Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1273
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1955
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1955