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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato all'udienza del 6/2/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 13/2022 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Marsicovetere alla Parte_1 via Nazionale, titolare della ditta individuale IC di ES RO, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri di Marsicovetere alla via Torino n. 25, presso lo studio dell'avv.
Michele Cimetti, che lo rappresenta e difende in uno all'avv. Vittoria Fumarola come da mandato agli atti, APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pecci 3, elettivamente domiciliato in Paterno alla via Tempa la Chiesa 3, presso lo studio dell'avv.
Franco Trivigno dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio in virtù di procura agli atti, APPELLATO
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “…. In accoglimento dei motivi di appello dichiarare la nullità e/o annullare la sentenza di primo grado n. 481/2021 pronunciata in data 9/6/2021 dalla sezione civile
Sottosezione Lavoro del Tribunale di Potenza … e per l'effetto rimetter le parti innanzi al primo giudice e/o adottare ogni ulteriore provvedimento di legge al fine di statuire anche nel merito della vicenda, ovvero: accertare e dichiarare che alcun rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra il sig. , titolare della ditta IC di RO ES e il sig. Parte_1 CP_1
nel periodo compreso tra il 24/4/2010 e il 2 giugno 2020 e per l'effetto rigettare ogni
[...] domanda di pagamento di presunte spettanze retributive e/o a qualsiasi titolo formulate;
condannare il sig. ; condannare il sig. a un giusto risarcimento Controparte_1 CP_1
dei danni da determinarsi in via equitativa per evidente lite temeraria;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado”,
Per l'appellato: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per quanto argomentato in atti;
nel merito rigettare l'appello proposto dall' e confermare integralmente CP_2
la sentenza n. 742/2022 depositata il 27/9/2022, notificata il 3/10/2022 emessa dal Tribunale di
Potenza sez. Lavoro … condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da attribuire al procuratore antistatario.”.
All'udienza cartolare del 6 febbraio 2022 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce, depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/10/2018, , premesso di aver lavorato Controparte_1
come addetto alla cucina presso la ditta individuale di dal 24/4/2010 al Parte_1
2/6/2010 con rapporto di lavoro “a nero”, maturando, durante detto lasso temporale, differenze retributive pari a € 7.320,61, secondo analitici conteggi esposti in ricorso;
ciò premesso conveniva in giudizio il suo datore di lavoro e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma prima indicata o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Alla notifica del ricorso introduttivo non seguiva la costituzione in giudizio del datore, che veniva così dichiarato contumace.
2 Svolta l'istruttoria del caso, il giudice accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e condannava al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente della somma complessiva di € 7.320,00 a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza n. 481/2021 del 9/6/2021 ha proposto appello, deducendo in Pt_1
rito “nullità della notificazione e/o assenza e/o inesistenza di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice di primo grado;
nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio”; nel merito l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nato come attività imprenditoriale in forma societaria e poi concluso in poco tempo per l'avvenuta assunzione del ricorrente presso una P.A..
Costituitosi nel giudizio di appello, resisteva al gravame e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
All'udienza “cartolare” del 6/2/2025 i difensori delle parti hanno concluso con memorie scritte e l'appello è stato deciso come da dispositivo in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato.
E' incontestata la circostanza del difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in primo grado, unitamente al ricorso al giudice, talchè il giudizio di primo grado si è svolto in assenza del convenuto, ignaro della data di discussione della controversia e in patente violazione del contraddittorio, giungendo alla pronuncia di una domanda nulla.
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, nelle quali deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis"), che si perfeziona con il deposito
3 del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio ("vocatio in jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza emessa in prime cure diventa la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Trattandosi di pronuncia in mero rito, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 13/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Potenza n. 481/2021 del 9/6/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado e, per
l'effetto, rimette la causa innanzi al Tribunale di Potenza;
2) dispone che le parti riassumano il procedimento dinanzi al predetto ufficio nel termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3) compensa le spese.
Potenza, 6/2/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
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