TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/08/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice est. dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 877/2023 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Del Greco, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Cardinale, giusta procura allegata alla CP_1
memoria di costituzione (PEC: ; Email_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/05/2023 , premettendo che dalla Parte_1
relazione con in data 04/08/2018 è nata la figlia , riconosciuta da CP_1 Per_1
entrambi; che dal mese di aprile 2019 la convivenza si è interrotta;
che successivamente alla cessazione della convivenza a Roma, la madre ha deciso di trasferirsi con la minore a
Castelvetrano, suo paese natale;
che con Decreto adottato all'esito del procedimento avente RG
440/2020, il Tribunale di Marsala affidava in modo condiviso la minore ai genitori con
1 collocamento presso l'abitazione materna in Castelvetrano e facoltà di visita del padre opportunamente indicate;
che doveva corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento per la figlia minore la somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che successivamente al decreto del 28/07/2020 - R.G. n. 440/2020 reso dal
Tribunale, si sono verificate gravi condotte ostative, provenienti dalla madre e dai nonni materni, che hanno palesato l'inidoneità dell'attuale regolamentazione a garantire sia il preminente interesse della minore che l'interesse del genitore non collocatario;
che con lettera a/r del 09/11/2022 la resistente veniva invitata a desistere da ogni ulteriore condotta pregiudizievole nell'interesse della minore;
che tuttavia tale iniziativa ha dato luogo ad un aggravamento delle condotte contestate;
che nonostante la lontananza il ricorrente ha sempre voluto essere una presenza costante per la figlia e trascorrere più tempo possibile con lei;
che tuttavia è stato ostacolato dalla resistente e dai suoi ascendenti;
che le facoltà accordate al padre in termini di visite risultano, allo stato, azzerate da circa sei mesi;
che è stato fattivamente impedito ogni contatto tra la minore e il ramo parentale paterno;
che è esclusa ogni possibilità di conoscenza tra la minore e la compagna di vita del padre;
che sia l'effettuazione della video chiamata che l'esercizio del diritto di visita in presenza è stata spesso ostacolata dai comportamenti vessatori dalla resistente;
che pertanto vi è la necessità di un intervento giurisdizionale teso alla revisione ed integrazione delle condizioni contenute nel succitato decreto al fine di garantire il diritto della minore alla bigenitorialità, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di individuare anche tramite CTU le condizioni di collocamento più rispondenti all'interesse preminente della minore e valutare l'ipotesi di collocamento prevalente della minore presso il padre nella sua residenza in Frascati (RM); in via subordinata, Per_1
nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, disporre che il padre e la figlia potranno sentirsi telefonicamente nell'arco della giornata ogniqualvolta lo desiderino;
ammonisca la madre affinché garantisca la continuità delle telefonate e le video chiamate giornaliere;
ammonisca la madre affinché consenta al padre di avere colloqui riservati in video chiamata;
ammonisca la madre affinché garantisca il pieno esercizio del diritto di visita da parte del padre, anche con riferimento al pernottamento;
disponga che il padre, anche prima del compimento del quinto anno di età, potrà portare con sé la bambina presso la propria residenza (Frascati/Roma) ed anche presso altre destinazioni nel territorio nazionale, oltre che durante il periodo natalizio, pasquale ed estivo, anche durante il resto dell'anno; disponga la possibilità, per tutti i membri del ramo
2 familiare paterno, di incontrare, conoscere, frequentare la minore;
venga prevista la possibilità per la compagna del ricorrente e per i suoi due figli, di incontrare, conoscere frequentare la minore;
disponga, nel caso di inadempimento delle prescrizioni di cui sopra, che il genitore obbligato sia condannato al pagamento nei confronti dell'altro di una somma equitativamente determinata dal Tribunale per ogni violazione e/o inosservanza.
In data 01/10/2023 la resistente si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso, rappresentando che, contrariamente a quanto riferito, il ricorrente ha raramente esercitato il proprio diritto/dovere di visita nei confronti della figlia;
che lo stesso si è sempre lamentato della presenza di altri soggetti nella stanza durante le chiamate con la figlia;
di avere sempre assicurato una videochiamata giornaliera tra il padre e la figlia mostrando estrema elasticità anche negli orari;
ha contestato di avere ostacolato il rapporto della figlia con i familiari paterni;
che di contro il ricorrente ha da sempre omesso di corrispondere alla resistente il 50% delle spese straordinarie.
Ha altresì dedotto di avere sempre prestato il suo consenso nell'interesse della minore, suggerendo tempi e modalità più idonei alle esigenze della minore e di essere Per_1
consapevole della possibilità per il di inserire la nuova compagna nella vita della Parte_1
minore.
Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni contenute nel Decreto del 08/09/2020 reso nell'ambito del procedimento n. 420/2020 R.G.
All'udienza del 3/10/2023 il ricorrente ha chiesto l'adozione di un provvedimento urgente avente ad oggetto il collocamento paritario della minore e, in subordine, la possibilità di portare la figlia presso la sua residenza in Frascati (Roma) almeno una volta al mese per dieci giorni circa.
Parte resistente si opponeva stante l'assenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti.
Con ordinanza del 06/12/2023 il Tribunale delegava il servizio di Coordinamento Psico-
Giuridico (CPG) dell' al fine di relazionare in ordine alle rispettive competenze CP_2
genitoriali, dinamiche relazionali familiari e caratteristiche personologiche dei membri del nucleo familiare in esame e con successiva ordinanza del 06/12/2023 veniva disposta CTU psicologica.
All'udienza del 28/04/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 2. Tanto premesso, va respinta la domanda avanzata dal ricorrente di collocamento in via prevalente della minore presso il padre.
E, invero, all'esito dell'istruttoria espletata, il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno rappresenta la soluzione più rispondente agli interessi della stessa.
Nella relazione depositata dal Servizio di Psicologia giuridica si legge: “In merito alla relazione madre-figlia, la signora appare sintonizzata con i bisogni di crescita emotiva e fisica della piccola CP_1
Nel corso dell'osservazione madre-figlia si rileva una relazione di attaccamento sicuro, la minore Per_1
si muove nell'ambiente circostante in modo sicuro con curiosità ed interesse;
la relazione appare connotata da empatia, interesse, protezione e calore affettivo, caratteristiche che denotano uno stile genitoriale responsivo. Nel corso dei colloqui si rileva da parte della signora un'adeguata capacità di CP_1
rispondere alle richieste e ai bisogni della figlia, di mantenere l'attenzione focalizzata sui bisogni della stessa, oltre che la capacità di sintonizzarsi emotivamente attraverso scambi interpersonali adeguati al livello di sviluppo e maturazione emotiva e cognitiva raggiunta dalla piccola La signora è Per_1 CP_1
sostenuta nella crescita di dalla presenza affettiva dei nonni materni, con cui vivono, nonno Per_1
e NA . I nonni, all'interno di questo scenario familiare assumono un ruolo importante Per_2
perché favoriscono lo sviluppo di un senso di appartenenza familiare in grado di assicurare la solidità dei legami familiari ed una base sicura, unitamente alla madre, signora , presupposto di rilevanza CP_1
clinica per assicurare il soddisfacimento dei bisogni di protezione e senso di sicurezza, fondamentali per uno sano sviluppo psicologico della minore. La genitorialità del sig. appare fragile, non soltanto in Parte_1
relazione ad una assenza fisica ma soprattutto emotiva, connessa probabilmente ad un'incapacità di accogliere le richieste ed i bisogni della figlia, supportandola e sostenendola nella sua quotidianità” (cfr. relazione del 13/02/2024).
Nelle conclusioni della relazione, a firma della dott.ssa e della dott.ssa Persona_4 Per_5
si legge:”si rileva come la signora rappresenti per la figlia un riferimento affettivo
[...] CP_1
significativo in grado di assicurare senso di sicurezza e protezione oltre che rappresentare una base affidabile per la piccola da cui partire per esplorare con curiosità l'ambiente circostante. La Per_1
genitorialità del signor risulta fragile, probabilmente per ragioni connesse sia alla distanza Parte_1
fisica sia alle difficoltà relazionali con la signora che rendono allo stato attuale difficile una CP_1
comunicazione orientata alla costruzione di una bigenitorialità”.
Dall'esame della relazione di CTU disposta da questo Tribunale, a firma della Dott.ssa Per_6
, è emerso quanto segue: “ è apparsa inserita in un contesto familiare e sociale che le ha
[...] Per_1
consentito di raggiungere un buon livello di sviluppo;
inoltre, è al centro del mondo dei nonni e della
4 mamma e da questi ha ricevuto accudimento ed affetto, sviluppando un buon attaccamento ed un buon adattamento non solo ai suoi familiari, ai quali è molto legata, ma anche alle persone che ruotano attorno alla sua famiglia, amichetti e relativi famigliari. Nonostante, pertanto, la figura materna ed i nonni siano effettivamente base sicura, materiale ed emotiva per la bambina, il principale deficit della figura materna deriva dal fare uso di questa risorsa per mettere in cattiva luce la personalità del padre, effettivamente genitore quasi assente nei primi anni di vita della bambina, ma comunque oggi voglioso di farne parte. Il sig. ha mostrato una personalità più contenuta, con più adeguate capacità di gestione emotiva Parte_1
e maggiore empatia per i vissuti e le emozioni che la figlia sperimenta a seguito delle tensioni create dalla ex compagna e dei conseguenti conflitti genitoriali …..; inoltre non è apparso del tutto consapevole dell'effetto che la sua assenza, prolungata nel tempo, possano avere avuto sia nel rapporto con la figlia che rispetto alle reazioni della ex compagna, nonostante quest'ultime non possano essere giustificate, né tanto meno sminuite. Nonostante ciò, ha mostrato una buona capacità di gestione delle proprie emozioni, un buon livello di comprensione ed accoglimento delle emozioni della figlia ed è emerso un desiderio autentico di essere parte della sua vita, mostrandosi meno propenso rispetto alla a denigrare l'altro genitore CP_1
in presenza della figlia”.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei rapporti genitoriali e delle dinamiche familiari, il CTU ha evidenziato che si tratta “di rapporti altamente conflittuali, derivanti dalla mancata elaborazione della fine della relazione coniugale e dalle difficoltà emotive mostrate da parte della figura materna, la quale spesso coinvolge la minore nelle sue emozioni e nelle sue percezioni rispetto all'altro genitore”.
Riferisce, inoltre, il CTU che in realtà “il è stato effettivamente poco presente nei primi Parte_1
anni di vita di sia per una sua difficoltà ad accettare appieno le responsabilità genitoriali, sia per Per_1
i problemi logistici derivanti dall'attività lavorativa e dalla distanza delle due residenze, ma attualmente il suo interesse per la figlia è autentico, così come la volontà di assumersi le responsabilità connesse alla genitorialità”.
Per ciò che concerne il regime di affidamento più consono alle esigenze della minore, con indicazione del genitore presso la cui residenza fissare il domicilio prevalente, il CTU ha riferito che “appare congruo quello condiviso”. In merito al domicilio prevalente, nonostante la consulenza abbia evidenziato che “il contesto materno è apparso caratterizzato da tensioni emotive che incidono sul benessere della bambina, tensioni che non si sono riscontrate nell'ambiente di vita paterno“ ha evidenziato che “tuttavia, in vista della scarsa presenza de nei primi anni di vita, Parte_1
che non può essere un elemento trascurabile, ed al forte attaccamento che la piccola ha sviluppato rispetto al suo ambiente di vita socio-familiare, nel quale sono presenti anche
5 diverse risorse che hanno consentito uno sviluppo psico fisico adeguato, sarebbe auspicabile
l'attuale collocamento della minore presso la dimora della madre”.
Deve, peraltro, segnalarsi che le tensioni familiari, come evidenziato dalla Dott.ssa , sono Per_6
percepite dalla bambina e tenuta attualmente a bada da meccanismi difensivi corrispondenti al distacco e all'uso della fantasia compensatoria.
Tuttavia, dalle considerazioni della CTU sulla minore, risulta che “la personalità della bambina è caratterizzata da una forte vivacità, intelligenza, creatività e resilienza;
non sono emersi segni di turbamento o risentimento verso la figura paterna, se non durante l'incontro con i nonni e la madre ed in un momento dell'osservazione triadica con la mamma ed il papà, chiari segni di un coinvolgimento disfunzionale della minore alle emozioni sperimentate principalmente dalla figura materna”.
La consulenza conclude, pertanto, suggerendo un percorso di supporto alla genitorialità per la sig.ra CP_1
Il Tribunale, alla luce delle circostanze accertate nel presente giudizio, non reputa sussistenti i presupposti per una modifica dell'attuale collocamento della minore, rappresentando l'attuale collocamento prevalente presso il domicilio materno la soluzione più rispondente agli interessi di . Per_1
Il diverso collocamento richiesto dal ricorrente presso il suo domicilio implicherebbe un sicuro stravolgimento delle abitudini di vita atteso che il forte attaccamento alla madre e alla rete familiare materna è riferibile all'assenza del padre nei primi anni della bambina, non favoriti dalla distanza geografica di entrambi i genitori e dagli impegni di lavoro del ricorrente ma che non possono essere trascurati atteso che ciò ha con molta probabilità acuito e reso particolarmente difficoltosa la gestione della genitorialità a distanza in relazione alla tenera età della bambina. È ragionevole ritenere che l'età stessa della bambina, al momento della separazione tra i genitori e la difficoltà comunicativa tra gli stessi, non abbia favorito l'istaurarsi di un legame solido con il padre essendo stato limitato il rapporto con l'altro genitore, distante fisicamente, a telefonate o video chiamate quotidiane, gestibili con difficoltà da una bambina di appena quattro anni.
Resta comunque auspicabile una rielaborazione della crisi da parte della resistente attraverso la ricerca di un supporto alla genitorialità in modo da migliorare la comunicazione con il padre della minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, in un'ottica di piena collaborazione e di dialogo per la serena crescita della bambina.
6 Né può applicarsi il criterio del tempo paritario, per come richiesto dal ricorrente, se, come nel caso di specie, i genitori vivono lontani: infatti “i continui spostamenti influirebbero in modo negativo sull'attività scolastica e sulla vita sociale della figlia”.
2.1. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della minore con il genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche.
Ogni prima settimana del mese, il si recherà a Castelvetrano e potrà stare con la Parte_1
bambina dall'ora di arrivo, qualunque sia il giorno della settimana in cui è programmata la partenza in relazione alle sue esigenze di lavoro, e permarrà con la bambina fino a tre ore prima della partenza presso un luogo scelto dallo stesso. Il ricorrente potrà vedere la bambina o per l'intera durata della settimana dal lunedì alla domenica o anche per meno giorni a seconda del giorno in cui cade la partenza e l'arrivo, con obbligo di comunicare all'altro genitore la data di partenza e di arrivo con un preavviso di almeno cinque giorni, onde consentire alla resistente di organizzarsi.
Fermo restando l'obbligo di preavviso, gli orari effettivi di partenza e di arrivo, potendo variare in relazione ai tempi del viaggio, potranno sempre essere integrati e precisati dal padre, previa comunicazione scritta all'altro genitore.
Quando il ricorrente si recherà a Castelvetrano, nel superiore interesse della minore, si reputa opportuno che questi prelevi e riaccompagni la bambina presso la casa materna, salvo diversa intesa.
E, invero, per come suggerito dalla CTU, salvo diverso accordo delle parti, il prelievo della bambina dovrà avvenire presso la dimora materna in quanto “non sono emersi infatti allo stato motivazioni o rischi effettivi affinché la bambina debba essere prelevata in luoghi neutrali ed artificiali, che aumentano la sua percezione di tensione fra i genitori”.
Ove la bambina dovesse essere ammalata, fermo restando che la resistente dovrà assicurare che la bambina possa essere prelevata dal padre dal momento della cessazione dell'impedimento legato a ragioni di salute, il padre avrà facoltà di incontrare la bambina direttamente presso l'abitazione materna dalle 16.00 alle 20.00 nei giorni di durata della malattia. Al termine della malattia, durante la settimana di spettanza del padre, la bambina potrà essere prelevata dal padre presso l'abitazione materna. Durante l'anno scolastico, il ricorrente, nella settimana di sua spettanza, salvo che l'orario di arrivo e di partenza non lo consentano, avrà cura di andare a prendere la bambina a scuola e di riaccompagnarla a scuola, salvo diversa intesa tra le parti.
7 Durante la settimana di permanenza della minore con il padre, verranno assicurati contatti telefonici e di video chiamata tra la madre e la minore nella fascia 19.30-20.00. La durata di tali chiamate dovrà essere modulata, all'interno di questa fascia, in relazione alle esigenze della bambina, ai suoi desideri, alla sua capacità di comunicazione in relazione all'età ed essere commisurata in relazione al tempo occorrente per sentire la bambina e avere notizie della stessa mentre si trova con l'altro genitore.
Il terzo weekend dei mesi di febbraio-aprile-giugno-settembre-novembre (con possibilità di ricomprendere anche il giovedì dopo la scuola sino alla domenica) il ricorrente, ove non voglia rimanere a Castelvetrano con la bambina, avrà anche la facoltà di prelevare la minore da
Castelvetrano per condurla presso il suo domicilio a Frascati sostenendo anche le spese di viaggio della minore, tenuto conto della migliore condizione economica del ricorrente, risultando la resistente priva di occupazione. Il ricorrente comunicherà alla resistente il giorno in cui preleverà la minore per condurla a Frascati e il giorno in cui la stessa verrà riaccompagnata a Castelvetrano presso il domicilio materno. Il ricorrente avrà cura di informare la scuola della minore nel caso in cui la stessa debba assentarsi da scuola per sostenere il viaggio, fornendo la giustificazione dell'assenza.
Ove il padre non possa per qualche impedimento, che comunicherà alla madre, comunicare alla scuola l'assenza della bambina, per ragioni legate alla sua frequenza con la minore, provvederà la madre agevolando tale incombente.
Se vi è accordo tra le parti, e tenuto conto del grado di autonomia e di sviluppo della bambina, potranno le stesse organizzare il servizio di assistenza previsto negli aeroporti in modo che la bambina venga accompagnata all'aeroporto di o di Palermo dalla madre e possa poi CP_2
viaggiare con il supporto e la supervisione dell'assistente di volo per l'aeroporto di Roma o per l'aeroporto più vicino alla residenza del padre. Il padre avrà cura di prelevarla all'aeroporto e di riaccompagnarla all'ora della partenza. Le spese del viaggio comprese quelle di assistenza durante il viaggio saranno sostenute dal padre.
Il ricorrente potrà variare questo calendario di visite, ove per esigenze di lavoro non potrà incontrare la minore a Castelvetrano la prima settimana del mese, spostando gli incontri con la minore e la settimana di permanenza a Castelvetrano, secondo le modalità anche temporali sopra indicate, alla seconda settimana, terza settimana o all'ultima settimana del mese, dando però congruo preavviso da comunicare alla resistente almeno 15 gg prima della partenza.
8 2.2. Durante le vacanze natalizie, la minore godrà in modo alternato i principali giorni festivi con i genitori: un anno con un genitore (dal 23 al 29 dicembre e, con l'altro, dal 30 dicembre al
6 gennaio); l'anno successivo all'inverso. Gli orari di prelevamento e di rientro della bambina, nel periodo di festa spettante al padre, dipenderanno dall'orario di arrivo del padre a
Castelvetrano e di partenza, a seconda dell'ora prevista per il viaggio in aereo o con altro mezzo, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere Castelvetrano dall'aeroporto o dal luogo di partenza e viceversa, e saranno comunicati con un preavviso di 5 gg all'altro genitore, preavviso che quanto agli orari esatti di arrivo e partenza potrà essere integrato dal genitore tenuto conto degli imprevisti legati ai viaggi che il ricorrente dovrà sostenere.
Il papà durante le vacanze natalizie, di sua spettanza, secondo il criterio dell'alternatività, potrà anche decidere di condurre con sé la bambina a Frascati o nel luogo di vacanza prescelto, comunicandolo alla madre con un preavviso di 15 gg.
2.3. La minore trascorrerà le festività pasquali, coincidenti con tutti i giorni di vacanza indicati nel calendario annuale scolastico, un anno con la mamma e un anno con il papà, salvo diverso accordo con le parti. Il giorno e l'orario in cui la bambina verrà prelevata a Castelvetrano al domicilio materno e riaccompagnata a casa verranno comunicati dal papà, nell'anno di sua spettanza, in relazione all'orario di arrivo in aeroporto e di partenza dall'aeroporto e dei tempi occorrenti per raggiungere Castelvetrano dall'aeroporto e viceversa (se il viaggio è effettuato in aereo).
Il papà durante le vacanze pasquali, se di sua spettanza, potrà condurre con sé la bambina a
Frascati o nel luogo di vacanza prescelto, comunicando all'altro genitore gli orari di partenza con la bambina e di arrivo a Castelvetrano con un preavviso di 15 gg.
Nell'anno in cui non spetterà al papà il periodo pasquale, questi potrà godere con la bambina il periodo 24-25 e il 30 aprile-1 maggio in modo da riequilibrare i tempi di frequentazione con la minore, a cui potrà agganciare il fine settimana se immediatamente vicino a quei giorni in modo da trascorrere un periodo più lungo con la minore, scegliendo se trascorrerlo a
Castelvetrano o a Frascati, dandone preavviso alla madre 15 prima delle date di partenza e di arriva e degli orari (con possibilità di integrazione e conferma quanto agli orari di arrivo e di partenza).
Nei giorni festivi spettanti al padre, questi deciderà se trascorrerli a Castelvetrano insieme alla minore e alla sua compagna e i figli della compagna o se condurla a Frascati.
9 2.4 Il giorno del compleanno della bambina, cadendo d'agosto e in un periodo non scolastico, tenuto conto del prevedibile desiderio della bambina di trascorrerlo con entrambi i genitori, verrà goduto, per un anno, per metà giornata dalle ore 10.00 alle 17.00 con la mamma e dalle
17.15 con pernottamento con il papà, che quindi si recherà a Castelvetrano ove voglia trascorrere il compleanno con la bambina riaccompagnandola a casa il giorno dopo;
l'anno successivo il papà trascorrerà la prima parte della giornata con la bambina (dalle 10.00 alle
17.00), la mamma la seconda parte della giornata.
Nella settimana in cui cade il compleanno della bambina, esclusa la regolamentazione speciale dettata per il giorno del compleanno, in aggiunta al regime di frequentazione previsto per l'estate che di seguito sarà indicato, il ricorrente, ove voglia rimanere qualche altro giorno a
Castelvetrano, potrà stare con la bambina gli altri giorni di permanenza in Sicilia i pomeriggi dalle 16.00 alle 22.00 fino al giorno della partenza, comunicando il suo periodo di permanenza in Sicilia in prossimità del compleanno della minore, con preavviso alla resistente di 15 gg.
2.5 Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 gg di luglio e 15 gg di agosto con il padre nel luogo deciso dal padre, verrà prelevata dal padre a Castelvetrano presso il domicilio materno e condotta da lui presso il luogo di villeggiatura prescelto, con spese di viaggio a carico del ricorrente e con preavviso alla madre da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa intesa tra le parti.
Nel caso di mancato accordo tra le parti, la bambina trascorrerà, la seconda metà di luglio con il padre per la durata di 15 gg presso il luogo prescelto dal padre e la seconda metà di agosto sempre per la durata di 15 gg con il padre, salvo diversa intesa tra le parti.
Nei mesi in cui la bambina trascorrerà le vacanze estive con il padre, non opererà la regolamentazione ordinaria delle visite sopra indicata, per cui i restanti 15 gg del mese verranno goduti dall'altro genitore, con la sola deroga prevista sopra per i giorni della settimana in prossimità del compleanno della minore, ove il padre voglia permanere in Sicilia per qualche altro giorno per stare con la bambina.
Dal mese di settembre, riprenderà ad operare il regime ordinario.
Durante la permanenza della minore con il padre, la madre dovrà fornire al tutti gli Parte_1
effetti personali della minore e ogni altra informazione e/o documento che riguardi la figlia (es. documenti identità figlia per i periodi in cui è con il padre;
contatti medico di famiglia e/o medici specialisti;
contatti insegnanti scuola, ecc.).
10 Ciascun genitore, nel periodo in cui la minore è presso l'altro genitore, potrà contattare la minore telefonicamente o mediante video chiamata una volta al giorno nella fascia dalle 19.30 alle 20.00 per come sopra indicato.
Onde agevolare i contatti con il ricorrente, questi potrà, ove lo ritenga opportuno, dotare la minore di un cellullare per agevolare i contatti tra quest'ultima e i genitori.
Durante le chiamate telefoniche o le video chiamate, ciascun genitore si impegnerà ad assicurare sereni contatti con l'altro genitore, evitando di intervenire durante le conversazioni ed assicurando, per quanto possibile, specie se la bambina è a casa, un ambiente silenzioso senza interferenze da parte di altri soggetti.
3. Vanno invitati entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, scegliendo un mediatore professionale o rivolgendosi al consultorio di Castelvetrano e/o a quello competente in relazione alla diversa residenza di uno dei genitori, al fine di ridurre la conflittualità e aumentare le capacità di dialogo e comunicazione nell'interesse della minore.
Tenuto conto dell'elevata conflittualità tra le parti, i servizi sociali del di Castelvetrano CP_3
effettueranno un monitoraggio trimestrale del nucleo familiare, relazionando al Giudice
Tutelare presso cui si dispone l'apertura di una vigilanza d'ufficio.
Dalla relazione di consulenza è infatti emerso, che “la bambina è ancora in grado di mantenere un buon rapporto con entrambi i rami familiari, ma nel tempo, qualora la madre non dovesse cambiare atteggiamento, i rischi di un allontanamento emotivo e di un rifiuto dell'altro genitore sarebbero altissimi”.
Il CTU, dott.ssa , ha inoltre rilevato che “Anche dai messaggi WhatsApp contenuti nel Per_6
fascicolo, emergeva come le modalità comunicative e di negoziazione del fossero Parte_1
nettamente più funzionali di quelle della signora, la quale aveva assunto spesso un comportamento rigido ed aggressivo, mostrando una totale squalifica dello stesso in presenza della bambina, in grado di potere condizionare nel tempo la percezione che la stessa potesse avere della figura paterna, soprattutto quando sarebbe diventata più grande e più capace di comprendere la realtà circostante”.
Ritiene pertanto questo Tribunale che sussistono in concreto le condizioni per disporre l'ammonimento della resistente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. atteso che dalla relazione peritale risulta che la stessa non ha sempre agevolato con il proprio comportamento il mantenimento di un sereno rapporto con l'altro genitore nell'interesse della minore.
11 Deve peraltro rammentarsi che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Tale sanzione viene ritenuta sufficiente, fermo restando che potrà il Tribunale valutare un aggravamento della stessa, ove non venisse assicurato in futuro da parte della resistente il rispetto del calendario di visite sopra indicato.
La deve infatti adoperarsi con comportamenti concreti a favorire il rapporto della CP_1
figlia con il padre, agevolandone i rapporti e i contatti telefonici, tenendo conto che il calendario sopra indicato va inteso in modo elastico, ispirandosi a regole di buon senso, considerate le maggiori difficoltà per il padre, data la distanza geografica rispetto alla bambina, di assicurare la sua presenza fisica in Sicilia, anche per ragioni lavorative.
4. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle stesse tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, essendo svolte nell'interesse di entrambe le parti, sono poste a carico di entrambe in solido, nei rapporti esterni con il CTU, e ripartite al
50% tra le parti nei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, in parziale modifica delle statuizioni contenute nel Decreto di questo Tribunale del 28.7.2020 (R.G. 440/2020) pronunciato tra le parti, dispone che la regolamentazione degli incontri tra la minore il padre avvenga per come indicato in parte motiva;
- conferma per il resto il Decreto del 28.7.2020;
- ammonisce la resistente affinchè cessi ogni condotta che possa ostacolare la frequentazione della figlia minore con l'altro genitore secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;
- dà incarico al Consultorio familiare di Castelvetrano e/o all'altro eventualmente competente in relazione alla diversa residenza di uno dei genitori, di dare supporto alla genitorialità, previa acquisizione del consenso delle parti;
le parti potranno in alternativa rivolgersi ad un mediatore professionale scelto di comune accordo;
12 - incarica i servizi sociali del di Castelvetrano di effettuare un monitoraggio della CP_3
durata di due anni del nucleo familiare con frequenza trimestrale con trasmissione di relazioni informative al Giudice Tutelare di Marsala presso cui viene disposta d'ufficio l'apertura di una vigilanza;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti nei rapporti esterni e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni;
Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai servizi sociali del
[...]
per l'attività di monitoraggio per come disposta in sentenza, all' CP_4 CP_5
giuridica, al servizio del Consultorio di Castelvetrano e al GT presso il Tribunale di Marsala per l'apertura di una vigilanza.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice est. dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 877/2023 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Del Greco, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Cardinale, giusta procura allegata alla CP_1
memoria di costituzione (PEC: ; Email_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/05/2023 , premettendo che dalla Parte_1
relazione con in data 04/08/2018 è nata la figlia , riconosciuta da CP_1 Per_1
entrambi; che dal mese di aprile 2019 la convivenza si è interrotta;
che successivamente alla cessazione della convivenza a Roma, la madre ha deciso di trasferirsi con la minore a
Castelvetrano, suo paese natale;
che con Decreto adottato all'esito del procedimento avente RG
440/2020, il Tribunale di Marsala affidava in modo condiviso la minore ai genitori con
1 collocamento presso l'abitazione materna in Castelvetrano e facoltà di visita del padre opportunamente indicate;
che doveva corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento per la figlia minore la somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che successivamente al decreto del 28/07/2020 - R.G. n. 440/2020 reso dal
Tribunale, si sono verificate gravi condotte ostative, provenienti dalla madre e dai nonni materni, che hanno palesato l'inidoneità dell'attuale regolamentazione a garantire sia il preminente interesse della minore che l'interesse del genitore non collocatario;
che con lettera a/r del 09/11/2022 la resistente veniva invitata a desistere da ogni ulteriore condotta pregiudizievole nell'interesse della minore;
che tuttavia tale iniziativa ha dato luogo ad un aggravamento delle condotte contestate;
che nonostante la lontananza il ricorrente ha sempre voluto essere una presenza costante per la figlia e trascorrere più tempo possibile con lei;
che tuttavia è stato ostacolato dalla resistente e dai suoi ascendenti;
che le facoltà accordate al padre in termini di visite risultano, allo stato, azzerate da circa sei mesi;
che è stato fattivamente impedito ogni contatto tra la minore e il ramo parentale paterno;
che è esclusa ogni possibilità di conoscenza tra la minore e la compagna di vita del padre;
che sia l'effettuazione della video chiamata che l'esercizio del diritto di visita in presenza è stata spesso ostacolata dai comportamenti vessatori dalla resistente;
che pertanto vi è la necessità di un intervento giurisdizionale teso alla revisione ed integrazione delle condizioni contenute nel succitato decreto al fine di garantire il diritto della minore alla bigenitorialità, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di individuare anche tramite CTU le condizioni di collocamento più rispondenti all'interesse preminente della minore e valutare l'ipotesi di collocamento prevalente della minore presso il padre nella sua residenza in Frascati (RM); in via subordinata, Per_1
nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, disporre che il padre e la figlia potranno sentirsi telefonicamente nell'arco della giornata ogniqualvolta lo desiderino;
ammonisca la madre affinché garantisca la continuità delle telefonate e le video chiamate giornaliere;
ammonisca la madre affinché consenta al padre di avere colloqui riservati in video chiamata;
ammonisca la madre affinché garantisca il pieno esercizio del diritto di visita da parte del padre, anche con riferimento al pernottamento;
disponga che il padre, anche prima del compimento del quinto anno di età, potrà portare con sé la bambina presso la propria residenza (Frascati/Roma) ed anche presso altre destinazioni nel territorio nazionale, oltre che durante il periodo natalizio, pasquale ed estivo, anche durante il resto dell'anno; disponga la possibilità, per tutti i membri del ramo
2 familiare paterno, di incontrare, conoscere, frequentare la minore;
venga prevista la possibilità per la compagna del ricorrente e per i suoi due figli, di incontrare, conoscere frequentare la minore;
disponga, nel caso di inadempimento delle prescrizioni di cui sopra, che il genitore obbligato sia condannato al pagamento nei confronti dell'altro di una somma equitativamente determinata dal Tribunale per ogni violazione e/o inosservanza.
In data 01/10/2023 la resistente si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso, rappresentando che, contrariamente a quanto riferito, il ricorrente ha raramente esercitato il proprio diritto/dovere di visita nei confronti della figlia;
che lo stesso si è sempre lamentato della presenza di altri soggetti nella stanza durante le chiamate con la figlia;
di avere sempre assicurato una videochiamata giornaliera tra il padre e la figlia mostrando estrema elasticità anche negli orari;
ha contestato di avere ostacolato il rapporto della figlia con i familiari paterni;
che di contro il ricorrente ha da sempre omesso di corrispondere alla resistente il 50% delle spese straordinarie.
Ha altresì dedotto di avere sempre prestato il suo consenso nell'interesse della minore, suggerendo tempi e modalità più idonei alle esigenze della minore e di essere Per_1
consapevole della possibilità per il di inserire la nuova compagna nella vita della Parte_1
minore.
Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni contenute nel Decreto del 08/09/2020 reso nell'ambito del procedimento n. 420/2020 R.G.
All'udienza del 3/10/2023 il ricorrente ha chiesto l'adozione di un provvedimento urgente avente ad oggetto il collocamento paritario della minore e, in subordine, la possibilità di portare la figlia presso la sua residenza in Frascati (Roma) almeno una volta al mese per dieci giorni circa.
Parte resistente si opponeva stante l'assenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti.
Con ordinanza del 06/12/2023 il Tribunale delegava il servizio di Coordinamento Psico-
Giuridico (CPG) dell' al fine di relazionare in ordine alle rispettive competenze CP_2
genitoriali, dinamiche relazionali familiari e caratteristiche personologiche dei membri del nucleo familiare in esame e con successiva ordinanza del 06/12/2023 veniva disposta CTU psicologica.
All'udienza del 28/04/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 2. Tanto premesso, va respinta la domanda avanzata dal ricorrente di collocamento in via prevalente della minore presso il padre.
E, invero, all'esito dell'istruttoria espletata, il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno rappresenta la soluzione più rispondente agli interessi della stessa.
Nella relazione depositata dal Servizio di Psicologia giuridica si legge: “In merito alla relazione madre-figlia, la signora appare sintonizzata con i bisogni di crescita emotiva e fisica della piccola CP_1
Nel corso dell'osservazione madre-figlia si rileva una relazione di attaccamento sicuro, la minore Per_1
si muove nell'ambiente circostante in modo sicuro con curiosità ed interesse;
la relazione appare connotata da empatia, interesse, protezione e calore affettivo, caratteristiche che denotano uno stile genitoriale responsivo. Nel corso dei colloqui si rileva da parte della signora un'adeguata capacità di CP_1
rispondere alle richieste e ai bisogni della figlia, di mantenere l'attenzione focalizzata sui bisogni della stessa, oltre che la capacità di sintonizzarsi emotivamente attraverso scambi interpersonali adeguati al livello di sviluppo e maturazione emotiva e cognitiva raggiunta dalla piccola La signora è Per_1 CP_1
sostenuta nella crescita di dalla presenza affettiva dei nonni materni, con cui vivono, nonno Per_1
e NA . I nonni, all'interno di questo scenario familiare assumono un ruolo importante Per_2
perché favoriscono lo sviluppo di un senso di appartenenza familiare in grado di assicurare la solidità dei legami familiari ed una base sicura, unitamente alla madre, signora , presupposto di rilevanza CP_1
clinica per assicurare il soddisfacimento dei bisogni di protezione e senso di sicurezza, fondamentali per uno sano sviluppo psicologico della minore. La genitorialità del sig. appare fragile, non soltanto in Parte_1
relazione ad una assenza fisica ma soprattutto emotiva, connessa probabilmente ad un'incapacità di accogliere le richieste ed i bisogni della figlia, supportandola e sostenendola nella sua quotidianità” (cfr. relazione del 13/02/2024).
Nelle conclusioni della relazione, a firma della dott.ssa e della dott.ssa Persona_4 Per_5
si legge:”si rileva come la signora rappresenti per la figlia un riferimento affettivo
[...] CP_1
significativo in grado di assicurare senso di sicurezza e protezione oltre che rappresentare una base affidabile per la piccola da cui partire per esplorare con curiosità l'ambiente circostante. La Per_1
genitorialità del signor risulta fragile, probabilmente per ragioni connesse sia alla distanza Parte_1
fisica sia alle difficoltà relazionali con la signora che rendono allo stato attuale difficile una CP_1
comunicazione orientata alla costruzione di una bigenitorialità”.
Dall'esame della relazione di CTU disposta da questo Tribunale, a firma della Dott.ssa Per_6
, è emerso quanto segue: “ è apparsa inserita in un contesto familiare e sociale che le ha
[...] Per_1
consentito di raggiungere un buon livello di sviluppo;
inoltre, è al centro del mondo dei nonni e della
4 mamma e da questi ha ricevuto accudimento ed affetto, sviluppando un buon attaccamento ed un buon adattamento non solo ai suoi familiari, ai quali è molto legata, ma anche alle persone che ruotano attorno alla sua famiglia, amichetti e relativi famigliari. Nonostante, pertanto, la figura materna ed i nonni siano effettivamente base sicura, materiale ed emotiva per la bambina, il principale deficit della figura materna deriva dal fare uso di questa risorsa per mettere in cattiva luce la personalità del padre, effettivamente genitore quasi assente nei primi anni di vita della bambina, ma comunque oggi voglioso di farne parte. Il sig. ha mostrato una personalità più contenuta, con più adeguate capacità di gestione emotiva Parte_1
e maggiore empatia per i vissuti e le emozioni che la figlia sperimenta a seguito delle tensioni create dalla ex compagna e dei conseguenti conflitti genitoriali …..; inoltre non è apparso del tutto consapevole dell'effetto che la sua assenza, prolungata nel tempo, possano avere avuto sia nel rapporto con la figlia che rispetto alle reazioni della ex compagna, nonostante quest'ultime non possano essere giustificate, né tanto meno sminuite. Nonostante ciò, ha mostrato una buona capacità di gestione delle proprie emozioni, un buon livello di comprensione ed accoglimento delle emozioni della figlia ed è emerso un desiderio autentico di essere parte della sua vita, mostrandosi meno propenso rispetto alla a denigrare l'altro genitore CP_1
in presenza della figlia”.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei rapporti genitoriali e delle dinamiche familiari, il CTU ha evidenziato che si tratta “di rapporti altamente conflittuali, derivanti dalla mancata elaborazione della fine della relazione coniugale e dalle difficoltà emotive mostrate da parte della figura materna, la quale spesso coinvolge la minore nelle sue emozioni e nelle sue percezioni rispetto all'altro genitore”.
Riferisce, inoltre, il CTU che in realtà “il è stato effettivamente poco presente nei primi Parte_1
anni di vita di sia per una sua difficoltà ad accettare appieno le responsabilità genitoriali, sia per Per_1
i problemi logistici derivanti dall'attività lavorativa e dalla distanza delle due residenze, ma attualmente il suo interesse per la figlia è autentico, così come la volontà di assumersi le responsabilità connesse alla genitorialità”.
Per ciò che concerne il regime di affidamento più consono alle esigenze della minore, con indicazione del genitore presso la cui residenza fissare il domicilio prevalente, il CTU ha riferito che “appare congruo quello condiviso”. In merito al domicilio prevalente, nonostante la consulenza abbia evidenziato che “il contesto materno è apparso caratterizzato da tensioni emotive che incidono sul benessere della bambina, tensioni che non si sono riscontrate nell'ambiente di vita paterno“ ha evidenziato che “tuttavia, in vista della scarsa presenza de nei primi anni di vita, Parte_1
che non può essere un elemento trascurabile, ed al forte attaccamento che la piccola ha sviluppato rispetto al suo ambiente di vita socio-familiare, nel quale sono presenti anche
5 diverse risorse che hanno consentito uno sviluppo psico fisico adeguato, sarebbe auspicabile
l'attuale collocamento della minore presso la dimora della madre”.
Deve, peraltro, segnalarsi che le tensioni familiari, come evidenziato dalla Dott.ssa , sono Per_6
percepite dalla bambina e tenuta attualmente a bada da meccanismi difensivi corrispondenti al distacco e all'uso della fantasia compensatoria.
Tuttavia, dalle considerazioni della CTU sulla minore, risulta che “la personalità della bambina è caratterizzata da una forte vivacità, intelligenza, creatività e resilienza;
non sono emersi segni di turbamento o risentimento verso la figura paterna, se non durante l'incontro con i nonni e la madre ed in un momento dell'osservazione triadica con la mamma ed il papà, chiari segni di un coinvolgimento disfunzionale della minore alle emozioni sperimentate principalmente dalla figura materna”.
La consulenza conclude, pertanto, suggerendo un percorso di supporto alla genitorialità per la sig.ra CP_1
Il Tribunale, alla luce delle circostanze accertate nel presente giudizio, non reputa sussistenti i presupposti per una modifica dell'attuale collocamento della minore, rappresentando l'attuale collocamento prevalente presso il domicilio materno la soluzione più rispondente agli interessi di . Per_1
Il diverso collocamento richiesto dal ricorrente presso il suo domicilio implicherebbe un sicuro stravolgimento delle abitudini di vita atteso che il forte attaccamento alla madre e alla rete familiare materna è riferibile all'assenza del padre nei primi anni della bambina, non favoriti dalla distanza geografica di entrambi i genitori e dagli impegni di lavoro del ricorrente ma che non possono essere trascurati atteso che ciò ha con molta probabilità acuito e reso particolarmente difficoltosa la gestione della genitorialità a distanza in relazione alla tenera età della bambina. È ragionevole ritenere che l'età stessa della bambina, al momento della separazione tra i genitori e la difficoltà comunicativa tra gli stessi, non abbia favorito l'istaurarsi di un legame solido con il padre essendo stato limitato il rapporto con l'altro genitore, distante fisicamente, a telefonate o video chiamate quotidiane, gestibili con difficoltà da una bambina di appena quattro anni.
Resta comunque auspicabile una rielaborazione della crisi da parte della resistente attraverso la ricerca di un supporto alla genitorialità in modo da migliorare la comunicazione con il padre della minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, in un'ottica di piena collaborazione e di dialogo per la serena crescita della bambina.
6 Né può applicarsi il criterio del tempo paritario, per come richiesto dal ricorrente, se, come nel caso di specie, i genitori vivono lontani: infatti “i continui spostamenti influirebbero in modo negativo sull'attività scolastica e sulla vita sociale della figlia”.
2.1. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della minore con il genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche.
Ogni prima settimana del mese, il si recherà a Castelvetrano e potrà stare con la Parte_1
bambina dall'ora di arrivo, qualunque sia il giorno della settimana in cui è programmata la partenza in relazione alle sue esigenze di lavoro, e permarrà con la bambina fino a tre ore prima della partenza presso un luogo scelto dallo stesso. Il ricorrente potrà vedere la bambina o per l'intera durata della settimana dal lunedì alla domenica o anche per meno giorni a seconda del giorno in cui cade la partenza e l'arrivo, con obbligo di comunicare all'altro genitore la data di partenza e di arrivo con un preavviso di almeno cinque giorni, onde consentire alla resistente di organizzarsi.
Fermo restando l'obbligo di preavviso, gli orari effettivi di partenza e di arrivo, potendo variare in relazione ai tempi del viaggio, potranno sempre essere integrati e precisati dal padre, previa comunicazione scritta all'altro genitore.
Quando il ricorrente si recherà a Castelvetrano, nel superiore interesse della minore, si reputa opportuno che questi prelevi e riaccompagni la bambina presso la casa materna, salvo diversa intesa.
E, invero, per come suggerito dalla CTU, salvo diverso accordo delle parti, il prelievo della bambina dovrà avvenire presso la dimora materna in quanto “non sono emersi infatti allo stato motivazioni o rischi effettivi affinché la bambina debba essere prelevata in luoghi neutrali ed artificiali, che aumentano la sua percezione di tensione fra i genitori”.
Ove la bambina dovesse essere ammalata, fermo restando che la resistente dovrà assicurare che la bambina possa essere prelevata dal padre dal momento della cessazione dell'impedimento legato a ragioni di salute, il padre avrà facoltà di incontrare la bambina direttamente presso l'abitazione materna dalle 16.00 alle 20.00 nei giorni di durata della malattia. Al termine della malattia, durante la settimana di spettanza del padre, la bambina potrà essere prelevata dal padre presso l'abitazione materna. Durante l'anno scolastico, il ricorrente, nella settimana di sua spettanza, salvo che l'orario di arrivo e di partenza non lo consentano, avrà cura di andare a prendere la bambina a scuola e di riaccompagnarla a scuola, salvo diversa intesa tra le parti.
7 Durante la settimana di permanenza della minore con il padre, verranno assicurati contatti telefonici e di video chiamata tra la madre e la minore nella fascia 19.30-20.00. La durata di tali chiamate dovrà essere modulata, all'interno di questa fascia, in relazione alle esigenze della bambina, ai suoi desideri, alla sua capacità di comunicazione in relazione all'età ed essere commisurata in relazione al tempo occorrente per sentire la bambina e avere notizie della stessa mentre si trova con l'altro genitore.
Il terzo weekend dei mesi di febbraio-aprile-giugno-settembre-novembre (con possibilità di ricomprendere anche il giovedì dopo la scuola sino alla domenica) il ricorrente, ove non voglia rimanere a Castelvetrano con la bambina, avrà anche la facoltà di prelevare la minore da
Castelvetrano per condurla presso il suo domicilio a Frascati sostenendo anche le spese di viaggio della minore, tenuto conto della migliore condizione economica del ricorrente, risultando la resistente priva di occupazione. Il ricorrente comunicherà alla resistente il giorno in cui preleverà la minore per condurla a Frascati e il giorno in cui la stessa verrà riaccompagnata a Castelvetrano presso il domicilio materno. Il ricorrente avrà cura di informare la scuola della minore nel caso in cui la stessa debba assentarsi da scuola per sostenere il viaggio, fornendo la giustificazione dell'assenza.
Ove il padre non possa per qualche impedimento, che comunicherà alla madre, comunicare alla scuola l'assenza della bambina, per ragioni legate alla sua frequenza con la minore, provvederà la madre agevolando tale incombente.
Se vi è accordo tra le parti, e tenuto conto del grado di autonomia e di sviluppo della bambina, potranno le stesse organizzare il servizio di assistenza previsto negli aeroporti in modo che la bambina venga accompagnata all'aeroporto di o di Palermo dalla madre e possa poi CP_2
viaggiare con il supporto e la supervisione dell'assistente di volo per l'aeroporto di Roma o per l'aeroporto più vicino alla residenza del padre. Il padre avrà cura di prelevarla all'aeroporto e di riaccompagnarla all'ora della partenza. Le spese del viaggio comprese quelle di assistenza durante il viaggio saranno sostenute dal padre.
Il ricorrente potrà variare questo calendario di visite, ove per esigenze di lavoro non potrà incontrare la minore a Castelvetrano la prima settimana del mese, spostando gli incontri con la minore e la settimana di permanenza a Castelvetrano, secondo le modalità anche temporali sopra indicate, alla seconda settimana, terza settimana o all'ultima settimana del mese, dando però congruo preavviso da comunicare alla resistente almeno 15 gg prima della partenza.
8 2.2. Durante le vacanze natalizie, la minore godrà in modo alternato i principali giorni festivi con i genitori: un anno con un genitore (dal 23 al 29 dicembre e, con l'altro, dal 30 dicembre al
6 gennaio); l'anno successivo all'inverso. Gli orari di prelevamento e di rientro della bambina, nel periodo di festa spettante al padre, dipenderanno dall'orario di arrivo del padre a
Castelvetrano e di partenza, a seconda dell'ora prevista per il viaggio in aereo o con altro mezzo, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere Castelvetrano dall'aeroporto o dal luogo di partenza e viceversa, e saranno comunicati con un preavviso di 5 gg all'altro genitore, preavviso che quanto agli orari esatti di arrivo e partenza potrà essere integrato dal genitore tenuto conto degli imprevisti legati ai viaggi che il ricorrente dovrà sostenere.
Il papà durante le vacanze natalizie, di sua spettanza, secondo il criterio dell'alternatività, potrà anche decidere di condurre con sé la bambina a Frascati o nel luogo di vacanza prescelto, comunicandolo alla madre con un preavviso di 15 gg.
2.3. La minore trascorrerà le festività pasquali, coincidenti con tutti i giorni di vacanza indicati nel calendario annuale scolastico, un anno con la mamma e un anno con il papà, salvo diverso accordo con le parti. Il giorno e l'orario in cui la bambina verrà prelevata a Castelvetrano al domicilio materno e riaccompagnata a casa verranno comunicati dal papà, nell'anno di sua spettanza, in relazione all'orario di arrivo in aeroporto e di partenza dall'aeroporto e dei tempi occorrenti per raggiungere Castelvetrano dall'aeroporto e viceversa (se il viaggio è effettuato in aereo).
Il papà durante le vacanze pasquali, se di sua spettanza, potrà condurre con sé la bambina a
Frascati o nel luogo di vacanza prescelto, comunicando all'altro genitore gli orari di partenza con la bambina e di arrivo a Castelvetrano con un preavviso di 15 gg.
Nell'anno in cui non spetterà al papà il periodo pasquale, questi potrà godere con la bambina il periodo 24-25 e il 30 aprile-1 maggio in modo da riequilibrare i tempi di frequentazione con la minore, a cui potrà agganciare il fine settimana se immediatamente vicino a quei giorni in modo da trascorrere un periodo più lungo con la minore, scegliendo se trascorrerlo a
Castelvetrano o a Frascati, dandone preavviso alla madre 15 prima delle date di partenza e di arriva e degli orari (con possibilità di integrazione e conferma quanto agli orari di arrivo e di partenza).
Nei giorni festivi spettanti al padre, questi deciderà se trascorrerli a Castelvetrano insieme alla minore e alla sua compagna e i figli della compagna o se condurla a Frascati.
9 2.4 Il giorno del compleanno della bambina, cadendo d'agosto e in un periodo non scolastico, tenuto conto del prevedibile desiderio della bambina di trascorrerlo con entrambi i genitori, verrà goduto, per un anno, per metà giornata dalle ore 10.00 alle 17.00 con la mamma e dalle
17.15 con pernottamento con il papà, che quindi si recherà a Castelvetrano ove voglia trascorrere il compleanno con la bambina riaccompagnandola a casa il giorno dopo;
l'anno successivo il papà trascorrerà la prima parte della giornata con la bambina (dalle 10.00 alle
17.00), la mamma la seconda parte della giornata.
Nella settimana in cui cade il compleanno della bambina, esclusa la regolamentazione speciale dettata per il giorno del compleanno, in aggiunta al regime di frequentazione previsto per l'estate che di seguito sarà indicato, il ricorrente, ove voglia rimanere qualche altro giorno a
Castelvetrano, potrà stare con la bambina gli altri giorni di permanenza in Sicilia i pomeriggi dalle 16.00 alle 22.00 fino al giorno della partenza, comunicando il suo periodo di permanenza in Sicilia in prossimità del compleanno della minore, con preavviso alla resistente di 15 gg.
2.5 Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 gg di luglio e 15 gg di agosto con il padre nel luogo deciso dal padre, verrà prelevata dal padre a Castelvetrano presso il domicilio materno e condotta da lui presso il luogo di villeggiatura prescelto, con spese di viaggio a carico del ricorrente e con preavviso alla madre da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa intesa tra le parti.
Nel caso di mancato accordo tra le parti, la bambina trascorrerà, la seconda metà di luglio con il padre per la durata di 15 gg presso il luogo prescelto dal padre e la seconda metà di agosto sempre per la durata di 15 gg con il padre, salvo diversa intesa tra le parti.
Nei mesi in cui la bambina trascorrerà le vacanze estive con il padre, non opererà la regolamentazione ordinaria delle visite sopra indicata, per cui i restanti 15 gg del mese verranno goduti dall'altro genitore, con la sola deroga prevista sopra per i giorni della settimana in prossimità del compleanno della minore, ove il padre voglia permanere in Sicilia per qualche altro giorno per stare con la bambina.
Dal mese di settembre, riprenderà ad operare il regime ordinario.
Durante la permanenza della minore con il padre, la madre dovrà fornire al tutti gli Parte_1
effetti personali della minore e ogni altra informazione e/o documento che riguardi la figlia (es. documenti identità figlia per i periodi in cui è con il padre;
contatti medico di famiglia e/o medici specialisti;
contatti insegnanti scuola, ecc.).
10 Ciascun genitore, nel periodo in cui la minore è presso l'altro genitore, potrà contattare la minore telefonicamente o mediante video chiamata una volta al giorno nella fascia dalle 19.30 alle 20.00 per come sopra indicato.
Onde agevolare i contatti con il ricorrente, questi potrà, ove lo ritenga opportuno, dotare la minore di un cellullare per agevolare i contatti tra quest'ultima e i genitori.
Durante le chiamate telefoniche o le video chiamate, ciascun genitore si impegnerà ad assicurare sereni contatti con l'altro genitore, evitando di intervenire durante le conversazioni ed assicurando, per quanto possibile, specie se la bambina è a casa, un ambiente silenzioso senza interferenze da parte di altri soggetti.
3. Vanno invitati entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, scegliendo un mediatore professionale o rivolgendosi al consultorio di Castelvetrano e/o a quello competente in relazione alla diversa residenza di uno dei genitori, al fine di ridurre la conflittualità e aumentare le capacità di dialogo e comunicazione nell'interesse della minore.
Tenuto conto dell'elevata conflittualità tra le parti, i servizi sociali del di Castelvetrano CP_3
effettueranno un monitoraggio trimestrale del nucleo familiare, relazionando al Giudice
Tutelare presso cui si dispone l'apertura di una vigilanza d'ufficio.
Dalla relazione di consulenza è infatti emerso, che “la bambina è ancora in grado di mantenere un buon rapporto con entrambi i rami familiari, ma nel tempo, qualora la madre non dovesse cambiare atteggiamento, i rischi di un allontanamento emotivo e di un rifiuto dell'altro genitore sarebbero altissimi”.
Il CTU, dott.ssa , ha inoltre rilevato che “Anche dai messaggi WhatsApp contenuti nel Per_6
fascicolo, emergeva come le modalità comunicative e di negoziazione del fossero Parte_1
nettamente più funzionali di quelle della signora, la quale aveva assunto spesso un comportamento rigido ed aggressivo, mostrando una totale squalifica dello stesso in presenza della bambina, in grado di potere condizionare nel tempo la percezione che la stessa potesse avere della figura paterna, soprattutto quando sarebbe diventata più grande e più capace di comprendere la realtà circostante”.
Ritiene pertanto questo Tribunale che sussistono in concreto le condizioni per disporre l'ammonimento della resistente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. atteso che dalla relazione peritale risulta che la stessa non ha sempre agevolato con il proprio comportamento il mantenimento di un sereno rapporto con l'altro genitore nell'interesse della minore.
11 Deve peraltro rammentarsi che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Tale sanzione viene ritenuta sufficiente, fermo restando che potrà il Tribunale valutare un aggravamento della stessa, ove non venisse assicurato in futuro da parte della resistente il rispetto del calendario di visite sopra indicato.
La deve infatti adoperarsi con comportamenti concreti a favorire il rapporto della CP_1
figlia con il padre, agevolandone i rapporti e i contatti telefonici, tenendo conto che il calendario sopra indicato va inteso in modo elastico, ispirandosi a regole di buon senso, considerate le maggiori difficoltà per il padre, data la distanza geografica rispetto alla bambina, di assicurare la sua presenza fisica in Sicilia, anche per ragioni lavorative.
4. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle stesse tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, essendo svolte nell'interesse di entrambe le parti, sono poste a carico di entrambe in solido, nei rapporti esterni con il CTU, e ripartite al
50% tra le parti nei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, in parziale modifica delle statuizioni contenute nel Decreto di questo Tribunale del 28.7.2020 (R.G. 440/2020) pronunciato tra le parti, dispone che la regolamentazione degli incontri tra la minore il padre avvenga per come indicato in parte motiva;
- conferma per il resto il Decreto del 28.7.2020;
- ammonisce la resistente affinchè cessi ogni condotta che possa ostacolare la frequentazione della figlia minore con l'altro genitore secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;
- dà incarico al Consultorio familiare di Castelvetrano e/o all'altro eventualmente competente in relazione alla diversa residenza di uno dei genitori, di dare supporto alla genitorialità, previa acquisizione del consenso delle parti;
le parti potranno in alternativa rivolgersi ad un mediatore professionale scelto di comune accordo;
12 - incarica i servizi sociali del di Castelvetrano di effettuare un monitoraggio della CP_3
durata di due anni del nucleo familiare con frequenza trimestrale con trasmissione di relazioni informative al Giudice Tutelare di Marsala presso cui viene disposta d'ufficio l'apertura di una vigilanza;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti nei rapporti esterni e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni;
Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai servizi sociali del
[...]
per l'attività di monitoraggio per come disposta in sentenza, all' CP_4 CP_5
giuridica, al servizio del Consultorio di Castelvetrano e al GT presso il Tribunale di Marsala per l'apertura di una vigilanza.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
13