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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4553/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025,
da e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
ST IN
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge,
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
14/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
06/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4553/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a AD (TV) il 29/08/1989, e C.F._1
(CF: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 24/01/1986, che hanno contratto matrimonio il 24/06/2023 a
PO (TV), atto trascritto al n. 5, parte II, Serie A, anno 2023,
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
– L'affido del figlio sarà condiviso tra i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione. Le scelte di maggiore rilevanza, come quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni del figlio.
- La casa famigliare sita a Possagno (TV) in Via S. Francesco n. 30
int. 4 viene assegnata alla madre, dove il figlio manterrà la residenza anagrafica e il collocamento prevalente. Il signor reperirà un'altra abitazione in locazione e ritirerà Parte_2
dalla casa familiare i suoi effetti personali e gli altri beni mobili concordati con la moglie.
- Ferma la massima disponibilità reciproca dei genitori affinché il figlio goda il più possibile di entrambi, il papà potrà e dovrà
tenere con sé il figlio 1 o 2 pomeriggi dopo il lavoro Per_1
(indicativamente dalle ore 18.00) fino alla mattina successiva quando lo riporterà a casa dalla madre;
un fine settimana alternato dal venerdì dopo il lavoro (indicativamente dalle ore 18.00) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre. Negli
altri week end il padre terrà con sé dal venerdì sera Per_1
(indicativamente dalle ore 18.00) al sabato sera.
- Durante le festività, il figlio trascorrà le vacanze natalizie nel primo periodo (dal primo giorno di interruzione delle lezioni al 31
dicembre) e quelle nel secondo periodo (dal 1° gennaio al 6 gennaio),
quelle di Pasqua (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
oltre a metà dei giorni di vacanza scolastica in tale periodo),
quelle di carnevale (metà dei giorni) e tutte le altre festività
previste dal calendario nazionale in modo alternato con ciascun genitore e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori.
Qualora i genitori non abbiano le ferie in questi periodi verrà
mantenuto il calendario ordinario. In ogni caso trascorrerà Per_1
con un genitore la Vigilia e il giorno di Natale fino al termine del pranzo e con l'altro genitore da dopo il pranzo di Natale e il giorno di S. Stefano, con alternanza di detti periodi di anno in anno.
- Durante le ferie estive, il figlio trascorrerà almeno una settimana con ciascun genitore. La settimana verrà concordata tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
- Per il mantenimento ordinario del figlio il padre verserà, Per_1
entro il 15 di ogni mese tramite bonifico alla madre, il contributo mensile di euro 200,00, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dal mese in cui lo stesso si trasferirà dalla casa famigliare.
- Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori,
applicando per la loro individuazione e modalità di pagamento i criteri indicati nel protocollo del Tribunale di Treviso.
- L'AS NI sarà percepito interamente dalla madre.
- Il pagamento del mutuo indicato al punto 9 delle premesse verrà
corrisposto al 50% da ciascuno dei coniugi che verseranno la provvista entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente cointestato presso Intesa SanPaolo.
- Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio per il figlio.
- I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento,
essendo entrambi economicamente indipendenti. - Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi