Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.