale non intendono contraddire la domanda di usucapione della suddetta
porzione di terreno che per la sua esigua consistenza, collocazione ed interclusione ha, peraltro, un
valore di mercato irrisorio”.
Orbene, la dichiarazione contenuta nel verbale di mediazione, dalla quale si evince l'esercizio da parte dell'attore di attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, consente di ritenere integrati, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. ai fini dell'usucapione e, quindi, di ritenere provato non solo il requisito del corpus, costituito dal rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere altri dal godimento dell'immobile.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2280/2024 R.G., così provvede:
- dichiara che ha acquistato per usucapione, ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1158 c.c., la proprietà dell'immobile sito in agro di Ostuni alla c.da “Grottone”,
censito nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 115, particella 106, estensione ha 01.83;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.