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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14369/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14369/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
In data 23.10.2025 alle ore 11.15, innanzi al dott. Guido Macripò, si è tenuta l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 128 e 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note scritte.
In data 24.10.2025 il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, che si considera letta in udienza.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 23.10.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14369/2025, promossa con citazione notificata in data 28.3.2025
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parabiago Parte_1 C.F._1
via Sant'Ambrogio n. 4 presso l'avv. Massimo Schieppati, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), e per essa la società Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via G.
[...]
Donizetti n. 2 presso l'avv. Francesca Aliverti e dall'avv. Roberto Redaelli, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA pagina 2 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.10.2024, sostituita ai sensi degli artt. 128 e 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Conclusioni opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
- respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta per i motivi sopra esposti.
Nel merito:
- dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocarlo.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi prove per interpello e per testi con riserva di indicare testimoni, di ulteriormente capitolare, dedurre e produrre.
Si produce in copia il decreto ingiuntivo notificato.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Salvis iuribus.”
Conclusioni opposta:
“In via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in ragione della tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione e conseguentemente disporre la definita esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché tardiva inammissibile infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1640/2025 del
30.01.2025 RG 1350/2024 emesso dal Tribunale di Milano.
In ogni caso: porre a carico degli attori opponenti le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, comprensivi del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese pagina 3 di 6 come da nota spese che si allega”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2025 DA ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.1.2025, intimante il pagamento in favore della società Controparte_1
dell'importo di euro 65.182,99, oltre interessi e spese.
L'opponente espone che
-in data 30.01.2025 il Tribunale di Milano emetteva il D.I. n. 1640/2025 in favore di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
65.182,99, oltre interessi e spese;
-tale provvedimento gli veniva notificato in data 20.02.2025 con raccomandata a mezzo del servizio postale.
Deduce che:
-recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che gli istituti bancari hanno l'obbligo di informare il fideiussore in merito a variazioni significative delle condizioni economiche del debitore principale, in forza dei generali principi di correttezza e buona fede;
in caso contrario, l'efficacia della garanzia fideiussoria può venir meno, liberando potenzialmente il fideiussore dalla sua obbligazione;
-con una pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha affermato che il fideiussore può beneficiare delle protezioni offerte dalla normativa consumeristica, inclusi gli obblighi informativi a carico della banca;
-nel caso di specie, a fronte di una violazione degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario che non ha comunicato all'opponente le significative variazioni delle condizioni economiche del debitore principale, la garanzia fideiussoria non può considerarsi efficace;
pagina 4 di 6 -è onere a carico della controparte di provare e giustificare l'effettiva sussistenza del credito azionato e il suo esatto ammontare.
Chiede, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale di respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e, nel merito, di dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti e, per l'effetto, di revocarlo.
Si è costituita in giudizio l'opposta (C.F. e P.I. ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la società a sua volta tramite la mandataria Controparte_2
la quale eccepisce la tardività dell'opposizione, Controparte_3
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di dichiarare inammissibile la medesima e in ogni caso di rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia inammissibile.
E' fondata, difatti, l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta.
Dalla documentazione in atti (v. All. B opposta) risulta che la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata dal difensore della ricorrente a mezzo posta e che si
è perfezionata ex art. 8 comma 4 L. n. 890/82 in data 14.2.2025 -ed invero dall'avviso di ricevimento in atti risulta che il cd. CAD è stato spedito in data 4.2.2025 e quindi la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata ovvero in data 14.2.2025.
L'opponente ha notificato l'opposizione de qua a mezzo PEC solo in data Pt_1
28.3.2025 (v. ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'opponente) e quindi oltre il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. -scaduto il 26.3.2025- dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo.
A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta, l'opponente nulla ha dedotto.
L'art. 647 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito.
pagina 5 di 6 Va dichiarato, pertanto, che il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.1.2025 è divenuto esecutivo in data 27.3.2025 e, per l'effetto, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da DA in quanto tardiva. Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.1.2025 è divenuto esecutivo in data 27.3.2025 e, per l'effetto,
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da DA;
Parte_1
-condanna DA a rimborsare alla società le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 9.142,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14369/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
In data 23.10.2025 alle ore 11.15, innanzi al dott. Guido Macripò, si è tenuta l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 128 e 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note scritte.
In data 24.10.2025 il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, che si considera letta in udienza.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 23.10.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14369/2025, promossa con citazione notificata in data 28.3.2025
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parabiago Parte_1 C.F._1
via Sant'Ambrogio n. 4 presso l'avv. Massimo Schieppati, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), e per essa la società Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via G.
[...]
Donizetti n. 2 presso l'avv. Francesca Aliverti e dall'avv. Roberto Redaelli, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA pagina 2 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.10.2024, sostituita ai sensi degli artt. 128 e 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Conclusioni opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
- respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta per i motivi sopra esposti.
Nel merito:
- dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocarlo.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi prove per interpello e per testi con riserva di indicare testimoni, di ulteriormente capitolare, dedurre e produrre.
Si produce in copia il decreto ingiuntivo notificato.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Salvis iuribus.”
Conclusioni opposta:
“In via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in ragione della tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione e conseguentemente disporre la definita esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché tardiva inammissibile infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1640/2025 del
30.01.2025 RG 1350/2024 emesso dal Tribunale di Milano.
In ogni caso: porre a carico degli attori opponenti le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, comprensivi del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese pagina 3 di 6 come da nota spese che si allega”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2025 DA ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.1.2025, intimante il pagamento in favore della società Controparte_1
dell'importo di euro 65.182,99, oltre interessi e spese.
L'opponente espone che
-in data 30.01.2025 il Tribunale di Milano emetteva il D.I. n. 1640/2025 in favore di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
65.182,99, oltre interessi e spese;
-tale provvedimento gli veniva notificato in data 20.02.2025 con raccomandata a mezzo del servizio postale.
Deduce che:
-recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che gli istituti bancari hanno l'obbligo di informare il fideiussore in merito a variazioni significative delle condizioni economiche del debitore principale, in forza dei generali principi di correttezza e buona fede;
in caso contrario, l'efficacia della garanzia fideiussoria può venir meno, liberando potenzialmente il fideiussore dalla sua obbligazione;
-con una pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha affermato che il fideiussore può beneficiare delle protezioni offerte dalla normativa consumeristica, inclusi gli obblighi informativi a carico della banca;
-nel caso di specie, a fronte di una violazione degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario che non ha comunicato all'opponente le significative variazioni delle condizioni economiche del debitore principale, la garanzia fideiussoria non può considerarsi efficace;
pagina 4 di 6 -è onere a carico della controparte di provare e giustificare l'effettiva sussistenza del credito azionato e il suo esatto ammontare.
Chiede, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale di respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e, nel merito, di dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti e, per l'effetto, di revocarlo.
Si è costituita in giudizio l'opposta (C.F. e P.I. ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la società a sua volta tramite la mandataria Controparte_2
la quale eccepisce la tardività dell'opposizione, Controparte_3
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di dichiarare inammissibile la medesima e in ogni caso di rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia inammissibile.
E' fondata, difatti, l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta.
Dalla documentazione in atti (v. All. B opposta) risulta che la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata dal difensore della ricorrente a mezzo posta e che si
è perfezionata ex art. 8 comma 4 L. n. 890/82 in data 14.2.2025 -ed invero dall'avviso di ricevimento in atti risulta che il cd. CAD è stato spedito in data 4.2.2025 e quindi la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata ovvero in data 14.2.2025.
L'opponente ha notificato l'opposizione de qua a mezzo PEC solo in data Pt_1
28.3.2025 (v. ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'opponente) e quindi oltre il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. -scaduto il 26.3.2025- dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo.
A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta, l'opponente nulla ha dedotto.
L'art. 647 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito.
pagina 5 di 6 Va dichiarato, pertanto, che il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.1.2025 è divenuto esecutivo in data 27.3.2025 e, per l'effetto, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da DA in quanto tardiva. Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il decreto ingiuntivo n. 1640/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.1.2025 è divenuto esecutivo in data 27.3.2025 e, per l'effetto,
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da DA;
Parte_1
-condanna DA a rimborsare alla società le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 9.142,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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