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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione del procedimento civile nr. 651/2022 R.G. intrapreso
DA
C.F. , con l'avv. Lorenzo Ciccarelli che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende e presso il cui studio in Avezzano, via A. Diaz n. 63, è elettivamente domiciliata
Attrice
CONTRO
P.I. , con l'avv. Lucia Marini che la Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende e presso il cui studio in Roma, via Santa Costanza n. 27 è elettivamente domiciliata
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi
Esposizione dei fatti e motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene resa con la coincisa esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa, tuttavia appare opportuno riportare sinteticamente le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui la stesse siano rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_1 denominata a coperturadel rischio per responsabilità civile da infortuni CP_2 cagionati a terzi dai beni di proprietà dell'assicurata, per essere indennizzata delle somme dovute al sig. per l'infortunio occorsogli a seguito della caduta verificatasi Persona_1 presso l'abitazione della stessa attrice sita in Avezzano, via Pietro Nenni, ove il Per_1
si trovava come ospite per cena dell'attrice e del di lei coniuge.
[...] Nello specifico la caduta del avveniva a causa della sporgenza verticale Persona_1 dal pavimento della soglia della mostra della porta-finestra del balcone dell'appartamento dell'attrice medesima.
La caduta provocava al una distorsione della caviglia destra, riportando la Per_1 distrazione dell'articolazione con interessamento del legamento peroneo astragalico inferiore, diagnostica dai medici dell'Ospedale di Avezzano, ove il si recava Per_1 dapprima in pronto soccorso e, successivamente, per le visite ed i controlli di rito sino alla sua guarigione.
A seguito della descritta caduta il lamentava all'attrice di avere riportato una Per_1 inabilità permanente del 5%, una invalidità temporanea assoluta di 25 giorni, una invalidità temporanea parziale del 50% per 30 giorni ed una invalidità temporanea parziale del 25% per 64 giorni e di avere sostenuto spese vive per prestazioni sanitarie, il tutto per un totale complessivo di € 16.300,00 oltre il danno morale che avrebbe sofferto in ragione dell'infortunio.
Si costituiva nel giudizio la convenuta impugnando e contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'attrice, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, nel merito, la carenza di dimostrazione dell'evento per cui è causa e della causalità di esso con le lesioni riportate dal nonché il quantum della Persona_1 pretesa economica avanzata dall'attrice, sia in termini di voci di danno, che in termini di quantificazione degli stessi danni.
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione dei mezzi istruttori di natura documentale, sicché rinviato per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2025 in cui veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 10 per il deposito di note di replica, stante la vetustà del procedimento e la natura documentale dello stesso.
La domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono. In via preliminare preme osservare che risulta infondata l'eccezione di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto la presente azione giudiziaria è basata su di un rapporto contrattuale intercorrente tra l'attrice medesima e la compagnia convenuta, di cui la prima dava dimostrazione documentale a mezzo della produzione agli atti del giudizio della polizza assicurativa nr. 00158703477551 (allegato n. 5 del fascicolo dell'attrice) e di cui la seconda non negava né l'esistenza, né la validità ed efficacia alla data dell'evento per cui è causa.
L'azione giudiziaria incardinata dall'attrice è difatti giudizio di responsabilità contrattuale per non essere stata indennizzata, nonostante rituale richiesta (come da lettera di diniego di indennizzo di cui all'allegato n. 6 del fascicolo dell'attrice), del depauperamento al di lei patrimonio di quanto dovuto al , a titolo di risarcimento, per le lesioni Persona_1 occorse a seguito della caduta verificatasi nell'abitazione dell'attrice.
L'infortunato d'altronde non avrebbe avuto legittimazione ad esperire Persona_1 azione giudiziaria nei confronti dell' alla quale non è legato da Controparte_1 alcun vincolo assicurativo contrattuale, né rientrando il caso di specie nella disciplina speciale normata per i sinistri dovuti alla circolazione di veicoli e natanti in cui il danneggiato ha azione giudiziaria diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Nel caso di specie, pertanto, risulta pienamente condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità allegata da parte attrice nei propri scritti difensivi (Cassazione civile sez. III - 25/02/2021, n. 5259; Corte di Cassazione Sez. III civile sentenza 17 gennaio 2017, n. 925; Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; Cass., 12 aprile 2006, n. 8622) per cui nel rapporto assicurativo per la tutela della responsabilità civile solo il contraente della polizza è legittimato ad esperire azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo per contro il danneggiato "estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso”, mentre la Compagnia assicuratrice non è tenuta (avendone solo facoltà) ad indennizzare/risarcire il danneggiato né per vincolo contrattuale (non sussistente), né tanto meno per responsabilità aquiliana.
Inoltre, vi è da rilevare che l'attrice non chiede l'accertamento di un danno subito dal terzo, come pur dedotto dalla compagnia convenuta, bensì chiede di essere indennizzata di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere al a titolo di risarcimento per i Persona_1 danni provocati a quest'ultimo da beni di proprietà della stessa attrice .
L'estraneità del al presente giudizio nulla difatti inficia sull'astratta Persona_1 legittimazione dell'attrice ad intraprendere azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
Nel merito della vicenda si evidenzia che la documentazione versata in atti dava piena dimostrazione del verificarsi dell'evento per cui è causa. La caduta del , Persona_1 all'interno dell'abitazione dell'attrice, risulta anche dalle dichiarazioni, concordanti e prive di contraddizioni, (allegato n. 1 del fascicolo dell'attrice) rilasciate all'agente accertatore della compagnia convenuta da (marito dell'attrice e omonimo del Persona_1 danneggiato) e che, precisamente, sul punto della dinamica riferivano che il Testimone_1 danneggiato, dopo la cena tenutasi a casa dell'attrice e del di lei coniuge, si alzava da tavola per andare a fumare in balcone e cadeva inciampando alla soglia della porta finestra del balcone (cfr riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice -allegato n. 1 della seconda memoria 183 VI comma C.P.C. -) rialzata rispetto al pavimento e, comunque, particolarmente insidiosa per via, anche, della contigua mostra della zanzariera, ostacolo ulteriore che ben può comportare la caduta di chi l'attraversa.
L'evento per cui è causa (la caduta del ) ed il nesso causale con il bene di Persona_1 proprietà dell'attrice (la soglia del balcone dell'appartamento della medesima) pertanto sono stati oggetto di idonea dimostrazione documentale da parte dell'attrice tanto che l'escussione dei testi richiesti dalla stessa si è ritenuta del tutto superflua.
Del pari anche le lesioni riportate dal (autore della caduta) sono state Persona_1 comprovate documentalmente dai referti di pronto soccorso, dai certificati medici rilasciati e dagli esiti degli esami strumentali, redatti nella quasi totalità dai sanitari dell'Ospedale Civile di Avezzano, sicché da personale sanitario dipendente di struttura pubblica, che diagnosticano la distorsione della caviglia destra del con interessamento Persona_1 dei legamenti dell'articolazione, quale lesione da impatto del piede destro del con Per_1 la soglia della porta finestra, sicché quale lesione compatibile con l'urto stesso.
La stessa relazione medico-legale depositata da parte attrice (allegato n. 3 del fascicolo dell'attrice), che riporta la documentazione sanitaria già descritta, definisce la lesione riportata dal come “Lesione da impatto della articolazione calcaneo cuboidea”, Per_1 pertanto una lesione che può ragionevolmente derivare dall'urto del piede contro un ostacolo inaspettato, come la soglia della porta finestra del balcone dell'attrice, sporgente
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
rispetto alla pavimentazione e che il non si aspettava di trovare sul proprio Per_1 cammino nelle circostanze della caduta.
In punto di quantificazione del danno riportato dal e della somma che è Persona_1 tenuta l'attrice a risarcire al medesimo quale esclusiva responsabile del danno stesso, si evidenzia che le conclusioni della perizia medico-legale allegata dall'attrice risultano condivisibili dal Giudicante essendosi basato il consulente di parte su tutta la documentazione versata in atti nonché sull'esame obiettivo del paziente di cui il predetto consulente da atto nella relazione. In applicazione delle Tabella del Tribunale di Milano, utilizzate dalla prassi di questo Tribunale, il danno riportato dal va Persona_1 quantificato nella misura di € 7.576,00 per l'invalidità permanente del 5%, di € 2.875,00 per i 25 giorni di invalidità temporanea assoluta, di € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e di € 1.840,00 per i 64 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% riportati dal predetto danneggiato in conseguenza della caduta verificatasi all'interno dell'abitazione dell'attrice, per un totale di € 14.016,00 al quale può essere applicata una percentuale di riduzione del 15% considerando un margine di discrezionalità tecnica che può interessare le conclusioni del consulente di parte, così da determinare un importo di € 11.913,60.
Al danno così quantificato va aggiunta la somma di € 1.578,00 quali spese vive sostenute dal per le prestazioni sanitarie di cui ha necessitato (allegato n. 4 del fascicolo Per_1 dell'attrice), sicché quale esborso derivato direttamente ed immediatamente dalla caduta per cui è causa, per un totale complessivo di € 13.491,60 ai quali va sottratta la franchigia contrattuale di € 150,00 di cui alla polizza dedotta in giudizio, tra l'altro mai contestata da parte attrice, oltre interessi dalla domanda giudiziale come per legge.
V'è da rilevare che nel corso dell'istruttoria del presente giudizio alcuna dimostrazione di circostanze volte a personalizzare il danno sofferto dal , in termini di Persona_1 sofferenza soggettiva patita ovvero in qualunque altro termine, è stata fornita sicché nulla in incremento alla somma liquidata quale risarcimento danni può essere aggiunto a tale titolo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ed in considerazione del grado di difficoltà delle questioni affrontate in giudizio nella misura di € 2.600,00 (pari ad € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase istruttoria ed € 800,00 per fase decisoria tenendo conto dello scaglione della effettuata liquidazione) oltre spese generali, CPA ed IVA sulla predetta somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta la responsabilità dell'attrice in relazione al sinistro occorso Parte_1 in data 13/07/2020 presso la sua abitazione di Avezzano, via Pietro Nenni, al
(nato ad [...] l'[...]) ed in relazione danni ai patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali riportati dal medesimo in conseguenza del sinistro;
2) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice e Parte_1 condanna la convenuta ad indennizzare l'attrice della Controparte_1 somma di € 13.341,60 per quanto obbligata la stessa attrice a risarcire all'infortunato in conseguenza della caduta, a termini della polizza Persona_1
a copertura della responsabilità civile verso terzi n. 00158703477551 dall'attrice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
medesima stipulata con la convenuta compagnia ed al netto della franchigia di polizza oltre interessi dalla domanda giudiziale come per legge;
3) Condanna la convenuta al pagamento a favore del Controparte_1 procuratore di parte attrice dichiaratosi antistario della spese del giudizio che liquida nell'importo di € 2.600,00 oltre spese generali, CPA ed IVA per compensi ed oltre € 237,00 per esborso di contributo unificato.
Avezzano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione del procedimento civile nr. 651/2022 R.G. intrapreso
DA
C.F. , con l'avv. Lorenzo Ciccarelli che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende e presso il cui studio in Avezzano, via A. Diaz n. 63, è elettivamente domiciliata
Attrice
CONTRO
P.I. , con l'avv. Lucia Marini che la Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende e presso il cui studio in Roma, via Santa Costanza n. 27 è elettivamente domiciliata
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi
Esposizione dei fatti e motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene resa con la coincisa esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa, tuttavia appare opportuno riportare sinteticamente le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui la stesse siano rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_1 denominata a coperturadel rischio per responsabilità civile da infortuni CP_2 cagionati a terzi dai beni di proprietà dell'assicurata, per essere indennizzata delle somme dovute al sig. per l'infortunio occorsogli a seguito della caduta verificatasi Persona_1 presso l'abitazione della stessa attrice sita in Avezzano, via Pietro Nenni, ove il Per_1
si trovava come ospite per cena dell'attrice e del di lei coniuge.
[...] Nello specifico la caduta del avveniva a causa della sporgenza verticale Persona_1 dal pavimento della soglia della mostra della porta-finestra del balcone dell'appartamento dell'attrice medesima.
La caduta provocava al una distorsione della caviglia destra, riportando la Per_1 distrazione dell'articolazione con interessamento del legamento peroneo astragalico inferiore, diagnostica dai medici dell'Ospedale di Avezzano, ove il si recava Per_1 dapprima in pronto soccorso e, successivamente, per le visite ed i controlli di rito sino alla sua guarigione.
A seguito della descritta caduta il lamentava all'attrice di avere riportato una Per_1 inabilità permanente del 5%, una invalidità temporanea assoluta di 25 giorni, una invalidità temporanea parziale del 50% per 30 giorni ed una invalidità temporanea parziale del 25% per 64 giorni e di avere sostenuto spese vive per prestazioni sanitarie, il tutto per un totale complessivo di € 16.300,00 oltre il danno morale che avrebbe sofferto in ragione dell'infortunio.
Si costituiva nel giudizio la convenuta impugnando e contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'attrice, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, nel merito, la carenza di dimostrazione dell'evento per cui è causa e della causalità di esso con le lesioni riportate dal nonché il quantum della Persona_1 pretesa economica avanzata dall'attrice, sia in termini di voci di danno, che in termini di quantificazione degli stessi danni.
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione dei mezzi istruttori di natura documentale, sicché rinviato per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2025 in cui veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 10 per il deposito di note di replica, stante la vetustà del procedimento e la natura documentale dello stesso.
La domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono. In via preliminare preme osservare che risulta infondata l'eccezione di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto la presente azione giudiziaria è basata su di un rapporto contrattuale intercorrente tra l'attrice medesima e la compagnia convenuta, di cui la prima dava dimostrazione documentale a mezzo della produzione agli atti del giudizio della polizza assicurativa nr. 00158703477551 (allegato n. 5 del fascicolo dell'attrice) e di cui la seconda non negava né l'esistenza, né la validità ed efficacia alla data dell'evento per cui è causa.
L'azione giudiziaria incardinata dall'attrice è difatti giudizio di responsabilità contrattuale per non essere stata indennizzata, nonostante rituale richiesta (come da lettera di diniego di indennizzo di cui all'allegato n. 6 del fascicolo dell'attrice), del depauperamento al di lei patrimonio di quanto dovuto al , a titolo di risarcimento, per le lesioni Persona_1 occorse a seguito della caduta verificatasi nell'abitazione dell'attrice.
L'infortunato d'altronde non avrebbe avuto legittimazione ad esperire Persona_1 azione giudiziaria nei confronti dell' alla quale non è legato da Controparte_1 alcun vincolo assicurativo contrattuale, né rientrando il caso di specie nella disciplina speciale normata per i sinistri dovuti alla circolazione di veicoli e natanti in cui il danneggiato ha azione giudiziaria diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Nel caso di specie, pertanto, risulta pienamente condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità allegata da parte attrice nei propri scritti difensivi (Cassazione civile sez. III - 25/02/2021, n. 5259; Corte di Cassazione Sez. III civile sentenza 17 gennaio 2017, n. 925; Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; Cass., 12 aprile 2006, n. 8622) per cui nel rapporto assicurativo per la tutela della responsabilità civile solo il contraente della polizza è legittimato ad esperire azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo per contro il danneggiato "estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso”, mentre la Compagnia assicuratrice non è tenuta (avendone solo facoltà) ad indennizzare/risarcire il danneggiato né per vincolo contrattuale (non sussistente), né tanto meno per responsabilità aquiliana.
Inoltre, vi è da rilevare che l'attrice non chiede l'accertamento di un danno subito dal terzo, come pur dedotto dalla compagnia convenuta, bensì chiede di essere indennizzata di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere al a titolo di risarcimento per i Persona_1 danni provocati a quest'ultimo da beni di proprietà della stessa attrice .
L'estraneità del al presente giudizio nulla difatti inficia sull'astratta Persona_1 legittimazione dell'attrice ad intraprendere azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
Nel merito della vicenda si evidenzia che la documentazione versata in atti dava piena dimostrazione del verificarsi dell'evento per cui è causa. La caduta del , Persona_1 all'interno dell'abitazione dell'attrice, risulta anche dalle dichiarazioni, concordanti e prive di contraddizioni, (allegato n. 1 del fascicolo dell'attrice) rilasciate all'agente accertatore della compagnia convenuta da (marito dell'attrice e omonimo del Persona_1 danneggiato) e che, precisamente, sul punto della dinamica riferivano che il Testimone_1 danneggiato, dopo la cena tenutasi a casa dell'attrice e del di lei coniuge, si alzava da tavola per andare a fumare in balcone e cadeva inciampando alla soglia della porta finestra del balcone (cfr riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice -allegato n. 1 della seconda memoria 183 VI comma C.P.C. -) rialzata rispetto al pavimento e, comunque, particolarmente insidiosa per via, anche, della contigua mostra della zanzariera, ostacolo ulteriore che ben può comportare la caduta di chi l'attraversa.
L'evento per cui è causa (la caduta del ) ed il nesso causale con il bene di Persona_1 proprietà dell'attrice (la soglia del balcone dell'appartamento della medesima) pertanto sono stati oggetto di idonea dimostrazione documentale da parte dell'attrice tanto che l'escussione dei testi richiesti dalla stessa si è ritenuta del tutto superflua.
Del pari anche le lesioni riportate dal (autore della caduta) sono state Persona_1 comprovate documentalmente dai referti di pronto soccorso, dai certificati medici rilasciati e dagli esiti degli esami strumentali, redatti nella quasi totalità dai sanitari dell'Ospedale Civile di Avezzano, sicché da personale sanitario dipendente di struttura pubblica, che diagnosticano la distorsione della caviglia destra del con interessamento Persona_1 dei legamenti dell'articolazione, quale lesione da impatto del piede destro del con Per_1 la soglia della porta finestra, sicché quale lesione compatibile con l'urto stesso.
La stessa relazione medico-legale depositata da parte attrice (allegato n. 3 del fascicolo dell'attrice), che riporta la documentazione sanitaria già descritta, definisce la lesione riportata dal come “Lesione da impatto della articolazione calcaneo cuboidea”, Per_1 pertanto una lesione che può ragionevolmente derivare dall'urto del piede contro un ostacolo inaspettato, come la soglia della porta finestra del balcone dell'attrice, sporgente
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
rispetto alla pavimentazione e che il non si aspettava di trovare sul proprio Per_1 cammino nelle circostanze della caduta.
In punto di quantificazione del danno riportato dal e della somma che è Persona_1 tenuta l'attrice a risarcire al medesimo quale esclusiva responsabile del danno stesso, si evidenzia che le conclusioni della perizia medico-legale allegata dall'attrice risultano condivisibili dal Giudicante essendosi basato il consulente di parte su tutta la documentazione versata in atti nonché sull'esame obiettivo del paziente di cui il predetto consulente da atto nella relazione. In applicazione delle Tabella del Tribunale di Milano, utilizzate dalla prassi di questo Tribunale, il danno riportato dal va Persona_1 quantificato nella misura di € 7.576,00 per l'invalidità permanente del 5%, di € 2.875,00 per i 25 giorni di invalidità temporanea assoluta, di € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e di € 1.840,00 per i 64 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% riportati dal predetto danneggiato in conseguenza della caduta verificatasi all'interno dell'abitazione dell'attrice, per un totale di € 14.016,00 al quale può essere applicata una percentuale di riduzione del 15% considerando un margine di discrezionalità tecnica che può interessare le conclusioni del consulente di parte, così da determinare un importo di € 11.913,60.
Al danno così quantificato va aggiunta la somma di € 1.578,00 quali spese vive sostenute dal per le prestazioni sanitarie di cui ha necessitato (allegato n. 4 del fascicolo Per_1 dell'attrice), sicché quale esborso derivato direttamente ed immediatamente dalla caduta per cui è causa, per un totale complessivo di € 13.491,60 ai quali va sottratta la franchigia contrattuale di € 150,00 di cui alla polizza dedotta in giudizio, tra l'altro mai contestata da parte attrice, oltre interessi dalla domanda giudiziale come per legge.
V'è da rilevare che nel corso dell'istruttoria del presente giudizio alcuna dimostrazione di circostanze volte a personalizzare il danno sofferto dal , in termini di Persona_1 sofferenza soggettiva patita ovvero in qualunque altro termine, è stata fornita sicché nulla in incremento alla somma liquidata quale risarcimento danni può essere aggiunto a tale titolo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ed in considerazione del grado di difficoltà delle questioni affrontate in giudizio nella misura di € 2.600,00 (pari ad € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase istruttoria ed € 800,00 per fase decisoria tenendo conto dello scaglione della effettuata liquidazione) oltre spese generali, CPA ed IVA sulla predetta somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta la responsabilità dell'attrice in relazione al sinistro occorso Parte_1 in data 13/07/2020 presso la sua abitazione di Avezzano, via Pietro Nenni, al
(nato ad [...] l'[...]) ed in relazione danni ai patrimoniali Persona_1
e non patrimoniali riportati dal medesimo in conseguenza del sinistro;
2) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice e Parte_1 condanna la convenuta ad indennizzare l'attrice della Controparte_1 somma di € 13.341,60 per quanto obbligata la stessa attrice a risarcire all'infortunato in conseguenza della caduta, a termini della polizza Persona_1
a copertura della responsabilità civile verso terzi n. 00158703477551 dall'attrice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
medesima stipulata con la convenuta compagnia ed al netto della franchigia di polizza oltre interessi dalla domanda giudiziale come per legge;
3) Condanna la convenuta al pagamento a favore del Controparte_1 procuratore di parte attrice dichiaratosi antistario della spese del giudizio che liquida nell'importo di € 2.600,00 oltre spese generali, CPA ed IVA per compensi ed oltre € 237,00 per esborso di contributo unificato.
Avezzano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5