CASS
Sentenza 10 gennaio 2022
Sentenza 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2022, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AM nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 216 Anno 2022 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di AM Kiram volte a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2018 e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare detta sentenza, evidenziando che le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di cognizione erano regolari e che, comunque, ogni eventuale questione relativa alla conoscenza del procedimento doveva essere azionata con il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunciata sotto il regime del processo in assenza. 2. Ricorre AM Kiram, a mezzo del difensore avv. Giovanni Caliendo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla nullità del giudizio di merito perché svoltosi senza valida instaurazione del contraddittorio a causa della nullità dei verbali di elezione di domicilio e conseguenti notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, da cui è derivata, in ogni caso, la mancata conoscenza del procedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ciò che occorre, anzitutto, chiarire è la proponibilità dell'incidente di esecuzione e della restituzione nel termine avverso una sentenza pronunciata in assenza, quando si lamenta, come nel caso di specie, l'invalidità del giudizio per violazione del contraddittorio. Ebbene, si tratta di una questione che deve essere proposta con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., unica impugnazione straordinaria esperibile contro le sentenze pronunciate in assenza, quando si intenda dedurre la mancata conoscenza del procedimento anche derivante da nullità assolute verificatesi nel giudizio di merito. In proposito si è recentemente espresso il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, il quale ha chiarito che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. 2 proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Si è, in proposito ulteriormente chiarito che «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02; principio già affermato da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). 3.3. Si noti che anche la subordinata richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. risulta originariamente inammissibile perché non viene dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, ma unicamente la presunta nullità del giudizio di merito che, però, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. 3.4. Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso in quanto le istanze difensive azionate davanti al giudice dell'esecuzione sono manifestamente infondate e, dunque, ricadono nella previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'inammissibilità originaria delle istanze deve essere rilevata da questa Corte Suprema (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 3.5. Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, che il condannato aveva comunque la possibilità di esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 3.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2021.
lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 216 Anno 2022 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di AM Kiram volte a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2018 e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare detta sentenza, evidenziando che le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di cognizione erano regolari e che, comunque, ogni eventuale questione relativa alla conoscenza del procedimento doveva essere azionata con il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunciata sotto il regime del processo in assenza. 2. Ricorre AM Kiram, a mezzo del difensore avv. Giovanni Caliendo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla nullità del giudizio di merito perché svoltosi senza valida instaurazione del contraddittorio a causa della nullità dei verbali di elezione di domicilio e conseguenti notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, da cui è derivata, in ogni caso, la mancata conoscenza del procedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ciò che occorre, anzitutto, chiarire è la proponibilità dell'incidente di esecuzione e della restituzione nel termine avverso una sentenza pronunciata in assenza, quando si lamenta, come nel caso di specie, l'invalidità del giudizio per violazione del contraddittorio. Ebbene, si tratta di una questione che deve essere proposta con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., unica impugnazione straordinaria esperibile contro le sentenze pronunciate in assenza, quando si intenda dedurre la mancata conoscenza del procedimento anche derivante da nullità assolute verificatesi nel giudizio di merito. In proposito si è recentemente espresso il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, il quale ha chiarito che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. 2 proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Si è, in proposito ulteriormente chiarito che «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02; principio già affermato da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). 3.3. Si noti che anche la subordinata richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. risulta originariamente inammissibile perché non viene dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, ma unicamente la presunta nullità del giudizio di merito che, però, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. 3.4. Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso in quanto le istanze difensive azionate davanti al giudice dell'esecuzione sono manifestamente infondate e, dunque, ricadono nella previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'inammissibilità originaria delle istanze deve essere rilevata da questa Corte Suprema (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 3.5. Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, che il condannato aveva comunque la possibilità di esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 3.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2021.