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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 465/2025 Il Giudice RI RG SO, all'esito dell'udienza cartolare del
27/11/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Termini Imerese 27/11/2025
Il Giudice
RI RG SO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr.ssa RI RG SO, al termine dell'udienza celebrata il giorno 27.11.2025, all'esito della Camera di Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, al quale sono stati riuniti i procedimenti portanti i nn. 481/2025 R.G. e 519/2025
R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, nella Via Bernardo Mattarella n° 108, presso lo studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martin Chiarelli giusto mandato in atti,
- ricorrente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Controparte_1
nella persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, via
[...]
GO La MA n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile
n. 182 CAP 90141,
- resistente –
nella Controparte_2
persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile n. 182 CAP 90141,
- resistente –
in persona del Controparte_3
Dirigente Generale pro-tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.87/89 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo ( ) con sede in Palermo, via RIno Stabile n. P.IVA_1
182 CAP 90141,
- resistente –
in persona del Controparte_4
Dirigente Generale pro-tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile n. 182 CAP 90141 pec:
- resistente – Email_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
E NEI CONFRONTI DI con sede in Acquedolci 98070 (ME) c/da in CP_5 CP_6
persona del suo legale rappresentante pro-tempore signor Controparte_7
, nato a [...] il [...] e residente in
[...]
Acquedolci 98070 (ME) c/da UR snc, elettivamente domiciliata in
Acquedolci (ME), via Cicerone n.8, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emidio Riolo,
- ricorrente nel fascicolo n. 481/2025 R.G.-
nato a [...], il [...], CF.: Controparte_8 C.F._2
, e residente in [...], in
[...]
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
CF: con sede in Controparte_9 P.IVA_2
RL (PA), alla via del Littorio, n. 7, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, giusta procura speciale del giorno 28 febbraio 2025, rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso mediante contestuale deposito telematico, dall'Avv. Prof. Giovanni Scala e dall'Avv.
GI TT del Foro di Palermo e dall'Avv. Rocco Chinnici del Foro di
Termini Imerese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi, sito in Palermo, alla via Principe di Villafranca, n. 46, e con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: , risultante dal Email_2
Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal , Controparte_10
- ricorrente nel fascicolo n. 519/2025 R.G. –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], il [...], CF.: Controparte_11 [...]
, e residente in [...]
6, rappresentato e difeso, giusta procura speciale del giorno 19 maggio 2025, rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria di costituzione mediante contestuale deposito telematico, dall'Avv. Francesco Foraci del Foro di
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, alla via Principe di Villafranca, n. 46, e con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: risultante dal Registro generale degli Email_3
indirizzi elettronici, gestito dal , Controparte_10
- terzo chiamato -
E NEI CONFRONTI DI
( in Controparte_4 P.IVA_3
persona del Dirigente Generale pro-tempore,
-resistente contumace -
Controparte_12
( nella persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_3
tempore,
-resistente contumace -
, nato a [...] il [...] e Controparte_13
residente in [...] c/da , CP_6
-resistente contumace -
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
avente oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 01/2025
resa in data 31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di € 151.650,00
********
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella contumacia del
( ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del Dirigente Generale pro-tempore e dell
[...]
Controparte_12
( nella persona dell'Assessore pro tempore e P.IVA_3 CP_13
, ogni altra domanda, eccezione, respinta, così provvede:
[...]
- annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 resa in data 31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di € 151.650,00, dichiarandola inefficace, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, dichiara estinto l'obbligo di pagamento della somma di €
151.650,00 oggetto dell'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 opposta, per l'intervenuta estinzione ex art. 14 comma VI L. 689/1981, in favore del
, della società e del Sig. Parte_1 CP_5 CP_8
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
delle argomentazioni esposte Controparte_9
in parte motiva;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passive sollevata dal Dott.
, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- rigetta la domanda di estromissione formulata dal Sig. , Controparte_11
per le argomentazioni esposte in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese tra il Dott. la società Pt_1 CP_5
ed il Sig. , in proprio e nella qualità di legale
[...] Controparte_8
rappresentante pro tempore della Controparte_9
- condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese nei confronti del Dott. , della società Parte_1
e del Sig. , in proprio e nella qualità di legale CP_5 Controparte_8
rappresentante pro tempore della Controparte_9
che liquida – per ciascun ricorrente - nella complessiva somma di € 5.003,00 cui € 786,00 per spese non imponibili ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emilio Riolo che ne ha fatto espressa richiesta, dichiaratosi antistatario;
- dispone la compensazione delle spese nei confronti di;
Controparte_11
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della
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discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatte queste brevi premesse si osserva che, con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, il Dott. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01/2025 resa in data 31.01.2025 ed allo stesso notificata in data 01 febbraio 2025 per il pagamento della somma di euro 151.650,00 a titolo di sanzione amministrativa per contestata infrazione prevista dagli artt. 41, 46 e 74 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Palermo e dagli artt. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923, in conformità agli artt. 1, 2 e 3 della L. 950/1967 e all'art. 26 del R.D.L.
3267/1923 accertata, dall in località dei Muli in due distinte aree CP_14
ricadenti nei Comuni di DR (PA) e ME (PA) entrambe appartenenti al Demanio Forestale della Regione . CP_4
Avverso la stessa ordinanza – ingiunzione, proponevano - altresì – opposizione - con due separati ricorsi - la società ed il Sig. CP_5
, sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore Controparte_8
della . Controparte_9
Il dott. rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente Pt_1
sospendere l'ordinanza di ingiunzione impugnata per quanto disposto all'art. 5 del D.Lgs.
n. 150 del 1° settembre 2011 per i motivi di cui al Capitolo IV della narrativa che precede;
2) Sempre in via preliminare, chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio il signor
Direttore dei Lavori, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_11
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
), residente a [...]
n. 6, ai fini della spiegata domanda di manleva ex art. 106 c.p.c. e, nell'ipotesi, di mancata costituzione in giudizio delle altre parti ovvero della società con sede in CP_5
Acquedolci 98070 (ME) c/da (P.IVA n. CP_6 P.IVA_4
mail: pec: , in persona del suo legale rappresentante Email_4 Email_5
pro-tempore signor nato a [...] il Controparte_7
23.07.1969 (CF:
) e residente in [...] c/da e C.F._5 CP_6
della società con sede in RL 90034 (PA), Controparte_9
via Del Littorio n. 7 (P.IVA n. in persona del liquidatore pro-tempore P.IVA_5
signor nato a [...] il [...] (CF: Controparte_8 C.F._6
e residente in [...], autorizzare il ricorrente
a notificare alle stesse copia del presente ricorso, fissando ove occorra nuova udienza di comparizione;
3) Annullare o con qualsiasi statuizione dichiarare inefficace l'ordinanza di ingiunzione impugnata e specificata in epigrafe per i motivi di cui ai Capitoli I e II della narrativa che precede;
4) in subordine, limitare la sanzione ad euro 152,00 totali o quella che sarà accertata per le causali di cui ai Capitoli I e II della narrativa che precede, previo accertamento che nessun danno è stato arrecato all'ecosistema bosco;
5)in estremo subordine, ricalcolare la sanzione tenendo conto del numero reale degli alberi tagliati, del valore degli stessi e che l'intervento è stato eseguito a soli fini colturali e non economici;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
6)in via ancora più in subordine condannare la società con sede in CP_5
Acquedolci 98070 (ME) c/da (P.IVA n. CP_6 P.IVA_4
mail: pec: , in persona del suo legale rappresentante Email_4 Email_5
pro-tempore signor nato a [...] il Controparte_7
23.07.1969 (CF: ) e residente in [...] C.F._5
c/da UR snc;
e/o la società con sede in Controparte_9
RL 90034 (PA), via Del Littorio n. 7 (P.IVA n. ) in persona del P.IVA_5
liquidatore pro-tempore signor nato a [...] il [...] (CF: Controparte_8
e residente in [...]
n. 6, e/o il signor nella qualità di Direttore dei Lavori nato a [...]_11
il 22.04.1966 (CF: ), residente a [...]
AC OT n. 6 a tenere indenne l'odierno ricorrente per i motivi di cui al Capitolo
III della narrativa che precede;
”.
Con decreto reso in data 03.03.2025, il Tribunale sospendeva – in via cautelare – l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
fissava, per la discussione, l'udienza del 22.05.2025 ed autorizzava il ricorrente a chiamare in giudizio il Sig. , nella qualità di Direttore dei Lavori. Controparte_11
Con costituzione del 12 maggio 2025 si costituiva il sig. , Controparte_11
quale terzo chiamato, che concludeva: “in via pregiudiziale, - concedere l'invocata misura cautelare;
- dichiarare l'inammissibilità della chiamata del terzo e conseguentemente estromettere dal giudizio il sig. - dichiarare inammissibile l'azione di Controparte_11
garanzia proposta dal sig. contro la la Parte_1 CP_5 [...]
e il signor nel merito, annullare e/o Controparte_9 Controparte_11
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dichiarare nulli ovvero inefficaci i provvedimenti impugnati, anche limitatamente alla sola
con ogni ulteriore opportuna statuizione;
in Controparte_9
subordine, rideterminare l'entità della sanzione dovuta”.
Si costituiva l' Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, il
[...] [...]
Controparte_15
ed il , i quali
[...] Controparte_4
contestavano le argomentazioni ex adverso dedotte, chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso;
chiedevano la revoca dell'ordinanza con la quale il Tribunale adito aveva disposto, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza ingiunzione n. 01/2025 veniva, quindi, impugnata con separati ricorsi dai tre soggetti obbligati in solido, dal Dott. con ricorso Pt_1
iscritto al n. R.G. 465/2025 (G.U. Dott.ssa SO), la in persona del CP_16
suo legale rappresentante pro tempore, iscritto al n. R.G. 481/2025 (G.U.
Dott.ssa e dal sig. , sia in proprio che n.q. di legale Per_1 Controparte_8
rappresentante pro tempore della , con Controparte_9
ricorso innanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. R.G. 519/2025 (G.U.
Dott.ssa Parla).
La società nel procedimento n. 481/2025 R.G., rassegnava le Parte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Per i motivi ut supra rassegnati, sospendere l'esecuzione del provvedimento opposto nei confronti dell'odierna ricorrente.
Nel merito:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2. Accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia nei confronti della dell'Ordinanza Ingiunzione N. 01/2025 del 31 CP_5
Gennaio 2025 (All.1), notificata in pari data a nella qualità di Controparte_7
legale rappresentante della con la quale il Servizio 13–Ispettorato CP_5
Ripartimentale di Palermo le ingiungeva di pagare, in solido con CP_15 CP_8
n. q. (trasgressore) e la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
151.650,00 (Centocinquantunomilaseicentocinquanta/00), a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione degli artt. 41-46-74 delle PP.MM. e P.F. di
Palermo – artt. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/23.
In subordine:
3. Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità solidale della CP_5
e confermata nei suoi confronti l'Ordinanza Ingiunzione odiernamente avversata, condannare l' CP_12 Controparte_12 CP_12
(al quale fa capo il Servizio 14 –
[...] Parte_3
ovvero il Dirigente responsabile dell'Ufficio Dott. ad
[...] Parte_1
indennizzare la con importo pari alla sanzione amministrativa irrogata. CP_5
4. In caso di rigetto del ricorso, l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_8
società nel procedimento n. Controparte_9
519/2025 R.G., rassegnava le seguenti conclusioni: “previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia il Tribunale di Termini Imerese, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
§ in via preliminare, concedere l'invocata misura cautelare;
§ nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarato nullo
ovvero inefficace i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
§ in subordine, rideterminare l'entità della sanzione dovuta.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.”.
Con provvedimento del 26 maggio 2025, il Tribunale adito disponeva la riunione del procedimento incoato dalla società e CP_5
originariamente iscritto al n. R.G. 481/2025 (con udienza fissata per il
10.10.2025) al procedimento n. 465/2025, fissando l'udienza del 10.07.2025.
All'udienza del 16 ottobre 2025, innanzi a questo Giudice, parte ricorrente insisteva nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evidenziando l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dell'ordinanza ingiunzione opposta per il decorso del termine di 90 giorni ex art. 14 comma n. della legge n.
689/81.
Il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 27 novembre 2025 per discussione e decisione, limitatamente alle eccezioni preliminari, assegnando a tutte le parti termine per il deposito di note conclusive.
Alla predetta udienza, veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 per la discussione e la decisione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., limitatamente alle eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti, con termine sino a dici giorni prima a tutte le parti per il deposito di note conclusive.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per la predetta udienza, veniva altresì disposta la trattazione scritta, con termine a tutte le parti per il deposito di note scritte.
Sull'eccezioni preliminari:
Premesso quanto sopra, con la presente pronuncia, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti, nei rispettivi giudizi di opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 01/2025 resa in data
31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di €
151.650,00
SULL'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELL'ORDINANZA
INGIUNZIONE:
Ai sensi dell'art 2 L. 241 del 90, al terzo comma, si prevede che: “…Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo
2 della Legge n. 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge.
L'esigenza di tenere conto di tale normativa generale è stata evidenziata dalla
Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2001, n. 4042, secondo cui: "Il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta [oggi novanta] giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 l. n. 241 del
1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della p.a. interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge;
ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione".
“Il termine di 90 giorni previsto per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione”.
Avverso l'ordinanza – ingiunzione, i ricorrenti hanno eccepito la decadenza della contestazione dell'infrazione, in quanto notificata dall'Amministrazione, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 L. n. 689/1981.
La predetta norma dispone espressamente che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che
“l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con
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il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione.…il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono pertanto all'interesse pubblico connaturato alla funzione svolta dall'ente accertatore, ma anche a quello dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità. A tali esigenze si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi e occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento al fine di ritenerne la complessiva congruità o meno rispetto alla duplice esigenza sopra individuata”
La questione affrontata dalla Suprema Corte ruota attorno al termine di notificazione per la contestazione delle violazioni amministrative.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n.
20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014), sottolinea che il termine decorre dalla conclusione dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione.
Il giudice dell'opposizione deve infatti valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa
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sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitare alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso specifico, l'attività istruttoria degli ispettori si è svolta con il primo accesso, avvenuto il 7 marzo 2022 e, pertanto, la contestazione delle violazioni di cui trattasi avrebbe dovuto trasmettersi al trasgressore e ai soggetti coobbligati, immediatamente oppure notificata entro e non oltre il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
nella specie la notifica del verbale di contestazione delle violazioni di cui trattasi è avvenuta in data 21.06.2022 (Doc.16 del ricorso dell'odierno ricorrente), ovvero ben 105-106 giorni dopo il primo accertamento.
Pertanto, considerato che la notifica della contestazione della violazione avveniva oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della medesima infrazione, l'obbligazione di pagamento contenuta nell'ingiunzione di pagamento va dichiarata estinta e pertanto l'ordinanza di ingiunzione va revocata.
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Preso atto, altresì, che, per quanto concerne la violazione de qua, l'ente che ha irrogato la sanzione non ha prodotto a propria difesa, idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, deve ritenersi il provvedimento impugnato, viziato per intervenuta prescrizione e, pertanto, deve essere annullato.
Nel rispetto della disposizione della norma sopra richiamata, stante che la notifica della contestazione della violazione è avvenuto oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della medesima infrazione, l'obbligazione di pagamento contenuta nell'ingiunzione di pagamento va dichiarata estinta e pertanto l'ordinanza di ingiunzione va revocata nei confronti di tutti i ricorrenti, stante la tardività della notifica che è stata eseguita oltre il termine di legge suddetto.
Ed invero, esaminando gli atti allegati dai singoli ricorrenti, si evince chiaramente che il verbale di contestazione veniva notificato soltanto in data
21.06.2022 (al Dott. ed al Sig. n.q.; mentre il Pt_1 Controparte_8
22.06/2022 alla società , ovvero ben oltre i 90 giorni successivi CP_17
all'avvenuto primo accertamento dell''illecito (dal 08.03.2022 – giorno successivo al sopralluogo di avvenuta contezza del taglio di numerosissimi alberi - al 21.06.2022 (22.06.2022) – data di notifica del verbale di contestazione); pertanto, oltre il termine di cui al comma II dell'art. 14 della legge n. 689/81.
Ebbene, la notifica del verbale di contestazione avvenuta oltre il termine di legge, ovvero oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuto primo accertamento,
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ai sensi del comma VI della norma testé citata, determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma indicata nell'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 (Doc.01 del ricorso introduttivo dell'odierno concludente), che deve, pertanto, essere revocata.
SULL' ECCEZIONE DI ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE POSTUMA
DELLA MOTIVAZIONE:
L'ordinanza-ingiunzione n. 01/2025 si limita a richiamare il verbale di contestazione n. 09/2022, con affermazioni generiche del tipo “le controdeduzioni degli accertanti confermano nel merito i fatti e la condotta ascritta al trasgressore”, senza sviluppare alcuna motivazione autonoma, né riferimenti specifici al quadro normativo di settore.
In particolare, l'atto non menziona:
- l'obbligo di progetto economico o piano di coltura ex art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923;
- la necessità di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Controparte_15
ex art. 140 del regio decreto n. 1126/1926;
[...]
- l'incompetenza del Servizio 14 di Palermo del Parte_3
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'
[...]
al Controparte_12
rilascio di atti autorizzativi;
- la qualificazione giuridica degli atti interni (note, verbali, relazioni) prodotti dai ricorrenti.
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Questi profili, del tutto assenti nell'ordinanza, sono stati introdotti per la prima volta nelle memorie difensive depositate dall'Avvocatura dello Stato, in particolare:
1) nella memoria CT 2207/2025, l'Amministrazione ha affermato che “era necessario un progetto di taglio (o di utilizzazione) approvato dall' di Palermo ai CP_18
sensi dell'art. 36 P.M.P.F. e art. 140 R.D. 1126/26”, concludendo che “la nota prot. 1553/2022 non può qualificarsi come autorizzazione, essendo atto irrituale e incompetente”;
2) nella memoria CT 2416/2025, si ribadisce che “la nota n. 1553 del
10/01/2022 viene non correttamente indicata quale autorizzazione all'esecuzione dell'intervento, poiché l'Autorità competente è esclusivamente l' Controparte_15
, aggiungendo che “il cosiddetto verbale della martellatura del
[...]
05/01/2022 è insussistente e non può produrre effetti”
Si tratta, dunque, di argomentazioni nuove, non presenti nell'ordinanza impugnata ed introdotte solo in sede processuale.
Nello specifico, la sanzione è stata irrogata perché sarebbero stati prodotti
“tagli di sementazione” e/o “tagli eccessivi”, nonché per aver realizzato
“movimenti di terreno” in area vincolata. GI è stata contestata l'omessa predisposizione di un piano economico/di coltura ex art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923.
La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la cd. motivazione postuma del provvedimento amministrativo.
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In termini generali, l'art. 3 della legge n. 241/1990 impone che la motivazione dei provvedimenti amministrativi sia contestuale, chiara e completa, al fine di consentire al destinatario di comprenderne le ragioni ed esercitare un'effettiva difesa.
A tal proposito, costituisce espressione di un indirizzo consolidato il principio secondo il quale «l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi» (Cass. civ., Sez. un., ordinanza 4 settembre 2023, n. 25665; in senso conforme, tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).
Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, l'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, nel ribadire un tralatizio principio giurisprudenziale vigente in subiecta materia, sancisce in maniera espressa la sussistenza, in capo all'autorità competente, dell'obbligo di motivare l'ordinanza-ingiunzione eventualmente adottata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, tale obbligo è ritenuto soddisfatto quantomeno con l'indicazione della “condotta sanzionata” e della “violazione contestata” (cfr., Cass. civ., sez. lav., ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31864; sez.
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II, 27 gennaio 2012, n. 1230; sez. trib., ordinanza 8 settembre 2010, n. 19209; sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104).
Nel caso di specie, la difesa erariale ha introdotto in giudizio argomentazioni tanto in punto di “condotta sanzionata” (omessa predisposizione del progetto economico), quanto di “violazione contestata” (violazione dell'art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923, dell'art. 140 del regio decreto n. 1126/1926
e dell'art. 36 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Palermo [cfr., Memoria CT
2416/2025, p. 3]), che non si rinvengono nell'ordinanza-ingiunzione, con ciò ponendo in essere un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Per tutto quanto esposto, si eccepisce l'illegittimità dell'integrazione postuma della motivazione e si chiede che le difese dell'Amministrazione siano considerate tamquam non essent.
La giurisprudenza amministrativa è conforme nel ritenere che non sia ammissibile una motivazione postuma in corso di giudizio perché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustrati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle «risultanze dell'istruttoria»; non si potrebbe consentire all'amministrazione di modificare unilateralmente l'oggetto del giudizio rappresentato dall'atto originariamente adottato;
si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente “al buio”, potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione soltanto nel corso del processo;
ulteriore conferma, nel segno della inammissibilità, si rinviene anche
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dall'art. 6, della legge 18 marzo 1968, n. 249, il quale non ammetteva la convalida nelle more del giudizio se non con riguardo ai vizi di incompetenza.
Il dibattito sulla motivazione postuma si è riproposto quando il legislatore, al fine di alleggerire il peso dei vincoli formali e procedimentali di una pubblica amministrazione che si sarebbe voluta informata ad una logica di “risultato” più che alla legalità “formale” dei singoli atti, ha introdotto la regola della non applicabilità della misura caducatoria in presenza di difformità dallo schema legale che non abbiano influenzato la composizione degli interessi prefigurata nel dispositivo della decisione (si tratta, come noto, dell'art. 21-octies, comma
2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15).
Le pronunce che avevano inizialmente ritenuto di fare applicazione della predetta clausola di non annullabilità, considerando il difetto di motivazione come vizio di carattere meramente formale reso irrilevante dall'accertamento che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sono rimaste sporadiche e isolate.
L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma […] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti».
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Anche la dottrina ha sostenuto l'opinione di inammissibilità della motivazione postuma (sia attraverso gli scritti difensivi che attraverso la regola del raggiungimento dello scopo), ritenendola in contrasto anche con le regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro-unitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che qualifica la motivazione come «forma sostanziale» e motivo d'ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio.
Quello che è interessante e che viene in rilievo nella decisione in commento è la disamina dell'ammissibilità o meno della convalida dell'atto attraverso la cd
“motivazione postuma”.
Non si vi sono dubbi circa la possibilità di emendare i vizi di tipo formale e procedimentale, ivi compreso quello di incompetenza (relativa). Deve ritenersi possibile per la P.A. anche di procedere alla convalida di un provvedimento non annullabile ai sensi del citato comma 2 dell'art. 21-octies
(la cui regola si muove sul piano processuale), sebbene in tal caso l'utilità giuridica consista al più soltanto in una maggiore certezza e stabilità del rapporto amministrativo.
Non sono invece sanabili i vizi che possono definirsi “sostanziali” ‒ derivanti cioè dall'insussistenza di un presupposto o requisito di legge, ovvero dall'irragionevolezza e non proporzionalità del decisum ‒ rispetto ai quali la semplice dichiarazione dell'Amministrazione di volerli convalidare non può che rimanere priva di effetto.
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La convalida, in questi casi, non potrebbe mai assicurare il permanere, senza alterazioni, della parte dispositiva del provvedimento su cui intende operare.
Se infatti l'illegittimità attiene al contenuto dell'atto, la stessa può essere eliminata solo attraverso la sua riforma.
Sono così poste le basi per comprendere entro quali limiti è possibile convalidare ‒ ossia sottrarre al rimedio dell'annullamento (e dell'auto annullamento) ‒ il vizio di insufficiente motivazione. In particolare, va rimarcata la seguente distinzione:
I) se l'inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l'atto dovrà comunque essere annullato;
II) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell'atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all'amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l'atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l'essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento.
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Per quanto attiene alla convalida nel corso del giudizio, poi, nell'attuale processo amministrativo, al privato è oramai riconosciuta la possibilità di impugnare, mediante la proposizione di motivi aggiunti, tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi all'oggetto del ricorso stesso.
L'interessato, quindi, nel corso del medesimo giudizio, ben potrà domandare,
sia l'annullamento dell'atto di convalida perché autonomamente viziato ‒
contestandone quindi la stessa «ammissibilità» ‒, sia l'annullamento dell'atto come convalidato, adducendone la persistente illegittimità.
Questa soluzione è inoltre conforme a principi di effettività e concentrazione della tutela (art. 7, comma 7, del c.p.a.), i quali postulano il massimo ampliamento del contenuto di accertamento del giudicato amministrativo.
Tale canone processuale si realizza facendo confluire all'interno dello stesso rapporto processuale ‒ per quanto possibile ‒ tutti gli aspetti della materia controversa dalla cui definizione possa derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita, evitando defatiganti parcellizzazioni della medesima disputa.
Quando l'Amministrazione conserva intatto il potere di riemanare un provvedimento con dispositivo identico a quello che risulterebbe annullato per mero difetto di motivazione ‒ in quanto il giudicato non ha potuto accertare la spettanza del provvedimento favorevole ‒, la combinazione di convalida (la quale può essere spontanea, ovvero occasionata da un 'remand'
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o da una richiesta di chiarimenti del giudice) e motivi aggiunti avverso l'atto di riesercizio del potere è in grado di accrescere le potenzialità cognitive dell'azione di annullamento, consentendo di focalizzare l'accertamento, per successive approssimazioni, sull'intera vicenda di potere (diversa è l'ipotesi in cui venga contestato un atti non ripetibile, giacché in tal caso, come si è detto sopra, la convalida non avrebbe effetto retroattivo).
Il predetto dispositivo di concentrazione ‒ coniugando l'inesauribilità del potere amministrativo con il diritto di difesa ‒ agevola entrambe le parti del giudizio, in quanto:
– consente al ricorrente una più rapida ed efficace verifica della sua possibilità di risultato vantaggioso (perseguita attraverso la deduzione di un vizio strumentale come il difetto di motivazione);
– consente all'amministrazione di evitare annullamenti del tutto
«sovradimensionati» rispetto alla reale consistenza dell'interesse materiale del privato, potendo dimostrare che l'insufficiente motivazione non ha alterato la fondatezza sostanziale della decisione.
Il precetto che impone alla P.A. di esaminare l'affare nella sua interezza ‒ già
nella fase del procedimento, sollevando, una volta per tutte la questioni ritenute rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione ai profili non ancora esaminati ‒ dovrà
trovare attuazione, per evidenti ragioni sistematiche (e per evitare facili aggiramenti), anche nel caso di convalida per difetto di motivazione.
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a risposta è sicuramente positiva, ma Cons. di Stato, sez. VI, 27/04/2021 n.
3385 ne ha inteso tracciare meglio i contorni, soprattutto quando la motivazione postuma venga fornita dall'amministrazione resistente attraverso gli scritti difensivi nel corso del giudizio.
Preliminarmente è opportuno ribadire che l'istituto della motivazione postuma consiste nel fatto che la PA colma ex post, ossia in giudizio, completandolo di motivazione, un atto che ab origine si presentava privo di quest'ultima o la prevedeva in maniera non del tutto sufficiente.
In un primo momento sia la giurisprudenza che la dottrina propendevano per l'inammissibilità della motivazione postuma dal momento che essa violerebbe l'obbligo imposto dalle fonti normative sopracitate e il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Più precisamente l'avversione dell'istituto de quo era motivata soprattutto in base all'argomento secondo il quale essa violerebbe il diritto di difesa del privato inciso dal provvedimento: infatti la PA si troverebbe a beneficiare di un ingiustificato privilegio che altererebbe la cd. parità delle armi che, invece, deve caratterizzare qualsiasi processo. Infatti, la motivazione postuma nel caso in cui sia satisfattoria vanifica il ricorso giurisdizionale promosso dal ricorrente, privandolo del risultato processuale auspicato, ossia l'annullamento dell'atto. Inoltre proprio perché la motivazione assolve alla funzione di rendere intellegibile l'operato della PA, essa, secondo i fautori che sostengono l'inammissibilità della motivazione postuma, deve costituire un “prius” e non un “post” dell'atto cui si riferisce, anche e soprattutto per il fatto che il processo dovrebbe rimanere
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un'indagine avente ad oggetto la realtà fattuale “fotografata” dall'atto al momento della sua impugnazione da parte del ricorrente (fatte salve, ovviamente le cause di cessata materia del contendere, di perenzione e di carenza di interesse). In pratica l'inammissibilità della motivazione postuma riposerebbe anche sul divieto di ampliare il thema decidendum originario e di rispettare il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art 112 cpc). Ma proprio la sopracitata rivoluzione copernicana, che ha visto il processo amministrativo concentrarsi sempre di più sul rapporto sotteso all'atto e non solo su quest'ultimo, osta ad una perdurante inammissibilità della motivazione postuma.
Con sentenza n. 7856 del 30 settembre 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di motivazione postuma del provvedimento amministrativo.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa,
l'integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo è sempre esclusa “poiché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle risultanze dell'istruttoria”, atteso che in questo modo si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente al 'buio', potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione.”
Con sentenza n. 3632 del 29 aprile 2025, la quinta sezione del Consiglio del
Consiglio di Stato ha affermato che l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento attraverso gli scritti difensivi, per giurisprudenza
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consolidata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9458; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959; sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253) deve ritenersi vietata, salvo particolari ipotesi del tutto diverse dalla presente fattispecie
(chiara intuibilità delle ragioni del provvedimento desumibili dalla parte dispositiva di questo, natura vincolata dell'attività della P.A.: Cons. Stato, sez.
IV, 4 marzo 2014, n. 1018; id., 9 ottobre 2012, n. 5257; sez. V, 20 agosto
2013, n. 4194). Pertanto, ciò che costituisce valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione – anche sub specie di discrezionalità tecnica - rimane assoggettata al divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, che riguarda anche l'impossibilità di colmare lacune istruttorie (Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632). Infatti nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241 del 1990) (Cons. Stato, sez. VI, 06 settembre 2021, n. 6219). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio
2021, n. 5401).
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Come di recente evidenziato dai giudici amministrativi (Cons. Stato, sez. V 30 settembre 2024 n. 7856) l'integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo è sempre esclusa "poiché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle risultanze dell'istruttoria", atteso che in questo modo si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente al 'buio', potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione soltanto nel corso del processo. È, infatti, inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. Per l'inammissibilità della motivazione postuma, sia attraverso gli scritti difensivi che attraverso la regola del raggiungimento dello scopo, in quanto in contrasto anche con le regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro unitario (in particolare, l'art. 295 TFUE, che richiede la motivazione per tutti gli atti delle istituzioni comunitarie, inclusi quelli normativi, e il diritto a una buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), appare orientata anche la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che qualifica la motivazione come 'forma sostanziale' e motivo di ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio (ex plurimis, Corte di Giustizia UE sez.
VII, 11 aprile 2013, n. 652, C- 652/11). La motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile,
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nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto da cosiddetti vizi non invalidanti (Cons. Stato, n. 5984 del 2018). In particolare,
“la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo
(art. 3, L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma
2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto da c.d. vizi non invalidanti (si veda
Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali
o ai vizi di forma. La motivazione del provvedimento costituisce infatti "l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata"
(Cons. Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), “e non può certo essere emendata o integrata;
quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio”' (Cons. Stato, n. 5291 del 2018).
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere annullata e dichiarata inefficace, con contestuale revoca della stessa ed estinzione dell'ingiunzione ivi riportata.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI PARTE
RICORRENTE:
Il Dott. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Pt_1
quanto, sin dal 1° ottobre 2023 veniva collocato in quiescenza, non svolgendo
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più l'attività di lavoro nella qualità di Dirigente del Servizio 14 dello Sviluppo
presso l' CP_12 Controparte_12
.
[...]
Contestava, pertanto, il fatto che l'ordinanza ingiunzione n.01/2025 resa in data 31.01.2025 gli fosse stata notificata (01 febbraio 2025), quando invece doveva essere emessa e notificata all' Controparte_12
, per il quale l'odierno ricorrente aveva svolto attività di lavoro sino al
[...]
mese di settembre 2023.
Evidenziava, altresì, il ricorrente che la predetta ordinanza – ingiunzione era stata notificata non quale trasgressore ma quale coobbligato solidale con l'amministrazione.
Mette conto evidenziare, tuttavia, che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi riportata, rende superflua ogni ulteriore valutazione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Dott. . Pt_1
In merito a tale eccezione, appare opportuno precisare che per il primo motivo, l'eccezione, invero, non merita accoglimento atteso che l'ordinanza- ingiunzione opposta si riferisce a condotte poste in essere durante l'esercizio delle funzioni dirigenziali, in qualità di responsabile del Servizio 14 del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, anteriori alla cessazione del rapporto. La responsabilità personale per l'illecito amministrativo non è esclusa dal sopravvenuto pensionamento, che non
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estingue, né trasferisce ad altri la titolarità dell'obbligazione derivante dalla violazione già commessa.
La legittimazione passiva, pertanto, va individuata in capo a colui che è destinatario della contestazione e autore della condotta sanzionata. Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione n. 01/2025 individua espressamente il signor quale responsabile della gestione e dei tagli boschivi in Pt_1
contestazione.
Peraltro, come appena osservato, il fatto che l'Amministrazione CP_12
possa rispondere in solido non esclude la responsabilità personale del funzionario autore materiale dell'illecito, né legittima la sua estromissione dal giudizio.
In tema di responsabilità e di azione di rivalsa tra amministratore ed ente amministrato nelle ipotesi di responsabilità solidale occorre effettuare una breve disamina, analizzando le relative differenze, tra diritto civile e diritto amministrativo, con innegabili riflessi in tema di responsabilità erariale.
Come è noto secondo il diritto civile si ha una obbligazione solidale ogni qual volta più sono i debitori o più sono i creditori e il creditore può esigere l'intero da ciascuno dei debitori oppure il debitore si libera pagando a uno dei creditori solidali.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, anzi della responsabilità amministrativa per violazione di norme preventive di diritto pubblico che prevedono sanzioni, l'art. 6 della legge nr. 689 del 1981 prevede una
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responsabilità solidale del proprietario in caso di accertamento di una violazione punita con il pagamento di una somma di denaro.
Più precisamente “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”.
Si tratta di una disposizione tesa ad agevolare il creditore che potrà esigere il pagamento dell'importo dovuto in caso di incapienza o di difficoltà nella individuazione dell'autore della violazione.
Pertanto, in caso di contestazione in capo al legale rappresentante di un ente locale di una violazione di norme che prevedano sanzioni amministrative, la responsabilità sarà solidale tra il sindaco, quale legale rappresentante e l'ente, proprietario della cosa con la quale è stata commessa la violazione;
sicché in caso di notifica di una sanzione amministrativa al sindaco, l'obbligazione potrà anche essere estinta dal condebitore solidale, ovvero l'ente.
Si pone, a questo punto, il problema della sussistenza di una responsabilità per rivalsa nel caso di pagamento dell'ente della sanzione contestata al sindaco.
In tal caso occorre tenere presente l'art. 1, comma 1 bis, della legge nr. 20 del
1994, secondo il quale nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al
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comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
Ciò vorrebbe dire che, in caso di spostamento di ricchezza da una pubblica amministrazione ad un'altra, si avrebbe sì una diminuzione patrimoniale di un ente pubblico, ma un contemporaneo vantaggio di altra pubblica amministrazione.
La disposizione che estende la compensatio lucri cum damno ai rapporti tra pubbliche amministrazioni è stata introdotta dall'art. 17, comma 30 quater del d.l. nr. 98 del 2009, convertito dalla legge nr. 141 del 2009.
Ciò premesso, nel caso di sanzioni amministrative inflitte da una pubblica amministrazione ad un'altra, ad un indirizzo restrittivo (vedasi per es. Corte conti Sezione Lazio nr. 164 del 2014), si contrappone un maggioritario indirizzo applicativo (es. Sezione Veneto nr. 700 del 2011) che fa leva sull'oggettività del dato normativo, con conseguente operatività dell'istituto, ferma restando per la Procura contabile la verifica e prova di ulteriori ipotesi di danno.
Pertanto, in adesione al maggioritario indirizzo interpretativo della giurisprudenza contabile, il dato oggettivo dello spostamento di ricchezza da una pubblica amministrazione ad un'altra pubblica amministrazione comporta, ex se, la eliminazione del danno erariale.
Ove mai, però, si dovesse rinvenire una ipotesi di responsabilità, e quindi non applicare l'istituto della cd. compensazione obliqua, occorre fare riferimento al codice civile al fine di perimetrare l'area del danno risarcibile.
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A tal fine occorre effettuare riferimento all'art. 2055 del c.c. secondo il quale:
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”.
Pertanto, nel caso di pagamento della sanzione amministrativa da parte del coobbligato in solido ente locale, e di esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del coobbligato solidale (id est il legale rappresentante dell'ente), al fine di superare il limite della uguaglianza delle colpe, occorrerà la prova della grave ed inescusabile colpa del legale rappresentante nella causazione dell'illecito per addossare allo stesso l'intero del danno risarcibile.
Se ciò non si riuscisse a provare, allora scatterebbe l'operatività del terzo comma dell'art. 2055. In tal caso, poiché due sono i condebitori solidali, l'ente locale e il suo legale rappresentante, nei confronti di quest'ultimo il limite risarcibile consisterà nel 50% dell'importo pagato dall'ente anche alla luce degli insegnamenti del giudice di legittimità (Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
20864 del 29/09/2009) secondo cui: “In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente
è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un ancorché di modeste dimensioni, CP_19
qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di
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loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo
Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).”.
Ed ancora la Cassazione con l'ordinanza n. 19751 del 20.06.2022, ha statuito che: “In tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, ai sensi della l. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all'interno dell'ente un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità del in un caso di scarico di liquami priva di rinnovo CP_20
provinciale di autorizzazione, pur sussistendo nell'ambito della stessa amministrazione
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comunale un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento di questo tipo di compito, dotata di autonomia decisionale e di spesa)”.
In conclusione, sotto questo profilo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata.
In merito alla seconda circostanza, si osserva che secondo il costante orientamento di legittimità, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Cass. civ., sez.
II, ord., 28 novembre 2023 n. 33027).
Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.
22082).
L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente
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identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L.
n. 689 del 1981, art. 6, comma 1.
Parte Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità del Dott. lo anche quale coobbligato solidale, deve essere esaminata nel merito della controversia che questo Giudice, in questa sede, non può affrontare stante che – con la presente sentenza – si è limitata ad esaminare l'eccezione di prescrizione, pregiudiziale alle questioni di merito agitate dalle parti in causa.
SULL'ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO DI
[...]
: CP_11
Il Sig. , chiamato in garanzia dal Dott. ha chiesto Controparte_11 Pt_1
di essere estromesso dal presente giudizio, evidenziando che nel procedimento ex art. 22 della legge n. 689/1981, la chiamata di terzo è incompatibile con l'oggetto del giudizio (rapporto binario autorità– trasgressore) e con i poteri del giudice dell'opposizione.
Invero, nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'opponente può c hiamare in garanzia un terzo, solo previa autorizzazione del giudice, non potendo citarlo direttamente.
Mette conto evidenziare, tuttavia, che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi riportata, rende superflua ogni ulteriore valutazione sulla domanda di estromissione del Sig.
. Controparte_11
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Premesso quanto sopra, ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione sull'eccezione preliminare di prescrizione e sul difetto di motivazione.
SULLE SPESE DI LITE: per quanto riguarda le posizioni dei ricorrenti che hanno proposto singoli ricorsi in opposizione all'ordinanza – ingiunzione de qua, chiamandosi in giudizio reciprocamente, questo Giudice ritiene, per le argomentazioni sopra esposte e per ragioni di economia processuale, che debba applicarsi il principio della compensazione delle spese di lite.
In ordine, invece, alla posizione delle Amministrazioni resistenti, le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n. 55/2014, i compensi vengono liquidati per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, nello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, in applicazione dei valori minimi: € 1.276,00 (fase di studio); € 814,00 (fase introduttiva) ed € 2.127,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 4.217,00 da rifondere ai ricorrenti, oltre le spese non imponibili ed oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Devono invece essere compensate le spese nei confronti del terzo chiamato,
. Controparte_11
Così deciso in Termini Imerese il 27.11.2025
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Il
G.O.P.
RI
RG
SO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 465/2025 Il Giudice RI RG SO, all'esito dell'udienza cartolare del
27/11/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Termini Imerese 27/11/2025
Il Giudice
RI RG SO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr.ssa RI RG SO, al termine dell'udienza celebrata il giorno 27.11.2025, all'esito della Camera di Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, al quale sono stati riuniti i procedimenti portanti i nn. 481/2025 R.G. e 519/2025
R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, nella Via Bernardo Mattarella n° 108, presso lo studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martin Chiarelli giusto mandato in atti,
- ricorrente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Controparte_1
nella persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, via
[...]
GO La MA n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile
n. 182 CAP 90141,
- resistente –
nella Controparte_2
persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile n. 182 CAP 90141,
- resistente –
in persona del Controparte_3
Dirigente Generale pro-tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.87/89 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo ( ) con sede in Palermo, via RIno Stabile n. P.IVA_1
182 CAP 90141,
- resistente –
in persona del Controparte_4
Dirigente Generale pro-tempore, con sede in Palermo, via GO La MA
n.169 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via RIno Stabile n. 182 CAP 90141 pec:
- resistente – Email_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
E NEI CONFRONTI DI con sede in Acquedolci 98070 (ME) c/da in CP_5 CP_6
persona del suo legale rappresentante pro-tempore signor Controparte_7
, nato a [...] il [...] e residente in
[...]
Acquedolci 98070 (ME) c/da UR snc, elettivamente domiciliata in
Acquedolci (ME), via Cicerone n.8, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emidio Riolo,
- ricorrente nel fascicolo n. 481/2025 R.G.-
nato a [...], il [...], CF.: Controparte_8 C.F._2
, e residente in [...], in
[...]
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
CF: con sede in Controparte_9 P.IVA_2
RL (PA), alla via del Littorio, n. 7, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, giusta procura speciale del giorno 28 febbraio 2025, rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso mediante contestuale deposito telematico, dall'Avv. Prof. Giovanni Scala e dall'Avv.
GI TT del Foro di Palermo e dall'Avv. Rocco Chinnici del Foro di
Termini Imerese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi, sito in Palermo, alla via Principe di Villafranca, n. 46, e con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: , risultante dal Email_2
Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal , Controparte_10
- ricorrente nel fascicolo n. 519/2025 R.G. –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], il [...], CF.: Controparte_11 [...]
, e residente in [...]
6, rappresentato e difeso, giusta procura speciale del giorno 19 maggio 2025, rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria di costituzione mediante contestuale deposito telematico, dall'Avv. Francesco Foraci del Foro di
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, alla via Principe di Villafranca, n. 46, e con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: risultante dal Registro generale degli Email_3
indirizzi elettronici, gestito dal , Controparte_10
- terzo chiamato -
E NEI CONFRONTI DI
( in Controparte_4 P.IVA_3
persona del Dirigente Generale pro-tempore,
-resistente contumace -
Controparte_12
( nella persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_3
tempore,
-resistente contumace -
, nato a [...] il [...] e Controparte_13
residente in [...] c/da , CP_6
-resistente contumace -
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
avente oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 01/2025
resa in data 31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di € 151.650,00
********
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella contumacia del
( ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del Dirigente Generale pro-tempore e dell
[...]
Controparte_12
( nella persona dell'Assessore pro tempore e P.IVA_3 CP_13
, ogni altra domanda, eccezione, respinta, così provvede:
[...]
- annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 resa in data 31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di € 151.650,00, dichiarandola inefficace, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, dichiara estinto l'obbligo di pagamento della somma di €
151.650,00 oggetto dell'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 opposta, per l'intervenuta estinzione ex art. 14 comma VI L. 689/1981, in favore del
, della società e del Sig. Parte_1 CP_5 CP_8
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
delle argomentazioni esposte Controparte_9
in parte motiva;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passive sollevata dal Dott.
, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- rigetta la domanda di estromissione formulata dal Sig. , Controparte_11
per le argomentazioni esposte in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese tra il Dott. la società Pt_1 CP_5
ed il Sig. , in proprio e nella qualità di legale
[...] Controparte_8
rappresentante pro tempore della Controparte_9
- condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese nei confronti del Dott. , della società Parte_1
e del Sig. , in proprio e nella qualità di legale CP_5 Controparte_8
rappresentante pro tempore della Controparte_9
che liquida – per ciascun ricorrente - nella complessiva somma di € 5.003,00 cui € 786,00 per spese non imponibili ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emilio Riolo che ne ha fatto espressa richiesta, dichiaratosi antistatario;
- dispone la compensazione delle spese nei confronti di;
Controparte_11
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della
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discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatte queste brevi premesse si osserva che, con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, il Dott. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01/2025 resa in data 31.01.2025 ed allo stesso notificata in data 01 febbraio 2025 per il pagamento della somma di euro 151.650,00 a titolo di sanzione amministrativa per contestata infrazione prevista dagli artt. 41, 46 e 74 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Palermo e dagli artt. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923, in conformità agli artt. 1, 2 e 3 della L. 950/1967 e all'art. 26 del R.D.L.
3267/1923 accertata, dall in località dei Muli in due distinte aree CP_14
ricadenti nei Comuni di DR (PA) e ME (PA) entrambe appartenenti al Demanio Forestale della Regione . CP_4
Avverso la stessa ordinanza – ingiunzione, proponevano - altresì – opposizione - con due separati ricorsi - la società ed il Sig. CP_5
, sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore Controparte_8
della . Controparte_9
Il dott. rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente Pt_1
sospendere l'ordinanza di ingiunzione impugnata per quanto disposto all'art. 5 del D.Lgs.
n. 150 del 1° settembre 2011 per i motivi di cui al Capitolo IV della narrativa che precede;
2) Sempre in via preliminare, chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio il signor
Direttore dei Lavori, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_11
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
), residente a [...]
n. 6, ai fini della spiegata domanda di manleva ex art. 106 c.p.c. e, nell'ipotesi, di mancata costituzione in giudizio delle altre parti ovvero della società con sede in CP_5
Acquedolci 98070 (ME) c/da (P.IVA n. CP_6 P.IVA_4
mail: pec: , in persona del suo legale rappresentante Email_4 Email_5
pro-tempore signor nato a [...] il Controparte_7
23.07.1969 (CF:
) e residente in [...] c/da e C.F._5 CP_6
della società con sede in RL 90034 (PA), Controparte_9
via Del Littorio n. 7 (P.IVA n. in persona del liquidatore pro-tempore P.IVA_5
signor nato a [...] il [...] (CF: Controparte_8 C.F._6
e residente in [...], autorizzare il ricorrente
a notificare alle stesse copia del presente ricorso, fissando ove occorra nuova udienza di comparizione;
3) Annullare o con qualsiasi statuizione dichiarare inefficace l'ordinanza di ingiunzione impugnata e specificata in epigrafe per i motivi di cui ai Capitoli I e II della narrativa che precede;
4) in subordine, limitare la sanzione ad euro 152,00 totali o quella che sarà accertata per le causali di cui ai Capitoli I e II della narrativa che precede, previo accertamento che nessun danno è stato arrecato all'ecosistema bosco;
5)in estremo subordine, ricalcolare la sanzione tenendo conto del numero reale degli alberi tagliati, del valore degli stessi e che l'intervento è stato eseguito a soli fini colturali e non economici;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
6)in via ancora più in subordine condannare la società con sede in CP_5
Acquedolci 98070 (ME) c/da (P.IVA n. CP_6 P.IVA_4
mail: pec: , in persona del suo legale rappresentante Email_4 Email_5
pro-tempore signor nato a [...] il Controparte_7
23.07.1969 (CF: ) e residente in [...] C.F._5
c/da UR snc;
e/o la società con sede in Controparte_9
RL 90034 (PA), via Del Littorio n. 7 (P.IVA n. ) in persona del P.IVA_5
liquidatore pro-tempore signor nato a [...] il [...] (CF: Controparte_8
e residente in [...]
n. 6, e/o il signor nella qualità di Direttore dei Lavori nato a [...]_11
il 22.04.1966 (CF: ), residente a [...]
AC OT n. 6 a tenere indenne l'odierno ricorrente per i motivi di cui al Capitolo
III della narrativa che precede;
”.
Con decreto reso in data 03.03.2025, il Tribunale sospendeva – in via cautelare – l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
fissava, per la discussione, l'udienza del 22.05.2025 ed autorizzava il ricorrente a chiamare in giudizio il Sig. , nella qualità di Direttore dei Lavori. Controparte_11
Con costituzione del 12 maggio 2025 si costituiva il sig. , Controparte_11
quale terzo chiamato, che concludeva: “in via pregiudiziale, - concedere l'invocata misura cautelare;
- dichiarare l'inammissibilità della chiamata del terzo e conseguentemente estromettere dal giudizio il sig. - dichiarare inammissibile l'azione di Controparte_11
garanzia proposta dal sig. contro la la Parte_1 CP_5 [...]
e il signor nel merito, annullare e/o Controparte_9 Controparte_11
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dichiarare nulli ovvero inefficaci i provvedimenti impugnati, anche limitatamente alla sola
con ogni ulteriore opportuna statuizione;
in Controparte_9
subordine, rideterminare l'entità della sanzione dovuta”.
Si costituiva l' Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, il
[...] [...]
Controparte_15
ed il , i quali
[...] Controparte_4
contestavano le argomentazioni ex adverso dedotte, chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso;
chiedevano la revoca dell'ordinanza con la quale il Tribunale adito aveva disposto, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza ingiunzione n. 01/2025 veniva, quindi, impugnata con separati ricorsi dai tre soggetti obbligati in solido, dal Dott. con ricorso Pt_1
iscritto al n. R.G. 465/2025 (G.U. Dott.ssa SO), la in persona del CP_16
suo legale rappresentante pro tempore, iscritto al n. R.G. 481/2025 (G.U.
Dott.ssa e dal sig. , sia in proprio che n.q. di legale Per_1 Controparte_8
rappresentante pro tempore della , con Controparte_9
ricorso innanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. R.G. 519/2025 (G.U.
Dott.ssa Parla).
La società nel procedimento n. 481/2025 R.G., rassegnava le Parte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Per i motivi ut supra rassegnati, sospendere l'esecuzione del provvedimento opposto nei confronti dell'odierna ricorrente.
Nel merito:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2. Accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia nei confronti della dell'Ordinanza Ingiunzione N. 01/2025 del 31 CP_5
Gennaio 2025 (All.1), notificata in pari data a nella qualità di Controparte_7
legale rappresentante della con la quale il Servizio 13–Ispettorato CP_5
Ripartimentale di Palermo le ingiungeva di pagare, in solido con CP_15 CP_8
n. q. (trasgressore) e la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
151.650,00 (Centocinquantunomilaseicentocinquanta/00), a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione degli artt. 41-46-74 delle PP.MM. e P.F. di
Palermo – artt. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/23.
In subordine:
3. Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità solidale della CP_5
e confermata nei suoi confronti l'Ordinanza Ingiunzione odiernamente avversata, condannare l' CP_12 Controparte_12 CP_12
(al quale fa capo il Servizio 14 –
[...] Parte_3
ovvero il Dirigente responsabile dell'Ufficio Dott. ad
[...] Parte_1
indennizzare la con importo pari alla sanzione amministrativa irrogata. CP_5
4. In caso di rigetto del ricorso, l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_8
società nel procedimento n. Controparte_9
519/2025 R.G., rassegnava le seguenti conclusioni: “previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia il Tribunale di Termini Imerese, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
§ in via preliminare, concedere l'invocata misura cautelare;
§ nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarato nullo
ovvero inefficace i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
§ in subordine, rideterminare l'entità della sanzione dovuta.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.”.
Con provvedimento del 26 maggio 2025, il Tribunale adito disponeva la riunione del procedimento incoato dalla società e CP_5
originariamente iscritto al n. R.G. 481/2025 (con udienza fissata per il
10.10.2025) al procedimento n. 465/2025, fissando l'udienza del 10.07.2025.
All'udienza del 16 ottobre 2025, innanzi a questo Giudice, parte ricorrente insisteva nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evidenziando l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dell'ordinanza ingiunzione opposta per il decorso del termine di 90 giorni ex art. 14 comma n. della legge n.
689/81.
Il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 27 novembre 2025 per discussione e decisione, limitatamente alle eccezioni preliminari, assegnando a tutte le parti termine per il deposito di note conclusive.
Alla predetta udienza, veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 per la discussione e la decisione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., limitatamente alle eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti, con termine sino a dici giorni prima a tutte le parti per il deposito di note conclusive.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per la predetta udienza, veniva altresì disposta la trattazione scritta, con termine a tutte le parti per il deposito di note scritte.
Sull'eccezioni preliminari:
Premesso quanto sopra, con la presente pronuncia, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti, nei rispettivi giudizi di opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 01/2025 resa in data
31.01.2025 e notificata in data 01.02.2025 per il pagamento della somma di €
151.650,00
SULL'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELL'ORDINANZA
INGIUNZIONE:
Ai sensi dell'art 2 L. 241 del 90, al terzo comma, si prevede che: “…Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo
2 della Legge n. 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge.
L'esigenza di tenere conto di tale normativa generale è stata evidenziata dalla
Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2001, n. 4042, secondo cui: "Il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta [oggi novanta] giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 l. n. 241 del
1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della p.a. interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge;
ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione".
“Il termine di 90 giorni previsto per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione”.
Avverso l'ordinanza – ingiunzione, i ricorrenti hanno eccepito la decadenza della contestazione dell'infrazione, in quanto notificata dall'Amministrazione, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 L. n. 689/1981.
La predetta norma dispone espressamente che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che
“l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con
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il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione.…il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono pertanto all'interesse pubblico connaturato alla funzione svolta dall'ente accertatore, ma anche a quello dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità. A tali esigenze si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi e occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento al fine di ritenerne la complessiva congruità o meno rispetto alla duplice esigenza sopra individuata”
La questione affrontata dalla Suprema Corte ruota attorno al termine di notificazione per la contestazione delle violazioni amministrative.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n.
20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014), sottolinea che il termine decorre dalla conclusione dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione.
Il giudice dell'opposizione deve infatti valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa
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sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitare alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso specifico, l'attività istruttoria degli ispettori si è svolta con il primo accesso, avvenuto il 7 marzo 2022 e, pertanto, la contestazione delle violazioni di cui trattasi avrebbe dovuto trasmettersi al trasgressore e ai soggetti coobbligati, immediatamente oppure notificata entro e non oltre il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
nella specie la notifica del verbale di contestazione delle violazioni di cui trattasi è avvenuta in data 21.06.2022 (Doc.16 del ricorso dell'odierno ricorrente), ovvero ben 105-106 giorni dopo il primo accertamento.
Pertanto, considerato che la notifica della contestazione della violazione avveniva oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della medesima infrazione, l'obbligazione di pagamento contenuta nell'ingiunzione di pagamento va dichiarata estinta e pertanto l'ordinanza di ingiunzione va revocata.
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Preso atto, altresì, che, per quanto concerne la violazione de qua, l'ente che ha irrogato la sanzione non ha prodotto a propria difesa, idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, deve ritenersi il provvedimento impugnato, viziato per intervenuta prescrizione e, pertanto, deve essere annullato.
Nel rispetto della disposizione della norma sopra richiamata, stante che la notifica della contestazione della violazione è avvenuto oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della medesima infrazione, l'obbligazione di pagamento contenuta nell'ingiunzione di pagamento va dichiarata estinta e pertanto l'ordinanza di ingiunzione va revocata nei confronti di tutti i ricorrenti, stante la tardività della notifica che è stata eseguita oltre il termine di legge suddetto.
Ed invero, esaminando gli atti allegati dai singoli ricorrenti, si evince chiaramente che il verbale di contestazione veniva notificato soltanto in data
21.06.2022 (al Dott. ed al Sig. n.q.; mentre il Pt_1 Controparte_8
22.06/2022 alla società , ovvero ben oltre i 90 giorni successivi CP_17
all'avvenuto primo accertamento dell''illecito (dal 08.03.2022 – giorno successivo al sopralluogo di avvenuta contezza del taglio di numerosissimi alberi - al 21.06.2022 (22.06.2022) – data di notifica del verbale di contestazione); pertanto, oltre il termine di cui al comma II dell'art. 14 della legge n. 689/81.
Ebbene, la notifica del verbale di contestazione avvenuta oltre il termine di legge, ovvero oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuto primo accertamento,
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ai sensi del comma VI della norma testé citata, determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma indicata nell'ordinanza di ingiunzione n. 01/2025 (Doc.01 del ricorso introduttivo dell'odierno concludente), che deve, pertanto, essere revocata.
SULL' ECCEZIONE DI ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE POSTUMA
DELLA MOTIVAZIONE:
L'ordinanza-ingiunzione n. 01/2025 si limita a richiamare il verbale di contestazione n. 09/2022, con affermazioni generiche del tipo “le controdeduzioni degli accertanti confermano nel merito i fatti e la condotta ascritta al trasgressore”, senza sviluppare alcuna motivazione autonoma, né riferimenti specifici al quadro normativo di settore.
In particolare, l'atto non menziona:
- l'obbligo di progetto economico o piano di coltura ex art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923;
- la necessità di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Controparte_15
ex art. 140 del regio decreto n. 1126/1926;
[...]
- l'incompetenza del Servizio 14 di Palermo del Parte_3
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'
[...]
al Controparte_12
rilascio di atti autorizzativi;
- la qualificazione giuridica degli atti interni (note, verbali, relazioni) prodotti dai ricorrenti.
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Questi profili, del tutto assenti nell'ordinanza, sono stati introdotti per la prima volta nelle memorie difensive depositate dall'Avvocatura dello Stato, in particolare:
1) nella memoria CT 2207/2025, l'Amministrazione ha affermato che “era necessario un progetto di taglio (o di utilizzazione) approvato dall' di Palermo ai CP_18
sensi dell'art. 36 P.M.P.F. e art. 140 R.D. 1126/26”, concludendo che “la nota prot. 1553/2022 non può qualificarsi come autorizzazione, essendo atto irrituale e incompetente”;
2) nella memoria CT 2416/2025, si ribadisce che “la nota n. 1553 del
10/01/2022 viene non correttamente indicata quale autorizzazione all'esecuzione dell'intervento, poiché l'Autorità competente è esclusivamente l' Controparte_15
, aggiungendo che “il cosiddetto verbale della martellatura del
[...]
05/01/2022 è insussistente e non può produrre effetti”
Si tratta, dunque, di argomentazioni nuove, non presenti nell'ordinanza impugnata ed introdotte solo in sede processuale.
Nello specifico, la sanzione è stata irrogata perché sarebbero stati prodotti
“tagli di sementazione” e/o “tagli eccessivi”, nonché per aver realizzato
“movimenti di terreno” in area vincolata. GI è stata contestata l'omessa predisposizione di un piano economico/di coltura ex art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923.
La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la cd. motivazione postuma del provvedimento amministrativo.
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In termini generali, l'art. 3 della legge n. 241/1990 impone che la motivazione dei provvedimenti amministrativi sia contestuale, chiara e completa, al fine di consentire al destinatario di comprenderne le ragioni ed esercitare un'effettiva difesa.
A tal proposito, costituisce espressione di un indirizzo consolidato il principio secondo il quale «l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi» (Cass. civ., Sez. un., ordinanza 4 settembre 2023, n. 25665; in senso conforme, tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).
Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, l'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, nel ribadire un tralatizio principio giurisprudenziale vigente in subiecta materia, sancisce in maniera espressa la sussistenza, in capo all'autorità competente, dell'obbligo di motivare l'ordinanza-ingiunzione eventualmente adottata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, tale obbligo è ritenuto soddisfatto quantomeno con l'indicazione della “condotta sanzionata” e della “violazione contestata” (cfr., Cass. civ., sez. lav., ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31864; sez.
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II, 27 gennaio 2012, n. 1230; sez. trib., ordinanza 8 settembre 2010, n. 19209; sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104).
Nel caso di specie, la difesa erariale ha introdotto in giudizio argomentazioni tanto in punto di “condotta sanzionata” (omessa predisposizione del progetto economico), quanto di “violazione contestata” (violazione dell'art. 130 del regio decreto-legge n. 3267/1923, dell'art. 140 del regio decreto n. 1126/1926
e dell'art. 36 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Palermo [cfr., Memoria CT
2416/2025, p. 3]), che non si rinvengono nell'ordinanza-ingiunzione, con ciò ponendo in essere un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Per tutto quanto esposto, si eccepisce l'illegittimità dell'integrazione postuma della motivazione e si chiede che le difese dell'Amministrazione siano considerate tamquam non essent.
La giurisprudenza amministrativa è conforme nel ritenere che non sia ammissibile una motivazione postuma in corso di giudizio perché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustrati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle «risultanze dell'istruttoria»; non si potrebbe consentire all'amministrazione di modificare unilateralmente l'oggetto del giudizio rappresentato dall'atto originariamente adottato;
si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente “al buio”, potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione soltanto nel corso del processo;
ulteriore conferma, nel segno della inammissibilità, si rinviene anche
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dall'art. 6, della legge 18 marzo 1968, n. 249, il quale non ammetteva la convalida nelle more del giudizio se non con riguardo ai vizi di incompetenza.
Il dibattito sulla motivazione postuma si è riproposto quando il legislatore, al fine di alleggerire il peso dei vincoli formali e procedimentali di una pubblica amministrazione che si sarebbe voluta informata ad una logica di “risultato” più che alla legalità “formale” dei singoli atti, ha introdotto la regola della non applicabilità della misura caducatoria in presenza di difformità dallo schema legale che non abbiano influenzato la composizione degli interessi prefigurata nel dispositivo della decisione (si tratta, come noto, dell'art. 21-octies, comma
2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15).
Le pronunce che avevano inizialmente ritenuto di fare applicazione della predetta clausola di non annullabilità, considerando il difetto di motivazione come vizio di carattere meramente formale reso irrilevante dall'accertamento che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sono rimaste sporadiche e isolate.
L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma […] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti».
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Anche la dottrina ha sostenuto l'opinione di inammissibilità della motivazione postuma (sia attraverso gli scritti difensivi che attraverso la regola del raggiungimento dello scopo), ritenendola in contrasto anche con le regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro-unitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che qualifica la motivazione come «forma sostanziale» e motivo d'ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio.
Quello che è interessante e che viene in rilievo nella decisione in commento è la disamina dell'ammissibilità o meno della convalida dell'atto attraverso la cd
“motivazione postuma”.
Non si vi sono dubbi circa la possibilità di emendare i vizi di tipo formale e procedimentale, ivi compreso quello di incompetenza (relativa). Deve ritenersi possibile per la P.A. anche di procedere alla convalida di un provvedimento non annullabile ai sensi del citato comma 2 dell'art. 21-octies
(la cui regola si muove sul piano processuale), sebbene in tal caso l'utilità giuridica consista al più soltanto in una maggiore certezza e stabilità del rapporto amministrativo.
Non sono invece sanabili i vizi che possono definirsi “sostanziali” ‒ derivanti cioè dall'insussistenza di un presupposto o requisito di legge, ovvero dall'irragionevolezza e non proporzionalità del decisum ‒ rispetto ai quali la semplice dichiarazione dell'Amministrazione di volerli convalidare non può che rimanere priva di effetto.
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La convalida, in questi casi, non potrebbe mai assicurare il permanere, senza alterazioni, della parte dispositiva del provvedimento su cui intende operare.
Se infatti l'illegittimità attiene al contenuto dell'atto, la stessa può essere eliminata solo attraverso la sua riforma.
Sono così poste le basi per comprendere entro quali limiti è possibile convalidare ‒ ossia sottrarre al rimedio dell'annullamento (e dell'auto annullamento) ‒ il vizio di insufficiente motivazione. In particolare, va rimarcata la seguente distinzione:
I) se l'inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l'atto dovrà comunque essere annullato;
II) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell'atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all'amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l'atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l'essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento.
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Per quanto attiene alla convalida nel corso del giudizio, poi, nell'attuale processo amministrativo, al privato è oramai riconosciuta la possibilità di impugnare, mediante la proposizione di motivi aggiunti, tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi all'oggetto del ricorso stesso.
L'interessato, quindi, nel corso del medesimo giudizio, ben potrà domandare,
sia l'annullamento dell'atto di convalida perché autonomamente viziato ‒
contestandone quindi la stessa «ammissibilità» ‒, sia l'annullamento dell'atto come convalidato, adducendone la persistente illegittimità.
Questa soluzione è inoltre conforme a principi di effettività e concentrazione della tutela (art. 7, comma 7, del c.p.a.), i quali postulano il massimo ampliamento del contenuto di accertamento del giudicato amministrativo.
Tale canone processuale si realizza facendo confluire all'interno dello stesso rapporto processuale ‒ per quanto possibile ‒ tutti gli aspetti della materia controversa dalla cui definizione possa derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita, evitando defatiganti parcellizzazioni della medesima disputa.
Quando l'Amministrazione conserva intatto il potere di riemanare un provvedimento con dispositivo identico a quello che risulterebbe annullato per mero difetto di motivazione ‒ in quanto il giudicato non ha potuto accertare la spettanza del provvedimento favorevole ‒, la combinazione di convalida (la quale può essere spontanea, ovvero occasionata da un 'remand'
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o da una richiesta di chiarimenti del giudice) e motivi aggiunti avverso l'atto di riesercizio del potere è in grado di accrescere le potenzialità cognitive dell'azione di annullamento, consentendo di focalizzare l'accertamento, per successive approssimazioni, sull'intera vicenda di potere (diversa è l'ipotesi in cui venga contestato un atti non ripetibile, giacché in tal caso, come si è detto sopra, la convalida non avrebbe effetto retroattivo).
Il predetto dispositivo di concentrazione ‒ coniugando l'inesauribilità del potere amministrativo con il diritto di difesa ‒ agevola entrambe le parti del giudizio, in quanto:
– consente al ricorrente una più rapida ed efficace verifica della sua possibilità di risultato vantaggioso (perseguita attraverso la deduzione di un vizio strumentale come il difetto di motivazione);
– consente all'amministrazione di evitare annullamenti del tutto
«sovradimensionati» rispetto alla reale consistenza dell'interesse materiale del privato, potendo dimostrare che l'insufficiente motivazione non ha alterato la fondatezza sostanziale della decisione.
Il precetto che impone alla P.A. di esaminare l'affare nella sua interezza ‒ già
nella fase del procedimento, sollevando, una volta per tutte la questioni ritenute rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione ai profili non ancora esaminati ‒ dovrà
trovare attuazione, per evidenti ragioni sistematiche (e per evitare facili aggiramenti), anche nel caso di convalida per difetto di motivazione.
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a risposta è sicuramente positiva, ma Cons. di Stato, sez. VI, 27/04/2021 n.
3385 ne ha inteso tracciare meglio i contorni, soprattutto quando la motivazione postuma venga fornita dall'amministrazione resistente attraverso gli scritti difensivi nel corso del giudizio.
Preliminarmente è opportuno ribadire che l'istituto della motivazione postuma consiste nel fatto che la PA colma ex post, ossia in giudizio, completandolo di motivazione, un atto che ab origine si presentava privo di quest'ultima o la prevedeva in maniera non del tutto sufficiente.
In un primo momento sia la giurisprudenza che la dottrina propendevano per l'inammissibilità della motivazione postuma dal momento che essa violerebbe l'obbligo imposto dalle fonti normative sopracitate e il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Più precisamente l'avversione dell'istituto de quo era motivata soprattutto in base all'argomento secondo il quale essa violerebbe il diritto di difesa del privato inciso dal provvedimento: infatti la PA si troverebbe a beneficiare di un ingiustificato privilegio che altererebbe la cd. parità delle armi che, invece, deve caratterizzare qualsiasi processo. Infatti, la motivazione postuma nel caso in cui sia satisfattoria vanifica il ricorso giurisdizionale promosso dal ricorrente, privandolo del risultato processuale auspicato, ossia l'annullamento dell'atto. Inoltre proprio perché la motivazione assolve alla funzione di rendere intellegibile l'operato della PA, essa, secondo i fautori che sostengono l'inammissibilità della motivazione postuma, deve costituire un “prius” e non un “post” dell'atto cui si riferisce, anche e soprattutto per il fatto che il processo dovrebbe rimanere
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un'indagine avente ad oggetto la realtà fattuale “fotografata” dall'atto al momento della sua impugnazione da parte del ricorrente (fatte salve, ovviamente le cause di cessata materia del contendere, di perenzione e di carenza di interesse). In pratica l'inammissibilità della motivazione postuma riposerebbe anche sul divieto di ampliare il thema decidendum originario e di rispettare il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art 112 cpc). Ma proprio la sopracitata rivoluzione copernicana, che ha visto il processo amministrativo concentrarsi sempre di più sul rapporto sotteso all'atto e non solo su quest'ultimo, osta ad una perdurante inammissibilità della motivazione postuma.
Con sentenza n. 7856 del 30 settembre 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di motivazione postuma del provvedimento amministrativo.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa,
l'integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo è sempre esclusa “poiché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle risultanze dell'istruttoria”, atteso che in questo modo si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente al 'buio', potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione.”
Con sentenza n. 3632 del 29 aprile 2025, la quinta sezione del Consiglio del
Consiglio di Stato ha affermato che l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento attraverso gli scritti difensivi, per giurisprudenza
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consolidata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9458; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959; sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253) deve ritenersi vietata, salvo particolari ipotesi del tutto diverse dalla presente fattispecie
(chiara intuibilità delle ragioni del provvedimento desumibili dalla parte dispositiva di questo, natura vincolata dell'attività della P.A.: Cons. Stato, sez.
IV, 4 marzo 2014, n. 1018; id., 9 ottobre 2012, n. 5257; sez. V, 20 agosto
2013, n. 4194). Pertanto, ciò che costituisce valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione – anche sub specie di discrezionalità tecnica - rimane assoggettata al divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, che riguarda anche l'impossibilità di colmare lacune istruttorie (Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632). Infatti nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241 del 1990) (Cons. Stato, sez. VI, 06 settembre 2021, n. 6219). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio
2021, n. 5401).
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Come di recente evidenziato dai giudici amministrativi (Cons. Stato, sez. V 30 settembre 2024 n. 7856) l'integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo è sempre esclusa "poiché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle risultanze dell'istruttoria", atteso che in questo modo si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente al 'buio', potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione soltanto nel corso del processo. È, infatti, inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. Per l'inammissibilità della motivazione postuma, sia attraverso gli scritti difensivi che attraverso la regola del raggiungimento dello scopo, in quanto in contrasto anche con le regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro unitario (in particolare, l'art. 295 TFUE, che richiede la motivazione per tutti gli atti delle istituzioni comunitarie, inclusi quelli normativi, e il diritto a una buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), appare orientata anche la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che qualifica la motivazione come 'forma sostanziale' e motivo di ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio (ex plurimis, Corte di Giustizia UE sez.
VII, 11 aprile 2013, n. 652, C- 652/11). La motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile,
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nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto da cosiddetti vizi non invalidanti (Cons. Stato, n. 5984 del 2018). In particolare,
“la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo
(art. 3, L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma
2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto da c.d. vizi non invalidanti (si veda
Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali
o ai vizi di forma. La motivazione del provvedimento costituisce infatti "l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata"
(Cons. Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), “e non può certo essere emendata o integrata;
quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio”' (Cons. Stato, n. 5291 del 2018).
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere annullata e dichiarata inefficace, con contestuale revoca della stessa ed estinzione dell'ingiunzione ivi riportata.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI PARTE
RICORRENTE:
Il Dott. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Pt_1
quanto, sin dal 1° ottobre 2023 veniva collocato in quiescenza, non svolgendo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
più l'attività di lavoro nella qualità di Dirigente del Servizio 14 dello Sviluppo
presso l' CP_12 Controparte_12
.
[...]
Contestava, pertanto, il fatto che l'ordinanza ingiunzione n.01/2025 resa in data 31.01.2025 gli fosse stata notificata (01 febbraio 2025), quando invece doveva essere emessa e notificata all' Controparte_12
, per il quale l'odierno ricorrente aveva svolto attività di lavoro sino al
[...]
mese di settembre 2023.
Evidenziava, altresì, il ricorrente che la predetta ordinanza – ingiunzione era stata notificata non quale trasgressore ma quale coobbligato solidale con l'amministrazione.
Mette conto evidenziare, tuttavia, che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi riportata, rende superflua ogni ulteriore valutazione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Dott. . Pt_1
In merito a tale eccezione, appare opportuno precisare che per il primo motivo, l'eccezione, invero, non merita accoglimento atteso che l'ordinanza- ingiunzione opposta si riferisce a condotte poste in essere durante l'esercizio delle funzioni dirigenziali, in qualità di responsabile del Servizio 14 del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, anteriori alla cessazione del rapporto. La responsabilità personale per l'illecito amministrativo non è esclusa dal sopravvenuto pensionamento, che non
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estingue, né trasferisce ad altri la titolarità dell'obbligazione derivante dalla violazione già commessa.
La legittimazione passiva, pertanto, va individuata in capo a colui che è destinatario della contestazione e autore della condotta sanzionata. Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione n. 01/2025 individua espressamente il signor quale responsabile della gestione e dei tagli boschivi in Pt_1
contestazione.
Peraltro, come appena osservato, il fatto che l'Amministrazione CP_12
possa rispondere in solido non esclude la responsabilità personale del funzionario autore materiale dell'illecito, né legittima la sua estromissione dal giudizio.
In tema di responsabilità e di azione di rivalsa tra amministratore ed ente amministrato nelle ipotesi di responsabilità solidale occorre effettuare una breve disamina, analizzando le relative differenze, tra diritto civile e diritto amministrativo, con innegabili riflessi in tema di responsabilità erariale.
Come è noto secondo il diritto civile si ha una obbligazione solidale ogni qual volta più sono i debitori o più sono i creditori e il creditore può esigere l'intero da ciascuno dei debitori oppure il debitore si libera pagando a uno dei creditori solidali.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, anzi della responsabilità amministrativa per violazione di norme preventive di diritto pubblico che prevedono sanzioni, l'art. 6 della legge nr. 689 del 1981 prevede una
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responsabilità solidale del proprietario in caso di accertamento di una violazione punita con il pagamento di una somma di denaro.
Più precisamente “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”.
Si tratta di una disposizione tesa ad agevolare il creditore che potrà esigere il pagamento dell'importo dovuto in caso di incapienza o di difficoltà nella individuazione dell'autore della violazione.
Pertanto, in caso di contestazione in capo al legale rappresentante di un ente locale di una violazione di norme che prevedano sanzioni amministrative, la responsabilità sarà solidale tra il sindaco, quale legale rappresentante e l'ente, proprietario della cosa con la quale è stata commessa la violazione;
sicché in caso di notifica di una sanzione amministrativa al sindaco, l'obbligazione potrà anche essere estinta dal condebitore solidale, ovvero l'ente.
Si pone, a questo punto, il problema della sussistenza di una responsabilità per rivalsa nel caso di pagamento dell'ente della sanzione contestata al sindaco.
In tal caso occorre tenere presente l'art. 1, comma 1 bis, della legge nr. 20 del
1994, secondo il quale nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al
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comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
Ciò vorrebbe dire che, in caso di spostamento di ricchezza da una pubblica amministrazione ad un'altra, si avrebbe sì una diminuzione patrimoniale di un ente pubblico, ma un contemporaneo vantaggio di altra pubblica amministrazione.
La disposizione che estende la compensatio lucri cum damno ai rapporti tra pubbliche amministrazioni è stata introdotta dall'art. 17, comma 30 quater del d.l. nr. 98 del 2009, convertito dalla legge nr. 141 del 2009.
Ciò premesso, nel caso di sanzioni amministrative inflitte da una pubblica amministrazione ad un'altra, ad un indirizzo restrittivo (vedasi per es. Corte conti Sezione Lazio nr. 164 del 2014), si contrappone un maggioritario indirizzo applicativo (es. Sezione Veneto nr. 700 del 2011) che fa leva sull'oggettività del dato normativo, con conseguente operatività dell'istituto, ferma restando per la Procura contabile la verifica e prova di ulteriori ipotesi di danno.
Pertanto, in adesione al maggioritario indirizzo interpretativo della giurisprudenza contabile, il dato oggettivo dello spostamento di ricchezza da una pubblica amministrazione ad un'altra pubblica amministrazione comporta, ex se, la eliminazione del danno erariale.
Ove mai, però, si dovesse rinvenire una ipotesi di responsabilità, e quindi non applicare l'istituto della cd. compensazione obliqua, occorre fare riferimento al codice civile al fine di perimetrare l'area del danno risarcibile.
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A tal fine occorre effettuare riferimento all'art. 2055 del c.c. secondo il quale:
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”.
Pertanto, nel caso di pagamento della sanzione amministrativa da parte del coobbligato in solido ente locale, e di esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del coobbligato solidale (id est il legale rappresentante dell'ente), al fine di superare il limite della uguaglianza delle colpe, occorrerà la prova della grave ed inescusabile colpa del legale rappresentante nella causazione dell'illecito per addossare allo stesso l'intero del danno risarcibile.
Se ciò non si riuscisse a provare, allora scatterebbe l'operatività del terzo comma dell'art. 2055. In tal caso, poiché due sono i condebitori solidali, l'ente locale e il suo legale rappresentante, nei confronti di quest'ultimo il limite risarcibile consisterà nel 50% dell'importo pagato dall'ente anche alla luce degli insegnamenti del giudice di legittimità (Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
20864 del 29/09/2009) secondo cui: “In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente
è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un ancorché di modeste dimensioni, CP_19
qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di
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loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo
Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).”.
Ed ancora la Cassazione con l'ordinanza n. 19751 del 20.06.2022, ha statuito che: “In tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, ai sensi della l. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all'interno dell'ente un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità del in un caso di scarico di liquami priva di rinnovo CP_20
provinciale di autorizzazione, pur sussistendo nell'ambito della stessa amministrazione
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comunale un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento di questo tipo di compito, dotata di autonomia decisionale e di spesa)”.
In conclusione, sotto questo profilo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata.
In merito alla seconda circostanza, si osserva che secondo il costante orientamento di legittimità, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Cass. civ., sez.
II, ord., 28 novembre 2023 n. 33027).
Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.
22082).
L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente
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identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L.
n. 689 del 1981, art. 6, comma 1.
Parte Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità del Dott. lo anche quale coobbligato solidale, deve essere esaminata nel merito della controversia che questo Giudice, in questa sede, non può affrontare stante che – con la presente sentenza – si è limitata ad esaminare l'eccezione di prescrizione, pregiudiziale alle questioni di merito agitate dalle parti in causa.
SULL'ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO DI
[...]
: CP_11
Il Sig. , chiamato in garanzia dal Dott. ha chiesto Controparte_11 Pt_1
di essere estromesso dal presente giudizio, evidenziando che nel procedimento ex art. 22 della legge n. 689/1981, la chiamata di terzo è incompatibile con l'oggetto del giudizio (rapporto binario autorità– trasgressore) e con i poteri del giudice dell'opposizione.
Invero, nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'opponente può c hiamare in garanzia un terzo, solo previa autorizzazione del giudice, non potendo citarlo direttamente.
Mette conto evidenziare, tuttavia, che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi riportata, rende superflua ogni ulteriore valutazione sulla domanda di estromissione del Sig.
. Controparte_11
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Premesso quanto sopra, ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione sull'eccezione preliminare di prescrizione e sul difetto di motivazione.
SULLE SPESE DI LITE: per quanto riguarda le posizioni dei ricorrenti che hanno proposto singoli ricorsi in opposizione all'ordinanza – ingiunzione de qua, chiamandosi in giudizio reciprocamente, questo Giudice ritiene, per le argomentazioni sopra esposte e per ragioni di economia processuale, che debba applicarsi il principio della compensazione delle spese di lite.
In ordine, invece, alla posizione delle Amministrazioni resistenti, le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n. 55/2014, i compensi vengono liquidati per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, nello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, in applicazione dei valori minimi: € 1.276,00 (fase di studio); € 814,00 (fase introduttiva) ed € 2.127,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 4.217,00 da rifondere ai ricorrenti, oltre le spese non imponibili ed oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Devono invece essere compensate le spese nei confronti del terzo chiamato,
. Controparte_11
Così deciso in Termini Imerese il 27.11.2025
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Il
G.O.P.
RI
RG
SO
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