Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.