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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3030/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10501/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094178557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094178557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2635/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società Ricorrente_1 srl propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120250094178557000 notificata in data 17.4.2025 a mezzo pec, relativa alla tassa automobilistica anno 2019/2020 per l'importo di euro
111,36, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti prodotti dalla Regione Campania risulta che la notifica dell'avviso di accertamento non è stata ritualmente eseguita, in quanto, pur risultando corretto l'indirizzo del destinatario, manca sulla relata qualsiasi indicazione in ordine alla persona che l'ha ricevuta, in quanto è apposta esclusivamente l'annotazione
“recapitata”.
La notifica dell'avviso di accertamento, irregolare, non ha interrotto i termini di prescrizione.
Il ricorso, pertanto è fondato.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10501/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094178557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094178557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2635/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società Ricorrente_1 srl propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120250094178557000 notificata in data 17.4.2025 a mezzo pec, relativa alla tassa automobilistica anno 2019/2020 per l'importo di euro
111,36, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti prodotti dalla Regione Campania risulta che la notifica dell'avviso di accertamento non è stata ritualmente eseguita, in quanto, pur risultando corretto l'indirizzo del destinatario, manca sulla relata qualsiasi indicazione in ordine alla persona che l'ha ricevuta, in quanto è apposta esclusivamente l'annotazione
“recapitata”.
La notifica dell'avviso di accertamento, irregolare, non ha interrotto i termini di prescrizione.
Il ricorso, pertanto è fondato.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese