TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1921/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e promosso
DA
in persona del proprio legale Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UL AZ
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Murrone Controparte_1
APPELLATO
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
3257/2023, depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 5.4.2023 nel giudizio iscritto al n.
4645/2022 R.G., che ha accolto l'opposizione proposta da avverso i verbali n. Controparte_2
000021/X/22 e n. 000164/X/22, con i quali è stato al medesimo contestato di aver violato,
rispettivamente in data 2.8.2022 e 5.8.2022, il disposto di cui all'art. 146 co. 3 e 3 bis, per aver attraversato il crocevia tra la complanare e la via Sant'Angelo malgrado la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la riforma, sulla scorta di tre motivi.
Con il primo, ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento della violazione per non essere quest'ultima stata contestata immediatamente contestata al trasgressore.
Con il secondo ha dedotto l'inapplicabilità, al caso di specie, del Decreto del Ministero dei
Trasporti n. 1130/2004, cui il Giudice a quo ha fatto riferimento affermando la necessità, ai fini della legittimità della contestazione, che vengano scattati almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell'intersezione controllata, essendo il predetto Decreto emanato per approvare e disciplinare le modalità di un dispositivo di rilevazione automatico delle infrazioni diverso da quello utilizzato nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame il ha censurato, infine, la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto che nei fotogrammi da esso prodotti la targa del veicolo ritratto mentre attraversava il citato incrocio con il semaforo rosso non fosse leggibile.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1
invocato il rigetto.
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellato, essendosi costui costituito in giudizio, sebbene tardivamente.
Nel merito, i motivi sui quali si fonda l'impugnazione proposta dal sono tutti Pt_1 Parte_1
e tre manifestamente fondati.
Ha errato, infatti, il Giudice di prime cure nel ritenere illegittimo l'accertamento della violazione compiuto dall'odierno appellante poiché la stessa non è stata contestata immediatamente al trasgressore e in quanto nel verbale a costui notificato non sono stati indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Invero, la lettera b) del comma 1 bis dell'art. 201 del Codice della Strada contempla, quale specifico caso “la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, l'“attraversamento di un incrocio con il
semaforo indicante la luce rossa”, mentre il successivo comma 1 ter della predetta disposizione stabilisce che il verbale notificato agli interessati debba “contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata” nei casi nei quali non è avvenuta la contestazione immediata “diversi da quelli di cui al comma 1-bis”, con ciò sancendo, a contrario, che nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa tale indicazione non è
necessaria.
A norma della medesima disposizione, infine, in tale ultimo caso “non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico”, a condizione che essi siano “gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1” del medesimo D. Lgs. n. 285/1992.
[. Ebbene, il Decreto n. 52/2021 emanato dal Direttore Generale per la Sicurezza Stradale
affari generali ed il personale del Controparte_3 [...]
con cui è stato approvato il dispositivo P@RVC 2.0 con cui Controparte_4
sono state rilevate le due infrazioni contestate all'appellato, dopo aver attestato all'art. 1 co. 2 che detto dispositivo “è in grado di rilevare il transito di veicoli con semaforo indicante luce rossa, anche
con lanterne veicolari di corsia, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il
trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali,
indicati negli articoli seguenti” e che, qualora utilizzato, come nel caso di specie, “con lanterne
veicolari normali, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 2,
limitatamente al superamento della striscia d'arresto, e al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada (prosecuzione della marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, n.d.r.) nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada”.
In definitiva, dal richiamo operato dall'art. 1 co. 2 del citato decreto alla disposizione di cui all'art. 201 co. 1 ter del Codice della Strada si ricava che il dispositivo di cui trattasi è idoneo per il funzionamento in modo completamente automatico.
Non pertinente, si rivela, dunque, il richiamo operato dal primo Giudice al Decreto emanato dal
Direttore Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del n. 1130/2004, Controparte_4
che concerne il diverso dispositivo denominato Photored F17A.
Anche l'ultima censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata si rivela fondata, in quanto
è sufficiente ingrandire i fotogrammi in atti perché la targa dell'autovettura dell'appellato risulti sufficientemente leggibile.
All'accoglimento dell'appello proposto dal consegue la condanna Parte_1
dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1921/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_2
avverso i verbali n. 000021/X/22 e n. 000164/X/22;
[...]
- alla rifusione delle spese di lite sostenute dal per il primo Controparte_2 Parte_1
grado del giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge. Così deciso, in Brindisi, in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1921/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e promosso
DA
in persona del proprio legale Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UL AZ
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Murrone Controparte_1
APPELLATO
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
3257/2023, depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 5.4.2023 nel giudizio iscritto al n.
4645/2022 R.G., che ha accolto l'opposizione proposta da avverso i verbali n. Controparte_2
000021/X/22 e n. 000164/X/22, con i quali è stato al medesimo contestato di aver violato,
rispettivamente in data 2.8.2022 e 5.8.2022, il disposto di cui all'art. 146 co. 3 e 3 bis, per aver attraversato il crocevia tra la complanare e la via Sant'Angelo malgrado la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la riforma, sulla scorta di tre motivi.
Con il primo, ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento della violazione per non essere quest'ultima stata contestata immediatamente contestata al trasgressore.
Con il secondo ha dedotto l'inapplicabilità, al caso di specie, del Decreto del Ministero dei
Trasporti n. 1130/2004, cui il Giudice a quo ha fatto riferimento affermando la necessità, ai fini della legittimità della contestazione, che vengano scattati almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell'intersezione controllata, essendo il predetto Decreto emanato per approvare e disciplinare le modalità di un dispositivo di rilevazione automatico delle infrazioni diverso da quello utilizzato nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame il ha censurato, infine, la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto che nei fotogrammi da esso prodotti la targa del veicolo ritratto mentre attraversava il citato incrocio con il semaforo rosso non fosse leggibile.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1
invocato il rigetto.
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellato, essendosi costui costituito in giudizio, sebbene tardivamente.
Nel merito, i motivi sui quali si fonda l'impugnazione proposta dal sono tutti Pt_1 Parte_1
e tre manifestamente fondati.
Ha errato, infatti, il Giudice di prime cure nel ritenere illegittimo l'accertamento della violazione compiuto dall'odierno appellante poiché la stessa non è stata contestata immediatamente al trasgressore e in quanto nel verbale a costui notificato non sono stati indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Invero, la lettera b) del comma 1 bis dell'art. 201 del Codice della Strada contempla, quale specifico caso “la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, l'“attraversamento di un incrocio con il
semaforo indicante la luce rossa”, mentre il successivo comma 1 ter della predetta disposizione stabilisce che il verbale notificato agli interessati debba “contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata” nei casi nei quali non è avvenuta la contestazione immediata “diversi da quelli di cui al comma 1-bis”, con ciò sancendo, a contrario, che nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa tale indicazione non è
necessaria.
A norma della medesima disposizione, infine, in tale ultimo caso “non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico”, a condizione che essi siano “gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1” del medesimo D. Lgs. n. 285/1992.
[. Ebbene, il Decreto n. 52/2021 emanato dal Direttore Generale per la Sicurezza Stradale
affari generali ed il personale del Controparte_3 [...]
con cui è stato approvato il dispositivo P@RVC 2.0 con cui Controparte_4
sono state rilevate le due infrazioni contestate all'appellato, dopo aver attestato all'art. 1 co. 2 che detto dispositivo “è in grado di rilevare il transito di veicoli con semaforo indicante luce rossa, anche
con lanterne veicolari di corsia, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il
trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali,
indicati negli articoli seguenti” e che, qualora utilizzato, come nel caso di specie, “con lanterne
veicolari normali, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 2,
limitatamente al superamento della striscia d'arresto, e al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada (prosecuzione della marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, n.d.r.) nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada”.
In definitiva, dal richiamo operato dall'art. 1 co. 2 del citato decreto alla disposizione di cui all'art. 201 co. 1 ter del Codice della Strada si ricava che il dispositivo di cui trattasi è idoneo per il funzionamento in modo completamente automatico.
Non pertinente, si rivela, dunque, il richiamo operato dal primo Giudice al Decreto emanato dal
Direttore Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del n. 1130/2004, Controparte_4
che concerne il diverso dispositivo denominato Photored F17A.
Anche l'ultima censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata si rivela fondata, in quanto
è sufficiente ingrandire i fotogrammi in atti perché la targa dell'autovettura dell'appellato risulti sufficientemente leggibile.
All'accoglimento dell'appello proposto dal consegue la condanna Parte_1
dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1921/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_2
avverso i verbali n. 000021/X/22 e n. 000164/X/22;
[...]
- alla rifusione delle spese di lite sostenute dal per il primo Controparte_2 Parte_1
grado del giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge. Così deciso, in Brindisi, in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino