Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'08/04/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 15718/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CAPPUCCIO Parte_1 C.F._1
ROBERTA presso il cui studio in elettivamente domicilia, giusta procura in atti Pt_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. dello Controparte_1
Stato di Napoli BOVA CAROLA presso la cui sede territoriale è elettivamente domiciliato in
Pt_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 4.07.2024 l'istante, dipendente del resistente quale Maresciallo della CP_1
Guardia di Finanza, attualmente in servizio presso il Nucleo PEF di , ha Pt_1 CP_2 chiesto il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, a seguito del rigetto dell'istanza presentata, per il riconoscimento del predetto status, in data 17.01.2024; ha evidenziato che l'ente ha dichiarato di non dover dar luogo all'avvio del procedimento per intervenuta prescrizione decennale del diritto;
ha chiesto altresì l'accertamento del nesso causale tra il servizio svolto e i danni riportati in data 17.03.2000, con condanna del convenuto al pagamento CP_1 in proprio favore della speciale elargizione pari a € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità, entro un massimo di € 200.000, esente Irpef, oltre rivalutazione monetaria;
in subordine, la condanna del convenuto al pagamento dello speciale assegno vitalizio (ex art. 5, commi 3 CP_1 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile), di €. 1.033 mensili, esente Irpef, soggetto a perequazione automatica, qualora venisse riconosciuto a seguito di CTU medico legale una invalidità del 25%, e dell'assegno vitalizio non reversibile, pari a €. 500 mensili (raddoppiato rispetto a € 258, 23) esente Irpef, qualora venisse riconosciuta a seguito di CTU medico legale una lesione del 25%; con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si è costituito tempestivamente l'ente ministeriale convenuto, contestando il fondamento della domanda, della quale ha chiesto il rigetto per prescrizione estintiva e nel merito.
2. Modificando il proprio precedente orientamento, ed aderendo ex art. 118 d.a. c.p.c. a quanto di recente ritenuto da Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza del 30/05/2022, n. 17440: <<È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da
Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto
(così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testè citata argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio”>>. In termini anche un altro precedente di merito, della Corte di appello di Lecce, sez. lav., del 23/05/2023, n. 349, secondo cui le pur apprezzabili difese del , in ordine alla differenza CP_1 fra i concetti di status e di condizione per l'ottenimento di un beneficio previdenziale, devono cedere il passo all'autorevolezza del precedente testé citato, proveniente dalla Cassazione, cui il nostro ordinamento demanda il delicato e precipuo compito della nomofilachia, per cui anche questo giudice ritiene di doversi allineare ai principi ivi affermati.
< l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 – “ possono riconoscersi nei limiti prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, contrari argomenti non possono farsi discendere da
Corte Cost. n. 106 del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 99, comma 2, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne: è sufficiente al riguardo considerare che, mentre in quel caso si trattava di giudicare della legittimità costituzionale di una peculiare disciplina della prescrizione di uno speciale trattamento pensionistico, qui si tratta di individuare, in assenza di una specifica disposizione di legge, quale sia la generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, se ed in che termini essa vada ripetuta dalla norma generale dell'art. 2934
c.c., comma 2.
Nel merito, tuttavia, è assorbente quanto di seguito esposto. L'art. 1 co. 563 della L. 23/12/2005 n°266 dispone che:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” Nel caso di specie viene in rilievo la lett. a), dal momento che in ricorso si allega che “in data 17.03.2000, il ricorrente, in servizio presso la Compagnia Mobile di Bari, era comandato di servizio per attività contrasto e repressione del contrabbando”, che il sig. a bordo di auto Parte_1 dell'Amministrazione, alle ore 23.45 circa, percorreva regolarmente a Bari la Via Caracciolo, per evitare una vettura che sopraggiungeva all'improvviso e a forte velocità, sterzava bruscamente perdendo aderenza e andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione”. Null'altro ha allegato in punto di fatto né ha chiesto di provare.
Orbene, soccorre al riguardo una recente pronuncia della Cassazione civile sez. lav., del 24/12/2024, n.34299, secondo la quale “ai fini dell'applicazione della speciale disciplina prevista per le vittime del dovere, non può rilevare in specie il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, ma piuttosto l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria”. Prosegue la pronuncia: < definizione di "vittime del dovere", assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
"soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente"…
Sennonché, l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate "in conseguenza di eventi... dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"; e in presenza di un tale disposto normativo,
l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi... in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del
2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e "gli altri dipendenti pubblici" verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, L. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005:
è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Sotto questo profilo, reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia - come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. - connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; e trattasi, a ben vedere, di conclusione che appare avvalorata dalla vicenda che ha formato oggetto di
Cass. S.U. n. 6214 del 2022, ancorché invocata da parte ricorrente per sostenere l'accoglimento della propria censura: è sufficiente, al riguardo, ricordare che, in quel caso, lo status di vittima del dovere è stato riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, mentre cercava di fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull'attraversamento pedonale.
Corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va pertanto rigettato, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività".>> Ciò posto, e venendo al caso di specie, le scarne allegazioni contenute in ricorso circa il sinistro occorso al ricorrente in data 17.03.2000 – “il ricorrente, in servizio presso la Compagnia Mobile di Bari, era comandato di servizio per attività di contrasto e repressione del contrabbando” – e la mancanza di richiesta di prove in ordine al fatto che la vettura (“che sopraggiungeva all'improvviso e a forte velocità, sterzava bruscamente perdendo aderenza e andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione”) fosse, ed in quali termini lo fosse, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella attività di contrasto e repressione del contrabbando, inducono il giudicante a ritenere infondata la domanda.
Le spese processuali si compensano integralmente, considerato che la richiamata pronuncia della
Suprema Corte è intervenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
IL Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Napoli, 08/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon