Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della pubblica amministrazione interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge; ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. (Fattispecie in tema di violazione del codice della strada, anteriormente alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno e Prefettura di Lecce, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
RIZZELLI avv. Claudio
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore della Pretura di Lecce n. 512 del 25/30.09.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Antonio Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 25/30.09.98 il Pretore di Lecce esponeva che avverso il p.v.c. in data 29.06.92 per violazione dell'art. 103.9 c.d.s., l'avvocato Claudio LL proponeva, in data 29.6.92, ricorso al Prefetto, che solo il 21.8/1.10.96 emanava ordinanza ingiunzione fissando la sanzione in lire 417.900.
Rilevava il Pretore che l'inosservanza del termine di sessanta giorni posto dall'art. 204.1 c.d.s., termine perentorio e non ordinatorio, determinava la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Spese compensate. Ricorre l'Avvocatura dello Stato, con atto notificato al LL il 1^.10.98, sostenendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge, avendo applicato la disciplina del nuovo codice della strada e l'art. 28 della l.s. 689/81 ad una fattispecie che ricadeva, invece, sotto la precedente normativa, come stabilito dall'art. 237.2 c.d.s.. Non era quindi applicabile il termine previsto dall'art. 204 c.d.s., termine peraltro ordinatorio e non perentorio.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato. All'epoca in cui venne commessa l'infrazione - solo amministrativa - di cui all'art. 103.9 del dpr 393/59 il ricorso al Prefetto era regolato dalla l.s. 122/89 che, nel novellare l'art. 142 del vecchio c.d.s., aveva stabilito che "3. Il prefetto procederà ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689" e tale disciplina continuava ad applicarsi alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo c.d.s., in forza della norma transitoria dettata dall'art. 237 (2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 [e cioè prima dell'entrata in vigore del nuovo c.d.s.] continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti).
L'art. 18 della l.s. 689/81, che regola quindi la fattispecie in esame, non fissa alcun termine per la decisione del Prefetto sul ricorso del trasgressore e, poiché non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 204.1 nuovo c.d.s., la perentorietà o meno del termine di sessanta giorni che tale norma prevede è questione del tutto irrilevante ai fini della presente decisione. Un termine per la decisione risultava però fissato, in via generale, dall'art. 2 della l.s. 241/90, già in vigore quando venne commessa l'infrazione e proposto il ricorso al Prefetto.
Trattandosi di un principio generale dell'ordinamento giuridico (cfr. art. 29 l.s. 241/90) non può risolversi nella indicazione di un termine ordinatorio, perché tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il rilievo della norma, sia con la precisazione del dies a quo, sia con l'intento, sotteso alla previsione, di eliminare il silenzio come strumento ordinario di definizione dei procedimenti. D'altra parte, il lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge comporta, in mancanza di diverso termine dettato dalla pubblica amministrazione competente, l'applicazione del terzo comma del richiamato articolo 2, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione, emessa ben oltre il trentesimo giorno dal ricevimento del ricorso, è viziata per violazione di legge e deve essere annullata (Cass. 4204/99; 5936/99). La motivazione della sentenza impugnata va quindi corretta nel senso indicato, fermo restando il deciso.
Il rigetto del ricorso non comporta pronuncia sulle spese perché la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001