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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11692 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11084/2023, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro De Chiara, Parte_1
; Email_1
Attore
E
Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cuomo, Email_2
Convenuto
NONCHE'
e , rappresentate e difese dall'avv. Alfonso Controparte_2 CP_3
Pepe, Email_3
Chiamate in causa
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Giuseppe Chiaro, Email_4
Chiamata in causa
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Michino,
Email_5
Chiamata in causa
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv.
Chiamata in causa in VA
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
– premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Napoli, alla via Luigi Parte_1
Caldieri n. 74, piano meno uno, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. AVV, foglio
13, particella 628, sub 51, concesso in comodato a e alla propria famiglia in virtù di CP_7 contratto di comodato d'uso del 12 aprile 2022, registrato al numero 1988/3 Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale Napoli I e che la sera dell'11/9/2022, verso le 22:00, l'immobile ha subito ingenti danni a causa delle infiltrazioni derivanti da un anomalo funzionamento (ostruzione) della tubatura di scarico condominiale, con rottura, verificatasi nel locale sovrastante, posto al piano terra, tanto che sono intervenuti verso le 23:00 i Vigili del Fuoco di Napoli, che hanno riscontrato l'allagamento del locale a piano terra, causato dalla ostruzione della colonna di scarico condominiale, oltre che danni al solaio di copertura ed alla muratura verticale dell'intero appartamento posto al piano meno uno, con il coinvolgimento dell'impianto elettrico – ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Controparte_8
dei danni subiti. Ha rappresentato che i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni sono stati eseguiti e che le infiltrazioni sono cessate. Ha dedotto, inoltre, che il perito di
[...]
, incaricato dal Condominio, ha stimato in euro 11.500,00 i danni verificatisi CP_6 nell'appartamento, anche se con riserva, in quanto i danni erano stati provocati “da riflusso di acqua attraverso i tubi di scarico condominiale, in assenza di rotture di impianto”. Ha evidenziato che per effetto delle infiltrazioni il proprio appartamento ha subito danni al solaio di copertura, alla muratura verticale dell'intero appartamento, al pavimento, all'intonaco, all'impianto elettrico, con il coinvolgimento dell'impianto condizionatore, come da propria perizia di parte, dell'ing. Per_1
, depositata in atti, con l'appartamento che è risultato inagibile fino a tutto il 20 dicembre
[...]
2023, allorquando la famiglia è potuta rientrare a casa a seguito di opere di Persona_2 sanificazione e ristrutturazione, ed essendo cessata l'infiltrazione.
Ha concluso, chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_8
dei danni subiti dal proprio immobile, pari ad euro 16.352,47, oltre IVA, secondo la stima del proprio perito, ovvero pari ad euro 11.500,00, secondo la stima del perito dell'assicurazione, ovvero secondo la determinazione fatta dal giudice, anche a seguito di CTU.
Si è costituito il (da ora in poi solo : ), Controparte_8 CP_8 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza della domanda nel merito, non essendo addebitabili al le cause delle infiltrazioni. Ha dedotto che “dagli CP_8
accertamenti tecnici condotti in contraddittorio tra le parti, peraltro, ripetesi, debitamente documentati anche con rilievi fotografici, sia dall'Ing. che dall'Ing. la presenza di Per_3 CP_7
numerose manomissioni ed alterazioni, nonché immissioni improprie, sulla tubazione di scarico condominiale orizzontale, presente all'interno del locale allagato, effettuate arbitrariamente ad opera di soggetti terzi, il che comporta l'esclusione di ogni responsabilità del convenuto/resistente
Condominio ex art 2051 cc.. Senza alcun motivo e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore pt, (unico legittimato ad intervenire sulle cose comuni condominiali) la ditta esecutrice dei lavori nel locale allagatosi, è intervenuta sul cassonetto Controparte_5
condominiale che corre nel tratto sub -orizzontale a quota pavimento e contiene la tubazione fecale, demolendolo quasi completamente e mettendo alla luce le manomissioni dello stesso, mai effettuate, consentite o effettuate dal che fino ad allora era totalmente ignaro delle CP_8 stesse”. Ha ribadito l'assenza di qualsivoglia responsabilità, in quanto l'intervento di un terzo sulla conduttura ha comportato il venir meno del nesso di causalità fra il proprio obbligo di custodia e l'evento dannoso. Ha contestato, in subordine, anche l'entità del risarcimento del danno e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa e , quali proprietarie Controparte_2 CP_3 dell'immobile posto al piano terra, nonché l' quale conduttrice dello stesso Controparte_4
immobile e la ditta esecutrice dei lavori, oltre che di chiamare in Controparte_5 VA . Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in Controparte_6
subordine, di essere VAta da per tutte le somme eventualmente dovute Controparte_6 all'attore a titolo di risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituite e , Controparte_2 CP_3 eccependo il difetto di legittimazione attiva del e l'infondatezza della domanda nei loro Pt_1
confronti, in quanto, in caso di accoglimento della stessa e di addebitabilità dei danni ai lavori fatti dalla ditta la responsabilità ex art. 2051 sarebbe solo della conduttrice, Parte_2
committente dei lavori, cui gli immobili al piano terra di loro proprietà sono Controparte_4
stati locati con contratto del 23/7/2022, registrato il 3/8/2022.
Si è costituita quale conduttrice dell'immobile posto al piano terra, Controparte_4
chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda nei suoi confronti per il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato i locali condotti in locazione alla ditta Mariniello
Costruzioni srl per l'esecuzione dei lavori. Ha contestato nel merito che vi sia stata un'alterazione della condotta fecale, non essendo, peraltro, prevista alcuna realizzazione di altro servizio igienico, essendo i locali già forniti di un proprio bagno. Ha precisato che la conduttura condominiale fecale dove scarica il bagno dei locali è utilizzata dal anche come pluviale e che presenta dei CP_8
fori di apertura privi di tappi e con vari evidenti interventi di manutenzione pregressi e che già in epoca precedente al 2015 il aveva coscienza della fatiscenza delle Controparte_8
proprie condutture fognarie di scarico, tanto che aveva dato incarico ad un tecnico di progettarne la loro manutenzione straordinaria. Ha dedotto che la conduttura fecale condominiale prima di giungere nei locali da essa condotti in locazione, nel suo tratto orizzontale, proviene dagli alieni negozi adiacenti facenti parte dello stesso fabbricato e “risulta intercettata a “T”, da due verticali discendenti relative agli scarichi delle verticali e tetto condominiale, ovvero, i locali de quo sono il primo punto di fuoriuscita in reflusso in caso di ostruzione”, motivo per il quale si sono verificati gli allagamenti dedotti in giudizio, senza alcuna ostruzione o manomissione realizzata dalla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva del e il Controparte_5 Pt_1
difetto di legittimazione del nei suoi confronti, oltre che, nel merito, negando CP_8
l'esistenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, in quanto il fenomeno verificatosi era da addebitare esclusivamente allo stato di manutenzione delle condutture fognarie di scolo del CP_8
Si è costituita , eccependo, l'inoperatività della polizza n. 19100060696 con Controparte_6
riferimento al sinistro dedotto in giudizio, in quanto la polizza globale fabbricati n. 19100060696 stipulata dal con la Ina Assitalia S.p.A., che ha poi modificato la propria CP_8
denominazione sociale in è disciplinata dalle Condizioni di Assicurazione di Controparte_6 cui al Modello 11199, che non coprono l'evento dedotto in giudizio. Ha affermato che la sezione B, relativa alla garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi”, copre “i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti alla qualifica di proprietario del fabbricato”; che l'art. 25 “Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni” che esclude espressamente i danni “da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione” e che sono parimenti esclusi i danni “a cose da spargimento
d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali”.
La Sezione A, relativa alla garanzia “Incendio” prevede all'art. 10 che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato provocati da
(…) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato assicurato” e all'art. 11 (“Delimitazione del rischio”) lettera g) che sono esclusi i danni “da rigurgito di fogna”. Tanto premesso, ha eccepito che il sinistro dedotto in lite non è coperto dalla polizza in esame, precisando che essa non comprende la garanzia prevista dalla Clausola Speciale 040 “Occlusione Impianti e rigurgito di fogne”, che non è specificamente richiamata nel frontespizio di polizza e che quindi non è operante. Ha ribadito che dagli accertamenti eseguiti dal proprio tecnico le infiltrazioni sono derivate dalla ostruzione della tubazione di scarico condominiale ovvero dalla inadeguatezza dell'impianto fognario condominiale e che non vi è stata alcuna rottura delle condotte o di impianti condominiali.
La causa, istruita documentalmente e con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata fissata per la decisione 10/11/2025 e assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da tutte le parti, nei confronti di , il quale agisce in giudizio affermandosi titolare del Parte_1 bene e deposita una visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio, dalla quale si evince che ha acquistato l'immobile in data 2 agosto 2018 per atto di compravendita redatto dal Notaio
e non è emersa alcuna circostanza successiva in contrasto con l'acquisto in Persona_4
questione. E' vero che ai fini della prova della proprietà la mera visura catastale non ha rilevanza decisiva, ma l'allegazione del titolo di proprietà, evincibile dalla visura stessa, è sufficiente ai fini della verifica del presupposto della legittimazione attiva, mentre la contrstazione nel merito avrebbe richiesto specifica allegazione da parte dei convenuti.
La domanda è fondata nei termini che seguono e deve essere accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie è opportuno procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di decisione.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti del va qualificata ai sensi CP_8
dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dall'attore, l'evento lesivo sarebbe stato determinato dal cattivo stato di manutenzione dell'impianto fognario e scarico delle acque, di proprietà Anche la CP_9 responsabilità dei chiamati in causa, invocata dal va inquadrata nel disposto dell'art. CP_8
2051 c.c..
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n.
57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenze gemelle n. 2480-2481-2482/2018).
Circa l'incidenza del fatto del terzo come causa interruttiva del nesso di causalità la Corte di
Cassazione ha di recente ribadito i seguenti principi di diritto, con la sentenza 31164/2025: -"In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 c.c. e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabilisce, in capo al custode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito.
Pertanto, il custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno"; -"In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, che deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita".
In definitiva, è pacifico in giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024) che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. Per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. “Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita” (sempre Cass. 31164/25).
Tanto chiarito dal punto di vista dell'inquadramento della fattispecie, nella vicenda in esame dall'esame della documentazione prodotta e degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU, è emersa, come vedremo, sia la responsabilità del nella produzione dei danni denunziati CP_8 dall'attore, sia della ditta che ha eseguito i lavori e, quindi, di quale custode Controparte_4 dell'immobile, detenendolo quale conduttrice.
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. nella relazione depositata il 15 novembre Persona_5
2024, ha premesso che <L'appartamento di proprietà del ricorrente sig. è sito al Parte_1
primo piano seminterrato del fabbricato di , Napoli. Al di sopra dello stesso, al Controparte_8
piano terra con accesso indipendente dal civico n. 70 della medesima arteria cittadina, insiste un locale commerciale, di proprietà delle sig.re e , concesso in CP_3 Controparte_2
locazione a terzi, in particolare alla La conformazione delle unità è dovuta Controparte_4
alla circostanza che il fabbricato di afferenza è posto tra che lo lambisce CP_8
anteriormente, e un vallone posteriore il cui piano di imposta è sensibilmente inferiore a quello della strada, consentendo che le unità, interrate rispetto alla prima, siano, invece, esposte sul fronte del detto vallone. L'appartamento di proprietà della parte ricorrente, composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno, risulta essere una delle unità poste al di sotto del livello stradale, con un unico fronte libero verso il vallone. All'atto del sopralluogo eseguito dalla scrivente, i luoghi, condotti in locazione dalla sig.ra , sono risultati ristrutturati CP_7
e senza più segni evidenti delle infiltrazioni di causa, ad eccezione di efflorescenze e tracce di muffa che si sono riproposte nei bagni, privi di areazione naturale. Il locale di proprietà è posto CP_3 al piano terra, con due vetrine su strada ai civici nn. 70 e 72 di All'atto del CP_8
sopralluogo eseguito dalla scrivente, i luoghi, che oggi ospitano gli uffici di una agenzia immobiliare e che sono condotti in locazione dalla società sono risultati ristrutturati e, CP_4
in particolare, composti da un ambiente anteriore e uno posteriore, oltre un piccolo blocco di servizi igienici allocato sul perimetro destro, confine con un alieno locale che ospita un bar- pasticceria>>.
Agli atti poi vi è il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti la sera stessa dell'evento, l'11 settembre 2022, nel quale si legge che “si riscontrava che l' allagamento del locale a piano terra, dovuto probabilmente ad un anomalo funzionamento (ostruzione) della tubazione di scarico condominiale durante le forti piogge, aveva causato danni d' acqua al vano scala dell' edificio nel tratto piano terra-piano meno due;
inoltre, si riscontravano danni d' acqua al solaio di copertura ed alla muratura verticale dell'intero appartamento, con il coinvolgimento dell' impianto elettrico, al piano meno uno di proprietà della SI.ra . Parte dell'acqua, dalla porta d' CP_7
ingresso, si riversava nell' appartamento al piano meno due occupato (domicilio) dal SI. Per_6
dove al momento non si evidenziavano danni. Circa la stabilità dell'edificio non si
[...] riscontravano criticità”.
Il CTU riporta di aver esaminato la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco e le perizie di parte redatte dall'ing. , per conto dell'attore, dall'arch. , direttore dei Persona_1 Persona_7 lavori commissionati alla nonché di quella redatta dall'ing. , Controparte_5 Per_3
incarico da , tutte rilevanti per essere corredate da fotografie sullo stato dei luoghi Controparte_6
e da analisi dei danni riscontrati, anche se non decisive con riguardo alla identificazione della causa delle infiltrazioni.
Il CTU, in particolare, evidenzia che “dai report redatti dal funzionario di si ha un Controparte_6 quadro dello stato dei luoghi a ridosso dell'evento relativo al locale terraneo oggetto dell'allagamento. In particolare, nella relazione del 24/11/2022, ripresa anche nel successivo report del 03/12/2022, si legge: come dichiarato dai Vigili del Fuoco e da noi rilevato in sede di sopralluogo, l'acqua mista a reflui fognari accumulatasi sulla pavimentazione dell'esercizio commerciale sito al piano terra, civico n. 72 di proprietà della sig.ra ed Controparte_2 all'interno dell'esercizio commerciale sito al piano terra, civico n. 70 di proprietà della sig.ra
, si infiltrava attraverso il solaio di separazione ed arrecava danni ai seguenti CP_3
appartamenti: - appartamento sito al piano –1 di proprietà del sig. , locato Parte_1 [...]
; - al vano scale del Condominio al piano -1 ed al piano –2; - al piano -1 dell'esercizio CP_7
commerciale con accesso dal civico n. 66 A – 66 B – 68, di proprietà dei sigg. Controparte_10
. … all'interno dei locali con accesso dal civico n. 72 di Controparte_11 [...]
al momento del sinistro e del sopralluogo oggetto di lavori di ristrutturazione, era CP_8
presente una tubazione di scarico condominiale che risultava essere a vista, a seguito dei lavori di svellimento del cassonetto da parte della In particolare, Controparte_12
rilevavamo che la tubazione condominiale che originariamente risultava essere ricoperta con un cassonetto, risultava essere tutta a vista;
detta tubazione era priva del tappo di ispezione. La tubazione condominiale risulta essere posta a pavimento orizzontalmente all'interno della stanza.
Questa tubazione si collega ad altra tubazione condominiale che corre all'interno di un cassonetto verticalmente. Durante il nostro sopralluogo, abbiamo riscontrato che all'interno dei locali erano in corso lavori di ristrutturazione da parte della al Controparte_12
momento del sinistro detti locali erano privi sia della pavimentazione, sia del massetto di allettamento. … Dal video fornitoci rileviamo che tutta la sala risultava essere interessata dalla fuoriuscita di acqua e di reflui fognari. In particolare, nel locale bagno, lato interno si rileva la fuoriuscita continua di acqua. Si presume quindi che l'acqua meteorica, non riuscendo a defluire in modo corretto per effetto dell'ostruzione, si sia riversata all'interno dei locali siti al piano terra, attraverso i sistemi di scarico presenti e passanti all'interno di detto locale commerciale. Stante la mancanza della pavimentazione e del massetto, l'acqua si è poi infiltrata attraverso il solaio di separazione, arrecando danni da bagnamento alle unità immobiliari sottostanti.
Da una verifica eseguita su diversi siti web online, è emerso che nella serata del giorno 11.09.2022 si è verificato un violento nubifragio sulla Città di Napoli”.
Il CTU riporta poi gli esiti della relazione dell'arch. , Direttore dei Lavori in corso presso il Per_7 locale terraneo, intervenuto sui luoghi subito dopo l'allagamento, da cui si traggono informazioni sullo stato degli stessi, così come sulla natura dei lavori in corso. In particolare, relativamente ai lavori e al tratto di condotta fecale sub-orizzontale rilevato presso i luoghi, si legge : “alla luce di quanto osservato si puo' con assoluta certezza dichiarare che il tratto orizzontale di fecale rinvenuto, era completamente occultato, senza alcuna possibilità di interventi, controlli o semplice manutenzione ordinaria periodica non essendovi alcun pozzetto di ispezione. Dalla foto allegata si può notare che non c'era possibilità di un tappo avvitato su filettatura, in quanto il foro è a raso con la pregressa pavimentazione rimossa, inoltre come si è potuto notare dal posizionamento dei precedenti impianti, dalle griglie di scolo presenti sullo scalino ed i climatizzatori, tutti gli innesti ed i fori sono da imputare a manomissioni avvenute prima che la Controparte_5
iniziasse le lavorazioni. Inoltre, oltre alla demolizione di tramezzature e rimozione di un servizio igienico, non erano previste opere per la realizzazione di nuovi servizi igienici ne sono stati modificati ed implementati gli impianti idraulici, ma vi è il riutilizzo in tutto dell'unico servizio igienico ad oggi presente, il quale ha mantenuto gli stessi scarichi senza modifica alcuna, anzi, sono stati eliminati tutti gli innesti a detta del abusivamente realizzati dai precedenti CP_8 conduttori. Ad oggi l'intero tratto fecale orizzontale condominiale, risulta chiuso in idoneo cassonetto in cartongesso con opportuno tappo d'ispezione in modo da poter visionare lo stato ed effettuare le opportune manutenzioni periodiche così come previsto dalla normativa, cosa che non rispecchiava in precedenza essendo lo stesso completamente nascosto all'interno della platea”.
Relativamente allo stato dei luoghi subito dopo l'allagamento, l'arch. riferisce che “la Per_7
pavimentazione del servizio igienico si presentava ricoperta da liquame e materiale fecale fuoriuscito dall'attacco del vaso posto a parete. Si notava nel bagno che dall'attacco del vaso a parete, innanzi citato, vi era ancora una leggera percolazione di acqua, come si evince dai video e dalle foto scattate dalla stessa conduttrice giunta anzitempo sui luoghi. In particolare, la pavimentazione antistante il servizio igienico presentava tracce di escrementi e carta igienica, sicuramente di natura fecale, mentre l'altra parte del locale in corrispondenza della parete perimetrale su si presentava con ristagni d'acqua che per la leggera pendenza del Pt_3 pavimento dal bagno era giunta in quell'area”.
Il CTU ha poi dato atto della relazione redatta dall'ing. , tecnico di fiducia del CP_7 [...]
, intervenuto pochi giorni dopo l'allagamento, il quale evidenzia di aver Parte_4 riscontrato che “all'interno del civico 72 sono da poco iniziati lavori di ristrutturazione;
pertanto, all'atto dei sopralluoghi, parte dei pavimenti risultavano divelti, così come rimossi gli accessori, lavabi, sanitari, infissi delle finestre eccetera. Risultava altresì rimosso un cassonetto in muratura orizzontale, mettendo di conseguenza “a giorno” una diramazione orizzontale di fecale condominiale che raccoglie le acque da due verticali e convoglia le stesse, in primis verso l'esterno del fabbricato quindi verso il recapito finale (fogna comunale). … Si osserva altresì che tale tratto orizzontale condominiale presenta evidenti punti di “manomissione” o comunque di precedenti immissioni improprie poiché si sono osservati degli “orefizi” circolari di modesto diametro
(qualche centimetro) evidentemente realizzati al fine di immettere degli scarichi da lavabi installati in precedenza (la destinazione precedente di tale immobile era di “rosticceria”); inoltre mancante dell'opportuno tappo, il foro circolare d'ispezione posto al piede della fecale. … Per quanto riferito allo scrivente, l'allagamento del locale è avvenuto a causa di una fuoriuscita d'acqua dal terminale della diramazione di scarico privata che raccoglieva l'acqua dal WC (nel frattempo rimosso); tale terminale all'atto del secondo sopralluogo risultava chiuso in maniera impropria con della carta;
del tutto libero alla data del primo sopralluogo. Altra cosa sicura è che le condizioni nelle quali si trovava il cantiere hanno sicuramente agevolato la rapida e considerevole infiltrazione d'acqua poiché l'assenza del pavimento non ha consentito di poter allontanare agevolmente e rapidamente l'acqua che è dilavata all'interno dell'immobile e che anzi è rimasta
“intrappolata” all'interno delle tracce aperte nel pavimento, finendo tutte per drenare ai livelli sottostanti”.
Il CTU riporta poi anche quanto affermato dall'ing. , per l'impresa Persona_8 [...]
che giunge a conclusioni simili a quelle dell'arch. , ribadendo Controparte_5 Per_7
“l'inadeguatezza della rete di scarico condominiale e insiste sulla possibilità di promiscuità tra le due linee di scarico (acque meteoriche e reflui)”. In alcuni passaggi della relazione dell'ing. , infatti, si legge: si evidenzia che da una ispezione alle condotte pluviali poste sulla Persona_8
facciata esterna è emerso che le stesse tubazioni seguono un analogo percorso delle fecali seppure esterno. Dette condotte si presentano in pessimo stato di conservazione, lesionate in più punti e con crescita di vegetazione. È importante ricordare che la quantità di acqua che si è riversata nel locale per poi filtrare al piano S/1 non può essere solo di natura fecale, ma certamente e prevalentemente, di natura meteorica. Le due fecali sopra menzionate, infatti, per la stessa natura della tipologia di scarico non possono avere un getto continuo ma intermittente, incompatibile con gli eventi che si sono manifestati, che lasciano intendere un quantitativo notevole, tale da provocare danni su superfici così estese. Si ritiene pertanto fondamentale effettuata una verifica dell'intero sistema di smaltimento delle acque al fine di evidenziare e risolvere le criticità presenti
e le possibili eventuali commistioni nelle diverse tubazioni di acque meteoriche e fecali.
Condizione, quest'ultima, che oltre a non essere in linea con i dettami normativi può generare malfunzionamenti anche gravi”.
Gli accertamenti e le valutazioni fatte dal CTU hanno consentito di riscontrare che l'allagamento verificatosi l'11/9/2022 presso l'immobile posto al piano terra, di proprietà è stato CP_3
determinato sia dalla fuoriuscita di acqua e materiale di matrice fognaria, sia dalla forte precipitazione piovosa in corso. L'entità enorme dell'acqua accumulatasi, mista a reflui, è risultata essere particolarmente copiosa al punto da comportare sensibili infiltrazioni all'appartamento sottostante, di proprietà , al limitrofo vano scala condominiale e ad una seconda unità, estranea Pt_1 ai fatti di causa. Inoltre è stato accertato che “al tempo degli eventi erano in corso lavori di ristrutturazione al locale terraneo in virtù dei quali risultavano rimossi elementi di finitura
(rivestimenti, pavimentazione, aree di massetto) ed elementi impiantistici (tra cui i sanitari, in particolare il water con attacco a parete del bagno posto sul confine est dell'unità); per tale motivo era altresì a vista un tratto sub-orizzontale di tubazione fecale condominiale, che lambisce l'intero perimetro nord del locale (ossia a margine del vallone), nel quale si innestano due montanti verticali: l'una più a monte, in corrispondenza di un locale limitrofo ( ), l'altra posta Parte_5
a metà del locale oggetto di causa, Il tratto sub-orizzontale attraversa il solaio, scendendo alla quota del soffitto del primo piano seminterrato, per andare ad innestarsi nel pozzetto posto su strada. Nel detto pozzetto confluiscono una seconda diramazione fecale del e la linea CP_8 di scarico delle acque meteoriche che raccoglie l'acqua derivante da due colonne pluviali. La quota delle tubazioni nel pozzetto è pari a circa 1,10 ml al di sotto del livello stradale. Tale tratto sub-orizzontale, di natura condominiale, portato a vista in occasione dei lavori, è risultato caratterizzato dalla presenza di diversi fori: l'uno maggiore, presumibilmente di ispezione ma privo di tappo di chiusura, e altri minori, presumibilmente effettuati per immissioni dirette di impianti a servizio della pregressa attività”.
Il CTU, come detto, oltre all'attento esame delle perizie di parte al fine di risalire all'epoca del verificarsi dell'allagamento, ha proceduto con prove con acqua e colorante sversati presso gli imbocchi delle due montanti pluviali che corrono a margine del locale di causa, con l'ispezione del pozzetto di recapito delle linee di scarico del posto su strada, e con l'esame delle CP_8
risultanze della video-ispezione operata da ditta specializzata, a monte e a valle del foro di ispezione presente presso il tratto sub-orizzontale di tubazione fecale presente presso il locale terraneo (oggi cassonettato con possibilità di apertura), ed ha, quindi, elaborato le proprie osservazioni. Ha affermato che non si è rilevata alcuna traccia evidente della paventata promiscuità delle reti di scarico del (acque bianche e acque scure), evidenziando che non sembra esservi CP_8 commistione fra le reti fognaria e di scolo delle acque. “Ove vi fosse stata commistione tra le due reti di scarico, l'acqua colorata, versata nelle pluviali, si sarebbe dovuta apprezzare nel tratto ispezionabile della rete di scarico fecale, che durante la prova è stato tenuto aperto e, all'uopo controllato. Ne deriva che, almeno da quanto si è potuto verificare, tale commistione, quanto meno alla data del sopralluogo, non risulta”. Il CTU ha affermato poi che non vi è traccia della paventata manomissione delle tubazioni condominiali da parte dell'impresa esecutrice dei lavori presso il locale terraneo. Del resto, appare corretta la considerazione fatta dal consulente secondo cui se fosse stata l'impresa a causare l'ostruzione “l'occlusione avrebbe causato la fuoriuscita di sola acqua proveniente dalle montanti fecali (per altro un'occlusione nelle vicinanze della diramazione privata avrebbe causato la fuoriuscita di materiali da una sola verticale) tale da non giustificare (ove pure il fenomeno fosse cominciato già dal venerdì sera) la quantità di acqua accumulatasi e infiltratasi presso i luoghi di causa, come testimoniata da tutte le parti in causa. Ai fini di verificare eventuali tracce di restringimenti e passate occlusioni la scrivente ha altresì predisposto l'esecuzione di una video-ispezione (all. 2). Dalle immagini della stessa, riassunte nell'allegato report, in estrema sintesi, si trae che, sebbene allo stato attuale non siano visibili occlusioni né scollamenti, il sistema presenta anomalie che richiedono una revisione delle sezioni in funzione delle portate,
l'opportunità di adeguare le immissioni dei tratti verticali e di inserire tappi di ispezione”. Ciò che
è addebitabile alla impresa, invece, è che “a valle della rimozione dei sanitari, con specifico riferimento ai water, si sarebbe dovuto provvedere ad una protezione temporanea degli imbocchi delle tubazioni private, anche per evitare miasmi”. È evidente, infatti, che la rimozione dei sanitari, lasciati praticamente aperti, ha facilitato la fuoriuscita dei liquami, che poi, vista la rimozione del massetto del pavimento, si sono facilmente riversati nell'immobile sottostante. Sulla inadeguatezza della rete condominiale di scarico, il CTU, in seguito agli esami (e alla videoispezione fatta eseguire da ditta specializzata) ha verificato che “la rete presenta più immissioni di quelle censite (basti confrontare anche solo l'ultimo capoverso con il rilievo della rete aggiornato al novembre 2022), pochi punti di ispezione, raccordi chiusi e dimensioni tali da non escludere la saturazione (di cui, per altro, vi è traccia)”.
L'ipotesi certamente riscontrabile, secondo il parere del CTU e di questo giudice, che la ritiene l'unica rispondente alle prove acquisite, è quella per cui il sistema di scarico comunale, in presenza delle abbondanti precipitazioni verificatesi l'11/9/2022 sia andato in crisi e non sia stato in grado di recepire e assicurare un corretto deflusso, cosicché le acque sono refluite, in pressione, verso gli impianti privati, interessando le unità che si trovano più vicine al livello fognario (come quelle del piano terra). “Nel caso di specie la pressione creata dalla mancata ricezione della fogna comunale può aver creato un ritorno nelle tubazioni condominiali con fuoriuscita di acqua (si, mista) dai punti privi di elementi di terminazione, come i fori nel tratto sub-orizzontale della condotta condominiale o gli attacchi dei sanitari, temporaneamente rimossi in occasione dei lavori”. Infatti, il CTU ha verificato che “nel pozzetto in questione, dove sono presenti i recapiti di due linee di scarico fecale e una pluviale del , in prossimità delle pareti laterali, si apprezzano CP_8 anche i segni di riempimenti d'acqua”. A questo evento, di per sé addebitabile alla tenuta della rete fognaria, “ha contribuito la presenza di tratti sub-orizzontali della rete condominiale, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi, oltre che la circostanza che, per i lavori in corso, vi fossero punti di facile fuoriuscita dalle tubazioni (tratti condominiale e privato)”.
Nella relazione integrativa depositata il 18 novembre 2024, il CTU ha ribadito che “ove si voglia perseguire l'ipotesi del rigurgito (il lasso di tempo trascorso e i luoghi perfettamente riattati impongono di considerare la conclusione come “ipotesi”)vanno comunque evidenziate le condizioni al contorno che hanno, da detto fenomeno, favorito l'allagamento dei luoghi di causa, ossia alcuni elementi di inadeguatezza della rete condominiale, come la presenza di tratti sub- orizzontali della rete di scarico con raccordi chiusi e, contemporaneamente, l'assenza di valvole di non ritorno ossia di sistemi antireflusso, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi. Potrebbe, in tal senso, aver contribuito la citata occlusione, sempre che non fosse collocata eccessivamente a monte della rete. Hanno contribuito altresì, da un lato, la presenza dei fori sul tratto sub- orizzontale della rete fecale (realizzati per esigenze distributive e funzionali dei precedenti occupanti dei luoghi), e, dall'altro lato, la circostanza che, per i lavori in corso, vi fossero punti di facile fuoriuscita dalle tubazioni, come nel caso degli attacchi dei sanitari”.
In conclusione, i danni verificatisi nell'appartamento di sono stati determinati dalle Parte_1 infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà di e , CP_2 Controparte_13 concesso in locazione a presso il quale la ditta Controparte_4 Controparte_5
stava eseguendo importanti lavori di ristrutturazione, che avevano comportato anche la rimozione di sanitari e del massetto del pavimento. L'ingente quantità di acqua, mista a reflui fognari, sversatasi nell'appartamento posto al piano terra, di proprietà è derivata dal fatto che, in presenza delle CP_3 forti precipitazioni verificatesi l'11/9/2022, il sistema comunale di scarico e deflusso delle acque è andato in crisi, con risalita delle acque, in pressione, verso gli impianti privati, con interessamento delle unità che si trovano più vicine al livello fognario (come quelle del piano terra). Ora, non è stato allegato da nessuna delle parti che anche in altri immobili vicini, anche di fabbricati adiacenti, si sia verificato un allagamento del tipo di quello in esame e ciò induce a ritenere che l'allagamento abbia trovato nella suddetta crisi determinata dalle forti precipitazioni solo la causa remota, mentre, da un lato, l'acqua si è immessa nelle tubazioni condominiali ed è fuoriuscita dai punti privi di elementi di terminazione, come i fori nel tratto sub-orizzontale della condotta condominiale
(situazione aggravata dall'assenza di valvole di non ritorno ossia di sistemi antireflusso, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi) e, dall'altro lato, non ha trovato alcun ostacolo nell'appartamento posto al piano terra, essendo stati rimossi i sanitari e non chiusi correttamente.
La responsabilità dei danni è, quindi, addebitabile nella stessa misura, cioè al 50 %, al CP_8
e alla ditta cui si aggiunge, in solido, la responsabilità di Controparte_5 CP_4
quale conduttrice dell'immobile.
[...]
Va ricordato, infatti, che in più di un'occasione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il proprietario di un immobile, così come il conduttore dello stesso, non cessa di averne la materiale disponibilità per il fatto di aver pattuito, in appalto, la sua ristrutturazione e pertanto, a meno che non provi il totale affidamento del cespite all'appaltatore, egli è responsabile ex art. 2051
c.c. dei danni arrecati ad un terzo avendo l'obbligo di controllare l'esecuzione dei lavori e di vigilare su di essa al fine di evitare che tali danni si verifichino (cfr. Cass. n. 5609/01, n. 3041/99 e n.
5007/96).
Come affermato da Cass. 41709/21 <la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la "consegna" dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente
"trasferimento" del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con
l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non
è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere
a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere siano esse pubbliche o private - il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art.
2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente "svuotato", ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister;
… il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva in riconfigurata;
l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev'essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori;
ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa>>.
nella vicenda in esame ha solo addotto di aver consegnato l'immobile alla Controparte_4
ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione, con apertura del relativo cantiere, ma non ha in alcun modo specificato né gli eventuali inadempimenti da parte della stessa, anche ai fini della sicurezza per i terzi, rispetto a quanto convenuto in contratto, né tampoco l'eventuale incidenza causale, autonoma ed esclusiva, di tali presunti inadempimenti nella produzione dei danni verificatisi nell'appartamento sottostante.
Circa la quantificazione dei danni subiti dall'attore, sono da condividere le conclusioni del CTU, che, in assenza di prova delle spese sostenute, sulla base, da un lato dell'ipotesi di spesa fatta dal consulente di parte attrice, ing. , e, dall'altro lato, del computo fatto dal perito di Persona_1
, ha ritenuto congrua la somma di euro 11.500,00, come necessaria ai fini della Controparte_6 sistemazione e rifunzionalizzazione dell'appartamento, come da computo metrico allegato alla perizia.
In conclusione, questo giudice ritiene che il risarcimento per equivalente del danno subito da
[...]
per i danni all'immobile – quantificato con riferimento alla spesa necessaria per il ripristino Pt_1
– debba essere quantificato in euro 11.500,00, oltre IVA, che il Condominio, nella misura del 50 %, da un lato, e e in solido fra loro, dall'altro lato, Controparte_4 Controparte_5
devono essere condannati a pagare in favore dello stesso. Va ribadito, infatti, che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali e, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare, comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del verificarsi del danno sino al saldo effettivo.
Circa la domanda di VA formulata dal Condominio nei confronti di , la Controparte_6
stessa si è rivelata infondata e deve essere rigettata. Non opera, infatti, nella fattispecie in esame, anche all'esito degli accertamenti eseguiti, la polizza n. 19100060696 stipulata dal Condominio, perché fra le esclusioni previste dall'art. 25 delle condizioni generali di contratto vi sono i danni “a cose da spargimento d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio
o insalubrità dei locali”. Come eccepito da la Sezione A, relativa alla garanzia “Incendio” CP_6 prevede all'art. 10 che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato provocati da (…) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato assicurato” e all'art. 11 (“Delimitazione del rischio”) lettera g) è previsto che sono esclusi i danni “da rigurgito di fogna”. Inoltre la polizza stipulata non comprende la garanzia prevista dalla Clausola Speciale 040 “Occlusione Impianti e rigurgito di fogne”, il che avrebbe riguardato il caso in esame, in quanto non vi è stata alcuna rottura delle condotte fognarie o pluviali, essendo derivato il rigurgito fognario e di acqua dalla parziale inadeguatezza dell'impianto condominiale.
Parimenti, per quanto innanzi precisato, deve essere rigettata la domanda proposta in danno di e , chiamate in causa dal Condominio. CP_2 Controparte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del nella misura del 50 % e a CP_8
carico di e in solido fra loro, per il restante 50 %, CP_4 CP_4 Controparte_5
in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in Napoli, con la chiamata in causa di e Controparte_14 Controparte_15
, nonché di e , CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
così provvede:
1) condanna il nella misura del 50 %, e Controparte_14 CP_8 [...]
e in solido fra loro, nella misura del 50 %, al Controparte_4 CP_5 Controparte_5
pagamento in favore di della somma di euro 11.500,00, oltre IVA, a titolo di Parte_1 risarcimento per i danni all'interno dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal verificarsi del danno al soddisfo;
2) rigetta la domanda di VA proposta dal Controparte_16
nei confronti di;
Controparte_6
3) rigetta la domanda proposta, con la chiamata in causa, da parte del Condominio nei confronti di e;
Controparte_15 CP_3
4) condanna il e Controparte_16 Controparte_4
in solido fra loro, a pagare le spese di giudizio in favore Controparte_5 dell'attore, liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
5) condanna il a pagare le spese di lite in favore Controparte_16
di , liquidandole in euro 2.600,00, oltre IVA e CPA, se dovute, e rimborso Controparte_6
forfetario nella misura del 15 % del compenso;
6) condanna il a pagare le spese di lite in favore Controparte_16 CP_16
di e di , liquidandole in euro 2.600,00, oltre IVA e Controparte_2 CP_3
CPA, se dovute, e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
7) pone definitivamente a carico del in Napoli, nella Controparte_14
misura del 50 %, e a carico di e in solido CP_4 CP_4 Controparte_5
fra loro, per il restante 50 %, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025. Il giudice dott. RI IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11084/2023, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro De Chiara, Parte_1
; Email_1
Attore
E
Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cuomo, Email_2
Convenuto
NONCHE'
e , rappresentate e difese dall'avv. Alfonso Controparte_2 CP_3
Pepe, Email_3
Chiamate in causa
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Giuseppe Chiaro, Email_4
Chiamata in causa
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Michino,
Email_5
Chiamata in causa
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv.
Chiamata in causa in VA
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
– premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Napoli, alla via Luigi Parte_1
Caldieri n. 74, piano meno uno, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. AVV, foglio
13, particella 628, sub 51, concesso in comodato a e alla propria famiglia in virtù di CP_7 contratto di comodato d'uso del 12 aprile 2022, registrato al numero 1988/3 Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale Napoli I e che la sera dell'11/9/2022, verso le 22:00, l'immobile ha subito ingenti danni a causa delle infiltrazioni derivanti da un anomalo funzionamento (ostruzione) della tubatura di scarico condominiale, con rottura, verificatasi nel locale sovrastante, posto al piano terra, tanto che sono intervenuti verso le 23:00 i Vigili del Fuoco di Napoli, che hanno riscontrato l'allagamento del locale a piano terra, causato dalla ostruzione della colonna di scarico condominiale, oltre che danni al solaio di copertura ed alla muratura verticale dell'intero appartamento posto al piano meno uno, con il coinvolgimento dell'impianto elettrico – ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Controparte_8
dei danni subiti. Ha rappresentato che i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni sono stati eseguiti e che le infiltrazioni sono cessate. Ha dedotto, inoltre, che il perito di
[...]
, incaricato dal Condominio, ha stimato in euro 11.500,00 i danni verificatisi CP_6 nell'appartamento, anche se con riserva, in quanto i danni erano stati provocati “da riflusso di acqua attraverso i tubi di scarico condominiale, in assenza di rotture di impianto”. Ha evidenziato che per effetto delle infiltrazioni il proprio appartamento ha subito danni al solaio di copertura, alla muratura verticale dell'intero appartamento, al pavimento, all'intonaco, all'impianto elettrico, con il coinvolgimento dell'impianto condizionatore, come da propria perizia di parte, dell'ing. Per_1
, depositata in atti, con l'appartamento che è risultato inagibile fino a tutto il 20 dicembre
[...]
2023, allorquando la famiglia è potuta rientrare a casa a seguito di opere di Persona_2 sanificazione e ristrutturazione, ed essendo cessata l'infiltrazione.
Ha concluso, chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_8
dei danni subiti dal proprio immobile, pari ad euro 16.352,47, oltre IVA, secondo la stima del proprio perito, ovvero pari ad euro 11.500,00, secondo la stima del perito dell'assicurazione, ovvero secondo la determinazione fatta dal giudice, anche a seguito di CTU.
Si è costituito il (da ora in poi solo : ), Controparte_8 CP_8 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza della domanda nel merito, non essendo addebitabili al le cause delle infiltrazioni. Ha dedotto che “dagli CP_8
accertamenti tecnici condotti in contraddittorio tra le parti, peraltro, ripetesi, debitamente documentati anche con rilievi fotografici, sia dall'Ing. che dall'Ing. la presenza di Per_3 CP_7
numerose manomissioni ed alterazioni, nonché immissioni improprie, sulla tubazione di scarico condominiale orizzontale, presente all'interno del locale allagato, effettuate arbitrariamente ad opera di soggetti terzi, il che comporta l'esclusione di ogni responsabilità del convenuto/resistente
Condominio ex art 2051 cc.. Senza alcun motivo e, soprattutto, senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore pt, (unico legittimato ad intervenire sulle cose comuni condominiali) la ditta esecutrice dei lavori nel locale allagatosi, è intervenuta sul cassonetto Controparte_5
condominiale che corre nel tratto sub -orizzontale a quota pavimento e contiene la tubazione fecale, demolendolo quasi completamente e mettendo alla luce le manomissioni dello stesso, mai effettuate, consentite o effettuate dal che fino ad allora era totalmente ignaro delle CP_8 stesse”. Ha ribadito l'assenza di qualsivoglia responsabilità, in quanto l'intervento di un terzo sulla conduttura ha comportato il venir meno del nesso di causalità fra il proprio obbligo di custodia e l'evento dannoso. Ha contestato, in subordine, anche l'entità del risarcimento del danno e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa e , quali proprietarie Controparte_2 CP_3 dell'immobile posto al piano terra, nonché l' quale conduttrice dello stesso Controparte_4
immobile e la ditta esecutrice dei lavori, oltre che di chiamare in Controparte_5 VA . Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in Controparte_6
subordine, di essere VAta da per tutte le somme eventualmente dovute Controparte_6 all'attore a titolo di risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituite e , Controparte_2 CP_3 eccependo il difetto di legittimazione attiva del e l'infondatezza della domanda nei loro Pt_1
confronti, in quanto, in caso di accoglimento della stessa e di addebitabilità dei danni ai lavori fatti dalla ditta la responsabilità ex art. 2051 sarebbe solo della conduttrice, Parte_2
committente dei lavori, cui gli immobili al piano terra di loro proprietà sono Controparte_4
stati locati con contratto del 23/7/2022, registrato il 3/8/2022.
Si è costituita quale conduttrice dell'immobile posto al piano terra, Controparte_4
chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda nei suoi confronti per il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato i locali condotti in locazione alla ditta Mariniello
Costruzioni srl per l'esecuzione dei lavori. Ha contestato nel merito che vi sia stata un'alterazione della condotta fecale, non essendo, peraltro, prevista alcuna realizzazione di altro servizio igienico, essendo i locali già forniti di un proprio bagno. Ha precisato che la conduttura condominiale fecale dove scarica il bagno dei locali è utilizzata dal anche come pluviale e che presenta dei CP_8
fori di apertura privi di tappi e con vari evidenti interventi di manutenzione pregressi e che già in epoca precedente al 2015 il aveva coscienza della fatiscenza delle Controparte_8
proprie condutture fognarie di scarico, tanto che aveva dato incarico ad un tecnico di progettarne la loro manutenzione straordinaria. Ha dedotto che la conduttura fecale condominiale prima di giungere nei locali da essa condotti in locazione, nel suo tratto orizzontale, proviene dagli alieni negozi adiacenti facenti parte dello stesso fabbricato e “risulta intercettata a “T”, da due verticali discendenti relative agli scarichi delle verticali e tetto condominiale, ovvero, i locali de quo sono il primo punto di fuoriuscita in reflusso in caso di ostruzione”, motivo per il quale si sono verificati gli allagamenti dedotti in giudizio, senza alcuna ostruzione o manomissione realizzata dalla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva del e il Controparte_5 Pt_1
difetto di legittimazione del nei suoi confronti, oltre che, nel merito, negando CP_8
l'esistenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, in quanto il fenomeno verificatosi era da addebitare esclusivamente allo stato di manutenzione delle condutture fognarie di scolo del CP_8
Si è costituita , eccependo, l'inoperatività della polizza n. 19100060696 con Controparte_6
riferimento al sinistro dedotto in giudizio, in quanto la polizza globale fabbricati n. 19100060696 stipulata dal con la Ina Assitalia S.p.A., che ha poi modificato la propria CP_8
denominazione sociale in è disciplinata dalle Condizioni di Assicurazione di Controparte_6 cui al Modello 11199, che non coprono l'evento dedotto in giudizio. Ha affermato che la sezione B, relativa alla garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi”, copre “i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti alla qualifica di proprietario del fabbricato”; che l'art. 25 “Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni” che esclude espressamente i danni “da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione” e che sono parimenti esclusi i danni “a cose da spargimento
d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali”.
La Sezione A, relativa alla garanzia “Incendio” prevede all'art. 10 che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato provocati da
(…) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato assicurato” e all'art. 11 (“Delimitazione del rischio”) lettera g) che sono esclusi i danni “da rigurgito di fogna”. Tanto premesso, ha eccepito che il sinistro dedotto in lite non è coperto dalla polizza in esame, precisando che essa non comprende la garanzia prevista dalla Clausola Speciale 040 “Occlusione Impianti e rigurgito di fogne”, che non è specificamente richiamata nel frontespizio di polizza e che quindi non è operante. Ha ribadito che dagli accertamenti eseguiti dal proprio tecnico le infiltrazioni sono derivate dalla ostruzione della tubazione di scarico condominiale ovvero dalla inadeguatezza dell'impianto fognario condominiale e che non vi è stata alcuna rottura delle condotte o di impianti condominiali.
La causa, istruita documentalmente e con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata fissata per la decisione 10/11/2025 e assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da tutte le parti, nei confronti di , il quale agisce in giudizio affermandosi titolare del Parte_1 bene e deposita una visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio, dalla quale si evince che ha acquistato l'immobile in data 2 agosto 2018 per atto di compravendita redatto dal Notaio
e non è emersa alcuna circostanza successiva in contrasto con l'acquisto in Persona_4
questione. E' vero che ai fini della prova della proprietà la mera visura catastale non ha rilevanza decisiva, ma l'allegazione del titolo di proprietà, evincibile dalla visura stessa, è sufficiente ai fini della verifica del presupposto della legittimazione attiva, mentre la contrstazione nel merito avrebbe richiesto specifica allegazione da parte dei convenuti.
La domanda è fondata nei termini che seguono e deve essere accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie è opportuno procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di decisione.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti del va qualificata ai sensi CP_8
dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dall'attore, l'evento lesivo sarebbe stato determinato dal cattivo stato di manutenzione dell'impianto fognario e scarico delle acque, di proprietà Anche la CP_9 responsabilità dei chiamati in causa, invocata dal va inquadrata nel disposto dell'art. CP_8
2051 c.c..
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n.
57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenze gemelle n. 2480-2481-2482/2018).
Circa l'incidenza del fatto del terzo come causa interruttiva del nesso di causalità la Corte di
Cassazione ha di recente ribadito i seguenti principi di diritto, con la sentenza 31164/2025: -"In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 c.c. e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabilisce, in capo al custode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito.
Pertanto, il custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno"; -"In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, che deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita".
In definitiva, è pacifico in giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024) che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. Per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. “Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita” (sempre Cass. 31164/25).
Tanto chiarito dal punto di vista dell'inquadramento della fattispecie, nella vicenda in esame dall'esame della documentazione prodotta e degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU, è emersa, come vedremo, sia la responsabilità del nella produzione dei danni denunziati CP_8 dall'attore, sia della ditta che ha eseguito i lavori e, quindi, di quale custode Controparte_4 dell'immobile, detenendolo quale conduttrice.
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. nella relazione depositata il 15 novembre Persona_5
2024, ha premesso che <L'appartamento di proprietà del ricorrente sig. è sito al Parte_1
primo piano seminterrato del fabbricato di , Napoli. Al di sopra dello stesso, al Controparte_8
piano terra con accesso indipendente dal civico n. 70 della medesima arteria cittadina, insiste un locale commerciale, di proprietà delle sig.re e , concesso in CP_3 Controparte_2
locazione a terzi, in particolare alla La conformazione delle unità è dovuta Controparte_4
alla circostanza che il fabbricato di afferenza è posto tra che lo lambisce CP_8
anteriormente, e un vallone posteriore il cui piano di imposta è sensibilmente inferiore a quello della strada, consentendo che le unità, interrate rispetto alla prima, siano, invece, esposte sul fronte del detto vallone. L'appartamento di proprietà della parte ricorrente, composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno, risulta essere una delle unità poste al di sotto del livello stradale, con un unico fronte libero verso il vallone. All'atto del sopralluogo eseguito dalla scrivente, i luoghi, condotti in locazione dalla sig.ra , sono risultati ristrutturati CP_7
e senza più segni evidenti delle infiltrazioni di causa, ad eccezione di efflorescenze e tracce di muffa che si sono riproposte nei bagni, privi di areazione naturale. Il locale di proprietà è posto CP_3 al piano terra, con due vetrine su strada ai civici nn. 70 e 72 di All'atto del CP_8
sopralluogo eseguito dalla scrivente, i luoghi, che oggi ospitano gli uffici di una agenzia immobiliare e che sono condotti in locazione dalla società sono risultati ristrutturati e, CP_4
in particolare, composti da un ambiente anteriore e uno posteriore, oltre un piccolo blocco di servizi igienici allocato sul perimetro destro, confine con un alieno locale che ospita un bar- pasticceria>>.
Agli atti poi vi è il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti la sera stessa dell'evento, l'11 settembre 2022, nel quale si legge che “si riscontrava che l' allagamento del locale a piano terra, dovuto probabilmente ad un anomalo funzionamento (ostruzione) della tubazione di scarico condominiale durante le forti piogge, aveva causato danni d' acqua al vano scala dell' edificio nel tratto piano terra-piano meno due;
inoltre, si riscontravano danni d' acqua al solaio di copertura ed alla muratura verticale dell'intero appartamento, con il coinvolgimento dell' impianto elettrico, al piano meno uno di proprietà della SI.ra . Parte dell'acqua, dalla porta d' CP_7
ingresso, si riversava nell' appartamento al piano meno due occupato (domicilio) dal SI. Per_6
dove al momento non si evidenziavano danni. Circa la stabilità dell'edificio non si
[...] riscontravano criticità”.
Il CTU riporta di aver esaminato la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco e le perizie di parte redatte dall'ing. , per conto dell'attore, dall'arch. , direttore dei Persona_1 Persona_7 lavori commissionati alla nonché di quella redatta dall'ing. , Controparte_5 Per_3
incarico da , tutte rilevanti per essere corredate da fotografie sullo stato dei luoghi Controparte_6
e da analisi dei danni riscontrati, anche se non decisive con riguardo alla identificazione della causa delle infiltrazioni.
Il CTU, in particolare, evidenzia che “dai report redatti dal funzionario di si ha un Controparte_6 quadro dello stato dei luoghi a ridosso dell'evento relativo al locale terraneo oggetto dell'allagamento. In particolare, nella relazione del 24/11/2022, ripresa anche nel successivo report del 03/12/2022, si legge: come dichiarato dai Vigili del Fuoco e da noi rilevato in sede di sopralluogo, l'acqua mista a reflui fognari accumulatasi sulla pavimentazione dell'esercizio commerciale sito al piano terra, civico n. 72 di proprietà della sig.ra ed Controparte_2 all'interno dell'esercizio commerciale sito al piano terra, civico n. 70 di proprietà della sig.ra
, si infiltrava attraverso il solaio di separazione ed arrecava danni ai seguenti CP_3
appartamenti: - appartamento sito al piano –1 di proprietà del sig. , locato Parte_1 [...]
; - al vano scale del Condominio al piano -1 ed al piano –2; - al piano -1 dell'esercizio CP_7
commerciale con accesso dal civico n. 66 A – 66 B – 68, di proprietà dei sigg. Controparte_10
. … all'interno dei locali con accesso dal civico n. 72 di Controparte_11 [...]
al momento del sinistro e del sopralluogo oggetto di lavori di ristrutturazione, era CP_8
presente una tubazione di scarico condominiale che risultava essere a vista, a seguito dei lavori di svellimento del cassonetto da parte della In particolare, Controparte_12
rilevavamo che la tubazione condominiale che originariamente risultava essere ricoperta con un cassonetto, risultava essere tutta a vista;
detta tubazione era priva del tappo di ispezione. La tubazione condominiale risulta essere posta a pavimento orizzontalmente all'interno della stanza.
Questa tubazione si collega ad altra tubazione condominiale che corre all'interno di un cassonetto verticalmente. Durante il nostro sopralluogo, abbiamo riscontrato che all'interno dei locali erano in corso lavori di ristrutturazione da parte della al Controparte_12
momento del sinistro detti locali erano privi sia della pavimentazione, sia del massetto di allettamento. … Dal video fornitoci rileviamo che tutta la sala risultava essere interessata dalla fuoriuscita di acqua e di reflui fognari. In particolare, nel locale bagno, lato interno si rileva la fuoriuscita continua di acqua. Si presume quindi che l'acqua meteorica, non riuscendo a defluire in modo corretto per effetto dell'ostruzione, si sia riversata all'interno dei locali siti al piano terra, attraverso i sistemi di scarico presenti e passanti all'interno di detto locale commerciale. Stante la mancanza della pavimentazione e del massetto, l'acqua si è poi infiltrata attraverso il solaio di separazione, arrecando danni da bagnamento alle unità immobiliari sottostanti.
Da una verifica eseguita su diversi siti web online, è emerso che nella serata del giorno 11.09.2022 si è verificato un violento nubifragio sulla Città di Napoli”.
Il CTU riporta poi gli esiti della relazione dell'arch. , Direttore dei Lavori in corso presso il Per_7 locale terraneo, intervenuto sui luoghi subito dopo l'allagamento, da cui si traggono informazioni sullo stato degli stessi, così come sulla natura dei lavori in corso. In particolare, relativamente ai lavori e al tratto di condotta fecale sub-orizzontale rilevato presso i luoghi, si legge : “alla luce di quanto osservato si puo' con assoluta certezza dichiarare che il tratto orizzontale di fecale rinvenuto, era completamente occultato, senza alcuna possibilità di interventi, controlli o semplice manutenzione ordinaria periodica non essendovi alcun pozzetto di ispezione. Dalla foto allegata si può notare che non c'era possibilità di un tappo avvitato su filettatura, in quanto il foro è a raso con la pregressa pavimentazione rimossa, inoltre come si è potuto notare dal posizionamento dei precedenti impianti, dalle griglie di scolo presenti sullo scalino ed i climatizzatori, tutti gli innesti ed i fori sono da imputare a manomissioni avvenute prima che la Controparte_5
iniziasse le lavorazioni. Inoltre, oltre alla demolizione di tramezzature e rimozione di un servizio igienico, non erano previste opere per la realizzazione di nuovi servizi igienici ne sono stati modificati ed implementati gli impianti idraulici, ma vi è il riutilizzo in tutto dell'unico servizio igienico ad oggi presente, il quale ha mantenuto gli stessi scarichi senza modifica alcuna, anzi, sono stati eliminati tutti gli innesti a detta del abusivamente realizzati dai precedenti CP_8 conduttori. Ad oggi l'intero tratto fecale orizzontale condominiale, risulta chiuso in idoneo cassonetto in cartongesso con opportuno tappo d'ispezione in modo da poter visionare lo stato ed effettuare le opportune manutenzioni periodiche così come previsto dalla normativa, cosa che non rispecchiava in precedenza essendo lo stesso completamente nascosto all'interno della platea”.
Relativamente allo stato dei luoghi subito dopo l'allagamento, l'arch. riferisce che “la Per_7
pavimentazione del servizio igienico si presentava ricoperta da liquame e materiale fecale fuoriuscito dall'attacco del vaso posto a parete. Si notava nel bagno che dall'attacco del vaso a parete, innanzi citato, vi era ancora una leggera percolazione di acqua, come si evince dai video e dalle foto scattate dalla stessa conduttrice giunta anzitempo sui luoghi. In particolare, la pavimentazione antistante il servizio igienico presentava tracce di escrementi e carta igienica, sicuramente di natura fecale, mentre l'altra parte del locale in corrispondenza della parete perimetrale su si presentava con ristagni d'acqua che per la leggera pendenza del Pt_3 pavimento dal bagno era giunta in quell'area”.
Il CTU ha poi dato atto della relazione redatta dall'ing. , tecnico di fiducia del CP_7 [...]
, intervenuto pochi giorni dopo l'allagamento, il quale evidenzia di aver Parte_4 riscontrato che “all'interno del civico 72 sono da poco iniziati lavori di ristrutturazione;
pertanto, all'atto dei sopralluoghi, parte dei pavimenti risultavano divelti, così come rimossi gli accessori, lavabi, sanitari, infissi delle finestre eccetera. Risultava altresì rimosso un cassonetto in muratura orizzontale, mettendo di conseguenza “a giorno” una diramazione orizzontale di fecale condominiale che raccoglie le acque da due verticali e convoglia le stesse, in primis verso l'esterno del fabbricato quindi verso il recapito finale (fogna comunale). … Si osserva altresì che tale tratto orizzontale condominiale presenta evidenti punti di “manomissione” o comunque di precedenti immissioni improprie poiché si sono osservati degli “orefizi” circolari di modesto diametro
(qualche centimetro) evidentemente realizzati al fine di immettere degli scarichi da lavabi installati in precedenza (la destinazione precedente di tale immobile era di “rosticceria”); inoltre mancante dell'opportuno tappo, il foro circolare d'ispezione posto al piede della fecale. … Per quanto riferito allo scrivente, l'allagamento del locale è avvenuto a causa di una fuoriuscita d'acqua dal terminale della diramazione di scarico privata che raccoglieva l'acqua dal WC (nel frattempo rimosso); tale terminale all'atto del secondo sopralluogo risultava chiuso in maniera impropria con della carta;
del tutto libero alla data del primo sopralluogo. Altra cosa sicura è che le condizioni nelle quali si trovava il cantiere hanno sicuramente agevolato la rapida e considerevole infiltrazione d'acqua poiché l'assenza del pavimento non ha consentito di poter allontanare agevolmente e rapidamente l'acqua che è dilavata all'interno dell'immobile e che anzi è rimasta
“intrappolata” all'interno delle tracce aperte nel pavimento, finendo tutte per drenare ai livelli sottostanti”.
Il CTU riporta poi anche quanto affermato dall'ing. , per l'impresa Persona_8 [...]
che giunge a conclusioni simili a quelle dell'arch. , ribadendo Controparte_5 Per_7
“l'inadeguatezza della rete di scarico condominiale e insiste sulla possibilità di promiscuità tra le due linee di scarico (acque meteoriche e reflui)”. In alcuni passaggi della relazione dell'ing. , infatti, si legge: si evidenzia che da una ispezione alle condotte pluviali poste sulla Persona_8
facciata esterna è emerso che le stesse tubazioni seguono un analogo percorso delle fecali seppure esterno. Dette condotte si presentano in pessimo stato di conservazione, lesionate in più punti e con crescita di vegetazione. È importante ricordare che la quantità di acqua che si è riversata nel locale per poi filtrare al piano S/1 non può essere solo di natura fecale, ma certamente e prevalentemente, di natura meteorica. Le due fecali sopra menzionate, infatti, per la stessa natura della tipologia di scarico non possono avere un getto continuo ma intermittente, incompatibile con gli eventi che si sono manifestati, che lasciano intendere un quantitativo notevole, tale da provocare danni su superfici così estese. Si ritiene pertanto fondamentale effettuata una verifica dell'intero sistema di smaltimento delle acque al fine di evidenziare e risolvere le criticità presenti
e le possibili eventuali commistioni nelle diverse tubazioni di acque meteoriche e fecali.
Condizione, quest'ultima, che oltre a non essere in linea con i dettami normativi può generare malfunzionamenti anche gravi”.
Gli accertamenti e le valutazioni fatte dal CTU hanno consentito di riscontrare che l'allagamento verificatosi l'11/9/2022 presso l'immobile posto al piano terra, di proprietà è stato CP_3
determinato sia dalla fuoriuscita di acqua e materiale di matrice fognaria, sia dalla forte precipitazione piovosa in corso. L'entità enorme dell'acqua accumulatasi, mista a reflui, è risultata essere particolarmente copiosa al punto da comportare sensibili infiltrazioni all'appartamento sottostante, di proprietà , al limitrofo vano scala condominiale e ad una seconda unità, estranea Pt_1 ai fatti di causa. Inoltre è stato accertato che “al tempo degli eventi erano in corso lavori di ristrutturazione al locale terraneo in virtù dei quali risultavano rimossi elementi di finitura
(rivestimenti, pavimentazione, aree di massetto) ed elementi impiantistici (tra cui i sanitari, in particolare il water con attacco a parete del bagno posto sul confine est dell'unità); per tale motivo era altresì a vista un tratto sub-orizzontale di tubazione fecale condominiale, che lambisce l'intero perimetro nord del locale (ossia a margine del vallone), nel quale si innestano due montanti verticali: l'una più a monte, in corrispondenza di un locale limitrofo ( ), l'altra posta Parte_5
a metà del locale oggetto di causa, Il tratto sub-orizzontale attraversa il solaio, scendendo alla quota del soffitto del primo piano seminterrato, per andare ad innestarsi nel pozzetto posto su strada. Nel detto pozzetto confluiscono una seconda diramazione fecale del e la linea CP_8 di scarico delle acque meteoriche che raccoglie l'acqua derivante da due colonne pluviali. La quota delle tubazioni nel pozzetto è pari a circa 1,10 ml al di sotto del livello stradale. Tale tratto sub-orizzontale, di natura condominiale, portato a vista in occasione dei lavori, è risultato caratterizzato dalla presenza di diversi fori: l'uno maggiore, presumibilmente di ispezione ma privo di tappo di chiusura, e altri minori, presumibilmente effettuati per immissioni dirette di impianti a servizio della pregressa attività”.
Il CTU, come detto, oltre all'attento esame delle perizie di parte al fine di risalire all'epoca del verificarsi dell'allagamento, ha proceduto con prove con acqua e colorante sversati presso gli imbocchi delle due montanti pluviali che corrono a margine del locale di causa, con l'ispezione del pozzetto di recapito delle linee di scarico del posto su strada, e con l'esame delle CP_8
risultanze della video-ispezione operata da ditta specializzata, a monte e a valle del foro di ispezione presente presso il tratto sub-orizzontale di tubazione fecale presente presso il locale terraneo (oggi cassonettato con possibilità di apertura), ed ha, quindi, elaborato le proprie osservazioni. Ha affermato che non si è rilevata alcuna traccia evidente della paventata promiscuità delle reti di scarico del (acque bianche e acque scure), evidenziando che non sembra esservi CP_8 commistione fra le reti fognaria e di scolo delle acque. “Ove vi fosse stata commistione tra le due reti di scarico, l'acqua colorata, versata nelle pluviali, si sarebbe dovuta apprezzare nel tratto ispezionabile della rete di scarico fecale, che durante la prova è stato tenuto aperto e, all'uopo controllato. Ne deriva che, almeno da quanto si è potuto verificare, tale commistione, quanto meno alla data del sopralluogo, non risulta”. Il CTU ha affermato poi che non vi è traccia della paventata manomissione delle tubazioni condominiali da parte dell'impresa esecutrice dei lavori presso il locale terraneo. Del resto, appare corretta la considerazione fatta dal consulente secondo cui se fosse stata l'impresa a causare l'ostruzione “l'occlusione avrebbe causato la fuoriuscita di sola acqua proveniente dalle montanti fecali (per altro un'occlusione nelle vicinanze della diramazione privata avrebbe causato la fuoriuscita di materiali da una sola verticale) tale da non giustificare (ove pure il fenomeno fosse cominciato già dal venerdì sera) la quantità di acqua accumulatasi e infiltratasi presso i luoghi di causa, come testimoniata da tutte le parti in causa. Ai fini di verificare eventuali tracce di restringimenti e passate occlusioni la scrivente ha altresì predisposto l'esecuzione di una video-ispezione (all. 2). Dalle immagini della stessa, riassunte nell'allegato report, in estrema sintesi, si trae che, sebbene allo stato attuale non siano visibili occlusioni né scollamenti, il sistema presenta anomalie che richiedono una revisione delle sezioni in funzione delle portate,
l'opportunità di adeguare le immissioni dei tratti verticali e di inserire tappi di ispezione”. Ciò che
è addebitabile alla impresa, invece, è che “a valle della rimozione dei sanitari, con specifico riferimento ai water, si sarebbe dovuto provvedere ad una protezione temporanea degli imbocchi delle tubazioni private, anche per evitare miasmi”. È evidente, infatti, che la rimozione dei sanitari, lasciati praticamente aperti, ha facilitato la fuoriuscita dei liquami, che poi, vista la rimozione del massetto del pavimento, si sono facilmente riversati nell'immobile sottostante. Sulla inadeguatezza della rete condominiale di scarico, il CTU, in seguito agli esami (e alla videoispezione fatta eseguire da ditta specializzata) ha verificato che “la rete presenta più immissioni di quelle censite (basti confrontare anche solo l'ultimo capoverso con il rilievo della rete aggiornato al novembre 2022), pochi punti di ispezione, raccordi chiusi e dimensioni tali da non escludere la saturazione (di cui, per altro, vi è traccia)”.
L'ipotesi certamente riscontrabile, secondo il parere del CTU e di questo giudice, che la ritiene l'unica rispondente alle prove acquisite, è quella per cui il sistema di scarico comunale, in presenza delle abbondanti precipitazioni verificatesi l'11/9/2022 sia andato in crisi e non sia stato in grado di recepire e assicurare un corretto deflusso, cosicché le acque sono refluite, in pressione, verso gli impianti privati, interessando le unità che si trovano più vicine al livello fognario (come quelle del piano terra). “Nel caso di specie la pressione creata dalla mancata ricezione della fogna comunale può aver creato un ritorno nelle tubazioni condominiali con fuoriuscita di acqua (si, mista) dai punti privi di elementi di terminazione, come i fori nel tratto sub-orizzontale della condotta condominiale o gli attacchi dei sanitari, temporaneamente rimossi in occasione dei lavori”. Infatti, il CTU ha verificato che “nel pozzetto in questione, dove sono presenti i recapiti di due linee di scarico fecale e una pluviale del , in prossimità delle pareti laterali, si apprezzano CP_8 anche i segni di riempimenti d'acqua”. A questo evento, di per sé addebitabile alla tenuta della rete fognaria, “ha contribuito la presenza di tratti sub-orizzontali della rete condominiale, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi, oltre che la circostanza che, per i lavori in corso, vi fossero punti di facile fuoriuscita dalle tubazioni (tratti condominiale e privato)”.
Nella relazione integrativa depositata il 18 novembre 2024, il CTU ha ribadito che “ove si voglia perseguire l'ipotesi del rigurgito (il lasso di tempo trascorso e i luoghi perfettamente riattati impongono di considerare la conclusione come “ipotesi”)vanno comunque evidenziate le condizioni al contorno che hanno, da detto fenomeno, favorito l'allagamento dei luoghi di causa, ossia alcuni elementi di inadeguatezza della rete condominiale, come la presenza di tratti sub- orizzontali della rete di scarico con raccordi chiusi e, contemporaneamente, l'assenza di valvole di non ritorno ossia di sistemi antireflusso, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi. Potrebbe, in tal senso, aver contribuito la citata occlusione, sempre che non fosse collocata eccessivamente a monte della rete. Hanno contribuito altresì, da un lato, la presenza dei fori sul tratto sub- orizzontale della rete fecale (realizzati per esigenze distributive e funzionali dei precedenti occupanti dei luoghi), e, dall'altro lato, la circostanza che, per i lavori in corso, vi fossero punti di facile fuoriuscita dalle tubazioni, come nel caso degli attacchi dei sanitari”.
In conclusione, i danni verificatisi nell'appartamento di sono stati determinati dalle Parte_1 infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà di e , CP_2 Controparte_13 concesso in locazione a presso il quale la ditta Controparte_4 Controparte_5
stava eseguendo importanti lavori di ristrutturazione, che avevano comportato anche la rimozione di sanitari e del massetto del pavimento. L'ingente quantità di acqua, mista a reflui fognari, sversatasi nell'appartamento posto al piano terra, di proprietà è derivata dal fatto che, in presenza delle CP_3 forti precipitazioni verificatesi l'11/9/2022, il sistema comunale di scarico e deflusso delle acque è andato in crisi, con risalita delle acque, in pressione, verso gli impianti privati, con interessamento delle unità che si trovano più vicine al livello fognario (come quelle del piano terra). Ora, non è stato allegato da nessuna delle parti che anche in altri immobili vicini, anche di fabbricati adiacenti, si sia verificato un allagamento del tipo di quello in esame e ciò induce a ritenere che l'allagamento abbia trovato nella suddetta crisi determinata dalle forti precipitazioni solo la causa remota, mentre, da un lato, l'acqua si è immessa nelle tubazioni condominiali ed è fuoriuscita dai punti privi di elementi di terminazione, come i fori nel tratto sub-orizzontale della condotta condominiale
(situazione aggravata dall'assenza di valvole di non ritorno ossia di sistemi antireflusso, che hanno reso più agevole il ritorno dei fluidi) e, dall'altro lato, non ha trovato alcun ostacolo nell'appartamento posto al piano terra, essendo stati rimossi i sanitari e non chiusi correttamente.
La responsabilità dei danni è, quindi, addebitabile nella stessa misura, cioè al 50 %, al CP_8
e alla ditta cui si aggiunge, in solido, la responsabilità di Controparte_5 CP_4
quale conduttrice dell'immobile.
[...]
Va ricordato, infatti, che in più di un'occasione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il proprietario di un immobile, così come il conduttore dello stesso, non cessa di averne la materiale disponibilità per il fatto di aver pattuito, in appalto, la sua ristrutturazione e pertanto, a meno che non provi il totale affidamento del cespite all'appaltatore, egli è responsabile ex art. 2051
c.c. dei danni arrecati ad un terzo avendo l'obbligo di controllare l'esecuzione dei lavori e di vigilare su di essa al fine di evitare che tali danni si verifichino (cfr. Cass. n. 5609/01, n. 3041/99 e n.
5007/96).
Come affermato da Cass. 41709/21 <la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la "consegna" dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente
"trasferimento" del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con
l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non
è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere
a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere siano esse pubbliche o private - il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art.
2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente "svuotato", ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister;
… il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva in riconfigurata;
l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev'essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori;
ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa>>.
nella vicenda in esame ha solo addotto di aver consegnato l'immobile alla Controparte_4
ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione, con apertura del relativo cantiere, ma non ha in alcun modo specificato né gli eventuali inadempimenti da parte della stessa, anche ai fini della sicurezza per i terzi, rispetto a quanto convenuto in contratto, né tampoco l'eventuale incidenza causale, autonoma ed esclusiva, di tali presunti inadempimenti nella produzione dei danni verificatisi nell'appartamento sottostante.
Circa la quantificazione dei danni subiti dall'attore, sono da condividere le conclusioni del CTU, che, in assenza di prova delle spese sostenute, sulla base, da un lato dell'ipotesi di spesa fatta dal consulente di parte attrice, ing. , e, dall'altro lato, del computo fatto dal perito di Persona_1
, ha ritenuto congrua la somma di euro 11.500,00, come necessaria ai fini della Controparte_6 sistemazione e rifunzionalizzazione dell'appartamento, come da computo metrico allegato alla perizia.
In conclusione, questo giudice ritiene che il risarcimento per equivalente del danno subito da
[...]
per i danni all'immobile – quantificato con riferimento alla spesa necessaria per il ripristino Pt_1
– debba essere quantificato in euro 11.500,00, oltre IVA, che il Condominio, nella misura del 50 %, da un lato, e e in solido fra loro, dall'altro lato, Controparte_4 Controparte_5
devono essere condannati a pagare in favore dello stesso. Va ribadito, infatti, che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali e, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare, comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del verificarsi del danno sino al saldo effettivo.
Circa la domanda di VA formulata dal Condominio nei confronti di , la Controparte_6
stessa si è rivelata infondata e deve essere rigettata. Non opera, infatti, nella fattispecie in esame, anche all'esito degli accertamenti eseguiti, la polizza n. 19100060696 stipulata dal Condominio, perché fra le esclusioni previste dall'art. 25 delle condizioni generali di contratto vi sono i danni “a cose da spargimento d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio
o insalubrità dei locali”. Come eccepito da la Sezione A, relativa alla garanzia “Incendio” CP_6 prevede all'art. 10 che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato provocati da (…) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato assicurato” e all'art. 11 (“Delimitazione del rischio”) lettera g) è previsto che sono esclusi i danni “da rigurgito di fogna”. Inoltre la polizza stipulata non comprende la garanzia prevista dalla Clausola Speciale 040 “Occlusione Impianti e rigurgito di fogne”, il che avrebbe riguardato il caso in esame, in quanto non vi è stata alcuna rottura delle condotte fognarie o pluviali, essendo derivato il rigurgito fognario e di acqua dalla parziale inadeguatezza dell'impianto condominiale.
Parimenti, per quanto innanzi precisato, deve essere rigettata la domanda proposta in danno di e , chiamate in causa dal Condominio. CP_2 Controparte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del nella misura del 50 % e a CP_8
carico di e in solido fra loro, per il restante 50 %, CP_4 CP_4 Controparte_5
in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in Napoli, con la chiamata in causa di e Controparte_14 Controparte_15
, nonché di e , CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
così provvede:
1) condanna il nella misura del 50 %, e Controparte_14 CP_8 [...]
e in solido fra loro, nella misura del 50 %, al Controparte_4 CP_5 Controparte_5
pagamento in favore di della somma di euro 11.500,00, oltre IVA, a titolo di Parte_1 risarcimento per i danni all'interno dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal verificarsi del danno al soddisfo;
2) rigetta la domanda di VA proposta dal Controparte_16
nei confronti di;
Controparte_6
3) rigetta la domanda proposta, con la chiamata in causa, da parte del Condominio nei confronti di e;
Controparte_15 CP_3
4) condanna il e Controparte_16 Controparte_4
in solido fra loro, a pagare le spese di giudizio in favore Controparte_5 dell'attore, liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
5) condanna il a pagare le spese di lite in favore Controparte_16
di , liquidandole in euro 2.600,00, oltre IVA e CPA, se dovute, e rimborso Controparte_6
forfetario nella misura del 15 % del compenso;
6) condanna il a pagare le spese di lite in favore Controparte_16 CP_16
di e di , liquidandole in euro 2.600,00, oltre IVA e Controparte_2 CP_3
CPA, se dovute, e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
7) pone definitivamente a carico del in Napoli, nella Controparte_14
misura del 50 %, e a carico di e in solido CP_4 CP_4 Controparte_5
fra loro, per il restante 50 %, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025. Il giudice dott. RI IT